Determinazione della posizione individuale Clausole campione

Determinazione della posizione individuale. 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
Determinazione della posizione individuale. La posizione individuale può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall’aderente:
Determinazione della posizione individuale. Art. 10 - Prestazioni pensionistiche‌
Determinazione della posizione individuale. 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti delle posizioni pensionistiche, dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite e dagli interessi di mora destinati alla posizione ai sensi dell’art. 8, è ridotta da riscatti parziali, anticipazioni ed oneri gravanti sulla posizione.
Determinazione della posizione individuale. 1. La posizione individuale consistente nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
Determinazione della posizione individuale. 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dalle relative rivalutazioni, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, confluisce nella posizione individuale accumulata presso il Fondo all'atto del conferimento che avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.
Determinazione della posizione individuale. Art. 10 - Prestazioni pensionistiche Art. 11 - Erogazione della rendita Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni Art. 13-bis - Prestazioni accessorie PARTE IV PROFILI ORGANIZATIVI A)
Determinazione della posizione individuale. 1. Per ciascun aderente al Fondo alla data del 1° gennaio 2003 e per tutti i successivi aderenti è istituito un conto individuale nel quale affluiscono i contributi versati relativamente alle quote destinate alla capitalizzazione individuale.
Determinazione della posizione individuale. Libero Domani prevede il versamento di una successione di contributi, liberi per importo e frequenza, cosi come indicato all’Art.7. ● della prestazione erogata in caso di XXXX, di cui all’Art.13
Determinazione della posizione individuale. Per ciascun iscritto al “Fondo” sussiste una “posizione individuale” alimentata ai sensi del successivo art. 21, comma 2, ed utilizzata secondo le previsioni del comma 3 del medesimo articolo.