TRA
ALLEGATO n. 1 – Schema di Accordo Quadro DPI
Rep. n. _ del _ _
ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA BIENNALE, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) DA RADIAZIONI IONIZZANTI E RELATIVI ACCESSORI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI.
Spesa complessiva stimata dell’Accordo Quadro, € 178.350,00, OLTRE PROROGA TECNICA.
LOTTO/I nn. ………………………………………
TRA
- Dott. ……………………………., , nato a ….., il giorno ….. del mese di ………….e dell’anno
……………….. e domiciliato per la carica a …………., in …………….., numero civico … (codice fiscale
……………………………..); il quale interviene in qualità di ……………………. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, (di seguito nominata, per brevità, anche “Azienda”), con sede legale in Sassari,
………………………….,. Xxxxx Xxx Xxxxxx x. 00;
E
- ………………….., nato a …………… (….), il giorno ….. del mese di …………….. dell’anno e
residente a ……………… (……), in ……………………, numero civico ……., (codice fiscale
…………………………………….) che interviene quale rappresentante legale [procuratore speciale, giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio Dottor …………….……….. in data ………………….., repertorio n.
……………………….] di …………………., con sede legale in …………………….. n ,
………………………… Imprese REA ………………………. Camera di Commercio di ……………….., P.IVA
………………………………….., domiciliata ai fini del presente atto in ,
……………………………. n. ……, (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”) aggiudicataria della gara d’appalto per la fornitura di ……………………………… , lotto/i ………….. giusta deliberazione del Direttore Generale ………. n°………… del ……………………..
PREMESSO
a) che l’Azienda con Delibera n…………….. del ha indetto una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), da espletarsi tramite RDO aperta sul MEPA, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto - per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, suddivisa in 5 lotti;
b) che con Xxxxxxxx n. …. del ……… l’Azienda ha aggiudicato il lotto/i , individuando il
Fornitore quale operatore economico aggiudicatario, facente parte dell’Accordo quadro per un importo totale complessivo offerto pari ad euro , oltre I.V.A.;
c) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo sussiste fino alla concorrenza
della spesa massima stabilita per ciascun lotto, ai prezzi di aggiudicazione contenuti nell’offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;
d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Azienda, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso la sottoscrizione dei Contratti applicativi e l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;
e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dell’Accordo Quadro relativo al lotto di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo ed eseguire il Contratto applicativo e i conseguenti Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di
seguito stabiliti;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, dalla lettera di invito / Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato, ed è agli atti dell’Azienda, la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
h) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento,
anche se non materialmente allegato al presente Accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
i) che il presente Accordo non è fonte di obbligazione per l’Azienda nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso, il medesimo Accordo, le condizioni generali delle prestazioni che verranno
concluse dall’Azienda con la sottoscrizione dei Contratti applicativi e l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.
j) che il presente Accordo è stata sottoscritto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8
del d. lgs. n. 50/2016.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 2
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Xxxx, l’elenco dei dispositivi aggiudicati al Fornitore e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito dell’Accordo si intende per:
a) Accordo: il presente Accordo Quadro, nonché i documenti ivi richiamati;
b) Azienda: l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, effettivo utilizzatore dell’Accordo, che sottoscrive il Contratto applicativo, il conseguente Ordinativo di Fornitura e le richieste di consegna;
c) Contratto applicativo: il contratto stipulato tra l’Azienda e l’Aggiudicatario di ciascun lotto, su base almeno semestrale, al quale sono agganciati gli Ordinativi di Fornitura emessi dalla Struttura competente;
d) D.E.C.: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell’art. 111, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
e) D. Lgs. n. 50/2016: il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii..
f) Fornitore: l’Operatore Economico risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
g) Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale l’Azienda comunica la quantità di dispositivi, oggetto Contratto applicativo, da acquisire, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
h) Unità Operativa Utilizzatrice: la Struttura Complessa preposta alla gestione operativa dei contratti applicativi e degli ordini di fornitura.
i) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx, contenente un’area riservata all’Accordo.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo, dei Contratti applicativi e conseguenti Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:
a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 3
privato.
2. Le clausole dell’Accordo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.
Articolo 4 - Oggetto
1. L’Accordo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del Contratto applicativo di cui all’art. 12 “Modalità e termini di esecuzione dell’appalto”.
2. Con l’Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nella misura richiesta dall’Azienda con i Contratti applicativi e conseguenti Ordinativi di Fornitura, contestuali o successivo alla Richieste di Consegna.
3. Con la sottoscrizione del Contratto Applicativo, l’Azienda da origine all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
4. Il presente Accordo disciplina le condizioni generali dei singoli Contratti applicativi conclusi dall’Azienda, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per l’Azienda nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni
sorgono solo a seguito della sottoscrizione de Contratti applicativi, a cui fa seguito l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 5 - Modalità di conclusione dei contratti applicativi
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo, i singoli contratti di fornitura, attuativi dell’AQ, si concludono con la sottoscrizione dei Contratti Applicativi, su base almeno semestrale,
tramite scambio di lettera contratto tra il Fornitore e l’Azienda, per via elettronica/digitale/PEC. Il Contratto Applicativo è munito di apposito CIG derivato correlato allo specifico lotto di cui trattasi.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1560, c. 2, c.c. ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico, di volta in volta stabilito, tenuto conto della disponibilità economica
interna (budget), “a consumo fino ad esaurimento”, e dunque anche con consegne temporalmente ripartite secondo le indicazioni date di volta in volta in sede di emissione dell’Ordine di fornitura.
2. Il Contratto Applicativo deve essere stipulato nel corso della decorrenza temporale dell’AQ, ma la sua
esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell’AQ (Considerando 62 della Direttiva 2014/24/UE).
3. Con la stipula del Contratto Applicativo, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o
danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
4. L’adempimento degli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici è in capo alla Struttura
Complessa Acquisizione Beni e Servizi, che emette il Contratto Applicativo.
5. Nel corso della vigenza dell’AQ, la Struttura competente (Gestore del fabbisogno titolare del budget), può chiedere all’OE la rendicontazione dettagliata dei Contratti Applicativi.
1. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro all’Azienda, con la consegna del materiale, entro cinque (5) giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura per la fornitura effettuata in somministrazione; sono salvi in ogni caso termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la
data fissata in richiesta.
2. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Azienda entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l’Azienda ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal Contratto
Applicativo e di acquistare i prodotti sul libero mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo 4
12 “Modalità e termini di esecuzione della fornitura”.
3. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali l’Azienda potrà rivolgersi
ad altro fornitore addebitando al Fornitore l’eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
Articolo 6 - Durata
1. Il presente Accordo ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal _ /dalla data di \ sottoscrizione.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 120 giorni dalla scadenza del contratto stesso (24 mesi).
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto dell’Accordo, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo medesimo e/o dei singoli Contratti applicativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche del Capitolato Tecnico e all’Offerta Economica del Fornitore. In ogni caso, il
Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda, per quanto di propria competenza, assumendosene, il medesimo Fornitore, ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Azienda, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti applicativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo, a:
a) fornire i beni oggetto dell’Accordo, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario, secondo quanto stabilito nell’Accordo e negli Atti di gara;
b) manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell’Accordo, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta 5 nell’esecuzione dell’Accordo e dei Contratti Applicativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
d) consegnare, all’atto della sottoscrizione del primo Contratto Applicativo, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell’Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Azienda, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Xxxxxxxxx Collettivi, anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell’Accordo.
Articolo 10 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008
ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all’attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in
oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo dell’Azienda, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal
documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l’Azienda ha definito e definirà in materia;
c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti; 6
e) informare immediatamente l’Azienda in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell’area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell’area di lavoro di
propria competenza.
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Contratto Applicativo e conseguenti Ordinativi di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dall’Azienda.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve
avvenire in un’unica soluzione, salvo diversa intesa scritta intercorso tra il Fornitore e l’Azienda.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:
a) Numero di riferimento del Contratto Applicativo;
b) numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura;
c) data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se la consegna è effettuata in somministrazione;
6. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordinativo di
Fornitura, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il D.E.C., all’atto di ogni consegna, verifica la conformità dei prodotti consegnati. La firma all’atto del
ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dal D.E.C. in un secondo momento, dopo l’apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni
relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato e/o alle
caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di offerta, accertata dal D.E.C., la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l’applicazione delle penali.
10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E’ a carico
del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 7
giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. La comunicazione della contestazione, interrompe i termini di pagamento della sola merce in
contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata,
l’Azienda procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 16 “Penali”.
Articolo 12 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi unitari dell’offerta economica:
Prodotto/Servizio | Prezzo unitario (Iva esclusa) | Fabbisogno presunto |
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore
e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo e dei singoli Contratti Applicativi
e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, o ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi
come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 .
Articolo 13 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità
1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Azienda in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Accordo, al Contratto applicativo e relativo CIG derivato, nonché agli specifici Ordinativi di Fornitura e deve essere intestata all’Azienda.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. .
5. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari è il seguente: 8
Uff_Fattura PA Codice Fiscale:02268260904
Codice IPA: UFBW7M
6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. .
7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 Cod. Civ..
8. L’importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.
9. Il Fornitore, a pena di risoluzione dell’Accordo e/o dei singoli Contratti Applicativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito all’Azienda. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare
i soggetti, comunicati con nota del _ _, in atti prot. n. _ del _.
10. (comma eventuale) Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di factoring/cessione di credito con …………….., in vigore fino al / fino al termine dell’Accordo, i pagamenti dovranno essere
effettuati sul conto corrente con le seguenti coordinate IBAN e che su detto conto
corrente sono abilitati ad operare i nominativi comunicati da …………….. nella nota del …………….
all’Azienda, acquisita agli atti dell’Azienda con Prot. n. …. del …...
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo e nei singoli Contratti Applicativi.
12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e il Fornitore sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, dipendenti da tale interruzione.
13. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.
Articolo 14 - Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore di ciascun Contratto Applicativo, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere al Fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Trattandosi di contratto ad impegno pluriennale, trova applicazione, in via analogica, il comma 4-bis dell’art. 159 del Codice e, pertanto, l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del codice è calcolato sul valore della fornitura di ciascun Contratto Applicativo ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima fornitura utile, relativa a ciascuna Contratto Applicativo.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 9
4. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La presente disposizione si applica unicamente dopo la stipulazione del contratto.
Articolo 15 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma,
ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 - Penali
1. L’Azienda potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
a) in caso di ritardo sulla effettuazione delle prestazioni non imputabile all’Azienda o a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,06% sul valore contrattuale complessivo al
netto dell’iva e, comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. In caso di ripetuti ritardi l’Azienda si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall’avanzamento dell’esecuzione e modifiche, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l’importo incamerato;
b) in caso di mancata effettuazione parziale o totale, entro l’ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari all’1 per mille del valore delle mancate prestazioni; in questo caso l’Azienda potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando all’aggiudicatario
anche l’eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
c) in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, l’Azienda potrà procedere all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all’art. 24, comma
1, l’Azienda applica al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore dell’Accordo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte del D.E.C.; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) lavorativi dalla ricezione
della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio 10
dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto
dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L’Azienda in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, accertati dal DEC, salvo il diritto di risoluzione dell’Accordo in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
7. L’Azienda può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo dell’Accordo. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra
previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto applicativo di Fornitura e/o dell’Accordo per grave ritardo. In tal caso l’Azienda ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 17 – Garanzia definitiva
1. Con la stipula dell’Accordo ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo Contratto Applicativo, il Fornitore costituisce una garanzie definitiva in favore dell’Azienda di importo di Euro , determinata come previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata
dall’avanzamento dell’esecuzione, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dall’Azienda.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia
dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Contratti Applicativi e conseguenti Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli
a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti dell’Azienda a far data dalla sottoscrizione del primo Contratto
Applicativo e nei limiti degli importi previsti in ciascun Contratto Applicativo.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Contratti Applicativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura e dall’Accordo; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Azienda, per quanto
di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte
dell’Azienda.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Azienda ha facoltà di dichiarare 11
risolto, rispettivamente, il Contratto applicativo e/o l’Accordo.
9. Si rinvia al Decreto Ministeriale 31/2018 in materia di garanzie.
Articolo 18 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione dell’Accordo.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto,
rispettivamente, l’Accordo ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo nei casi in cui sia condizione necessaria per la
partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Azienda delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, dal GDPR e dai relativi
regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 19 – Risoluzione. Dichiarazione di nullità
1. L’Azienda potrà risolvere il presente Accordo, nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. L’Azienda potrà, altresì, risolvere i Contratti applicativi, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nell’Accordo e negli atti e documenti in essa richiamati.
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo
PEC dall’Azienda, per porre fine all’inadempimento, la medesima Azienda ha facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Contratto applicativo e conseguenti Ordinativi di Fornitura e/o l’Accordo e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall’avanzamento dell’esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. In ogni caso l’Azienda può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da
comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, i singoli Contratti applicativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da documenti di contestazione ufficiale;
b) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Contratto applicativo di Fornitura,
ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; 12
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Azienda, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) mancata rispondenza tra quanto fornito e quanto dichiarato in sede di gara;
g) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.
5. L’Azienda può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l’Accordo nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Azienda, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) nei casi previsti dall’art 108 del D. Lgs n. 50/2016;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) mancata rispondenza tra i beni forniti e i beni offerti in sede di gara;
6. L’Azienda risolve di diritto l’Accordo nei casi previsti dall’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010.
7. La risoluzione dell’Accordo comporta la risoluzione dei singoli Contratti applicativi di Fornitura e l’annullamento degli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo
stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residui in favore dell’Azienda.
8. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo e/o dei Contratti applicativi di Fornitura, l’Azienda ha diritto di
escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/dei Contratto/i Applicativo/i risolto/i.
9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà
comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda al risarcimento dell’ulteriore danno.
10 L’Azienda, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità dell’Accordo nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti della stessa che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.
Articolo 20 - Recesso
1. L’Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall’Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti pubblici, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e
dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; 13
b) la condanna di taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o dell’Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per
delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l’assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Per gli Accordi sottoscritti in via di urgenza ai sensi dell’art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 l’Azienda ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia
4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per l’Azienda, salvo il pagamento
delle prestazioni effettuate.
5. L’Azienda ha, inoltre, il diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all’art. 109 D.Lgs. n. 50/2016.
6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda.
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Azienda e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto
dell’Accordo, dei Contratti applicativi e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata
del presente Accordo e di ogni Contratto applicativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità
civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo ed ai singoli Contratti applicativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Azienda medesima, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Accordo ed ai singoli Contratti applicativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’Azienda e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’Accordo ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall’avanzamento dell’esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 22 - Subappalto
1. Nel presente contratto non è ammesso il subappalto.
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo e i singoli Contratti applicativi, a pena di nullità delle cessioni stesse. Si applica l’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni all’Azienda, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 17. L’Azienda procederà all’immediata stipula dell’Accordo con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione
da parte l’Azienda debitrice. Si applica l’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda ha 14
facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti applicativi, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Articolo 25 - Responsabile del Procedimento e Responsabile della fornitura
3. Come da Deliberazione del Direttore Generale n. ………….. del , le funzioni di Responsabile
del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, sono svolte dal …………………………………………………………..
4. Le funzioni di supporto al Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnici sono svolte dal dott.
……………………………………………………………………..
1. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono i seguenti: numero telefonico
……………………………., indirizzo e-mail @xxxxxxxxxx.xx .
2. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. __ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti dell’Azienda.
3. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico , indirizzo e-mail
@_ it.
4. L’Azienda indica il Responsabile del procedimento nel Contratto applicativo. In mancanza di individuazione, il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi.
Articolo 26 - Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Azienda sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto dell’Accordo e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture oggetto del medesimo Accordo.
2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano
introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali. Si rinvia al Capitolato.
Articolo 27 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Azienda, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. L’imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale, ai sensi dell’art. del D.M. 17 giugno 2014, nei modi di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9.7.1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’Accordo ed ai Contratti applicativi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi
di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all’Accordo è applicata 15
l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 29 - Responsabile del trattamento dei dati personali
1. Il Contraente è nominato dal Titolare (A.O.U. di Sassari, nella persona del Rappresentante legale e/o suo delegato), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di
trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Con scrittura privata, che farà parte integrante e sostanziale del presente contratto, verrà sotto-scritto dalle parti il Data Processing Agreement.
Articolo 30 - Informativa sul trattamento dati personali e consenso al trattamento
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, l’Azienda, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in
risposta alla procedura di affidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto informa la Contraente, nella sua qualità di interessata, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del con-tratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevale-temente mediante
strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara di aver preso visione dell’Informativa
pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda al seguente
url:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00_000_00000000000000.xxx ed esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
Articolo 31 – Codice di comportamento e patto di integrità
1. L’Appaltatore, nei rapporti inerenti al contratto, s’impegna sin a d’ora a:
osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall’Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità” adottato dall’Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
a rispettare la misura di prevenzione di cui al comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. clausola di pantuflage).
2. L’Appaltatore è, pertanto, consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento
aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici, costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 del Cod. Civ., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Articolo 32 - Clausola di salvaguardia
1. È facoltà dell’Azienda verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale di Committenza dovessero stipulare convenzione con il medesimo oggetto del presente
Accordo Quadro e recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro, ove il Fornitore non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni di Consip o della Centrale Regionale di Committenza.
2. Ove l’Azienda ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso di cui al punto 1. il recesso avrà effetto entro 16
30 gg. dalla relativa formale comunicazione al Fornitore, senza che lo stesso possa sollevare eccezioni né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
3. L’Azienda si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del presente Accordo Quadro, di sospendere
o ridurre il Contratto Applicativo, dandone preavviso al Fornitore con almeno 30 giorni di anticipo, in conseguenza di modifiche organizzative dell’Azienda, dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.
Articolo 33 – Disposizioni finali
4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi
di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo e/o dei singoli Contratti applicativi di Fornitura, non comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
5. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo o dei singoli Contratti Applicativi
e conseguenti Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell’Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
6. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza
esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i Contratti applicativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti;
in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
7. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 0000 x 0000 Xxx. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Modalità di conclusione dei contratti applicativi), Art. 6 (Durata), Art. 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 12 (Corrispettivi), Art. 13 (Fatturazione e pagamenti e tracciabilità), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Garanzia definitiva), Art. 18 (Riservatezza), Art. 19 (Risoluzione. Dichiarazioni di nullità), Art. 20 (Recesso), Art. 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 22 (Subappalto), Art. 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 24 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 29 (Responsabile del trattamento dei dati personali), Art. 31 (Codice di comportamento e patto di integrità),
Il presente Accordo Quadro, composto di n , viene letto, approvato e firmato
digitalmente dalle parti contraenti.
Sassari, lì __.__.
L’AZIENDA IL FORNITORE 17
Indice
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati 2
Articolo 2 - Definizioni 2
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 3
Articolo 4 - Oggetto 3
Articolo 5 - Modalità di conclusione dei contratti applicativi 3
Articolo 6 - Durata 4
Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 4
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore 5
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 5
Articolo 10 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 6
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura 6
Articolo 12 - Corrispettivi 7
Articolo 13 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità 8
Articolo 14 - Anticipazione del prezzo 9
Articolo 15 - Trasparenza 9
Articolo 16 - Penali 9
Articolo 17 – Garanzia definitiva 10
Articolo 18 - Riservatezza ................................................................................................................... 11 18
Articolo 19 – Risoluzione. Dichiarazione di nullità 12
Articolo 20 - Recesso 13
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 13
Articolo 22 - Subappalto 14
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 14
Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d’autore 14
Articolo 25 - Responsabile del Procedimento e Responsabile della fornitura 14
Articolo 26 - Aggiornamento tecnologico 15
Articolo 27 - Foro competente 15
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali 15
Articolo 29 - Responsabile del trattamento dei dati personali 15
Articolo 30 - Informativa sul trattamento dati personali e consenso al trattamento 15
Articolo 31 – Codice di comportamento e patto di integrità 16
Articolo 32 - Clausola di salvaguardia 16
Articolo 33 – Disposizioni finali 16