Xxxxx a cose in consegna e custodia. A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia. Sono comunque esclusi: ⮚ i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza; ⮚ i danni ai beni strumentali utilizzati per l’attività assicurata. A parziale deroga di quanto previsto, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 150,00, fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
Xxxxx a cose in consegna e custodia. Non sono compresi in garanzia i danni: - alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione; - agli oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito nonché ai veicoli, natanti e cose in essi contenute; - ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso od in locazione all’assicurato; - da incendio e da furto.
Xxxxx a cose in consegna e custodia. Art. 17 Comodato – Leasing – Locazione
Xxxxx a cose in consegna e custodia. La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai “beni strumentali”. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
Xxxxx a cose in consegna e custodia. L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all’esecuzione dei lavori stessi. Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata.
Xxxxx a cose in consegna e custodia. L’assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione od oggetto dell’esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
Xxxxx a cose in consegna e custodia. A parziale deroga di quanto stabilito all’art. 58 comma d) la garanzia comprende i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia in occasione di eventi a carattere internazionale, nazionale, interregionale o regionale inserite ufficialmente nei calendari approvati dalla FIS e nella programmazione ufficiale federale, organizzati dalla FIS direttamente o per il tramite dei suoi Comitati Territoriali o Comitati Organizzatori Locali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manifestazioni agonistiche, addestrative e protocollari federali). A parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 58 d) del presente contratto, la presente garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150,00.
Xxxxx a cose in consegna e custodia. La garanzia è estesa alle cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ad esclusione di oggetti preziosi; tale garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 ed un massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni derivanti da furto e incendio, nonché quelli ai beni mobili utilizzati dalla Contaente per lo svolgimento della sua attività istituzionale.
Xxxxx a cose in consegna e custodia. La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione esclusi i danni causati da furto.
Xxxxx a cose in consegna e custodia. La garanzia è estesa alle cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo. Sono esclusi i danni derivanti da furto e incendio. Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.