DEFINIZIONI E GENERALITÀ. Il presente Capitolato Descrittivo Prestazionale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni nonché al D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.
DEFINIZIONI E GENERALITÀ. Il presente capitolato descrittivo prestazionale viene redatto conformemente alle norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Si rimanda alle seguenti definizioni per migliore comprensione del capitolato sottostante:
DEFINIZIONI E GENERALITÀ. 1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per “Lavoro agile” si intende una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro: detta prestazione viene eseguita senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro subordinato in atto, che viene regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva aziendale, dagli accordi collettivi decentrati e dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell’Azienda: il dipendente conserva pertanto i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.
3. L’Azienda garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.
DEFINIZIONI E GENERALITÀ. Nel seguito si elencano le definizioni e le attività di manutenzione antincendio secondo il DM 10/3/98 allegato VI. Tutte le misure di protezione antincendio previste − per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; − per l'estinzione degli incendi; − per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza. Ai fini del presente decreto si definisce:
DEFINIZIONI E GENERALITÀ. Il presente Capitolato Descrittivo Prestazionale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
DEFINIZIONI E GENERALITÀ. Il presente capitolato descrittivo prestazionale viene redatto conformemente alle norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, e in osservanza del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021. Si rimanda alle seguenti definizioni per migliore comprensione del capitolato sottostante: Per “o.e.” si intende l’operatore economico partecipante alla procedura.
DEFINIZIONI E GENERALITÀ. Il presente capitolato descrittivo prestazionale viene redatto conformemente alle norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disciplina le modalità di erogazione del servizio richiesto. Si rimanda alle seguenti definizioni per migliore comprensione del capitolato sottostante: Per “o.e.” si intende l’operatore economico partecipante alla procedura.
DEFINIZIONI E GENERALITÀ. 1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per “Lavoro agile” si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, ma in ogni caso entro i confini del territorio nazionale. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’Ateneo e in parte all’esterno di questi, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.
3. L’Ateneo garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.
DEFINIZIONI E GENERALITÀ. Il presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023.
DEFINIZIONI E GENERALITÀ. 1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per “Lavoro agile” si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, ma in ogni caso entro i confini del territorio nazionale. La prestazione lavorativa viene eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
2. Nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, il/la Dipendente, gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro, rispettando le norme sui riposi e sulle pause previste per legge, dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.
4. L’Ateneo garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.
5. La programmazione delle giornate lavorative in modalità agile deve essere concordata preventivamente con il/la dirigente/responsabile di struttura, tenuto conto delle esigenze lavorative ed organizzative della struttura di appartenenza.
6. Tale programmazione può essere oggetto di modifiche, per esigenze di servizio, da parte del/ della responsabile.
7. Laddove le giornate di lavoro agile programmate non vengano fruite per motivi riferibili al/alla lavoratore/lavoratrice (ad es. perché assente in malattia/congedo/aspettativa/permesso) le stesse non possono essere recuperate.
8. Non è prevista la modalità di espletamento misto in presenza e in smart nella stessa giornata di lavoro.
9. Durante l'attività svolta in modalità agile il dipendente è impegnato all'esplicamento delle attività indicate nella scheda "Progetto Individuale di Lavoro Agile" (All.2), che risulta parte integrante del presente accordo. Il dipendente è altresì impegnato alla rendicontazione dei risultati conseguiti e delle attività svolte, secondo modalità e criteri definiti dal Responsabile del settore, mediante Report.