DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO Clausole campione
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi affidati. È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con il Comune del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. d).2 del D.Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla lettera di invito per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto. È ammesso il subappalto dei servizi oggetto di affidamento entro il limite del 40 per cento dell’importo contrattuale, a condizione che all’atto dell’offerta il concorrente indichi gli specifici servizi o le specifiche parti di essi che intende affidare in subappalto.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. E’ assolutamente vietato il subappalto nonché la cessione , sotto qualsiasi forma di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall’INPDAP e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto; l’Istituto Cassiere è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto. A pena di immediata risoluzione della presente convenzione e risarcimento di eventuali danni è altresì vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto dall’art.106 del DLgs 18 aprile 2016 n.50 cui espressamente si rinvia.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente contratto. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ fatto espresso divieto di cedere ovvero di subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente contratto. Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si applica l’articolo 106, Codice degli Appalti Pubblici.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. 6.1 E’ fatto divieto all’appaltatrice di subappaltare, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto.
6.2 È altresì vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena nullità dello stesso.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. È vietata alla ditta appaltatrice, pena la rescissione del contratto, ed incameramento del deposito cauzionale, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto, totale o parziale, del servizio in oggetto.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. 1) Per la natura propria dell’appalto è vietata qualsiasi forma di subappalto.
2) E’ altresì vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;.
3) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
4) L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. L’appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, i Servizi nè cedere, per nessun motivo, il Contratto. L’appaltatore non potrà neppure cedere il credito che deriva dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune. La cessione del Contratto e l’affidamento in subappalto dei Servizi costituiscono causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e fanno sorgere il diritto per il Comune di effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno eventualmente subito.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. 1. Il subappalto è ammesso nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs n. 50/2016.
2. Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a terzi, pena la nullità del contratto medesimo.