ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA Clausole campione

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. La selezione oggetto del presente capitolato verrà esperita mediante procedura aperta con aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione dei punteggi in considerazione dei seguenti parametri ed elementi: A – PROGETTO TECNICO massimo punti 20 B – PROGETTO GESTIONALE massimo punti 70 C – CANONE massimo punti 10
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 35.1 Gli elementi di valutazione dell’offerta che saranno utilizzati per giungere alla scelta del
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. La SGR richiede di ricevere la Vostra migliore Offerta rispetto a quanto descritto, sulla base degli Allegati e secondo le modalità ivi dettagliate e specificate. Si invita, pertanto, ciascuna Candidata a dettagliare la proposta nell’Offerta con tutti i particolari di rilievo al fine di dimostrare la comprensione delle esigenze della SGR in relazione all’Iniziativa per cui la candidatura viene presentata, ivi inclusa l’organizzazione proposta. In particolare, saranno oggetto di valutazione le tre componenti descritte nei seguenti punti 5.1 (Offerta Economica), 5.2 (Struttura Organizzativa) e 5.3 (Networking di quartiere e Proposte per la Gestione Sociale): tali componenti sono ulteriormente specificate all’Allegato 8, punti X0, X0 X X0. Le offerte verranno valutate dalla SGR, in collaborazione con FHS, con la più ampia discrezionalità, secondo i criteri stabiliti dalla SGR stessa e basandosi sugli elementi forniti dalle Candidate, tra i quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - la solidità economica e organizzativa, la professionalità delle risorse e delle esperienze messe in campo dall’offerente e la disponibilità temporale delle stesse per ogni singola Iniziativa, nonché l’offerta economica. La SGR terrà conto anche del livello di conoscenza del territorio dimostrato da ciascuna Candidata, della proposta di integrazione tra la nuova Iniziativa e il quartiere esistente (networking di quartiere), delle proposte per la gestione sociale espresse, nonché delle manifestazioni di interesse raccolte per la gestione degli Spazi Commerciali e dei Servizi Locali Urbani.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi verranno assegnati con il seguente criterio. La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati alla BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” e alla BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”. Gli elementi ed i punteggi per l’aggiudicazione dell’affidamento sono individuati come segue. Il punteggio massimo attribuito dalla Commissione giudicatrice è pari a punti 100 (cento). Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto delle Linee Guida n.2 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, è eseguito attraverso l’applicazione della formula: C(a)= Σ [W x V(a) ] n i i nella quale C(a) rappresenta la valutazione complessiva dell’offerta (a) data dalla somma dei punteggi (Wi) ottenuti nei vari criteri (i) di valutazione dell’offerta (a), n il numero totale degli elementi di valutazione, V(a) i il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno determinati secondo le tabelle (1 e 2) che seguono rispettivamente per gli elementi qualitativi e quantitativi, Σ la sommatoria. Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (di cui alla tabella 1) una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Con riferimento ai predetti elementi di natura quantitativa, i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, valutati dai singoli commissari mediante attribuzione discrezionale secondo i requisiti previsti da ciascun criterio (i) dell’OFFERTA TECNICA e riportati nella presente Disciplinare, sistema (a) previsto dalle Linee Guida n.2 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC. Elemento Punteggio (Wi) RELAZIONI DEI SISTEMI EDIFICIO-IMPIANTO (art. 5.3.2) Lotto 1 - 52 punti totali Lotto 2 - 49 punti totali Lotto 3 - 52 punti totali OFFERTA TECNICA_ 70pt Elemento Punteggio (Wi) Lotto 4 – 49,5 punti totali PROPOSTA DI PIANO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE (art. 5.3.3) ...
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 10.1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi di seguito indicati.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

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