Cessazione anticipata del contratto Clausole campione

Cessazione anticipata del contratto. E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Cessazione anticipata del contratto. Art. 1.10 - Foro competente;
Cessazione anticipata del contratto. Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Cessazione anticipata del contratto. La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Il Contraente può inoltre recedere anticipatamente dal presente contratto in caso di disposizioni legislative cogenti in materia (cessazione dell’attività), mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte, fermo restando un periodo assicurativo non inferiore a mesi sei; in tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso dil recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Resta convenuto tra le Parti che l’eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze. Si precisa, in ogni caso, che l’esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.3, aggiornato almeno a 7 giorni prima la data di formalizzazione del diritto di recesso stesso. Contestualmente, la Società si impegna a trasmettere lo stesso Rapporto Sinistri relativo agli eventuali ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto, aggiornato come sopra.
Cessazione anticipata del contratto. 1) Risoluzione per inadempimenti del Concedente/Amministrazione Committente (Tema 11.2): Il contratto di PPP può prevedere i casi in cui è riconosciuto al Concessionario/Operatore Privato il diritto alla risoluzione anticipata per inadempimenti del Concedente/Amministrazione Committente. Tali casi comportano l’assunzione di rischi aggiuntivi da parte del Concedente/Amministrazione Committente (per esempio rischi macroeconomici quali l’aumento dei tassi di interesse, oppure rischi legati alla performance del Concessionario/Operatore Privato)? • Sì
Cessazione anticipata del contratto. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. ed dall’articolo 176 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) abbandono e/o interruzione non motivata della concessione, salvo che per cause di forza maggiore; b) frode del concessionario; c) procedura fallimentare e messa in liquidazione del concessionario; d) cessione del contratto e/o subconcessione in violazione di quanto previsto al precedente art. 17; e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati; f) inadempienze o gravi negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dal Comune di Asti; g) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi del concessionario; h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione; i) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune di Asti; j) mancata presentazione annuale della cauzione definitiva, come stabilito all’art. 15; k) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; l) cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 18; m) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010; n) ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione per colpa del concessionario. In caso di inadempimento del concessionario, il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all’art. 176 del D.Lgs. 50/2016, precisando che al concessionario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l’applicazione delle penal...
Cessazione anticipata del contratto. Art. 32 Clausola Broker
Cessazione anticipata del contratto. Il caso di cessazione anticipata del contratto è regolamentato in linea generale dall’art. 183 segg. della norma SIA 118. B Risanamento da amianto
Cessazione anticipata del contratto. Il caso di cessazione anticipata del contratto è regolamentato in linea generale dall’art. 183 segg. della norma SIA 118.
Cessazione anticipata del contratto. Se un organo inserzionista interrompe la pubblicazione durante il periodo del contratto, l’editore può recedere dal contratto senza obbligo di sostituzione. Una cessazione anticipata del contratto non esonera l’inserzionista dal pagamento delle inserzioni pubblicate. Non vengono eseguiti addebiti ulteriori di sconti ma effettuati bonifici a patto che al momento della cessazione del contratto sia stato raggiunto un livello di sconto superiore.