NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI Clausole campione

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a peso, escluso ogni altro metodo, con i seguenti criteri particolari:
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. 1. Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nei capitolati speciali.
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a peso in relazione a quanto previsto sull’elenco prezzi.
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. La valutazione dei lavori è prevista “a misura” per tutti gli interventi richiesti. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: − per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; − per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; − per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; − per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; − per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; − per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; − per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: − il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; − gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di ...
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. 1. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. I Iavori verranno eseguiti a corpo. La vaIutazione deI Iavoro a corpo è effettuata secondo Ie specificazioni date negIi eIaborati progettuaIi. II prezzo offerto rimane f isso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 59, c. 5 bis deI D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per Iavori, forniture e prestazioni che, ancorché non espIicitamente specificati neIIa descrizione dei Iavori a corpo, siano riIevabiIi dagIi eIaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per Xxxxxx, forniture e prestazioni tec nicamente e intrinsecamente indispensabiIi aIIa funzionaIità, compIetezza e corretta reaIizzazione deII'opera appaItata. I Iavori verranno consegnati aII'Impresa appaItatrice dopo I'esecutività deIIa determinazione di aggiudicazione ed accertati gIi eventuaIi requisiti antimafia.
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. L'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate. All’importo così calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle opere eseguite. Per tutte le opere dell’appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nell’allegato elenco dei prezzi. I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei luoghi prima dell’inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del Direttore dei lavori. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiutasse, o non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, alla cui scadenza, non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. Le singole somministrazioni e le quantità di lavoro effettivamente eseguite saranno determinate secondo le unità di misura riportate nell’Elenco Prezzi Unitari allegati. Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a peso o a numero o a corpo o in economia, escluso ogni altro metodo. I lavori complementari verranno computati in base alle norme comuni.
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI. Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici, o a numero, o a peso, a seconda dei casi. Il peso dovrà risultare da apposito talloncino di pesatura che conterrà la targa, la data e l'ora di pesatura, la tara ed il peso lordo del veicolo, accertato in contraddittorio tra il rappresentante dell'Amministrazione e quello dell'Impresa. Tutte le constatazioni effettuate sui carichi saranno, volta per volta, riportate su apposito registro e convalidate come sopra. Le superfici interessate dalla regolarizzazione e profilatura saranno misurate lungo l'effettivo sviluppo e non in proiezione. Il volume della terra trasportata in rilevato o in scavo verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, servendosi delle sezioni rilevate in contraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna dei lavori e non tenendo conto di tutte quelle variazioni, alle sezioni di consegna già menzionate, che l'Impresa, anche con consenso della Direzione Lavori, ritenesse opportuno apportare in seguito per l'esecuzione dei lavori stessi. Resta inoltre stabilito che il volume della terra da compensare sarà limitato a quello risultante dall'applicazione delle sagome normali di progetto o di consegna senza tenere conto del maggior volume che l'Impresa dovrà impiegare per garantirsi contro eventuali assestamenti che potranno avvenire fino all'epoca del collaudo. Il compenso relativo al movimento di terra potrà essere corrisposto contabilizzando il solo scavo o il solo riporto.