CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO Clausole campione

CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. La revisione del prezzo, ove consentita, è disciplinata dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Ai sensi dell’art. 1467 del codice civile si prevede che se la prestazione di una delle parti divenisse eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. 1. Il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile durante l'intera durata del contratto.
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Il presente contratto, laddove applicabile, è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà fatta prima di ogni scadenza annuale.
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Articolo 14 - Costituzione in mora
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. [1] L'adeguamento dei prezzi, è disciplinato dall'art.115 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO pag. 12 Art. 15 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE pag. 12 Art. 16 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA pag. 13 Art. 17 FORZA MAGGIORE pag. 13 Art. 18 ESECUZIONE D’UFFICIO pag. 13
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 44 comma 4 della Legge 23/12/1994 n. 724.
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile durante l'intera durata del contratto salvo adeguamenti ai sensi della normativa vigente.
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi della Legge 23/12/1994 n. 724 laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una riduzione.
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO. 20.1 Relativamente al corrispettivo di cui all'art. 18, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 si applica la clausola di revisione, che verrà operata annualmente a partire dalla seconda annualità di contratto in esito ad apposita istruttoria degli uffici competenti, sulla base di specifica richiesta dell'appaltatore da cui emerga la dinamica dei costi rilevati nell'anno precedente a quello di decorrenza dell'adeguamento. Tale richiesta deve essere corredata da idonea documentazione. L'adeguamento del prezzo decorre da data non anteriore a quella di presentazione della relativa richiesta. L'istruttoria tiene conto non delle spese effettivamente sostenute dall'appaltatore, ma delle variazioni dei costi unitari dei fattori produttivi impiegati nella gestione dei servizi appaltati.