DIFESA LEGALE
Polizza di tutela legale dei dati personali o finanziari
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: Difesa Web
DIFESA LEGALE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle ma- terie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amiche- vole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controver- sia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di
10.000 euro per sinistro, senza limite annuo.
Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti am- biti:
✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di proce- dimento penale;
✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi;
✓ Ambito tutela identità: assistenza legale davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, per controversie con istituti finanziari in caso di frode creditizia; assi- stenza legale per il ripristino dell’onorabilità dell’As- sicurato.
La copertura assicurativa include un servizio di moni- toraggio dei dati personali e finanziari del Contraente, denominato “Sicurnet”, il cui costo è sostenuto da DAS. Il servizio è valido per l’intera durata del con- tratto.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
x i fatti dolosi compiuti dall’assicurato: in caso di avvio di un proce- dimento penale per delitto doloso, D.A.S. rimborserà le spese di difesa sostenute solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento.
Ci sono limiti di copertura?
! La garanzia non opera per controversie contrattuali: nei primi 90 giorni dalla decorrenza della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in es- sere con DAS che durata minima di 60 giorni.
D.A.S. non copre le seguenti spese:
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti;
! le spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’Assicurato se- condo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! le spese rimborsate dalla controparte;
! gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro e per anno;
! le spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS;
! le spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
! le spese per transazioni con la controparte che non siano state au- torizzate da DAS.
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati in caso di furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell’Assicurato nell’ambito della vita privata.
Dove vale la copertura?
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali
✓ nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera: per vertenze contrattuali.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio;
- È previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale esistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato;
- È previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della con- troversia;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda spese a carico della Compagnia deve xxxxxx- xxxx e ottenere da DAS l’autorizzazione;
- deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’im- porto è interamente dovuto anche se è frazionato. Se nel frontespizio della polizza, nell’apposito spazio a disposizione, non è indicato “indicizzazione esclusa”, il massimale, le eventuali indennità assicurate e il premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT.
Il Premio può essere pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro). Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- se il Contraente non intende rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il Contraente non ha più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa, fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx;
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.
DIP Danni Difesa Web - mod. DIPD-DI1812 - Documento aggiornato a dicembre 2018
Assicurazione di Tutela Legale dei dati personali o finanziari
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: Difesa WEB
DIP Aggiuntivo aggiornato al 10/12/2018
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B
– 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 40 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 28,85 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx- solvibilita-e-condizione-finanziaria.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 19,56 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 8,80 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 47,18 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 241%
Al contratto si applica la legge italiana.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Non vi sono opzioni d’attivare.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta tempestivamente per iscritto e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti. |
Assistenza diretta: DAS gestisce la fase stragiudiziale, direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’Assicurato. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’Assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Obblighi dell’impresa | Al termine delle verifiche amministrative, DAS provvede alla liquidazione della somma a favore dell’assicurato entro 15 giorni dall’invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Xxxxx |
Xxxxxxxx | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Il prodotto è rivolto ai Privati.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 34% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’Ivass, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
INDICE
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | ARTICOLI 1-9 | Pag. 2 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE | ARTICOLI 10-14 | Pag. 2 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO | ARTICOLI 15-18 | Pag. 4 |
CA 2013/DI
Documento aggiornato ad aprile 2014.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell’art. 1901 Cod. Civ. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società o all’Intermediario oppure al Contraente mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.
Si segnala che l’esercizio della disdetta da parte del Contraente / della Società rispetto alla Polizza Difesa Identità vale come disdetta anche rispetto al Servizio Sicurnet. Sarà cura della Società notificare tempestivamente tale evento al fornitore del Servizio Sicurnet.
ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l’obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall’assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
Il Contraente è a conoscenza che il recesso da parte del Contraente comporta la cessazione automatica degli effetti della Polizza Difesa Identità nonché del Servizio Sicurnet. Sarà cura della Società notificare tempestivamente tale evento al fornitore del Servizio Sicurnet.
ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell’Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
ARTICOLO 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all’Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s’intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s’intende come fatta all’Assicurato o al Contraente.
ARTICOLO 6 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ..
ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l’Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.
Qualora il Contraente possa essere identificato quale “Consumatore”, per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.
ARTICOLO 8 - TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ARTICOLO 9 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE
ARTICOLO 10 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 10.000,00 per sinistro ed illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ARTICOLO 11 - AMBITO E GARANZIE
Con riferimento all’Articolo 10, in caso di Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell’Assicurato, sia sul Web sia tramite altre modalità, la Società assicura:
- l’assistenza legale per la predisposizione dell’eventuale denuncia/querela agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
- l’assistenza legale per ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali subiti da parte dell’autore della violazione dei diritti dell’Assicurato;
- l’assistenza legale, in caso di frode creditizia, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, così come regolato dalle disposizioni della Banca d'Italia e dalle altre disposizioni vigenti, in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e Banche o Finanziarie;
- l’assistenza legale per il ripristino dell’onorabilità dell’Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
- l’assistenza legale in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- l’assistenza legale in caso di procedimento penale doloso. In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
ARTICOLO 12 - SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS
A completamento delle suddette garanzie, la Società assicura un Servizio di consulenza legale telefonica con numero verde, nelle materie previste in polizza. L’Assicurato per usufruire del Servizio potrà, a propria scelta:
• telefonare in orario d’ufficio (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) ai seguenti numeri:
- numero verde 800 849090 dall’Italia
- numero x00 0000000000 dall’estero
• scrivere una e-mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxx@xxx.xx specificando sommariamente l’oggetto della richiesta di consulenza. Ricordare sempre di indicare all’operatore telefonico o nella e-mail:
- il numero della propria polizza DAS
- nome e cognome dell’Assicurato e un recapito telefonico dove poter essere ricontattati.
La Società si impegna ad erogare la consulenza telefonica tramite i propri Consulenti legali, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della telefonata/e-mail (esclusi il sabato e i giorni festivi) richiamando l’Assicurato al numero di telefono da questi indicato.
Se, a causa della complessità del quesito proposto fosse necessario effettuare degli approfondimenti ulteriori, sarà cura del Consulente Legale ricontattare l’Assicurato nelle successive 24/48 ore(esclusi il sabato e i giorni festivi).
ARTICOLO 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera. I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 14 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, ad eccezione delle controversie di natura contrattuale, per le quali la garanzia opera trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 15 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
ARTICOLO 16 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 15.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
- l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
ARTICOLO 17 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ARTICOLO 18 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - 00000 Xxxxxx;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 -
G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
Il presente contratto (“Contratto”) è stipulato da e tra CRIF S.p.A. (“CRIF”) con sede legale in Xxx X. Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx, X. XXX 00000000000 ed il cliente, (“Cliente”) come identificato sulla base dei dati compilati dal Cliente medesimo sul "Modulo di Adesione" ,che è interessato ad ottenere il monitoraggio web dei propri dati personali al fine di prevenire eventi fraudolenti correlati all’uso non autorizzato dei propri dati personali.
Premesso che:
a) CRIF, nell’ambito dei propri servizi, ha implementato una nuova linea di prodotti e servizi per i consumatori denominata “Mister Credit”, fra i quali il Servizio SICURNET, ovvero il servizio di monitoraggio web dei propri dati personali al fine di identificare ed, eventualmente, prevenire possibili furti di identità o usi fraudolenti di tali dati personali e di fornire maggiore consapevolezza circa la circolazione dei propri dati personali sul web;
b) il Cliente è venuto a conoscenza del Servizio SICURNETattraverso i canali promozionali ed informativi di DLS con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - Xxxxxx
x) il Cliente è a conoscenza del fatto che il Servizio SICURNET è promosso da DLS in abbinamento alla polizza assicurativa “DIFESA IDENTITA’” di DAS. con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X, Xxxxxx e che DLS, CRIF e DAS hanno sottoscritto un accordo per favorire la promozione del Servizio SICURNET e della DIFESA IDENTITA’;
d) Il Cliente è interessato al Servizio SICURNET e le Parti con il presente Contratto intendono disciplinare i termini e le modalità della fornitura del Servizio SICURNET.
Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Xxxxxxxxx, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - Definizioni
Nell’interpretazione del presente Xxxxxxxxx, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni che, ove con iniziale maiuscola, dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:
“Area Riservata”: si intende la porzione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx a cui il Cliente può accedere in maniera riservata ed esclusiva utilizzando le Credenziali di Accesso;
“Credenziali di Accesso”: si intende le credenziali di autenticazione che CRIF comunica al Cliente per l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potrà usufruire, nella sezione dedicata, delle funzionalità del Servizio SICURNET;
“Data di Attivazione”: si intende la data - notificata da CRIF al Cliente - alla quale CRIF ha provveduto ad attivare il Servizio SICURNET
“Dati”: si intende il set di dati di titolarità del Cliente, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 196/2003, che saranno oggetto di monitoraggio presso i Siti Web, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, anagrafica, codice fiscale, e-mail, numeri telefonici, numeri carte di credito, codici IBAN; l’elenco dei Dati attivabili in monitoraggio è reso disponibile presso l’Area Riservata;
“Documentazione Contrattuale”: si intende il contratto debitamente compilato e sottoscritto, completo di informativa e di modulo di consenso, liberamente rilasciato dal Cliente, nonché copia di un valido documento identificativo delle generalità del Cliente medesimo (es. carta d’identità) ed il suo codice fiscale;
“Modulo di adesione”: si intende la Polizza;
“SICURNET Alert”: si intende la comunicazione inviata al Cliente che rileva i Dati (uno o più) rilevati in costanza di esecuzione del Servizio SICURNET sui Siti Web e i preliminari e generali passi e azioni per il Cliente a difesa dei propri Dati.
“Servizio Clienti Mister Credit”: si intende il call center qualificato dedicato ai clienti della linea Mister Credit per ogni richiesta in merito a CRIF, al Servizio SICURNET ed alla linea di prodotti e servizi MISTER CREDIT;
“Servizio SICURNET”: si intende il servizio di monitoraggio dei Dati del Cliente presso i Siti Web, al fine di identificare e, eventualmente, prevenire eventuali furti di identità o usi fraudolenti di tali Dati a danno del Cliente medesimo, supportandolo nella gestione dei propri Dati in ambienti informatici.
“Siti Web”: si intende le basi dati di informazioni disponibili on line, i siti web (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, forum e altri siti che necessitano una preliminare iscrizione, siti per scambio di messaggistica in modalità anonima), le pagine pubbliche di Internet e i principali social network italiani da monitorare al fine di rilevare l’eventuale presenza dei Dati;
Articolo 2 - Oggetto
Con il presente Contratto, CRIF fornisce al Cliente, che accetta, il Servizio SICURNET, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al presente Contratto, a fronte del riconoscimento del corrispettivo di cui all’art. 6 del presente Contratto e indicato nel Modulo di Adesione
2.2 Il Cliente è consapevole e accetta che il presente Contratto è strettamente e necessariamente collegato alla attivazione della polizza DIFESA IDENTITA’ che il Cliente è tenuto a sottoscrivere con DAS. Ne consegue che l’efficacia del presente Contratto è subordinata all’avvenuta sottoscrizione ed all’efficacia della polizza DIFESA IDENTITA’.
Articolo 3 - Modalità di esecuzione
3.1 CRIF si impegna ad eseguire l’attività con l’ordinaria diligenza in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Cliente, tramite personale qualificato e di comprovata esperienza. CRIF assume tale impegno garantendo il rispetto dello stesso da parte di tali soggetti. CRIF si impegna ad attivare le migliori tecnologie atte a rilevare e a monitorare i Dati del Cliente presso i Siti Web nell’ambito del Servizio SICURNET, fermo restando che in alcun modo può essere garantita la piena e assoluta individuazione di tutti i Dati presso gli ambienti web, stante l’evoluzione continua e lo stato di avanzamento tecnologico.
3.2 Il Cliente, altresì, si impegna a fornire direttamente a CRIF, qualora fosse necessario per l’espletamento delle attività, ogni informazione e/o dato utile per una migliore fruizione del Servizio SICURNET.
3.3 Nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 4 e fatto salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2, CRIF si impegna ad attivare il Servizio SICURNET entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della conferma che il Cliente ha sottoscritto e consegnato la Documentazione Contrattuale completa.
3.4 Entro tale termine CRIF provvederà a fornire le Credenziali di Accesso all’Area Riservata. All’atto del ricevimento delle Credenziali di Accesso il Cliente può inserire i propri Dati, secondo il set determinato presso l’Area Riservata, da sottoporre a monitoraggio e ricevere in tempo reale SICURNET Alert. In qualsiasi momento, accedendo all’Area Riservata, il Cliente potrà ampliare e aggiornare, nell’ambito del set di Dati disponibili, i Dati da monitorare.
3.5 CRIF, inoltre, provvederà ad inviare al Cliente, sempre secondo la modalità prescelta nel Modulo di Adesione, i SICURNET Alert. Resta inteso che l’eventuale dettaglio in merito a quanto rilevato in ciascun SICURNET Alert è disponibile all’interno dell’Area Riservata.
3.6 A cadenza mensile, CRIF renderà disponibile al Cliente, un messaggio riepilogativo dei SICURNET Alert inviati nel corso del periodo monitorato, nel rispetto della modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Tale messaggio verrà inviato anche qualora, durante il periodo monitorato, alcun Dato sia stato trovato. Resta inteso che il Cliente, per gli eventuali approfondimenti, potrà collegarsi all’Area Riservata.
3.7 I SICURNET Alert, saranno visibili all’interno dell’Area Riservata a cui il Cliente potrà accedere mediante le Credenziali di Accesso e saranno consultabili dal Cliente, all’interno dell’Area Riservata, per 12 (dodici) mesi dal momento in cui sono stati resi disponibili al Cliente.
3.8 CRIF è autorizzata a fornire il Servizio SICURNET avvalendosi anche di terze società ausiliarie di primaria affidabilità e professionalità, coinvolte nell’attività di monitoraggio; pertanto il Cliente è a conoscenza ed accetta che i propri Dati possano essere comunicati, per l’esclusiva finalità di esecuzione del Servizio SICURNET, anche a tali società.
Articolo 4 - Obblighi delle Parti
4.1 Il Cliente è tenuto a non utilizzare il Servizio SICURNET per scopi illegali o in modo da violare direttamente o indirettamente diritti di altri utenti e/o di terzi. E’, pertanto, espressamente vietato l'inserimento di dati personali falsi e/o inventati necessari all'espletamento del Servizio SICURNET, è espressamente vietato inoltre inserire dati di terze persone o effettuare più registrazioni per un unico Cliente.
4.2 Il Cliente, nel caso gli siano fornite delle Credenziali di Accesso, è tenuto a non divulgare le stesse e/o a renderle disponibili a terze parti e a conservare le medesime diligentemente in modo da garantirne la riservatezza, nonché a conformarsi alle direttive che CRIF potrà fornire al Cliente per l’utilizzo e l’accesso riservato.
4.3 CRIF si impegna ad osservare e a conformarsi a qualunque legge, regolamento e normativa, ed in particolare alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003, ed alla normativa in materia di codice al consumo, D.Lgs 206/2005 che abbia riferimento all'attività oggetto del presente Contratto, restando a tal fine inteso che CRIF, nell’ottica del perseguimento e del costante mantenimento di tale conformità, potrà apportare le variazioni ritenute necessarie ed opportune alla struttura delle informazioni fornite, senza che alcun profilo possa essere opposto a CRIF medesima.
Articolo 5 - Gestione Dati
Il Cliente provvede ad autorizzare CRIF per il trattamento dei propri dati nell’ambito e per le finalità del Servizio SICURNET. Resta inteso,altresì, che CRIF sarà autorizzata al trattamento dei dati del Cliente per le finalità per le quali il Cliente medesimo abbia rilasciato espresso consenso - come riportato nel modulo di Informativa e Consenso, allegato al presente Contratto. CRIF si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Cliente, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi, salvo quanto previsto all’art. 3 comma 8 del presente Contratto, i dati, i documenti e le informazioni eventualmente ricevute dal Cliente.
Articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento
6.1 Il corrispettivo da riconoscere per il Servizio SICURNETè indicato nel Modulo di Adesione per la durata di cui all’art. 10.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo per il Servizio SICURNET sarà liquidato a CRIF da DAS, che assume su di sé gli obblighi di pagamento correlati, espromettendo il Cliente, per effetto dell’accordo di collaborazione che CRIF e DAS hanno sottoscritto. CRIF dichiara di accettare e aderire all’assunzione di tale obbligo da parte di DAS a favore del Cliente, che si considera sin da ora libero da ogni vincolo o obbligo di pagamento verso CRIF.
6.2 Resta inteso che in caso di rinnovo ai sensi del successivo articolo 10 comma 2 e salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2, il corrispettivo per il Servizio SICURNET sarà liquidato nelle medesime modalità di cui al comma 1.
6.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al primo comma, al fine di consentire il puntuale adempimento da parte di DAS, la fattura a fronte della fornitura del Servizio SICURNET al Cliente sarà emessa nei confronti di DAS stessa all’atto del pagamento del corrispettivo o al più tardi entro il 5 del mese successivo.
Articolo 7 - Responsabilità
7.1 CRIF sarà considerato responsabile per i danni diretti arrecati al Cliente qualora conseguenza della condotta dolosa e/o gravemente colposa di CRIF medesima.
Salvo quanto previsto al capoverso che precede – e fermo restando gli obblighi di diligenza posti in capo a CRIF medesima – il Cliente esonera CRIF da ogni responsabilità derivante dall’uso che il Cliente medesimo faccia del Servizio SICURNET.
7.2 In particolare, è esclusa ogni responsabilità di CRIF relativamente al contenuto dei Dati e delle informazioni come forniti dal Cliente e come rilevati presso i Siti Web.
7.3 Le eventuali valutazioni adottate dal Cliente sulla base delle risultanze delle informazioni fornite, dovute eventualmente anche ad interpretazioni errate e/o ad usi automatici, costituiranno, pertanto un risultato assolutamente discrezionale del Cliente medesimo, il quale ultimo dichiara espressamente di garantire CRIF da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere avanzata nei confronti di CRIF medesima.
7.4 Resta, altresì, inteso che il Servizio SICURNET è un servizio di monitoraggio a supporto del Cliente; pertanto, il Servizio SICURNET non garantisce il Cliente da usi non autorizzati e non consentiti dei Dati né da eventuali eventi pregiudizievoli conseguenti all’illegittimo utilizzo dei Dati, costituendo solo un servizio di informazione e notifica per la gestione dei dati in ambienti web.
Articolo 8 - Recesso
8.1 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 64 DEL D. LGS. 206/2005 È’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL CLIENTE DI RECEDERE DAL PRESENTE CONTRATTO, ENTRO E NON OLTRE 10 (DIECI) GIORNI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE; RESTA ESCLUSO IL DIRITTO DI RECESSO NEL CASO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI CRIF, CON L’ACCORDO DEL CLIENTE.
8.2 QUALORA SI VERIFICHINO EVENTI CHE RENDANO IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE ONEROSA PER CRIF, LA FORNITURA DEL SERVIZIO SICURNET, CRIF SI RISERVA, ALTRESI’, IL DIRITTO DI RECEDERE DAL PRESENTE CONTRATTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DANDO UN PREAVVISO SCRITTO DI 30 (TRENTA) GIORNI TRAMITE RACCOMANDATA A.R.. FERMO RESTANDO IL RIMBORSO DEL RATEO DI CORRISPETTIVO, QUALORA LIQUIDATO DAL CLIENTE, RIFERITO ALLA PARTE DI SERVIZIO NON FRUITA DA PARTE DEL CLIENTE.
8.3 IL DIRITTO DI RECESSO SI ESERCITA CON L’INVIO DI UNA COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA SEDE DI CRIF ALL’ATTENZIONE DEL SERVIZIO CLIENTI MISTER CREDIT, ANTICIPATA VIA FAX O POSTA ELETTRONICA E CONFERMATA PER LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.
Articolo 9 - Risoluzione
CRIF si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, in caso di mutamenti della normativa vigente o provvedimenti della autorità amministrativa competente che rendano impossibile la prestazione del Servizio SICURNET, inviando al Cliente comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, fatto salvo il rimborso del rateo di corrispettivo di cui all’art. 6, da parte di CRIF al Cliente, al netto di quanto già consumato e delle spese sostenute da CRIF per la fornitura del Servizio SICURNET, qualora tale corrispettivo sia stato liquidato direttamente dal Cliente.
Articolo 10 - Durata
10.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2, il presente Contratto si considera in vigore dalla data di attivazione del Servizio SICURNET ai sensi dell’art. 3 comma 3 si considererà vincolante ed efficace fino al 31° giorno del dodicesimo mese successivo alla Data di Attivazione.
10.2 Alla scadenza, salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2, il presente Contratto si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi, salvo facoltà di disdetta riconosciuta a entrambe le Parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza (iniziale o rinnovata).
Articolo 11 - Foro Competente
Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno deferite alla competenza del foro di Bologna, fatto salvo quanto previsto in materia di disciplina speciale per la categoria dei consumatori, in accordo alla quale è competente l' autorità giudiziaria ove il Cliente, consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005, ha la residenza o il domicilio.
XXXXXX INFORMATIVO PER IL CONSUMATORE
La società CRIF S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx, P. IVA 02083271201 (“CRIF”) è il fornitore del Servizio SICURNET della linea MISTER CREDIT.
La fornitura del Servizio SICURNET è procurata a mezzo di DLS Legal Services S.r.l. in abbinamento alla polizza “DIFESA IDENTITA’” di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
- Modalità di fornitura Servizio SICURNET
Il Servizio SICURNET consente alla propria clientela di verificare, individuare e prevenire possibili furti di identità o usi fraudolenti dei propri dati personali. All’atto dell’attivazione del Servizio SICURNET, CRIF provvede a monitorare i dati personali (nel set minimo determinato autonomamente dal cliente presso l’Area Riservata) presso siti web (a titolo esemplificativo, social network, siti web che richiedono registrazione dati personali, basi dati on line, siti che consentono lo scambio di servizi di messaggistica in formato anonimo) al fine di identificare l’eventuale presenza dei summenzionati dati, avvisando a riguardo il cliente al fine di intervenire tempestivamente qualora l’uso non sia stato autorizzato dal Cliente.
La fornitura del Servizio SICURNET è collegata alla attivazione della polizza “DIFESA IDENTITA’”: tale abbinamento e collegamento consente a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assumere gli oneri di pagamento del corrispettivo come indicato nel successivo punto.
- Prezzo Servizio SICURNET
Il Servizio SICURNET viene offerto alla clientela a fronte del riconoscimento di un canone prepagato indicato nel Modulo di Adesione. A fronte del riconoscimento di tale corrispettivo, CRIF si impegna a fornire il Servizio SICURNET per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione del servizio.
Per effetto della collaborazione fra DAS e CRIF e per effetto del rapporto contrattuale fra il Servizio SICURNET e la Polizza Difesa Identità, la fornitura del Servizio SICURNET non genera oneri né obblighi di pagamento per il Cliente per il primo anno e per gli anni successivi a condizione che entrambi i servizi siano attivi.
- Recesso
Al Cliente è riconosciuto il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. 206/2005, entro 10 (dieci) giorni dalla data di attivazione del servizio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi all’indirizzo di CRIF.
Il Cliente è informato che non potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui l’esecuzione del Servizio SICURNET sia già iniziata, con l’accordo del cliente medesimo.
Resta salvo il diritto di recesso di CRIF qualora si verifichino eventi che rendano impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione del Servizio SICURNET, previo preavviso scritto al cliente di 30 (trenta) giorni con vincolo a carico di CRIF di rimborsare – qualora liquidato direttamente dal Cliente – il rateo di corrispettivo già liquidato corrispondente al periodo di fornitura di servizio non fruito.
- Consenso
Il Cliente è informato inoltre che, all’atto del rilascio del consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, CRIF provvederà ad impiegare, per le finalità del Servizio SICURNET medesimo, tecniche di comunicazione a distanza, quali comunicazione elettronica, sms, mms, fax (rif. art. 58 D. Lgs. 206/2005) . Resta salvo il diritto del consumatore di opporsi in tutto o in parte a tale trattamento, esercitando i diritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
n.1 del 12/2013
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D.LGS. 196/03
Egregio Cliente,
ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, CRIF S.p.A. con sede in Bologna Xxx X. Xxxxxx 0-0, X. XXX 00000000000 (“CRIF” o “Titolare”) in qualità di titolare del trattamento* dei Suoi dati personali nell’ambito del servizio SICURNET
1 - Fonte dei dati personali
I dati personali che La riguardano in possesso del Titolare sono dati raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi, anche attraverso modalità telematiche, nell’ambito dell’esecuzione del Servizio SICURNET, ovvero il servizio di monitoraggio web dei dati personali del Cliente al fine di identificare ed, eventualmente, prevenire possibili furti di identità o usi fraudolenti di tali dati, della linea di servizi “MISTER CREDIT”, che CRIF, in collaborazione con i soggetti di cui all’art. 4.2 lett. a), ha predisposto nell’interesse dei consumatori.
2 - Finalità del trattamento dei dati personali
2.1 - Finalità Necessarie
I dati personali sono trattati dal Titolare nell’ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità:
a) “strumentali”: finalità strettamente connesse alla erogazione del Servizio SICURNET (es. acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, acquisizione di documentazione ed informazioni per l’espletamento delle attività in corso, contatti preliminari per informazioni sul Servizio, solleciti per invio del materiale e della documentazione contrattuale sottoscritta, acquisizione dati per l’attivazione del Servizio SICURNET etc.);
b) “obbligatorie”: finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso, fatta eccezione per l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare, l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali all’erogazione del servizio SICURNET.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal Servizio SICURNET con l’ulteriore conseguenza che lo stesso Servizio SICURNET non potrà essere erogato.
2.2 - Finalità Ulteriori
I dati personali sono, poi, trattati dal Titolare nell’ambito della normale attività anche secondo le seguenti finalità:
c) finalità funzionali all’attività del Titolare per le quali Lei, nella sua qualità di interessato (“Interessato”), ai sensi e per gli effetti della lett. (i) art. 4 del D. Lgs. 196/2003, ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
- invio di materiale informativo e promozionale sul Servizio SICURNET e su altre iniziative prodotti e servizi del Titolare;
-indagini di customer satisfaction;
Il conferimento dei dati personali per tale finalità non è necessario, ma facoltativo ed il relativo trattamento richiede il consenso degli Interessati; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non comporta alcuna conseguenza.
I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente solo per l’espletamento e nel rispetto delle finalità di cui ai punti 2.1 “Finalità Necessarie” e 2.2. “Finalità Ulteriori”. Ogni ulteriore trattamento per differenti finalità è escluso.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.
4 - Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
4.1 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, il Titolare necessita di comunicare i dati personali in Italia a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
(a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela anche residenti all’estero presso l’Unione Europea;
(b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
(c) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, anche residenti all’estero presso l’Unione Europea;
(d) soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF;
4.2 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.2 “Finalità Ulteriori” della presente Informativa, il Titolare necessita di comunicare i dati personali in Italia anche a:
(a) società del Gruppo CRIF o alla propria rete di vendita in relazione alle finalità sopra enunciate;
5 - Diritti dell’Interessato
1. Lei, in qualità di Interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Ha altresì diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato nel territorio dello Stato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Sempre in qualità di Interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera raccomandata.
6 - Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
- CRIF S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx, P. IVA 02083271201.
L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ci si potrà avvalere della seguenti modalità:
Lettera indirizzata a:
CRIF S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx - Alla cortese attenzione del Servizio Clienti Mister Credit
*ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione dei dati personali.
A) Assicurativo
Anno/annualità/ annuo/annuale | Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
Assicurato | La persona fisica Contraente della Polizza. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Carenza Assicurativa | Il periodo dove non c’è copertura contrattuale |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Furto d’identità | sottrazione di dati personali quali dati anagrafici o relativi a documenti personali o strumenti di pagamento personali |
Indennizzo / Rimborso | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. |
Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo |
Mese/mensile/mensilità | Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Sinistro/ Caso Assicurativo | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
B) Giuridico
Arbitrato | E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assistenza /fase stragiudiziale | E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Danno extracontrattuale | E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Delitto | E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. |
Diritto penale | E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: - nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). |
Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). |
Spese peritali | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. |