ACCORDO
ACCORDO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati gli" Stati membri", e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la “Comunità”, da una parte, e
LA REPUBBLICA DEL CILE, in seguito denominata “Cile”, dall'altra,
CONSIDERANDO i tradizionali legami tra le Parti e con particolare riferimento a quanto segue:
− il patrimonio culturale comune e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;
− il pieno rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite;
− l'importanza che attribuiscono ai principi dello Stato di diritto e del buon governo;
− la necessità di promuovere il progresso economico e sociale per i loro popoli tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell’ambiente;
− l’opportunità di ampliare il quadro delle relazioni tra l'integrazione regionale dell'Unione europea e dell’America latina onde contribuire a un'associazione strategica tra le due regioni conformemente alla dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea in occasione del vertice tenutosi a Rio de Janeiro il
28 giugno 1999;
− l'esigenza di intensificare il loro dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse istituito dalla dichiarazione comune appartenente all'accordo quadro di cooperazione tra le Parti del 21 giugno 1996, in seguito denominato "accordo quadro di cooperazione";
− l'importanza attribuita dalle Parti
= al coordinamento delle rispettive posizioni e all'avvio di iniziative comuni nei consessi internazionali appropriati;
= ai principi e ai valori enunciati nella dichiarazione finale del vertice mondiale sullo sviluppo sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995;
= ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare l’accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
= alla lotta contro tutte le forme di terrorismo e l'impegno di creare strumenti internazionali efficaci per garantirne l'eliminazione;
− l'opportunità di un dialogo culturale per arrivare a una migliore comprensione tra le Parti, rinsaldando in tal modo i vincoli tradizionali, culturali e naturali tra i loro cittadini;
− l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Cile del
20 dicembre 1990 e dell'accordo quadro di cooperazione per promuovere l'applicazione dei processi e dei principi suddetti,
LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI
TITOLO I
NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
ARTICOLO 1
Principi
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, e il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
2. Il presente accordo viene applicato in modo da promuovere lo sviluppo socioeconomico sostenibile e un'equa distribuzione dei benefici dell'associazione.
3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon governo.
ARTICOLO 2
Obiettivi e ambito di applicazione
1. Il presente accordo istituisce un'associazione politica ed economica tra le Parti imperniata sulla reciprocità, sulla comunanza d'interessi e sull'approfondimento delle relazioni in tutti i settori di applicazione.
2. Questo processo di associazione intensificherà le relazioni e la cooperazione tra le Parti avvalendosi degli organi creati dal presente accordo.
3. Il presente accordo, che riguarda questioni politiche, commerciali, economiche, finanziarie, scientifiche, tecnologiche, sociali, culturali e inerenti alla cooperazione, può essere esteso ad altri settori concordati tra le Parti.
4. Conformemente agli obiettivi suddetti, il presente accordo si prefigge:
a) di intensificare il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse attraverso riunioni a diversi livelli;
b) di rafforzare la cooperazione a livello politico, commerciale, economico, finanziario, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e di cooperazione, nonché in altri settori di reciproco interesse;
c) di aumentare il coinvolgimento di ciascuna Parte nei programmi quadro, nei programmi specifici e nelle altre attività dell'altra Parte, compatibilmente con le procedure interne di ciascuna Parte che disciplinano l'accesso ai programmi e alle attività in questione, ai sensi della parte III; e
d) di ampliare e di diversificare le relazioni commerciali bilaterali tra le Parti conformemente alle disposizioni dell'OMC e agli obiettivi e alle disposizioni specifici di cui alla parte IV.
TITOLO II QUADRO ISTITUZIONALE
ARTICOLO 3
Consiglio di associazione
1. È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo di entrambe le Parti, ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.
2. Il Consiglio di associazione esamina tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.
3. Il Consiglio di associazione esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle Parti volte a migliorare il presente accordo.
ARTICOLO 4
Composizione e regolamento interno
1. Il Consiglio di associazione è composto dal presidente del Consiglio dell'Unione europea, assistito dal Segretario Generale/dall'Alto Rappresentante, dalla presidenza successiva, da altri membri del Consiglio dell'Unione europea o dai loro rappresentanti e da membri della Commissione europea, da una parte, e dal ministro degli esteri cileno, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e dal ministro degli esteri cileno, conformemente al suo regolamento interno.
ARTICOLO 5
Potere decisionale
1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi previsti.
2. Dette decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro applicazione conformemente alle rispettive norme interne.
3. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni appropriate.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di concerto fra le Parti.
ARTICOLO 6
Comitato di associazione
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti del governo del Cile, generalmente alti funzionari, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.
3. Il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del Comitato di associazione.
4. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. In tal caso, le decisioni del Comitato di associazione vengono prese a norma dell'articolo 5.
5. Il Comitato di associazione si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Cile, per un riesame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza dalle Parti. Su richiesta di una delle Parti possono essere indette, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna delle Parti.
ARTICOLO 7
Comitati speciali
1. Il Consiglio di associazione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dai comitati speciali istituiti a norma del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può decidere di creare qualsiasi tipo di comitato speciale.
3. Il regolamento interno adottato dal Consiglio di associazione stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati suddetti, sempreché non figurino nel presente accordo.
ARTICOLO 8
Dialogo politico
Il dialogo politico tra le Parti avviene nel quadro definito alla parte II.
ARTICOLO 9
Comitato parlamentare di associazione
1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, dove i membri del Parlamento europeo e del Congresso nazionale cileno (Congreso National de Chile) si riuniranno per scambiare opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso nazionale cileno.
3. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno.
4. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto, a turno, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Congresso nazionale cileno, ai sensi delle disposizioni che devono essere previste nel suo regolamento interno.
5. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere al Consiglio di associazione informazioni pertinenti sull'attuazione del presente accordo e il Consiglio di associazione fornisce al comitato le informazioni richieste.
6. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione.
7. Il comitato parlamentare di associazione può fare raccomandazioni al Consiglio di associazione.
ARTICOLO 10
Comitato consultivo misto
1. È istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le varie organizzazioni economiche e sociali della società civile nell'Unione europea e in Cile. Il dialogo e la cooperazione riguarderanno tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra la Comunità e il Cile inerenti all’attuazione del presente accordo. Il comitato può pronunciarsi sulle questioni sollevate in quest’ambito.
2. Il comitato consultivo misto è composto da un numero identico di membri del Comitato economico e sociale dell'Unione europea e della corrispondente istituzione della Repubblica del Cile che si occupa delle questioni economiche e sociali.
3. Il comitato consultivo misto svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, al fine di promuovere il dialogo tra i diversi rappresentanti economici e sociali, di sua iniziativa.
4. Il comitato consultivo misto adotta il suo regolamento interno.
ARTICOLO 11
Società civile
Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società civili dell'Unione europea e del Cile, compresi gli ambienti accademici e le parti sociali ed economiche e le organizzazioni non governative, onde informarli dell'attuazione del presente accordo e tener conto dei loro suggerimenti volti a migliorarla.
PARTE II DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 12
Obiettivi
1. Le Parti decidono di intensificare e di approfondire il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, nell'intento di consolidare l'associazione istituita dal presente accordo.
2. Il dialogo politico tra le Parti mira principalmente a promuovere, a divulgare, a sviluppare e a tutelare valori democratici quali il rispetto dei diritti umani, la libertà dell'individuo e i principi dello stato di diritto, alla base di una società democratica.
3. A tal fine, le Parti discutono e si scambiano informazioni sulle iniziative comuni riguardanti tutte le questioni di reciproco interesse e le altre questioni internazionali onde realizzare obiettivi comuni, riguardanti in particolare la sicurezza, la stabilità, la democrazia e lo sviluppo regionale.
ARTICOLO 13
Meccanismi
1. Le Parti decidono che il dialogo politico consisterà in:
a) riunioni periodiche tra i capi di Stato e di governo;
b) riunioni periodiche tra i ministri degli Esteri;
c) riunioni tra altri ministri per discutere delle questioni di comune interesse, quando le Parti lo ritengono utile per rinsaldare le loro relazioni;
d) riunioni annuali tra alti funzionari di entrambe le Parti.
2. Le Parti stabiliscono le procedure da seguire per le suddette riunioni.
3. Le riunioni periodiche dei ministri degli Esteri di cui al paragrafo 1, lettera b) si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 3 o in consessi equivalenti concordati tra le Parti.
4. Le Parti sfruttano appieno anche i canali diplomatici.
ARTICOLO 14
Cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza
Le Parti coordinano per quanto possibile le rispettive posizioni, avviano iniziative comuni nei consessi internazionali appropriati e collaborano in materia di politica estera e di sicurezza.
ARTICOLO 15
Cooperazione per la lotta al terrorismo
Le Parti decidono di collaborare per combattere il terrorismo conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, in particolare:
a) applicando pienamente la risoluzione 1373 e le altre risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali e gli strumenti pertinenti;
b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) scambiando opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e scambiando le esperienze acquisite in materia di prevenzione.
PARTE III COOPERAZIONE
ARTICOLO 16
Obiettivi generali
1. Le Parti collaborano strettamente al fine di:
a) migliorare la capacità istituzionale per sostenere la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
b) promuovere lo sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente. Le Parti privilegiano in particolare il rispetto dei diritti sociali di base;
c) favorire le sinergie produttive, creare nuove possibilità di commercio e di investimenti e promuovere la competitività e l'innovazione;
d) intensificare e approfondire le azioni di cooperazione tenendo conto dell'associazione fra le Parti.
2. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione economica, finanziaria e tecnica per il conseguimento degli obiettivi e l'applicazione dei principi contenuti nel presente accordo.
TITOLO I COOPERAZIONE ECONOMICA
ARTICOLO 17
Cooperazione industriale
1. La cooperazione industriale sostiene e promuove le misure di politica industriale atte a sviluppare e a consolidare le iniziative prese dalle Parti a favore di un’impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione industriale, onde creare un contesto favorevole per tener conto degli interessi di entrambe.
2. Si cerca in particolare di:
a) favorire i contatti tra gli operatori economici delle Parti al fine di individuare i settori di comune interesse, specie per quanto riguarda la cooperazione industriale, i trasferimenti di tecnologia, il commercio e gli investimenti;
b) promuovere e intensificare il dialogo e gli scambi di esperienze tra le reti di operatori economici europei e cileni;
c) promuovere i progetti di cooperazione industriale, compresi quelli derivanti dal processo di privatizzazione e/o di apertura dell'economia cilena, creando ad esempio i tipi di infrastrutture finanziati dagli investimenti europei nell'ambito della cooperazione industriale tra le imprese; e
d) promuovere l'innovazione, la diversificazione, la modernizzazione, lo sviluppo e la qualità dei prodotti nel settore delle imprese.
ARTICOLO 18
Cooperazione in materia di standard, normative tecniche e procedure di valutazione della conformità
1. La cooperazione in materia di standard, normative tecniche e valutazione della conformità è fondamentale per evitare e ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e garantire il buon funzionamento della liberalizzazione degli scambi di cui alla parte IV, titolo II.
2. La cooperazione fra le Parti è incentrata sui seguenti aspetti:
a) cooperazione normativa;
b) compatibilità delle normative tecniche con gli standard internazionali e europei; e
c) assistenza tecnica per creare una rete di organismi di valutazione della conformità su basi non discriminatorie.
3. Concretamente, le Parti collaborano per:
a) promuovere le misure volte a colmare il divario tra le Parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione;
b) fornirsi reciprocamente un sostegno organizzativo per agevolare la creazione di reti e organismi regionali, nonché migliorare il coordinamento delle politiche volte a promuovere un'impostazione comune nei confronti degli standard internazionali e regionali, delle normative tecniche analoghe e delle procedure di valutazione della conformità; e
c) incentivare tutte le misure volte a migliorare la convergenza e la compatibilità tra i rispettivi sistemi delle Parti nei settori suddetti, comprese la trasparenza, le buone pratiche normative e la promozione delle norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.
ARTICOLO 19
Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese
1. Le Parti collaborano al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).
2. La cooperazione può assumere diverse forme:
a) assistenza tecnica;
b) conferenze, seminari, ricerca delle possibilità industriali e tecniche, partecipazione alle tavole rotonde e alle fiere generali e settoriali;
c) promozione dei contatti tra gli operatori economici incoraggiando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di reti d'informazione mediante i programmi orizzontali esistenti;
d) agevolazione dell'accesso ai finanziamenti, informazione e promozione dell'innovazione.
ARTICOLO 20
Cooperazione nel settore dei servizi
Conformemente all'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (“GATS”) e nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono e intensificano la cooperazione perché rifletta la sempre maggiore importanza dei servizi nello sviluppo e nella crescita delle loro economie. Viene intensificata la cooperazione volta a promuovere l'incremento e la diversificazione della produttività e la competitività del terziario cileno. Le Parti individuano i settori su cui si concentrerà la cooperazione, nonché i mezzi disponibili a tale scopo. Le PMI beneficiano direttamente delle attività previste, che ne agevolano l'accesso alle fonti di capitali e alle tecnologie di mercato. A tale riguardo, va rivolta particolare attenzione alla promozione degli scambi tra le Parti e i paesi terzi.
ARTICOLO 21
Promozione degli investimenti
1. Le Parti collaborano per mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciprocamente vantaggiosi.
2. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:
a) la creazione di meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle norme e delle possibilità d'investimento;
b) la creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, eventualmente attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e il Cile volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
c) l'inserimento dell'assistenza tecnica tra le attività di formazione per gli enti pubblici delle Parti che si occupano di questo settore;
d) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative.
ARTICOLO 22
Cooperazione nel settore dell'energia
1. La cooperazione tra le Parti mira a consolidare le loro relazioni economiche in settori chiave quali l'idroelettricità, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico e l'elettrificazione rurale.
2. Fra gli obiettivi della cooperazione figurano:
a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori economici delle Parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni;
b) i trasferimenti di tecnologia;
c) studi preliminari, analisi comparative e attuazione di programmi ad opera delle istituzioni di entrambe le Parti;
d) partecipazione di operatori pubblici e privati di entrambe le regioni a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali, comprese le reti con altri paesi della regione;
e) conclusione di opportuni accordi specifici in settori chiave di comune interesse;
f) sostegno alle istituzioni cilene responsabili delle questioni relative all'energia e della definizione della politica in questo settore.
ARTICOLO 23
Trasporti
1. La cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i sistemi di trasporto cileni e a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo migliori standard operativi.
2. La cooperazione avviene mediante:
a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione/interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché su altri temi di comune interesse;
b) programmi di formazione su questioni economiche, legislative e tecniche destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;
c) progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via satellite e centri di trasporti pubblici urbani.
ARTICOLO 24
Cooperazione nei settori agricolo e rurale; misure sanitarie e fitosanitarie
1. Le Parti collaborano per sostenere e incentivare misure di politica agricola tali da favorire l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo agricolo e rurale.
2. La cooperazione riguarda prevalentemente l'acquisizione di capacità, le infrastrutture e il trasferimento di tecnologie attraverso:
a) progetti specifici a sostegno delle misure sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative alla qualità dei prodotti alimentari, tenendo conto della legislazione applicabile a entrambe le Parti, nonché delle norme dell'OMC e delle altre organizzazioni internazionali competenti;
b) la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;
c) gli scambi di informazioni, anche sulle politiche agricole delle Parti;
d) assistenza tecnica per migliorare la produttività e scambi di tecnologie colturali alternative;
e) esperimenti scientifici e tecnologici;
f) misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e a sostenere le attività di promozione commerciale;
g) assistenza tecnica per potenziare i sistemi di controllo sanitario e fitosanitario onde promuovere il più possibile l'equivalenza e gli accordi di reciproco riconoscimento.
ARTICOLO 25
Pesca
1. Considerata l'importanza della politica della pesca per le loro relazioni, le Parti si impegnano ad intensificare la collaborazione economica e tecnica onde concludere, eventualmente, accordi bilaterali e/o multilaterali sulla pesca d'altura.
2. Le Parti sottolineano inoltre l'importanza che attribuiscono all'adempimento degli impegni reciproci specificati nell'accordo firmato il 25 gennaio 2001.
ARTICOLO 26
Cooperazione doganale
1. Le Parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 79, in particolare la semplificazione delle procedure doganali onde facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le loro facoltà di controllo.
2. Fatta salva la cooperazione istituita dal presente accordo, le autorità amministrative delle Parti si prestano reciprocamente assistenza nel settore doganale conformemente al protocollo del
13 giugno 2001 dell'accordo quadro di cooperazione sull'assistenza reciproca nel settore doganale.
3. La cooperazione prevede, tra l'altro:
a) la fornitura di assistenza tecnica, compresa l'organizzazione di opportuni seminari e tirocini;
b) lo sviluppo e la condivisione delle pratiche migliori;
c) il perfezionamento e la semplificazione degli aspetti doganali riguardanti l'accesso delle merci al mercato, le norme di origine e le procedure doganali connesse.
ARTICOLO 27
Cooperazione nel settore statistico
1. L'obiettivo principale delle Parti è il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.
2. La cooperazione è incentrata:
a) sull'omologazione dei metodi statistici delle Parti per ottenere indicatori comparabili;
b) sugli scambi scientifici e tecnologici con gli istituti statistici degli Stati membri dell'Unione europea e con Eurostat;
c) sulla ricerca statistica finalizzata all'elaborazione di metodi comuni per la raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati;
d) sull'organizzazione di seminari e gruppi di lavoro; e
e) su programmi di formazione nel settore statistico a cui partecipano anche altri paesi della regione.
ARTICOLO 28
Cooperazione nel settore ambientale
1. Le Parti collaborano per tutelare e migliorare l'ambiente, impedire la contaminazione e il degrado delle risorse naturali e degli ecosistemi e promuoverne un uso razionale ai fini di uno sviluppo sostenibile.
2. In tale contesto, ci si concentra sui seguenti aspetti:
a) nesso tra povertà e ambiente;
b) impatto ambientale delle attività economiche;
c) problemi ambientali e uso dei terreni;
d) progetti volti a rafforzare le strutture e le politiche ambientali cilene;
e) scambi di informazioni, di tecnologia e di esperienze sulle norme e sui modelli ambientali, formazione e istruzione;
f) educazione e formazione ambientale per sensibilizzare maggiormente i cittadini; e
g) assistenza tecnica e avvio di programmi comuni di ricerca.
ARTICOLO 29
Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano per rendere compatibili i loro programmi di tutela dei consumatori, cercando in particolare di:
a) rendere più compatibile la legislazione sui consumatori onde eliminare gli ostacoli agli scambi;
b) creare, sviluppare e collegare sistemi di informazione reciproca sulle merci pericolose (sistemi di allarme rapido);
c) promuovere gli scambi di informazioni e di esperti, nonché la collaborazione tra gli organismi delle Parti che si occupano dei consumatori;
d) avviare progetti di formazione e assistenza tecnica.
ARTICOLO 30
Protezione dei dati
1. Le Parti convengono di collaborare per tutelare i dati personali onde migliorare il livello di protezione ed evitare gli ostacoli agli scambi che richiedono trasferimenti di dati personali.
2. La cooperazione per la tutela dei dati personali potrà comprendere assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti, nonché programmi e progetti comuni.
ARTICOLO 31
Dialogo macroeconomico
1. Le Parti promuovono gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, nonché gli scambi di esperienze per quanto riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche nel contesto dell'integrazione regionale.
2. A tal fine, le Parti cercano di approfondire il dialogo sulle questioni economiche tra le rispettive autorità affinché si scambino idee e opinioni sui seguenti aspetti:
a) stabilizzazione macroeconomica;
b) consolidamento delle finanze pubbliche;
c) politica tributaria;
d) politica monetaria;
e) politica e normativa finanziaria;
f) integrazione finanziaria e apertura del conto capitale;
g) politica dei tassi di cambio;
h) architettura finanziaria internazionale e riforma del sistema monetario internazionale;
i) coordinamento della politica macroeconomica.
3. I metodi di attuazione di tale cooperazione includono:
a) riunioni tra le autorità competenti in materia macroeconomica;
b) seminari e conferenze;
c) formazione, su richiesta;
d) studi sulle questioni di comune interesse.
ARTICOLO 32
Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti decidono di collaborare, secondo le rispettive capacità, per quanto riguarda la pratica, la promozione, la divulgazione, la razionalizzazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela e l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione degli abusi in questo campo, la lotta alla contraffazione e alla pirateria, la creazione e il potenziamento delle organizzazioni nazionali per il controllo e la protezione di tali diritti.
2. La cooperazione tecnica può essere incentrata su una o più attività tra quelle sottoelencate:
a) consulenza legislativa: osservazioni sui disegni di legge riguardanti le disposizioni generali e i principi di base delle convenzioni internazionali elencate nell'articolo 170, i diritti d’autore e i diritti connessi, i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, le denominazioni tradizionali o le menzioni complementari di qualità, i disegni industriali, i brevetti, gli schemi (topografie) dei circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate, il controllo delle prassi anticoncorrenziali nelle licenze contrattuali, l'applicazione e gli altri aspetti connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
b) consigli su come organizzare le infrastrutture amministrative, quali gli uffici brevetti e le società di riscossione;
c) formazione alle tecniche di gestione dei diritti di proprietà intellettuale;
d) formazione specifica dei giudici, dei funzionari doganali e degli agenti di polizia per un'applicazione più efficace delle leggi; e
e) sensibilizzazione del settore privato e della società civile.
ARTICOLO 33
Commesse pubbliche
Le Parti collaborano per fornire assistenza tecnica sulle questioni attinenti alle commesse pubbliche, specialmente a livello comunale.
ARTICOLO 34
Cooperazione in materia di turismo
1. Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare il turismo.
2. Tale cooperazione è incentrata sui seguenti aspetti:
a) progetti volti a creare e a consolidare prodotti e servizi turistici di comune interesse o che attirano mercati di comune interesse;
b) consolidamento di flussi turistici di ampia portata;
c) rafforzamento dei canali di promozione del turismo;
d) formazione nel settore turistico;
e) assistenza tecnica e progetti pilota per sviluppare il turismo di speciale interesse;
f) scambi di informazioni sulla promozione del turismo, pianificazione integrale delle destinazione turistiche e qualità dei servizi;
g) uso degli strumenti promozionali per sviluppare il turismo a livello locale.
ARTICOLO 35
Cooperazione nel settore minerario
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore minerario, per lo più attraverso accordi volti a:
a) favorire gli scambi di informazioni e di esperienze per quanto riguarda l'applicazione di tecnologie pulite nei processi produttivi minerari;
b) incentivare le iniziative scientifiche e tecnologiche nel settore minerario.
TITOLO II
SCIENZA, TECNOLOGIE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
ARTICOLO 36
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. La cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, attuata nell’interesse di entrambe le Parti e compatibilmente con le loro politiche, in particolare per quanto concerne le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca, prevede:
a) un dialogo politico, scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in ispecie per l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;
b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti; e
c) l'intensificazione delle attività volte a promuovere i contatti, l'innovazione e i trasferimenti tecnologici tra partner europei e cileni.
2. Si cerca in particolar modo di creare un potenziale umano che costituisca una solida base a lungo termine dell'eccellenza scientifica e tecnologica, nonché di instaurare contatti permanenti tra gli ambienti scientifici e tecnologici a livello nazionale e regionale.
3. È opportuno promuovere le seguenti forme di cooperazione:
a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese;
b) scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello;
c) incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca;
d) promozione delle attività connesse alle previsioni scientifiche e tecnologiche, che contribuiscono allo sviluppo a lungo termine di entrambe le Parti;
e) sviluppo dei contatti tra settore pubblico e settore privato.
4. Si promuovono inoltre la valutazione delle iniziative comuni e la divulgazione dei risultati.
5. Sono associati alla cooperazione, secondo le debite modalità, gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi delle Parti, in particolare le PMI.
6. Le Parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi organismi ai loro programmi scientifici e tecnologici per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa ai sensi delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione degli organismi giuridici dei paesi terzi.
ARTICOLO 37
Società dell'informazione, tecnologia dell'informazione e telecomunicazioni
1. Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, nonché per il passaggio armonioso alla società dell'informazione.
2. La cooperazione in questo settore favorisce in particolare:
a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese la promozione e la sorveglianza della nuova società dell'informazione;
b) la cooperazione sugli aspetti normativi e politici delle telecomunicazioni;
c) gli scambi di informazioni sulle norme, la valutazione della conformità e l'omologazione;
d) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
e) i progetti comuni di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i progetti pilota riguardanti le applicazioni della società dell'informazione;
f) la promozione degli scambi e la formazione degli specialisti, specialmente i giovani; e
g) gli scambi e la diffusione dell'esperienza acquisita con le iniziative pubbliche che applicano le tecnologie dell'informazione nei contatti con la società.
TITOLO III
CULTURA, ISTRUZIONE E MEZZI AUDIOVISIVI
ARTICOLO 38
Istruzione e formazione
1. Le Parti danno un considerevole sostegno, nei limiti delle rispettive competenze, all'istruzione prescolare, elementare, media e superiore, alla formazione professionale e all'apprendimento permanente, specie per quanto riguarda le categorie sociali vulnerabili, quali i disabili, le minoranze etniche e le persone poverissime.
2. Si rivolge particolare attenzione ai programmi decentrati volti ad instaurare contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti e a favorire gli scambi di esperienze e di risorse tecniche, nonché la mobilità degli studenti.
ARTICOLO 39
Cooperazione nel settore audiovisivo
Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in questo settore, in particolare attraverso programmi di formazione sui mezzi audiovisivi e di comunicazione comprendenti attività di coproduzione, formazione, sviluppo e distribuzione.
ARTICOLO 40
Scambi di informazioni e cooperazione culturale
1. Considerati gli strettissimi vincoli culturali che uniscono le Parti, occorre intensificare la cooperazione in questo settore, estendendola anche ai mezzi d’informazione e di comunicazione.
2. Il presente articolo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo conto dei programmi bilaterali degli Stati membri.
3. Si rivolge particolare attenzione alla promozione di attività comuni in diversi settori, quali la stampa, il cinema e la televisione, e agli scambi di giovani.
4. Tale cooperazione può riguardare, in particolare, i seguenti settori:
a) programmi d'informazione reciproca;
b) traduzione di opere letterarie;
c) conservazione e restauro del patrimonio nazionale;
d) formazione;
e) manifestazioni culturali;
f) promozione della cultura locale;
g) gestione e produzione culturale;
h) altri settori.
TITOLO IV
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
ARTICOLO 41
Pubblica amministrazione
1. La cooperazione in questo settore, finalizzata alla modernizzazione e al decentramento della pubblica amministrazione, cerca di migliorare l’efficienza organizzativa dell’intero sistema (quadro legislativo e istituzionale), ispirandosi alle pratiche migliori di entrambe le Parti.
2. La cooperazione può comprendere programmi di vari tipi:
a) modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione;
b) decentramento e potenziamento del governo regionale e locale;
c) rafforzamento della società civile e integrazione della stessa nella definizione delle politiche pubbliche;
d) programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale;
e) progetti relativi alla gestione e all’amministrazione dei servizi sociali;
f) progetti di sviluppo, alloggi rurali o gestione del suolo;
g) programmi relativi alla sanità e all'istruzione elementare;
h) sostegno alle iniziative di base della società civile;
i) tutti gli altri programmi e progetti che contribuiscono a ridurre la povertà creando imprese e posti di lavoro; e
j) promozione della cultura e delle sue diverse manifestazioni; rafforzamento delle identità culturali.
3. La cooperazione in materia prevede:
a) un’assistenza tecnica agli organismi cileni incaricati di definire e attuare le politiche, anche mediante contatti tra il personale delle istituzioni europee e cilene;
b) scambi regolari di informazioni in tutte le forme appropriate, comprese le reti informatiche, tutelando i dati personali in tutti i settori dove vengono scambiati;
c) trasferimenti di know-how;
d) studi preliminari e realizzazione di progetti congiunti che comportano un contributo finanziario paragonabile; e
e) formazione e sostegno organizzativo.
ARTICOLO 42
Cooperazione interistituzionale
1. La cooperazione interistituzionale tra le Parti mira ad intensificare i contatti tra le istituzioni competenti.
2. La parte III del presente accordo intende quindi favorire gli incontri periodici tra dette istituzioni. La cooperazione si svolge su basi per quanto possibile ampie e comprende:
a) tutte le misure atte a promuovere gli scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti di comunicazione informatizzate;
b) consulenze e formazione; e
c) trasferimenti di know-how.
3. Le Parti possono includere, di comune accordo, altri settori d’intervento.
TITOLO V COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
ARTICOLO 43
Dialogo sociale
Le Parti riconoscono che:
a) occorre promuovere la partecipazione delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di vita e l'integrazione nella società;
b) si tiene conto soprattutto della necessità di eliminare le disparità di trattamento per i cittadini di una Parte che risiedono legalmente nel territorio dell'altra Parte.
ARTICOLO 44
Cooperazione nel settore sociale
1. Le Parti riconoscono l’importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico. Si privilegiano la creazione di posti di lavoro e il rispetto dei diritti sociali fondamentali, in particolare mediante la promozione delle convenzioni OIL in materia riguardanti questioni quali la libertà di associazione, il diritto di negoziato collettivo e la non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile e la parità di trattamento tra uomini e donne.
2. La cooperazione può essere estesa a tutti i settori che interessino le Parti.
3. Le misure adottate in questo campo possono essere coordinate con quelle degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali competenti.
4. Le Parti privilegiano le misure volte a:
a) promuovere lo sviluppo umano, ridurre la povertà e combattere l'esclusione sociale attraverso progetti innovativi e riproducibili che coinvolgano le categorie sociali vulnerabili ed emarginate, in particolare le famiglie a basso reddito e i disabili;
b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, nonché i programmi specifici per i giovani;
c) sviluppare e modernizzare i rapporti professionali, le condizioni di lavoro, la previdenza sociale e la sicurezza del posto di lavoro;
d) migliorare l'elaborazione e la gestione delle politiche sociali, comprese le case popolari, e l'accesso dei beneficiari;
e) sviluppare un sistema sanitario efficiente ed equo, basato su principi di solidarietà;
f) promuovere la formazione professionale e lo sviluppo delle risorse umane;
g) promuovere progetti e programmi tali da creare posti di lavoro nelle micro, piccole e medie imprese;
h) promuovere i programmi di gestione delle terre, con particolare attenzione alle zone più vulnerabili dal punto di vista sociale e ambientale;
i) promuovere le iniziative che contribuiscono al dialogo sociale e alla creazione di un consenso;
j) promuovere il rispetto dei diritti umani, la democrazia e la partecipazione dei cittadini.
ARTICOLO 45
Cooperazione relativa alle questioni di genere
1. La cooperazione contribuisce a rafforzare politiche e programmi volti a migliorare, garantire e ampliare la partecipazione di uomini e donne, su basi di parità, a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale e culturale. Grazie a tale cooperazione, le donne possono accedere più agevolmente a tutte le risorse necessarie per il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali.
2. La cooperazione deve promuovere in particolare la creazione di un quadro atto a:
a) tener conto delle questioni di genere e dei problemi connessi a tutti i livelli e in tutti i settori di cooperazione, comprese le politiche/strategie macroeconomiche e le azioni di sviluppo; e
b) promuovere l'adozione di misure positive a favore delle donne.
TITOLO VI
ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE
ARTICOLO 46
Cooperazione in materia di immigrazione clandestina
1. La Comunità e il Cile decidono di cooperare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine:
a) il Cile accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest’ultimo e senza altre formalità;
b) e ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, quali definiti ai fini perseguiti dalla Comunità, presenti illegalmente sul territorio del Cile, su richiesta di quest’ultimo e senza altre formalità.
2. Gli Stati membri e il Cile forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità.
3. Le Parti decidono di concludere, su richiesta, un accordo tra il Cile e la Comunità onde disciplinare gli obblighi specifici del Cile e degli Stati membri in materia di riammissione riguardanti, tra l'altro, i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
4. In attesa che sia concluso l'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 3, il Cile accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con i singoli Stati membri onde disciplinare gli specifici obblighi di riammissione tra il Cile e lo Stato membro in questione riguardanti, tra l'altro, i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
5. Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina.
ARTICOLO 47
Cooperazione per la lotta contro la droga e la criminalità organizzata
1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano gli interventi e intensificano la cooperazione per lottare contro la produzione, il commercio e il consumo illeciti di stupefacenti, il riciclaggio dei proventi del narcotraffico, nonché per combattere la criminalità organizzata attraverso le organizzazioni e gli organismi internazionali.
2. Le Parti collaborano per attuare, in particolare:
a) progetti di trattamento, riabilitazione e reinserimento familiare, sociale e professionale dei tossicomani;
b) programmi congiunti di formazione volti a prevenire il consumo e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope e i delitti connessi;
c) programmi congiunti di studio e di ricerca secondo i metodi e gli indicatori applicati dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, dall'Osservatorio interamericano delle droghe e da altre organizzazioni internazionali e nazionali;
d) misure e azioni di cooperazione volte a ridurre l'offerta di droghe e sostanze psicotrope nell'ambito delle convenzioni e dei trattati internazionali pertinenti firmati e ratificati dalle Parti del presente accordo;
e) scambi di informazioni sulle politiche, sui programmi, sulle azioni e sulla legislazione riguardanti la produzione, il traffico e il consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) scambi di informazioni pertinenti e adozione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro analoghe a quelle adottate dall'Unione europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quali la task force Azione finanziaria competente in materia;
g) misure volte ad impedire lo sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche indispensabili per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dalle organizzazioni internazionali competenti e conformemente all'accordo tra la Repubblica del Cile e la Comunità europea sulla prevenzione dello sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope del 24 novembre 1998.
TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 48
Partecipazione della società civile alla cooperazione
Le Parti riconoscono il ruolo complementare e il contributo potenziale della società civile (interlocutori sociali e organizzazioni non governative) al processo di cooperazione. A tal fine, fatte salve le disposizioni giuridiche e amministrative di ciascuna Parte, gli esponenti della società civile possono:
a) essere informati e partecipare alle consultazioni sulle politiche/strategie di cooperazione e sulle relative priorità, in particolare nei settori che li riguardano direttamente;
b) ricevere finanziamenti, sempreché le norme interne di ciascuna Parte lo consentano; e
c) partecipare all'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li riguardano.
ARTICOLO 49
Cooperazione e integrazione regionali
1. Le Parti dovrebbero avvalersi di tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere una cooperazione attiva e reciproca con il "Mercado Común del Sur" (Mercosur) considerato globalmente.
2. Tale cooperazione consente alla Comunità di dare un notevole impulso all’integrazione regionale tra i paesi latinoamericani del Cono Sud.
3. Si privilegiano le azioni destinate a:
a) promuovere il commercio e gli investimenti nella regione;
b) sviluppare la cooperazione regionale in materia di ambiente;
c) favorire il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione necessarie per lo sviluppo economico della regione; e
d) intensificare la cooperazione regionale nel settore della pesca.
4. Le Parti consolidano inoltre la collaborazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
5. A tal fine, esse possono:
a) avviare azioni comuni con le autorità regionali e locali nel campo dello sviluppo economico; e
b) istituire meccanismi per lo scambio di informazioni e di esperienze.
ARTICOLO 50
Cooperazione triangolare e biregionale
1. Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per favorire processi di sviluppo equilibrati e sostenibili, le Parti decidono di promuovere programmi di cooperazione triangolare e programmi con i paesi terzi nei settori di comune interesse.
2. Questi principi possono applicarsi anche alla cooperazione biregionale in funzione delle priorità degli Stati membri e degli altri paesi dell'America latina e dei Caraibi.
ARTICOLO 51
Xxxxxxxx sui futuri sviluppi
Nell’ambito delle rispettive competenze, le Parti non escluderanno a priori nessuna possibilità di cooperazione e potranno avvalersi del Comitato di associazione per esaminare insieme le possibilità concrete di cooperazione nel reciproco interesse.
ARTICOLO 52
Cooperazione nell'ambito dei rapporti di associazione
1. La cooperazione tra le Parti deve contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di cui alla parte III individuando e attuando programmi di cooperazione innovativi, tali da conferire un valore aggiunto ai loro nuovi rapporti di partner associati.
2. Compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte sull'accesso ai programmi e alle attività in questione, viene promossa la partecipazione di ciascuna Parte, quale partner associato, ai programmi quadro, ai programmi specifici e alle altre attività dell'altra Parte.
3. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni a tal fine.
ARTICOLO 53
Risorse
1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a fornire risorse appropriate, anche finanziarie, compatibilmente con le loro possibilità e attraverso i rispettivi canali.
2. Fatti salvi i poteri delle autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in Cile, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento nonché le loro disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 54
Compiti specifici del Comitato di associazione in materia di cooperazione
1. Quando assolve uno dei compiti assegnatigli nella parte III, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità e del Cile competenti in materia di cooperazione, di norma alti funzionari.
2. Fatto salvo l'articolo 6, il Comitato di associazione svolge le seguenti funzioni specifiche:
a) aiutare il Consiglio di associazione ad assolvere i suoi compiti in materia di cooperazione;
b) sorvegliare l'attuazione del quadro di cooperazione concordato tra le Parti;
c) formulare raccomandazioni sulla cooperazione strategica tra le Parti, onde definire gli obiettivi a lungo termine, le priorità strategiche e i settori specifici d'intervento, sui programmi indicativi pluriennali, con indicazione delle priorità settoriali, degli obiettivi specifici, dei risultati previsti e degli importi indicativi, e sui programmi d'azione annuali; e
d) riferire periodicamente al Consiglio di associazione sull'applicazione e sul conseguimento degli obiettivi e del contenuto della parte III.
PARTE IV
SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 55
Obiettivi Gli obiettivi della presente parte sono i seguenti:
a) liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci, a norma dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (“GATT 1994”);
b) agevolazione degli scambi di merci avvalendosi, tra l'altro, delle disposizioni concordate in materia di dogane e questioni connesse, standard, norme tecniche e procedure di valutazione della conformità, misure sanitarie e fitosanitarie e commercio di vini, bevande alcoliche e bevande aromatizzate;
c) liberalizzazione reciproca degli scambi di servizi a norma dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (“GATS”);
d) miglioramento delle condizioni d'investimento tra le Parti in base al principio della non discriminazione;
e) liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilità monetaria di ciascuna Parte;
f) apertura effettiva e reciproca dei mercati delle commesse pubbliche delle Parti;
g) tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale secondo i massimi standard internazionali;
h) creazione di un meccanismo di cooperazione efficace nel settore della concorrenza;
i) creazione di un meccanismo efficace per la risoluzione delle controversie.
ARTICOLO 56
Unioni doganali e zone di libero scambio
1. Nessuna disposizione del presente accordo osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri regimi tra una delle Parti e paesi terzi, sempreché lascino impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui al presente accordo.
2. Su richiesta di una di esse, le Parti si consultano in sede di Comitato di associazione sugli accordi che istituiscono o adeguano le unioni doganali o le zone di libero scambio nonché, se del caso, su altri questioni di rilievo attinenti alle rispettive politiche commerciali delle Parti nei confronti dei paesi terzi. In particolare, in caso di adesione, si avviano consultazioni per tener conto degli interessi reciproci delle Parti.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 57
Obiettivo
Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che inizia all’entrata in vigore del presente accordo, ai sensi delle disposizioni del presente accordo e dell’articolo XXIV del GATT 1994.
CAPITOLO I ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI
SEZIONE 1
Disposizioni comuni
ARTICOLO 58
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano ai prodotti originari di una Parte esportati nell'altra Parte. Ai fini del presente capitolo, si considerano “originari” i prodotti conformi alle norme di origine di cui all’allegato III.
2. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l’abolizione dei dazi doganali all’esportazione si applicano a tutte le merci esportate da una Parte nell’altra Parte.
ARTICOLO 59
Dazi doganali
Nei dazi doganali rientrano tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all’importazione o all’esportazione, ad eccezione:
a) delle tasse o degli altri oneri interni imposti a norma dell'articolo 77;
b) dei dazi antidumping o antisovvenzioni applicati a norma dell'articolo 78;
c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 63.
ARTICOLO 60
Abolizione dei dazi doganali
1. I dazi doganali sulle importazioni tra le Parti vengono aboliti ai sensi degli articoli 64-72.
2. I dazi doganali sulle esportazioni tra le Parti vengono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui agli articoli 64-72 è quello specificato nel calendario di smantellamento tariffario di ciascuna Parte (rispettivamente, allegati I e II).
4. Qualora una Parte riduca la sua aliquota del dazio doganale della nazione più favorita dopo l'entrata in vigore del presente accordo e prima della fine del periodo transitorio, alle aliquote ridotte si applica il calendario di smantellamento tariffario della Parte in questione.
5. Ciascuna Parte si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 64-72, oppure a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate qualora la sua situazione economica e la situazione del settore economico in questione lo permettano. Un’eventuale decisione del Consiglio di associazione relativa all’abolizione di un dazio doganale o al miglioramento delle condizioni di accesso sostituirebbe le condizioni di cui agli articoli 64-72 per il prodotto in questione.
ARTICOLO 61
Standstill
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le Parti evitano di introdurre nuovi dazi doganali e di aumentare quelli già in vigore nei loro scambi commerciali.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il Cile può mantenere il sistema della fascia di prezzo di cui all'articolo 12 della legge 18525, o il sistema successivo, per i prodotti contemplati da detta legge, purché lo si applichi nel rispetto dei diritti e degli obblighi conferiti al Cile dall'accordo OMC e in modo da non concedere un trattamento più favorevole alle importazioni da un qualsiasi paese terzo, compresi i paesi con i quali il Cile ha concluso o concluderà in futuro un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994.
ARTICOLO 62
Classificazione delle merci
Agli scambi di merci tra le Parti si applica la classificazione delle rispettive nomenclature tariffarie in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (“SA”).
ARTICOLO 63
Diritti e altri oneri
I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 59, il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un’imposizione delle importazioni o delle esportazioni per scopi fiscali. Essi si basano su aliquote specifiche corrispondenti al valore reale del servizio prestato.
SEZIONE 2
Abolizione dei dazi doganali
SOTTOSEZIONE 2.1
Prodotti industriali
ARTICOLO 64
Ambito di applicazione
La presente sottosezione si applica ai prodotti dei capitoli SA da 25 a 97 che non rientrano nella definizione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca di cui all’articolo 70.
ARTICOLO 65
Dazi doganali sulle importazioni industriali originarie del Cile
I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità dei prodotti industriali originari del Cile elencati nell’allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alle categorie "Year 0" e "Year 3" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all’eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo e per il 1° gennaio 2006:
Percentuali di riduzione annua dei dazi
Categoria | Entrata in vigore | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 |
Year 0 | 100% | |||
Year 3 | 25% | 50% | 75% | 100% |
ARTICOLO 66
Dazi doganali sulle importazioni industriali originarie della Comunità
I dazi doganali sulle importazioni in Cile dei prodotti industriali originari della Comunità elencati nell’allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Cile) alle categorie "Year 0", "Year 5" e "Year 7" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all’eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore del presente accordo, per il 1° gennaio 2008 e per il
1° gennaio 2010:
Percentuali di riduzione annua dei dazi
Categoria | Entrata in vigore | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 |
Year 0 | 100% | |||||||
Year 5 | 16,7% | 33,3% | 50% | 66,7% | 83,3% | 100% | ||
Year 7 | 12,5% | 25% | 37,5% | 50% | 62,5% | 75% | 87,5% | 100% |
SOTTOSEZIONE 2.2
Pesci e prodotti della pesca
ARTICOLO 67
Ambito di applicazione
La presente sottosezione si applica ai pesci e ai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605, nonché alle sottovoci 051191 e 230120 e alla voce ex 190220 1 del SA.
1 La voce ex 190220 corrisponde alle "paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici".
ARTICOLO 68
Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari del Cile
1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di pesci e di prodotti della pesca originari del Cile elencati nell'allegato I alle categorie "Year 0", "Year 4", "Year 7" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all’eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo, per il 1° gennaio 2007, per il 1° gennaio 2010 e per il
1° gennaio 2013:
Percentuali di riduzione annua dei dazi
Categoria | Entrata in vigore | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 |
Year 0 | 100% | ||||||||||
Year 4 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | ||||||
Year 7 | 12,5% | 25% | 37,5% | 50% | 62,5% | 75% | 87,5 % | 100% | |||
Year 10 | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% |
2. I contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria “CT” si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del “primo arrivato, primo servito”.
ARTICOLO 69
Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità
1. I dazi doganali sulle importazioni in Cile di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria "Anno 0" vengono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I contingenti tariffari sulle importazioni in Cile di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria “CT” si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del “primo arrivato, primo servito”.
SOTTOSEZIONE 2.3
Prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati
ARTICOLO 70
Ambito di applicazione
La presente sottosezione si applica ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.
ARTICOLO 71
Dazi doganali sulle importazioni di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari del Cile
1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alle categorie "Year 0", "Year 4", "Year 7" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all’eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo, per il 1° gennaio 2007, per il
1° gennaio 2010 e per il 1° gennaio 2013: Percentuali di riduzione annua dei dazi
Categoria | Entrata in vigore | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 |
Year 0 | 100% | ||||||||||
Year 4 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | ||||||
Year 7 | 12,5% | 25% | 37,5% | 50% | 62,5% | 75% | 87,5% | 100% | |||
Year 10 | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% |
2. Per i prodotti agricoli originari del Cile di cui ai capitoli 7 e 8 e alle voci 20.09 e 22.04.30 della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I alla categoria “EP”, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, lo smantellamento tariffario si applica soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria “SP”, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, lo smantellamento tariffario si applica soltanto al dazio doganale ad valorem.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità autorizza le importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria “R” ad entrare nel suo territorio con un dazio doganale pari al 50% del dazio doganale di base.
5. I contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità di determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria “CT” si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del “primo arrivato, primo servito” oppure, a seconda del sistema applicato nella Comunità, in base a licenze di importazione e di esportazione.
6. Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "PN", in quanto detti prodotti rientrano nelle denominazioni protette all'interno della Comunità.
ARTICOLO 72
Dazi doganali sulle importazioni di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità
1. I dazi doganali sulle importazioni in Cile dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell’allegato II alle categorie “Year 0”, “Year 5” e “Year 10” sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all’eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore del presente accordo, per il 1° gennaio 2008 e per il
1° gennaio 2013:
Percentuali di riduzione annua dei dazi
Categoria | Entrata in vigore | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 |
Year 0 | 100% | ||||||||||
Year 5 | 16,7% | 33,3% | 50% | 66,6% | 83,3% | 100% | |||||
Year 10 | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% |
2. I contingenti tariffari sulle importazioni in Cile di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato I alla categoria “CT” si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del “primo arrivato, primo servito”.
ARTICOLO 73
Clausola di emergenza per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati
1. Fatti salvi l'articolo 92 del presente accordo e l'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura, qualora, considerata la natura particolarmente sensibile dei mercati agricoli, un prodotto originario di una Parte sia importato nell’altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un grave pregiudizio o gravi perturbazioni sui mercati di prodotti simili o direttamente concorrenziali dell'altra Parte, quest'ultima può adottare le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui al presente articolo.
2. Qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Parte importatrice può:
a) sospendere l'ulteriore riduzione di tutti i dazi doganali sui prodotti in questione di cui al presente titolo oppure
b) portare il dazio doganale sul prodotto a un livello non superiore:
i) al dazio doganale della nazione più favorita oppure, se inferiore,
ii) al dazio doganale di base di cui all'articolo 60, paragrafo 3.
3. Prima di applicare la misura di cui al paragrafo 2, la Parte interessata sottopone la questione al Comitato di associazione affinché proceda ad un esame della situazione onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se l'altra Parte lo chiede, si tengono consultazioni tra le Parti in sede di Comitato di associazione. Qualora non si trovi una soluzione entro trenta giorni dalla richiesta di consultazioni, possono essere applicate le misure di salvaguardia.
4. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Parte importatrice può applicare in via transitoria per un periodo non superiore a centoventi giorni le misure di cui al paragrafo 2 senza conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 3. La portata di tali misure non supera quanto necessario per limitare o eliminare il pregiudizio o la perturbazione. La Parte importatrice informa immediatamente l'altra Parte.
5. La portata delle misure adottate a norma del presente articolo è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte. La Parte che adotta la misura mantiene il livello preferenziale globale concesso per il settore agricolo. A tal fine, le Parti possono concordare una compensazione per gli effetti pregiudizievoli della misure sui loro scambi commerciali, anche nel periodo di applicazione di eventuali misure transitorie a norma del paragrafo 4. Le Parti avviano quindi consultazioni per concordare una soluzione. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni, la Parte esportatrice lesa può sospendere, previa notifica al Consiglio di associazione, l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi del presente titolo.
6. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) “grave pregiudizio”: notevole deterioramento globale della posizione dell'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenziali che operano in una Parte;
b) “minaccia di grave pregiudizio”: un grave pregiudizio palesemente imminente, basato su elementi concreti e non su semplici affermazioni, congetture o possibilità remote.
ARTICOLO 74
Clausola evolutiva
Nel terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti valutano la situazione, tenendo conto della struttura dei loro scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili e dell'evoluzione della politica agraria di entrambe. Esse esaminano in sede di Comitato di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni onde migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati.
CAPITOLO II MISURE NON TARIFFARIE
SEZIONE 1
Disposizioni comuni
ARTICOLO 75
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di merci tra le Parti.
ARTICOLO 76
Divieto di applicare restrizioni quantitative
All'entrata in vigore del presente accordo vengono aboliti tutti i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione negli scambi tra le Parti, esclusi i dazi doganali e le imposte, siano essi applicati mediante contingenti, licenze d'importazione e di esportazione o altre misure. Non vengono inoltre introdotte altre misure di questo tipo.
ARTICOLO 77
Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne 2
1. Ai prodotti importati dal territorio dell'altra Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti evitano inoltre di applicare imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale 3.
2. I prodotti importati dal territorio dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari e condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri differenziati di trasporto interno basati esclusivamente sul funzionamento economico del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto.
2 Tutte le imposte interne, tutti gli altri oneri interni e tutte le disposizioni legislative o regolamentari o tutti i requisiti del tipo di cui al paragrafo 2 che si applicano a un prodotto importato e al prodotto nazionale simile e vengono riscossi o applicati, nel caso del prodotto importato, al momento o nel punto di importazione, vanno comunque considerati imposte interne, altri oneri interni, disposizioni legislative o regolamentari o requisiti del tipo di cui al paragrafo 2, e sono quindi soggetti alle disposizioni del presente articolo.
3 Un'imposta conforme ai requisiti della prima frase viene considerata incompatibile con la seconda frase solo in caso di concorrenza tra un prodotto tassato e un prodotto direttamente concorrente o sostituibile che non sia tassato nello stesso modo.
3. Le Parti evitano di adottare o di mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, di utilizzare fonti nazionali per la fornitura di tutte le quantità o proporzioni specificate dei prodotti soggetti al regolamento. Le Parti evitano inoltre di applicare regolamenti quantitativi interni tali da proteggere la produzione nazionale 4.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al pagamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati a norma del presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle disposizioni legislative e regolamentari, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici, cui si applicano esclusivamente le disposizioni del titolo IV della presente parte.
4 I regolamenti in linea con la prima frase non vanno considerati incompatibili con la seconda frase quando tutti i prodotti a cui si applicano sono ottenuti sul territorio nazionale in quantitativi sostanziali. Non si può dimostrare la conformità di un regolamento con la seconda frase adducendo che la proporzione o la quantità assegnata a ciascuno dei prodotti oggetto del regolamento costituisce un equo rapporto tra prodotti importati e prodotti nazionali.
SEZIONE 2
Dazi antidumping e compensativi
ARTICOLO 78
Dazi antidumping e compensativi
Se una Parte accerta l'esistenza di dumping e/o di sovvenzioni compensabili nei suoi scambi con l'altra Parte, può adottare le misure del caso ai sensi dell'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
SEZIONE 3
Xxxxxx e questioni connesse
ARTICOLO 79
Dogane e questioni commerciali connesse
1. Per garantire la conformità delle disposizioni del presente titolo, che riguardano le dogane e le questioni commerciali, e agevolare gli scambi, fatta salva la necessità di controlli efficaci, le Parti si impegnano a:
a) collaborare e scambiare informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
b) applicare le norme e le procedure doganali concordate tra di esse a livello bilaterale o multilaterale;
c) semplificare i requisiti e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci collaborando, per quanto possibile, anche per definire procedure che consentano di comunicare ad un'unica agenzia i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni; assicurare un coordinamento tra le dogane e gli altri organismi di controllo affinché i controlli ufficiali delle importazioni e delle esportazioni possano essere svolti, per quanto possibile, da un'unica agenzia;
d) collaborare in merito a tutte le questioni riguardanti le norme di origine e le procedure doganali connesse;
e) collaborare per tutti gli aspetti della valutazione in dogana, ai sensi dell'articolo VII del GATT 1994, in particolare al fine di raggiungere una posizione comune sull'applicazione dei criteri di valutazione, sull'uso dei parametri indicativi o di riferimento, sugli aspetti operativi e sui metodi di lavoro.
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le Parti:
a) assicurano il mantenimento dei massimi standard di integrità attraverso misure imperniate sui principi delle convenzioni internazionali pertinenti e sugli strumenti esistenti in questo campo, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte;
b) proseguire, per quanto possibile, la riduzione, la semplificazione e la standardizzazione dei dati contenuti nella documentazione richiesta dalle dogane, utilizzando fra l'altro un documento unico per la dichiarazione doganale, per l'uscita delle merci e per i messaggi contenenti i dati, secondo le norme internazionali e basandosi, per quanto possibile, sulle informazioni commerciali disponibili;
c) collaborare, per quanto possibile, al fine di attuare iniziative di carattere legislativo o operativo connesse alle procedure d'importazione, di esportazione e doganali, nonché per migliorare i servizi offerti agli operatori commerciali;
d) collaborare per fornire la necessaria assistenza tecnica, anche organizzando seminari e tirocini;
e) collaborare per informatizzare le procedure doganali nonché, nei limiti del possibile, per istituire standard comuni;
f) applicare le norme e gli standard internazionali nel settore doganale compresi, per quanto possibile, gli elementi sostanziali della convenzione di Kyoto riveduta sulla semplificazione e sull'armonizzazione delle procedure doganali;
g) definire, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);
h) instaurare procedure rapide ed efficaci per i ricorsi contro i provvedimenti, le sentenze e le decisioni delle dogane e degli altri organismi applicabili alle importazioni o alle esportazioni di merci, ai sensi dell'articolo X del GATT 1994; e
i) collaborare, nella misura del possibile, per agevolare le operazioni di trasbordo e il transito attraverso i rispettivi territori.
3. Le Parti decidono di basare le rispettive disposizioni commerciali e doganali:
a) su una legislazione tale da evitare inutili complicazioni per gli operatori economici, che non ostacoli la lotta contro le frodi e agevoli ulteriormente l'attività degli operatori con un alto livello di conformità;
b) sulla tutela del commercio legittimo attraverso l'effettiva applicazione dei requisiti legislativi;
c) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione dei rischi, le procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, i controlli successivi allo svincolo e i metodi di verifica finanziaria delle società, rispettando la natura riservata dei dati commerciali secondo le disposizioni applicabili in ciascuna Parte. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire l'efficacia dei metodi di valutazione dei rischi;
d) su procedure trasparenti, efficaci e, se del caso, semplificate, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici;
e) su sistemi imperniati sulle tecnologie dell'informazione per le operazioni di esportazione e di importazione tra operatori economici e amministrazioni doganali, nonché tra queste ultime e gli altri organismi. Tali sistemi possono consentire eventualmente anche il pagamento dei dazi, delle imposte e degli altri diritti mediante trasferimento elettronico;
f) su norme e procedure che consentano di prendere anticipatamente decisioni vincolanti sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine. Le decisioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, ma solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che non siano state prese in base ad informazioni inesatte o incomplete;
g) su disposizioni atte ad agevolare, in linea di massima, l'importazione delle merci mediante procedure e processi doganali semplificati o prearrivo;
h) su disposizioni in materia di importazioni che non impongano ispezioni preimbarco ai sensi dell'accordo OMC corrispondente; e
i) su norme atte a garantire la proporzionalità delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi delle normative doganali o dei requisiti procedurali e ad evitare che la loro applicazione ritardi indebitamente lo sdoganamento, ai sensi dell'articolo VIII del GATT 1994.
4. Le Parti decidono:
a) di creare meccanismi di consultazione appropriati tra amministrazioni e operatori economici vista la necessità di consultare tempestivamente questi ultimi in merito alle questioni sostanziali riguardanti i disegni di legge e le procedure generali nel settore delle dogane;
b) di pubblicare, possibilmente per via elettronica, e di divulgare le nuove leggi e le procedure generali connesse alle dogane, comprese le relative modifiche, entro la loro entrata in vigore. Saranno inoltre disponibili le informazioni generali che possono interessare gli operatori economici, quali le ore di apertura degli uffici doganali, anche nei porti e presso i valichi doganali, e i punti di contatto per chiedere informazioni;
c) di incentivare la cooperazione tra operatori e amministrazioni doganali attraverso memorandum d'intesa obiettivi e accessibili a tutti, basati su quelli promulgati dall'OMD; e
d) di assicurarsi che i rispettivi requisiti e le rispettive procedure doganali e connessi continuino a soddisfare le esigenze degli operatori commerciali e siano conformi alle pratiche migliori.
5. Fatti salvi i paragrafi 1-4, le amministrazioni di entrambe le Parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia doganale ai sensi del protocollo del 13 giugno 2001 sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale dell'accordo quadro di cooperazione.
ARTICOLO 80
Valutazione in dogana
Le norme per la valutazione in dogana applicate negli scambi tra le Parti sono disciplinate dall'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, senza le riserve e le opzioni di cui all'articolo 20 e ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato III di detto accordo.
ARTICOLO 81
Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine
1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine, composto da loro rappresentanti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato vengono concordati in precedenza tra le Parti, che esercitano a turno la presidenza. Il comitato riferisce al Comitato di associazione.
2. Il comitato è incaricato di:
a) sorvegliare l'applicazione e la gestione degli articoli 79 e 80, dell'allegato III e di tutte le altre questioni doganali connesse all'accesso al mercato;
b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui le norme di origine e le procedure doganali connesse, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
c) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione delle norme di origine e delle procedure doganali connesse, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
d) esaminare tutte le altre questioni concordate tra le Parti.
3. Le Parti possono decidere di indire riunioni ad hoc per svolgere i compiti di cui al presente articolo.
ARTICOLO 82
Applicazione del trattamento preferenziale
1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo delle preferenze concesse a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno di combattere le irregolarità e le frodi connesse all'origine, anche per quanto riguarda la classificazione doganale e la valutazione in dogana.
2. A tale riguardo, una Parte può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo per il prodotto o i prodotti per i quali accerti, a norma del presente articolo, una mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o l'esistenza di frodi ascrivibili all'altra Parte.
3. Ai fini del presente articolo, per "mancanza sistematica di collaborazione amministrativa" s'intende:
a) l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni;
b) carenze sistematiche nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui all'allegato III, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine;
c) il rifiuto sistematico di procedere, su richiesta dell'altra Parte, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
d) la mancanza sistematica di cooperazione amministrativa nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all'origine. A tal fine, una Parte può presumere che esista una frode anche quando le importazioni di uno o più prodotti nell'ambito del presente accordo superino in misura considerevole i livelli di produzione e la capacità di esportazione normali dell'altra Parte.
4. Prima di applicare la sospensione temporanea di cui al presente articolo, la Parte che ha riscontrato una mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o una presunta frode fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti, pubblicando nel contempo nella Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori per indicare il prodotto o i prodotti per i quali è stata accertata la mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o la presunta frode. Le conseguenze giuridiche di questa pubblicazione dipendono dalla legislazione nazionale di ciascuna Parte.
5. Le Parti avviano consultazioni in sede di Comitato di associazione entro dieci giorni dalla notifica delle informazioni di cui al paragrafo 4. Se non si trova una soluzione per evitare l'applicazione della sospensione temporanea del trattamento preferenziale entro trenta giorni dall'avvio delle consultazioni, la Parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti in questione.
La sospensione temporanea è limitata al periodo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione.
6. Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo vengono notificate al Comitato di associazione subito dopo l'adozione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le Parti si consultano periodicamente in sede di Comitato di associazione in merito a dette sospensioni, in particolare al fine di abolirle non appena la situazione lo permetta.
SEZIONE 4
Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità
ARTICOLO 83
Obiettivo
La presente sezione intende facilitare e incrementare gli scambi di merci eliminando e prevenendo gli ostacoli inutili nel rispetto degli obiettivi legittimi delle Parti e del principio di non discriminazione, ai sensi dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (“accordo TBT”).
ARTICOLO 84
Ambito di applicazione e copertura
La presente sezione si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo TBT, ma non alle misure contemplate dalla sezione 5 del presente capitolo. Le specifiche tecniche definite dagli enti governativi per le commesse pubbliche sono contemplate nel titolo IV della presente parte.
ARTICOLO 85
Definizioni
Ai fini della presente sezione, si applicano le definizioni di cui all'allegato I dell'accordo TBT, nonché la decisione del comitato OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi sui "Principi per l'elaborazione delle norme, linee guida e raccomandazioni internazionali" relativamente agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 di detto accordo.
ARTICOLO 86
Diritti e obblighi di base
Le Parti confermano i diritti e gli obblighi che conferisce loro l'accordo TBT e l'impegno di applicarlo pienamente. A tale riguardo, e in linea con l'obiettivo della presente sezione, sono previste attività e misure di cooperazione volte a rafforzare l'applicazione dei diritti e degli obblighi suddetti.
ARTICOLO 87
Azioni specifiche da svolgere nell'ambito del presente accordo Per conseguire l'obiettivo della presente sezione:
1. Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità onde agevolare l'accesso ai rispettivi mercati migliorando la conoscenza reciproca, la comprensione e la compatibilità dei rispettivi sistemi.
2. La cooperazione bilaterale tra le Parti mira ad individuare i meccanismi o le combinazioni di meccanismi più adatti per questioni o settori specifici, tra cui determinati aspetti della cooperazione normativa come la convergenza e/o l'equivalenza dei regolamenti tecnici e delle norme, l'allineamento con le norme internazionali, il ricorso alla dichiarazione di conformità del fornitore e l'uso dell'accreditamento per abilitare gli organismi di valutazione della conformità, nonché gli accordi di reciproco riconoscimento.
3. In funzione dei progressi della cooperazione bilaterale, le Parti decidono quali intese specifiche concludere onde applicare i meccanismi individuati.
4. A tal fine, le Parti si adoperano per:
a) uniformare le loro posizioni in merito alle buone pratiche normative, tra cui:
i) la trasparenza nella preparazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;
ii) la necessità e la proporzionalità delle misure normative e delle procedure connesse di valutazione della conformità, compreso l'uso della dichiarazione di conformità dei fornitori;
iii) l'uso delle norme internazionali come base dei regolamenti tecnici, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire gli obiettivi legittimi fissati;
iv) l'applicazione dei regolamenti tecnici e le attività di sorveglianza del mercato;
v) le infrastrutture tecniche necessarie per far applicare i regolamenti tecnici (metrologia, standardizzazione, prove, certificazione e accreditamento); e
vi) i meccanismi e i metodi di revisione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità;
b) intensificare la cooperazione normativa, anche attraverso scambi di informazioni, di esperienze e di dati, e la cooperazione scientifica e tecnica, per migliorare la qualità e il livello dei rispettivi regolamenti tecnici e utilizzare al meglio le risorse normative;
c) garantire la compatibilità e/o l'equivalenza dei rispettivi regolamenti tecnici, delle rispettive norme e delle rispettive procedure di valutazione della conformità;
d) promuovere la cooperazione bilaterale tra le rispettive organizzazioni, pubbliche e/o private, competenti in materia di metrologia, standardizzazione, prove, certificazione e accreditamento;
e) promuovere la piena partecipazione agli organismi normativi internazionali e rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base dei regolamenti tecnici; e
f) intensificare la cooperazione bilaterale nelle organizzazioni e nei consessi internazionali che si occupano delle questioni di cui alla presente sezione.
ARTICOLO 88
Comitato per le norme, i regolamenti tecnici e la valutazione della conformità
1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità onde conseguire gli obiettivi di cui alla presente sezione. Il comitato è composto da rappresentanti delle Parti e viene copresieduto da un rappresentante di ciascuna Parte. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo tra le Parti, e riferisce al Comitato di associazione.
2. Il comitato si può occupare di tutte le questioni connesse all'effettiva applicazione della presente sezione. Esso provvede in particolare a:
a) sorvegliare l'applicazione e la gestione della presente sezione. Il comitato elabora a tal fine un programma di lavoro volto a conseguire gli obiettivi della sezione, in particolare quelli di cui all'articolo 87;
b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alla presente sezione, in particolare per quanto concerne i sistemi applicati dalle Parti in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità, nonché sugli sviluppi nelle organizzazioni internazionali connesse;
c) costituire una sede di consultazione e di soluzione tempestiva delle questioni che costituiscono o possono costituire inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, in linea con l'ambito di applicazione e con il contenuto della presente sezione;
d) promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni pubbliche e/o private delle Parti in materia di metrologia, standardizzazione, prove, certificazione, ispezioni e accreditamento; e
e) esaminare tutte le possibilità di migliorare l'accesso ai mercati delle Parti e l'applicazione della presente sezione.
SEZIONE 5
Misure sanitarie e fitosanitarie
ARTICOLO 89
Misure sanitarie e fitosanitarie
1. L'obiettivo della presente sezione è facilitare gli scambi tra le Parti nel settore disciplinato dalla legislazione sanitaria e fitosanitaria e tutelare al tempo stesso la salute dei cittadini, degli animali e delle piante mettendo maggiormente in pratica i principi dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (“accordo SPS OMC”). Si esaminano inoltre le norme applicabili al benessere degli animali.
2. Gli obiettivi della presente sezione vengono perseguiti attraverso “l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio di animali e prodotti animali, piante, prodotti a base di piante e altre merci e al benessere degli animali", che figura nell'allegato IV.
3. In deroga all'articolo 193, quando si occupa delle misure sanitarie o fitosanitarie il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità e del Cile competenti in materia. In tal caso, si parla di "comitato misto di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie", le cui funzioni vengono specificate all'articolo 16 dell'allegato IV.
4. Ai fini dell'articolo 184, salvo diversa decisione delle Parti, per "consultazioni a norma dell'articolo 16 dell'allegato IV" si intendono quelle di cui all'articolo 183.
SEZIONE 6
Vini e bevande alcoliche
ARTICOLO 90
Vini e bevande alcoliche
L'accordo sul commercio dei vini e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate figurano rispettivamente negli allegati V e VI.
CAPITOLO III DEROGHE
ARTICOLO 91
Clausola relativa alle deroghe generali
Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti quando vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:
a) necessarie per tutelare la morale pubblica;
b) necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale;
c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi o regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, compresi quelli riguardanti l'applicazione della normativa doganale, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli;
d) connesse all'importazione o all'esportazione dell'oro o dell'argento;
e) connesse alla tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;
f) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali; o
g) connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni.
ARTICOLO 92
Clausola di salvaguardia
1. Salvo diversamente disposto dal presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. I paragrafi 2-9 del presente articolo si applicano soltanto quanto una Parte abbia un interesse sostanziale come esportatrice del prodotto in questione ai sensi del paragrafo 10.
2. Ciascuna Parte trasmette immediatamente, o comunque entro un termine massimo di sette giorni, al Comitato di associazione una notifica scritta di tutte le informazioni pertinenti sull'avvio di un'inchiesta di salvaguardia e sulle risultanze finali dell'inchiesta.
3. Fra le informazioni di cui al paragrafo 2 figurano in particolare una spiegazione della procedura interna seguita per lo svolgimento dell'inchiesta e l'indicazione del calendario delle audizioni e di tutte le altre possibilità di cui le parti interessate disporranno per esporre le loro osservazioni in merito. Ciascuna Parte comunica inoltre anticipatamente, per iscritto, al Comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie. Dette informazioni devono pervenire al Comitato almeno sette giorni prima dell'applicazione delle misure.
4. Una volta notificate le risultanze finali dell'inchiesta, e prima di applicare le misure di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, la Parte che intende applicare tali misure chiede al Comitato di associazione di procedere ad un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Se la Parte interessata lo chiede, si avviano prima consultazioni in sede di Comitato di associazione onde trovare la soluzione suddetta.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, nulla impedisce ad una Parte di applicare misure a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
6. Nello scegliere le misure di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti privilegiano quelle che perturbano meno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure sono limitate a quanto necessario per ovviare al grave pregiudizio e devono mantenere il livello/margine preferenziale concesso a norma del presente titolo.
7. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
8. Il diritto di sospensione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia non viene esercitato tra le Parti per i primi diciotto mesi di applicazione della misura di salvaguardia, purché quest'ultima sia stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e sia conforme alle disposizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
9. Al momento dell'applicazione, le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni annuali in questa sede, in particolare ai fini della loro liberalizzazione o abolizione.
10. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse sostanziale quando figura tra i primi cinque fornitori del prodotto importato negli ultimi tre anni, in termini di volume o di valore assoluto.
11. Ciascuna Parte informa l'altra dell'eventuale avvio di una procedura di sorveglianza su importazioni di prodotti che possano dar luogo all'applicazione di una misura di salvaguardia ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 93
Clausola di penuria
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure
b) una penuria di ingenti quantitativi di materiali nazionali fondamentali per un'industria di trasformazione nazionale in periodi in cui il prezzo interno di detti materiali è tenuto al di sotto del prezzo mondiale nell'ambito di un piano statale di stabilizzazione;
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo o possano dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso secondo le condizioni e le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi. Esse vengono inoltre abolite quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. Le misure adottate a norma del paragrafo 1,
lettera b), inoltre, non devono né aumentare le esportazioni o la protezione dell'industria di trasformazione nazionale interessata né discostarsi dalle disposizioni del presente accordo relative alla non discriminazione.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il più rapidamente possibile, la Parte che intende applicare dette misure fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono concordare, in sede di Comitato di associazione, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga a un accordo entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato di associazione, la Parte esportatrice può applicare le misure previste dal presente articolo alle esportazioni del prodotto in oggetto.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte che intende adottare le misure può applicare subito le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
TITOLO III
SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO
ARTICOLO 94
Obiettivi
1. Le Parti liberalizzano reciprocamente gli scambi di servizi ai sensi del presente titolo e dell'articolo V del GATS.
2. Lo scopo del capitolo III è migliorare le condizioni d'investimento tra le Parti in base al principio della non discriminazione.