Responsabilità - Assicurazione Clausole campione

Responsabilità - Assicurazione. 1. L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato speciale, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. 2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza. 3. L'aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere, materiali e automezzi che risultassero causati dal personale dipendente dall’aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. 4. In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ai locali, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibile, e al pagamento dei costi di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. 5. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell'aggiudicatario, per danni e/o furti al patrimonio, il concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 6. L’aggiudicatario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di eventuali lavori da svolgersi nei locali adibiti a caffetteria, da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi. 7. Il concedente resta altresì esonerato nella forma più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività di gestione della caffetteria e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del personale addetto che di terzi verso i quali unico responsabile è l’aggiudicatario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia riguardanti tali tipologie di attività e servizi. 8. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare 1. relativamente ai locali concessi: dovrà essere stipulata apposita polizza incendio riferita per il fabbricato al rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/gestore) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo di detti locali, escluso il valore dell'area (€ 1.000.000,00) ed al contenuto ed attrezzature di proprietà del Concessionario con valore ovviamente indicato dallo stesso. La ...
Responsabilità - Assicurazione. Il fornitore è responsabile nei confronti di TechnoAlpin e di terzi in caso di danni patrimoniali, a persone o cose, causati dal proprio comportamento o dal comportamento dei propri subfornitori. A tal riguardo, il fornitore dispone di una polizza assicurativa RCT con somma minima assicurata pari a Euro 4.000.000,00 (in lettere: quattro milioni/00), a copertura di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi, comprese le obbligazioni di TechnoAlpin, valida per tutti i danneggiamenti e i danni patrimoniali e alle cose derivanti e conseguenti all'esercizio dell'attività professionale, che nel contempo manleva TechnoAlpin da qualsiasi pretesa. Il fornitore si impegna a imporre a tutti i subfornitori gli stessi obblighi conformemente all'assicurazione di Responsabilità civile verso terzi. Il fornitore è tenuto ad allegare alla conferma d'ordine una copia di ogni documento, a comprova dell'esistenza e del mantenimento della polizza sopra richiesta. Se il fornitore omette di stipulare un'assicurazione corrispondente, ciò rappresenta un motivo valido per differire il pagamento delle fatture del fornitore ovvero annullare l'ordine, senza peraltro esonerare il fornitore da tutte le conseguenze di legge.
Responsabilità - Assicurazione. L’impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all’espletamento dell’appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. L’assunzione di tale responsabilità sarà documentata da una polizza assicurativa: - RCT (Responsabilità civile verso terzi): una polizza contro qualsiasi rischio derivante dalla responsabilità civile (comprese eventuali intossicazioni) per la gestione del servizio con massimale unico di € 5.000.000,00, con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.500.000,00 per danni a cose – per anno. L’appaltatore assumerà a proprio carico l’intero onere economico di franchigie eventualmente previste nella predetta polizza. La suddetta polizza dovrà essere sottoscritta con primaria Compagnia assicurativa operante nell’intero territorio nazionale e copia della stessa sarà consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto. La polizza di assicurazione dovrà essere stipulata espressamente per l’esecuzione del presente affidamento.
Responsabilità - Assicurazione. Il concessionario esonera il Comune di Alzano Lombardo da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell’esecuzione delle attività oggetto della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso: a tale scopo il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per una copertura minima con massimali assicurati non inferiore a un milione e cinquecentomila euro (€ 2.500.000,00). Prima della sottoscrizione del contratto, il concessionario deve presentare all’Amministrazione una polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione e recante all’oggetto: “La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”. L’assicurazione deve comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Xxxxxx Xxxxxxxx in quanto il concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell’ambito della gestione dell’impianto. Analogamente il concessionario è tenuto a prestare, relativamente al contenuto oggetto del servizio in concessione, idonea copertura assicurativa per incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici in nome e per conto di chi spetta.
Responsabilità - Assicurazione. Tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla conduzione del Punto Vendita sono a carico del Commissionario, quale comodatario dell’impianto Per far fronte a tali rischi di esercizio il Commissionario stipulerà, trascorso positivamente il periodo di prova, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni (RCT/RCO)
Responsabilità - Assicurazione. 0.Xx concessionario esonera il Comune di Ospedaletti da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, provocati nell’esecuzione delle attività oggetto della concessione o comunque verificatisi all’interno del complesso in concessione, nel periodo di efficacia della stessa, restando a completo ed esclusivo carico del primo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Responsabilità - Assicurazione. 1. L’impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all’espletamento dell’appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. 2. L’assunzione di tale responsabilità sarà documentata da almeno tre polizze assicurative: - RCT (Responsabilità civile verso terzi): una polizza contro qualsiasi rischio derivante dalla responsabilità civile (comprese eventuali intossicazioni) per la gestione della mensa con massimale unico di € 10.000.000,00, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona e di € 5.000.000,00 per danni a cose – per anno; - RCO (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): € 10.000.000,00, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona – per anno; - Incendio ( e garanzia accessoria rischi incendio): a. rischio locativo nei casi di responsabilità a temine degli art. 1588 – 1589 e 1611 del c.c. con il seguente massimale: € 8.000.000,00, per rischi relativi ad incendio della struttura adibita a mensa e relative pertinenze ed edifici confinanti con relativi impianti ed arredi per anno; b. Ricorso terzi fino a concorrenza di un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro - per anno); c. contenuto (merci, macchinari, attrezzature e quant’altro forma il contenuto in genere del rischio assicurato per un massimale € 2.000.000,00; d. spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro fino a concorrenza di un massimale di € 300.000,00; - Ulteriori coperture assicurative richieste dall’Amministrazione in sede di stipulazione contrattuale e in fase esecutiva dell’affidamento. 3. L’appaltatore assumerà a proprio carico l’intero onere economico di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze. 4. Le suddette polizze dovranno essere sottoscritte con primaria Compagnia assicurativa operante nell’intero territorio nazionale e copie delle stesse saranno consegnate all’Amministrazione prima della stipula del contratto. 5. Le polizze di assicurazione dovranno essere stipulate espressamente per l’esecuzione del presente affidamento.
Responsabilità - Assicurazione. La direzione della manifestazione non è responsabile di eventuali perdite e/o danneggiamenti agli stand e alla merce in esposizione. In particolare (ma non a titolo esclusivo), è esclusa la responsabilità per qualsivoglia tipo di negligenza (grossolana, media, lieve). Ogni espositore ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro incen- dio, allagamento, danni di trasporto, danneggiamenti e furto degli stand e della merce in esposizione.
Responsabilità - Assicurazione. Art. 40 - Cauzione definitiva
Responsabilità - Assicurazione. È esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali danni risultanti dalle proposte (coa- ching/consulenza, workshop ed eventi) organizzate dal Creative Hub • Il/la partecipante deve provvedere in autonomia ad un’adeguata copertura assicurati- va • La responsabilità per l’avanzamento e la realizzazione dei propri progetti è affidata esclusivamente ai partecipanti • Le decisioni sulle singole fasi dei progetti spettano interamente ai partecipanti