Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità Clausole campione

Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, una circostanza che può costituire un aggravamento del rischio è il caso in cui l’assicurato svolga attività extrascolastiche diverse e non rientranti nel normale programma di studio. Il pagamento del premio verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di invio della Polizza e comunque al massimo entro 60 giorni dalla data di effetto della copertura. Trascorso tale termine la garanzia resta sospesa a tutti gli effetti sino alle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato. - Opzione 1 – Copertura Globale Alunni; - Opzione 2 - Copertura Globale Alunni e Operatori Scolastici; - Opzione 3 - Copertura Alunni e/o Operatori Scolastici con adesione Globale e/o Nominativa; - Opzione 4 - Copertura Globale Alunni e Operatori Scolastici “Tolleranza 15%”. Per il dettaglio si rinvia all’art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il premio complessivo di polizza, determinato in base ai parametri di cui sopra, non può comunque essere inferiore a Euro 300,00 (comprese imposte) che deve considerarsi come “Premio minimo garantito” che rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell’Intermediario.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Avvertenza Si richiama l’attenzione del Contraente, dell’Assicurato e della Persona Designata sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, dell’Assicurato o della Persona Designata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del Contratto di assicurazione o successivamente, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di assicurazione. Avvertenza Non vi sono clausole di nullità della Polizza.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativa- mente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione (art. 1 delle Condizioni di Assicurazione)
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Avvertenza: Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell’assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda alla Lettura dell’Art.19 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio. Avvertenza: non vi sono clausole di nullità della polizza. Avvertenza: Per gli assicurati aventi un’età superiore a 60 anni o che richiedono un capitale assicurato superiore ad € 200.000 viene richiesta la compilazione di un questionario medico confidenziale. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario medico confidenziale. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 2.2 – Persone assicurabili.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, una circostanza che può costituire un aggravamento del rischio è il caso in cui l’assicurato svolga attività extrascolastiche diverse e non rientranti nel normale programma di studio. Il pagamento del premio verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione o per le rate successive alla prima, dalla scadenza della ricorrenza annuale. Trascorso tale termine la garanzia resta sospesa a tutti gli effetti sino alle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell’Intermediario.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell’assicurazione.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Si informa che, l’Assicurato, in relazione ai rischi da trasferirsi con la presente copertura assicurativa, è consapevole che, le sue eventuali dichiarazioni inesatte o una sua reticenza, relative alle informazioni fondamentali per la determinazione dell’Assicuratore a contrarre o meno, sono cause di annullamento del contratto ergo perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa contemplata nel contratto. (art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità. Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1983 e 1894 del codice civile.