CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
COMUNE DI
San Xxxx Dei Normanni
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELL’ASILO NIDO COMUNALE “XXXXXX XXXXX”
CIG: 7840940461
ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di asilo nido comunale, ubicato in Xxxxx xxxxx Xxxx x. 0/X a San Xxxx dei Normanni, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 per anni 2 (due) con possibilità di rinnovo per 1 (uno) anno per una capienza massima di 30 unità.
La concessione riguarda l’organizzazione e la gestione del servizio asilo nido, da svolgersi in immobile comunale, per bambini dai tre mesi ai tre anni, per 11 mesi l'anno (escluso agosto), nell’orario dalle ore 7.30 alle ore 16 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.30 alle ore 14.00 il sabato, nonché lo svolgimento di eventuali servizi aggiuntivi ed integrativi che possano coinvolgere anche altre fasce di età al di fuori di tale orario.
Il concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria dei locali e del verde, la preparazione, la distribuzione e l’assistenza ai pasti, la pulizia della struttura, nel pieno rispetto degli standard regionali e nazionali vigenti.
Qualora intervengano, nel corso della concessione, diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l’obbligo di adeguarvisi, senza poter richiedere risarcimenti al concedente.
ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con proprio personale, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:
a) l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere
psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
c) la destinazione di particolare cura all’ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l’educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori. Il concessionario può realizzare attività ulteriori in correlazione al servizio affidato e qui disciplinato, purché compatibili.
2.1 Caratteristiche del servizio
Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dall'art. 53 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.
L’eventuale offerta di servizi integrativi allargata anche ad altre fasce di età che comportino la modifica strutturale dì parte dei locali, la quale richieda il rilascio di autorizzazioni particolari, saranno a carico del concessionario.
Il concessionario deve assicurare che il servizio di asilo nido sia garantito per 6 (sei) giorni alla settimana dal lunedì al sabato, per almeno 11 mesi l’anno da settembre a luglio, con un orario di apertura così distribuito:
- dalle ore 7.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.30 alle ore 14.00 il sabato. Potrà essere prevista anche l’apertura nel mese di agosto qualora richiesto dalla maggioranza degli utenti.
Il servizio di asilo nido dovrà essere aperto al territorio e non possono costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, disabilità o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
Dovrà essere garantito, prioritariamente, il reinserimento dei bambini frequentanti nell’anno scolastico precedente e successivamente si potrà procedere con i nuovi inserimenti.
a) Attività e gestione
Il servizio deve prevedere:
- la sostituzione tempestiva delle assenze del personale;
- la formazione del personale educativo secondo quanto disposto dalla normativa regionale da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del servizio, a proprie spese, nonché la partecipazione degli operatori;
- la designazione di un coordinatore pedagogico referente per l’attivazione del Progetto educativo;
- standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di asili nido;
- osservanza delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
b) Servizi aggiuntivi:
- possibilità di apertura nel mese di agosto laddove richiesto dalla maggioranza degli utenti;
- possibilità di ampliamento della fascia di utenza con l’offerta di attività integrative rivolte all’infanzia, oltre l’orario di apertura della struttura;
- altri servizi integrativi e ricreativi, quali beni strumentali all’esercizio del servizio da realizzarsi, esclusivamente dal concessionario del servizio di asilo nido, al di fuori delle ore dedicate a servizio di asilo nido, negli spazi assegnati.
c) Rapporto adulto/bambino
Il rapporto adulto/bambino dovrà essere quello disposto dalla normativa regionale.
d) Partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio
Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche attraverso l’organizzazione di incontri e riunioni.
e) Tariffa applicata alle famiglie
La tariffa mensile massima applicata alle famiglie per il servizio di Xxxxx Xxxx non potrà superare le tariffe regionali vigenti e/o la compartecipazione eventualmente prevista per i Buoni Servizi di conciliazione per l’Infanzia per il servizio in questione, e dovrà essere comprensiva del servizio educativo, dei pasti e della fornitura di materiale igienico sanitario durante la permanenza al nido, nulla escluso.
Le modalità di riscossione delle rette saranno stabilite dal concessionario del servizio d'intesa con l'Amministrazione Comunale, in base alle tarifffe regionali, come previsto dall'art. 19 comma 4 del Regolamento Comunale del Servizio Asilo Nido.
In caso di mancata intesa tra l'Amministrazione Comunale e il concessionario la concessione si intende revocata.
Gli importi delle rette verranno corrisposti direttamente al Concessionario dagli utenti e dall’Ambito Territoriale per la parte riguardante i Buoni servizio di conciliazione, se ed in quanto dovuti.
La famiglia concorre al costo del servizio mediante pagamento di rette mensili da versare al Concessionario secondo i termini e le modalità previste e comunicate dal concessionario agli utenti. La retta a carico delle famiglie potrà essere ridotta dalla fruizione dei buoni servizio di conciliazione per l’infanzia per il tramite dell’Ambito territoriale.
Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario che comunque è tenuto a darne informazione all’amministrazione comunale.
Le tariffe per i servizi aggiuntivi di cui al successivo punto 8 sono stabilite dal concessionario.
All’interno dei locali dell’Asilo Nido dovrà essere esposta apposita tabella tariffaria nella quale sia riportata con assoluta completezza e trasparenza il corrispettivo che potrà essere richiesto ai fruitori del servizio.
f) Personale
Il concessionario, dovrà avvalersi per la gestione dei servizi dell’asilo nido del proprio personale.
Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell’esperienza professionale documentata in servizi educativi, così come prescritto dalla vigente normativa, assorbendo il personale già operante. L’attività del personale si svolge secondo il metodo di lavoro di gruppo e il principio della collegialità in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e l‘utilizzo delle diverse professionalità.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nonché ad applicare, per il personale impiegato per il funzionamento della struttura, i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza. E’ altresì tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.
Il concessionario comunicherà anticipatamente all’Amministrazione comunale tutti i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio posseduto dal personale che opererà nell’asilo nido.
Il personale occupato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti attribuiti e dello stesso dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti.
Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
In particolare, dovrà presentare all’Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento di tutti gli operatori.
Compete al concessionario l’organizzazione del personale per l’ottimale esecuzione e gestione del servizio, nonché il controllo dell’osservanza di tutte le norme igieniche.
Il concessionario si impegna a contrarre un’adeguata copertura assicurativa per danni che possano derivare dagli operatori agli utenti durante il periodo contrattuale esonerando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Lo stesso provvede inoltre alla copertura assicurativa attraverso una polizza di responsabilità civile in favore dei bambini e di ogni altro terzo per congruo massimale.
Analogamente provvede alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini sulla base di congrui massimali. Le polizze andranno inviate in copia all’Amministrazione comunale prima dell’inizio dell’affidamento per le verifiche di competenza.
L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, al personale del concessionario nell’esecuzione del
servizio. Il concessionario si impegna a contrarre una copertura assicurativa ulteriore per l’immobile in concessione rispetto a quella già prevista dall'Ente proprietario.
g) Rispetto accordo in materia di salvaguardia occupazionale
Al fine di assicurare la continuità del servizio educativo ed assistenziale e dell’occupazione lavorativa, il concessionario è tenuto ad assumere, laddove possibile, mediante passaggio diretto ed immediato, il personale delle imprese cessanti, attualmente affidatarie del servizio Xxxxx Xxxx e/o di servizi integrativi ed ausiliari.
h) Iscrizioni
Le iscrizioni dei bambini saranno a cura dell'Ente che provvederà all’elaborazione e alla pubblicazione della graduatoria di ammissione secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di gestione del servizio, consegnando successivamente la documentazione necessaria al Concessionario.
i) Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili
Il Concessionario garantisce l’igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni ed esterni, compresa la manutenzione del verde esterno, in relazione all’orario di apertura del servizio e al numero di bambini frequentanti.
Dovranno essere garantite:
- Pulizie giornaliere dei servizi igienici;
- pulizia giornaliera dei locali ad uso dei bambini
- sanificazione dei materiali ludici ad uso dei bambini
- sanificazione dei pavimenti e dei tappeti ludici
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione del servizio è di anni 2 (due) a partire dall'anno scolastico 2019- 2020, con possibilità di rinnovo per 1 (uno) anno.
Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
ART. 4 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE
Il valore stimato della presente concessione, calcolato sulla base del piano finanziario allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 167 del Dlgs. 50/2016, e commisurato alle tariffe del servizio e all'analisi dei costi come approvati dalla Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 maggio 2012, n. 901, allegati A e B, è pari ad € 778.649,85 al netto dell'IVA, relativi ai 2 anni di concessione più uno di rinnovo. Tale valore è presuntivo per cui viene fatta salva nella fase esecutiva della gestione del servizio una maggiore o minore entrata.
ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il canone di locazione mensile posto a base di gara e su cui dovrà essere presentata offerta a rialzo è pari a € 500,00. La gara sarà espletata sul portale MEPA e le offerte dovranno pervenire, entro il termine perentorio STABILITO IN PIATTAFORMA.
ART. 5 - UTILIZZO DELL’IMMOBILE
Il Comune concede al Concessionario per tutta la durata della concessione, il pieno utilizzo dei locali dell’asilo nido dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano, come da elenco costituente atto di gara.
L’immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Comunale; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.
Il Concessionario avrà l’obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell’immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione senza alcun onere ulteriore a carico del Comune e dovrà garantire l’efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio, oltre a tutte le utenze relative, compresi gli oneri tributari.
Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
ART. 6 - FUNZIONAMENTO ED ORARI
L’anno educativo inizia orientativamente il 1° settembre e termina il 31 luglio dell’anno successivo, per circa 48 settimane di apertura, per sei giorni alla settimana, da lunedì al sabato. Gli orari di apertura saranno i seguenti:
- dalle ore 7,30 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,30 alle ore 14.00 il sabato.
Il concedente potrà prevedere frequenze superiori. E’ prevista la chiusura della struttura:
- durante il mese di agosto - nelle festività del calendario, salvo richiesta da parte del concedente di garantire l’apertura anche durante il mese di agosto, laddove richiesto dalla maggioranza delle famiglie dei bambini frequentanti.
ART. 7 - ELABORATI TECNICI
Costituiscono parte integrante dell’offerta tecnica i seguenti elaborati:
1) Il progetto educativo ed organizzativo, eventualmente comprensivo dell’ampliamento dell’offerta di servizi integrativi allargata anche ad altre fasce di età e dell’ampliamento dell’offerta oraria;
2) La relazione illustrativa dell’esperienza maturata.
1) Il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all’ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A alla documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme). In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l’indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l’impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.
In caso di consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all’esecuzione del servizio e dovrà contenere l’indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.
Il progetto educativo ed organizzativo deve essere tassativamente redatto in un numero massimo di trenta facciate formato A4, con carattere Times New Roman 12.
Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:
Parte educativa in relazione a:
- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);
- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi di bambini, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re- incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle “differenze” etnico-culturale, disabilità…);
- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido.
Rapporti relazionali in relazione a :
- rapporti con le famiglie e servizi innovativi alle famiglie;
- modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi);
- Collaborazione con la Scuola dell’Infanzia; Gestione del personale:
- ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali;
- indicazione delle modalità e dei tempi di sostituzione e supplenza del personale;
- programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.
2) Relazione illustrativa dell’esperienza maturata nella gestione di servizi per l’infanzia:
- anni di esperienza di gestione diretta, in concessione o in appalto di servizi per l’infanzia sia pubblici in convenzione che privati
3) Organizzazione del servizio di ristorazione e pulizia locali.
4) Altre tipologie di offerta secondo quanto previsto all’art. 8 (servizi innovativi e alle famiglie) e proposte migliorative del servizio.
Art. 8 - ALTRE TIPOLOGIE D’OFFERTA (SERVIZI INNOVATIVI ALLE FAMIGLIE)
Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d’uso del fabbricato, le imprese partecipanti potranno proporre servizi aggiuntivi da svolgere all’interno dei locali del nido in orario e in giorni diversi dal normale svolgimento del servizio.
Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.
Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio saranno a carico del concessionario.
La descrizione di queste attività dovrà essere presentata in sede di gara; eventuali ulteriori attività che fossero proposte all’utenza nel corso dell’anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per l’approvazione all’Amministrazione comunale, con la specifica se l’eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del concessionario o degli utenti. L’Amministrazione si impegna a riscontrare la proposta entro e non oltre 30 giorni.
Il Concessionario potrà anche attivare servizi di pre e post-nido, se richiesti dai genitori, ponendone i costi aggiuntivi a carico degli stessi, in aggiunta alla tariffa della normale frequenza.
Il soggetto concessionario ha autonomia di progettazione e gestione di tali servizi sia al di fuori del normale orario del nido ed anche in giorni prefestivi e/o festivi, che durante gli orari di apertura del servizio purché svolti in zone e locali non utilizzati per il normale svolgimento del servizio. Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all’utenza; tuttavia, per esigenze sorte successivamente in base all’andamento della gestione durante l’anno educativo, potranno essere presentate nuove proposte.
In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità dell’Amministrazione comunale.
ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE
Il concessionario assume l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, come indicati dall'allegato elenco, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, della normativa statale e regionale vigente in materia e di quanto previsto al precedente art. 2, lettera f) e g).
ART. 10 - OBBLIGO DELLE PARTI
Oneri a carico della Stazione Appaltante:
1. la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, per l’attività di asilo nido;
2. le coperture assicurative dell’immobile da incendio e furto di beni di proprietà;
3. le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
4. la manutenzione straordinaria dell’immobile e degli impianti fissi.
Oneri a carico del concessionario:
Il Concessionario si impegna a svolgere l’attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:
1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
2. l’efficacia e l’efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari, addetti ai servizi generali);
4. la cura e l’igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
5. il pagamento del canone d’affitto per l’utilizzo dell’immobile;
6. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
7. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
8. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l’effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc…);
9. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale e dei bambini iscritti ai servizi;
10. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono (comprese le spese di voltura per il subentro nei contratti di fornitura);
11. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi alle attrezzature, ai locali occupati e all’area verde, ivi compresi la manutenzione degli apprestamenti antincendio;
12. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico dell’Amministrazione comunale dal presente capitolato;
13. la fornitura delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari per l’allestimento delle attività integrative allargate anche ad altre fasce di età, che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Concessionario.
14. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l’assenza degli utenti, inviando trimestralmente il relativo prospetto riassuntivo all’Amministrazione
15. la gestione e introito delle rette mensili;
16. l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
17. l’efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
18. l’iscrizione ovvero l’aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Puglia ai fini dell'assegnazione alle famiglie degli utenti dei buoni servizio.
ART. 11 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
La somministrazione dei pasti avviene ad opera del concessionario, il cui onere è da intendersi già ricompreso nella retta mensile. Il servizio di refezione (comprese eventuali diete speciali o etico-religiose) prevede la somministrazione dei pasti a cura del concessionario che potrà avvalersi di soggetti terzi per la fornitura dei pasti.
Il menù della mensa dovrà essere validato dalla ASL competente per territorio e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la conservazione, lavorazione e distribuzione, igiene e sanità e delle materie prime.
Dovranno, inoltre essere utilizzati prioritariamente prodotti biologici e agroalimentari provenienti da “filiera corta”.
L’HACCP dell’intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche e tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.
ART. 12 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA
Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale il Comune comunicherà l’avvenuta aggiudicazione della concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell’espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 2.000.000,00 per danni a persone; Euro 1.000.000.00 per danni a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo della concessione.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnata nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.
ART. 13 - PIANO DELLA SICUREZZA
Il concessionario ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08.
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d’incendio o altre calamità) oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze e all’individuazione di eventuali rischi di interferenza.
ART. 14 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel
presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l’Amministrazione comunale sul flusso degli utenti, presentare all’inizio dell’anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull’andamento del servizio, con descrizione dell’attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti della gestione.
La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al Comune. Al personale incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l’accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.
ART. 15 - SUBCONCESSIONE
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali, manutenzioni e refezione, sotto pena dell’immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria definitiva.
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ART. 17 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE
Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dei successivi articoli, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione.
Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento.
L’importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull’importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.
Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione adotterà il seguente procedimento:
- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l’imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.
- la decisione definitiva verrà assunta dalla Amministrazione per il tramite del Responsabile competente alla gestione del contratto entro 15 giorni lavorativi.
ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all’applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 16 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:
- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- non raggiunga un'intesa con l'Amministrazione Comunale nella determinazione delle tariffe del servizio come previsto dall'art. 2, lettera e) del presente Capitolato;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di sub-concessione.
In ogni caso l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale e all’applicazione della penale prevista dal precedente art. 16.
Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione l’Amministrazione si riserva in ogni caso di ordinare l’immediata sospensione del servizio nel caso si verifichino violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti;
Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest’ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l’Amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l’importo della cauzione definitiva.
ART. 19 - PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento Europeo, il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.
Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall’Amministrazione in materia.
ART. 20 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.
ART. 21 – RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE
Per l’approvvigionamento del servizio, per quanto concerne la materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ex X.x.xx. n. 81/08, La stazione concedente non ha provveduto alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) in quanto non sussistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente a rischi interferenziali che risulta pari a zero.
ART. 22 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
ART. 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall’Amministrazione comunale decisioni in ordine alla prosecuzione del servizio.
In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l’Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia competente.
ART. 24 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale garantendo l’apertura del nido dal primo giorno feriale del mese di settembre 2019.
ART. 25 - TRACCIABILITA’
Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
San Xxxx dei Normanni 27/03/2019 Il RUP
(Dott. Xxxxxxxx De Xxxxxxx)