CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI VIAGGIO SINGOLO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI VIAGGIO SINGOLO
denominata
Assicurazione viaggio singolo Easy
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contiene:
- NOTA INFORMATIVA (comprensiva del glossario);
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
- MODULO DI PROPOSTA, ove previsto;
Deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti parti:
- GLOSSARIO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE;
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO;
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI;
D. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Glossario
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.
Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione: la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
SEZIONE A) DELLA NOTA INFOMATIVA
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la Società IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 - 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI) (di seguito Società o Impresa).
La Società IMA Italia Assistance S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000,00 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114.
Recapiti: 02/24128-1 /xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
• Ammontare complessivo del patrimonio netto : 14.228.409,00 €;
• Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000,00 €;
• Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 12.362.084,62 €;
• Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 182,04 %.
(I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2017).
SEZIONE B) DELLA NOTA INFOMATIVA INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
L’assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e cessa alla scadenza pattuita.
Avvertenza: la polizza non prevede il tacito rinnovo, conseguentemente non vi è alcun obbligo di disdetta.
Per maggior dettaglio si rinvia all’Art 1.5 “Periodo di assicurazione e operatività della Polizza” prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte
Le garanzie offerte dal contratto, a tutela di coloro che viaggiano, regolarmente dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente/Assicurato, sono le seguenti:
A. ASSISTENZA IN VIAGGIO
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, le prestazioni di tempestivo aiuto.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: Sezione A - Assistenza in viaggio - art. A1.
B. ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA
La Società mette a disposizione dei famigliari non in viaggio con l’Assicurato, nel caso in cui si trovassero in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito le prestazioni di tempestivo aiuto. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: Sezione B - Assistenza famigliari a casa - art. B1.
C. ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) DURANTE IL VIAGGIO
A seguito del verificarsi di un sinistro che colpisca l’abitazione dell’Assicurato, mentre è in viaggio, la Società mette a disposizione le prestazioni di tempestivo aiuto.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: Sezione C - Assistenza all’abitazione - art. C1.
D. ASSISTENZA AUTO
In caso di sinistro all’autoveicolo, durante il percorso da e per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o inizio del soggiorno, la Società mette a disposizione le prestazioni di tempestivo aiuto.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: Sezione D - Assistenza auto - art. D1.
X. XXXXX MEDICHE IN VIAGGIO
La Società, entro i limiti indicati nel Certificato di Assicurazione, provvede al pagamento diretto od al rimborso delle spese mediche, qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse necessitare di cure mediche per terapie o interventi chirurgici ricevuti sul posto nel corso del viaggio, che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: Sezione E - Spese mediche in viaggio - art. E1.
Avvertenza: Le garanzie e massimali prescelti sono validi solo se sono stati richiamati sul Certificato di Assicurazione e sono stati corrisposti i relativi premi. Le coperture assicurative sono soggette a esclusioni limitazioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli: 1.2 “Inizio e termine delle garanzie/prestazioni”, 1.5 “Periodo di assicurazione e operatività della Polizza”, 1.6 “Pagamento del premio”, 1.16 “Persone non Assicurabili” e 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle Condizioni
Generali di Assicurazione nonché a quanto eventualmente previsto nelle singole GARANZIE, per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede il limite di età assicurabile di 75 anni. Si rinvia all’art. 1.3 “Limite di età”, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nel Glossario e nella misura risultante nelle singole GARANZIE e nel Certificato di Assicurazione.
Esempio di applicazione di Franchigia:
Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro (1.000,00 – 100,00 = 900,00).
Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimento:
Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d’indennizzo pari a 2.500,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro.
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500,00, l’importo liquidabile (3.000,00 - 100,00 = 2.900,00 ) non può essere superiore.
Esempio di applicazione di Scoperto con il minimo:
Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 – 10% = 9.000,00 poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di euro 250,00).
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:
Esempio 1: Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000,00 – 10% = 9.900,00 , poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L’importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
Esempio 2: Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l’importo di 18.000 euro (pari 20.000,00 – 10% = 18.000,00) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
4. Periodi di carenza contrattuali
Avvertenza: il contratto di assicurazione non prevede dei periodi di carenza contrattuali.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Garanzie/Prestazioni nonché l’annullamento dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui) del Codice Civile. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 1.7 delle Condizioni Generali di assicurazione.
Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Avvertenza: l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Si rinvia agli artt. 1.7 e 1.8 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il cambio di destinazione da Europa a Mondo.
7. Premi
Il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello indicato nel contratto e/o nell’eventuale preventivo e comunque indicato all’esito del processo di vendita a distanza determinato secondo le condizioni di assicurazione.
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate e alla durata contrattuale della polizza. Dovrà essere corrisposto, in un’unica soluzione, per tutta la durata contrattuale alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione. La Società accetterà il pagamento del premio a mezzo carta di credito. L’intermediario potrà accettare qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme, accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso.
Si rinvia in merito anche all’art.1.6 “Pagamento del premio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza: IMA o l’intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti adeguamenti del premio.
9. Rivalse
Avvertenza: ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso. Si invia all’art 1.9 “Diritto di surroga” delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio
10. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo all’Assicurato, all’Impresa ovvero ad entrambi. L’Assicurato dovrà avere cura di verificare all’art. 1.20 “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.
Per i contratti stipulati “a distanza”, l’Assicurato dovrà aver cura di verificare, altresì, quanto disposto all’art. 1.21 “Diritto di recesso”.
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del codice civile).
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile secondo il quale se l’Assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro, come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, perde il diritto
all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’entità in ragione del pregiudizio sofferto.
12. Legge applicabile
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
13. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
ASSISTENZA 10,00%
MALATTIA 2,50%
SEZIONE C) DELLA NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenze
A. ASSISTENZA IN VIAGGIO
Per la Sezione A - Assistenza in viaggio, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
B. ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA
Per la Sezione B - Assistenza famigliari a casa, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza.
L’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.
C. ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE (IN ITALIA) DURANTE IL VIAGGIO
Per la Sezione C - Assistenza all’abitazione, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza. L’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa durante il viaggio, o nelle 24 ore successive al suo rientro.
D. ASSISTENZA AUTO
Per la Sezione D - Assistenza auto, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
X. XXXXX MEDICHE IN VIAGGIO
Per la Sezione E - Spese mediche in viaggio, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi in viaggio di una malattia improvvisa o di un infortunio; l’Assicurato deve
prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa che prende in carico direttamente le spese mediche; entro i sottolimiti indicati nella sezione E, la Società provvede al rimborso previa denuncia che deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 15 giorni dal verificarsi del sinistro; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione A - Assistenza in viaggio - artt. A1 e A2;
- Sezione B - Assistenza famigliari a casa - art. B1;
- Sezione C - Assistenza all’abitazione - art. C1;
- Sezione D - Assistenza auto - art. D1;
- Sezione E - Spese mediche in viaggio - artt. E2 e E4;
Avvertenza: le prestazioni che prevedano l’erogazione dell’assistenza sono gestite dalla Struttura Organizzativa esterna di IMA Italia Assistance S.p.A, IMA Servizi S.c.a.r.l., - P.zza Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 - 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI).
15. Assistenza Diretta – Convenzioni
Avvertenza: l’Assicurato può usufruire del pagamento diretto delle spese mediche sul posto nel corso del viaggio contattando IMA Italia Assistance S.p.A al verificarsi del sinistro. Si rinvia all’art. A) Assistenza in viaggio ed E) Spese mediche in viaggio per gli aspetti di dettaglio.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx - Xxxxxx; fax: x00 00 00000000 - e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure a mezzo fax al numero 00.00.000.000/745 oppure anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modulo di cui al seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria.
In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi:
- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate
nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/.
17. Arbitrato
Il presente contratto assicurativo potrà prevedere - ove espressamente regolamentato all’interno del dettato normativo - la possibilità per l’Assicurato e/o per l’Impresa di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Avvertenza: sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
AVVERTENZA IN CASO DI CONTRATTO CON VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Qualora il contratto descritto nelle condizioni di assicurazione preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del D.lgs 206/05 (Codice del Consumo) ossia “qualsiasi contratto concluso tra il professionista (IMA Italia Assistance S.p.A come individuata al punto 1 della Nota Informativa) e il Consumatore (qualsiasi persona fisica che agisca per finalità non rientranti nella propria attività imprenditoriale o professionale) nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del Consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto” si informa che:
- il premio da corrispondere è quello previsto nel preventivo;
- il Contraente ha diritto:
1. di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione di cui alla normativa vigente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di poter modificare successivamente la sua scelta;
2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;
3. di utilizzare a sua scelta, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere una copia del contratto inviatole al solo scopo documentale, il supporto cartaceo o altro supporto durevole;
4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center;
5. di far valere il diritto di recesso secondo quanto previsto al punto 1.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
SEZIONE D) DELLA NOTA INFORMATIVA
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” informiamo di quanto segue:
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, XXX 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e
l’esecuzione del vostro contratto:
• dati relativi all’identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto;
• dati relativi alla situazione famigliare (se il contratto prevede l’estensione al nucleo famigliare);
• dati necessari alla stipula, l’esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri;
• informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio;
• dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati;
• dati sanitari per l’esecuzione del contratto per i quali l’assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze assistenza medica).
I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per:
• la stipula del contratto;
• la gestione del contratto;
• l’esecuzione del contratto;
• l’elaborazione delle statistiche e degli studi attuariali;
• l’esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere;
• tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell’assistenza fornita (es: customer care);
• l’implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione;
• gestione delle richieste di diritto d’accesso, di rettifica e di opposizione;
• l’esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative.
Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l’obbligo in relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili d’esser trasmessi fuori dell’Unione Europea in caso di un evento che si verifichi fuori della UE . Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento “tecnici” di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica.
La richiesta d’esecuzione delle garanzie comporta la Sua autorizzazione espressa ad IMA, a comunicare le informazioni sanitarie suscettibili d’esser raccolte a ogni professionista che le debba conoscere per eseguire l’incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Xxx accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica).
IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico con il nostro operatore.
I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto assicurativo, fermi eventuali termini di legge.
Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio di un documento identificativo da presentare a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), oppure a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Tali strutture operano in qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles Assistance, con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa modalità può esercitare il proprio diritto d’accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo legittimo.
Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l’Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento che la concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge.
IMA Italia Assistance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
INDICE
Definizioni 2
Norme che regolano l’assicurazione in generale 6
Sezione A - Assistenza in viaggio 10
Sezione B - Assistenza famigliari a casa 15
Sezione C - Assistenza all’abitazione (in Italia) per la durata del viaggio 16
Sezione D - Assistenza auto 18
Sezione E - Spese mediche in viaggio 19
Tabella riepilogativa delle garanzie 22
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
• Abitazione: l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato uni famigliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l’Assicurato ha il proprio domicilio e/o residenza anagrafica.
• Aeromobile: macchina per trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: il soggetto, indicato in Polizza, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Assistenza: l’aiuto tempestivo in natura o in denaro previsto dalla Polizza, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Autoveicolo: ogni autoveicolo ad uso privato, di ogni marca, immatricolato in Italia, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, di proprietà dell’Assicurato, utilizzato per il Viaggio.
• Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell’Assicurato.
• Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.
• Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.
• Certificato di Assicurazione: il documento rilasciato dalla Società al Contraente che sottoscrive la Polizza.
• Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione.
• Compagno di Viaggio: la persona Assicurata con la presente Polizza che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.
• Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri.
• Convalescente: la persona fisica che si trova nello stato intermedio tra la malattia ormai superata ed il recupero completo dell’organismo.
• Cose: oggetti materiali.
• Day Hospital: la degenza esclusivamente diurna, ancorché non ininterrotta, in Istituto di Cura, documentata da Cartella clinica e Scheda di Dimissione Ospedaliera dalle quali risultino i giorni di effettiva presenza.
• Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di Prenotazione dell’Operatore Turistico come meta del soggiorno e/o la prima tappa, in caso di Viaggio che preveda un pernottamento.
• Documenti di viaggio: contratto stipulato con l’Operatore Turistico, biglietti di viaggio, voucher
alberghieri o altri Voucher per le vacanze, passaporti, carte d’identità, patenti, altri documenti personali validi per l’espatrio.
• Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografi e, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese notule e ricevute dei farmaci).
• Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
• Esercente: il soggetto che assume l’esercizio dell’aeromobile, ai sensi dell’Art. 874 del Codice della Navigazione.
• Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.
• Evento: il verificarsi di un fatto dannoso che determina uno o più sinistri.
• Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato Anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.
• Famigliare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, nonni, nipoti dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.
• Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy.
• Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del danno indennizzabile.
• Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
• Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.
• Guasto meccanico: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Sono considerati guasti: rottura o foratura del pneumatico, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer.
• Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
• Incendio: Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi ed auto propagarsi.
• Incidente stradale: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
• Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della
capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
• Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
• Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
• Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio .
• Malattia Preesistente: situazione patologica cronica/recidivante, diagnosticata antecedentemente la data di sottoscrizione della Polizza.
• Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.
• Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
• Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato.
• Mondo intero compreso USA/Canada: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa” e “Mondo Intero escluso USA/Canada”.
• Mondo intero escluso USA/Canada: qualunque regione del mondo ad esclusione di Stati Uniti d’America, Canada.
• Overbooking: sovra Prenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
• Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
• Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori.
• Pericolo di vita: quando previa valutazione da parte dei medici della Struttura Organizzativa, in contatto con i Xxxxxx curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l’evento morte.
• Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
• Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
• Prenotazione: la transazione e/o l’insieme delle singole transazioni che, complessivamente, compongono il viaggio a copertura del quale è stata emessa la Polizza.
• Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
• Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
• Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
• Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione.
• Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
• Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
• Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
• Xxxxxx: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
• Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
• Società: l’Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.
• Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
• Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “famigliare”.
• Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
• Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta, anche in formato elettronico, rappresentante un valore certo e spendibile.
• Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante da relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza.
• Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:
Art. 1.1 - Premessa
La polizza assicura le persone:
• residenti o domiciliate in Italia;
• residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia.
In questo caso le prestazioni e le garanzie si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza.
Art. 1.2 - Inizio e termine delle garanzie/prestazioni
La durata della polizza è quella scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione sempreché sia stato corrisposto il relativo premio.
Le coperture sono prestate nei limiti dei capitali/massimali e delle prestazioni nel luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella “DESTINAZIONE” per cui è stata emessa la polizza.
Le garanzie sono valide durante il periodo del viaggio, come riportato nel Certificato di Assicurazione.
Art. 1.3 - Limite di età
L’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni al momento della sottoscrizione.
Art. 1.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato nel Certificato di Assicurazione e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione.
Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Art. 1.5 - Periodo di assicurazione e operatività della Polizza
Il contratto è stipulato in forma temporanea e cessa automaticamente alla data indicata nel Certificato di Assicurazione, senza tacito rinnovo.
Le prestazioni di Assistenza e le garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 100 giorni.
Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art. 1.6 - Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato per intero ed in via anticipata all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 1.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.9 - Diritto di surroga
Ai sensi dell’Art. 1916 Codice Civile, la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Art. 1.10 - Limitazione di responsabilità
La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Art. 1.11 - Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 1.12 - Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all’Assicurato stipulare la presente Polizza a Viaggio iniziato.
Art. 1.13 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Art. 1.14 - Segreto professionale
L’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.
Art. 1.15 - Valuta di pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 1.16 - Persone non assicurabili
Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
Art. 1.17 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.18 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 1.20 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 1.21 - Diritto di recesso (valido per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza)
L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67- undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese.
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.
Art. 1.22 - Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;
c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti);
d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
e) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed
altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, xxx, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Xxxxxxxxxxx e immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;
Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
g) atti di temerarietà;
h) le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
i) svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri.
k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione;
l) malattie preesistenti;
m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;
n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
p) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500;
q) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
r) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
s) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
t) epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) ASSISTENZA IN VIAGGIO
Art. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Avvertenza: Le Prestazioni/Garanzie sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
+39 02.24128524
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
1-CONSULENZA MEDICA TELEFONICA Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. | |
Livello delle coperture Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | HOLINS Easy: Illimitato |
2-INVIO MEDICINALI Invio medicinali quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | Illimitato |
3-TRASPORTO SANITARIO Organizzazione e presa in carico del Trasporto sanitario qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli il trasporto sanitario dell’Assicurato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato in loco. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società. Il trasporto sanitario dell’Assicurato avviene con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, l’eventuale utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | Illimitato |
4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell’assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | Illimitato |
5-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE a) Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, dell’assicurato convalescente, qualora il suo stato di salute gli abbia impedito di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio. b) È altresì compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno, entro il limite massimo di Euro 60,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni, sostenute dopo la data prevista di rientro, se rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato. I massimali sotto indicati si intendono quale limite massimo di esborso per le su indicate prestazioni a) e b). | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | Illimitato |
6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dei famigliari o di un Compagno di viaggio, purché Assicurati, con il mezzo più idoneo a causa di Trasporto/Rientro Sanitario o Decesso dell’Assicurato. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 1.500,00 |
7-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE Quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un famigliare maggiorenne, viene organizzato e presa in carico il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Tale Prestazione opera anche al fine di assistere un eventuale minore o un diversamente abile in viaggio con l’Assicurato ricoverato. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | Costo Viaggio fino a €800,00. Soggiorno fino a 10gg per un massimo di €80,00/gg. |
8-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro, alla propria residenza, dell’Assicurato in caso di: a) improvviso decesso o di improvviso ricovero ospedaliero di un famigliare con imminente pericolo di vita; b) improvviso ricovero di famigliare minorenne o diversamente abile con prognosi superiore a 2 gg. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 5.000,00 |
9-PROLUNGAMENTO SOGGIORNO Organizzato e presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno (sistemazione in camera e prima colazione) qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali). | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | 6gg; max €120,00/gg |
10-SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE Quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa, previa ricevimento di adeguata garanzia bancaria, segnala il nominativo di un legale, anticipa i costi per la difesa e l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice. I massimali sotto indicati sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Segnalazione di un legale: Eventuale anticipo spese di difesa fino a: Eventuale cauzione penale fino a : | Inclusa € 2.500,00 € 15.000,00 |
11-INTERPRETE A DISPOSIZIONE Quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 1.500,00 |
12-ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ Se l’Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, previo ricevimento di adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 5.000,00 |
13-TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | Illimitato |
14-RIMPATRIO SALMA Organizzazione e presa in carico del trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. Sono escluse le spese funerarie e l’eventuale recupero e ricerca della salma. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | Illimitato |
15-RIMBORSO SPESE TELEFONICHE Rimborso delle spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Struttura Organizzativa. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 150,00 |
Art. A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo contatto con la Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; 5-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 7-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE; 8-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO; 14-
RIMPATRIO SALMA; qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili, si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto da struttura ospedaliera e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo indicato nel Certificato di Assicurazione e comunque nella misura strettamente necessaria ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.
A parziale deroga dell’Art. 1.1-“Premessa” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”, per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO; 5-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 14-
RIMPATRIO SALMA; sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
B) ASSISTENZA FAMIGLIARI A CASA
Art. B1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora nel corso del viaggio dell’ Assicurato, un suo famigliare a casa in Italia dovesse trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128524
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
1-CONSULTO MEDICO TELEFONICO: Servizio di assistenza medica qualora il famigliare necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal famigliare. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. | |
Livello delle coperture Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | HOLINS Easy: Illimitato |
2-INVIO URGENTE DI MEDICINALI: Dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e recapitare allo stesso i farmaci prescritti, entro le 24h. Il Costo dei farmaci è interamente a carico dell’Assicurato. | |
Livello delle coperture Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | HOLINS Easy: Illimitato |
3-INVIO DI UN MEDICO: Qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo, verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa, verrà organizzato gratuitamente il trasferimento in ambulanza al centro medico idoneo più vicino. | |
Livello delle coperture Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | HOLINS Easy: Illimitato |
4-ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE: Qualora il famigliare abbia avuto un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario da certificazione medica, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati. | |
Livello delle coperture Massimale per persona e per evento: | HOLINS Easy: € 500,00 |
C) ASSISTENZA ABITAZIONE (IN ITALIA) PER LA DURATA DEL VIAGGIO
Art. C1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato necessitasse di assistenza alla sua abitazione, per un intervento di emergenza occorso alla stessa, durante il periodo del viaggio, o nelle 24 ore successive al suo rientro.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128524
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
1-INVIO DI UN FABBRO: A seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso all’abitazione; furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso all’abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. | |
Livello delle coperture Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | HOLINS Easy: € 150,00 |
2-INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA: Per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti a causa di furto o tentato furto. La Società tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza. | |
Livello delle coperture Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | HOLINS Easy: 10 ore |
3-INVIO DI UN IDRAULICO: A seguito di allagamento o infiltrazione, mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature dell’impianto idraulico, mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da una otturazione alle tubature di scarico dell'impianto idraulico. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 150,00 |
4-INVIO DI UN ELETTRICISTA: A seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera sino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: | € 150,00 |
1. tutti i costi relativi al materiale per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.
2. per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato.
Art. C2 - ESCLUSIONI
Ad integrazione dell’Art 1.22 “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”, dalla garanzia sono esclusi:
a) i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
b) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
c) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
d) l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
e) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
f) guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.
D) ASSISTENZA AUTO
Art. D1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128524
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
PRESTAZIONI
1-SOCCORSO STRADALE Qualora l’autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso sul luogo di immobilizzo per trainare l’autoveicolo fino all’officina più vicina. Sono a carico dell’Assicurato la spesa di riparazione effettuata dall’officina. Sono altresì a carico dell’assicurato le spese per il traino qualora l’autoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). La prestazione “soccorso stradale” sarà erogata per un massimo di € 250,00 per autoveicolo e per periodo assicurativo. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per autoveicolo e per periodo assicurativo fino : | € 250,00 |
2- SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA Qualora l’autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, e si renda necessaria una riparazione di almeno 8 ore di manodopera certificate dall’ officina, l’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la presa a carico delle spese sostenute per il pernottamento forzato in attesa della riparazione, o alternativamente un’ autovettura sostitutiva per il tempo necessario a raggiungere la destinazione del viaggio. La Società prende a carico per la presente prestazione, fino ad un massimo di € 250,00 complessivi per periodo assicurativo. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, drop-off e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per periodo assicurativo fino a: | € 250,00 |
E) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
Art. E1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente contratto all’art 1.22. “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale” ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni scelte dal Contraente.
Art. E2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE
La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero di Milano
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128524
rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.
La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun preventivo contatto con la Struttura Organizzativa.
La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Italia | € 1.000,00 |
Europa | € 1.000.000,00 |
Mondo escluso USA - Canada | € 1.000.000,00 |
Mondo compreso Usa - Canada | € 2.500.000,00 |
Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione:
a) Spese mediche e farmaceutiche. Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o di primo soccorso, day hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a | € 1.000,00 |
b) Spese per cure al rientro, incluse quelle fisioterapiche conseguenti ad infortunio. Rimborso delle spese per cure, incluse quelle fisioterapiche sostenute al rientro al luogo di residenza, purché siano conseguenti ad infortunio occorso durante il viaggio per il quale sia stata contattata la Struttura Organizzativa e siano sostenute nei 30 giorni successivi all’infortunio stesso. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a | € 300,00 |
c) Spese odontoiatriche urgenti. Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro. | |
Livello delle coperture | HOLINS Easy: |
Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a | € 150,00 |
Art. E3 - FRANCHIGIA APPLICATA
I rimborsi saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro per il livello di copertura Easy.
Art. E4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:
• collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxx; in alternativa
• via mail all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
• in originale con raccomandata AR indirizzata a:
X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX;
Tel. 011.812. 70.72 – Fax 000.000.00.00
inviando
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- La Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere;
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE
FRANCHIGIE
MASSIMALI
Viaggio singolo della durata massima di 100 giorni.
Livello di copertura
Sezione | Garanzie di assicurazione / Prestazioni |
Easy
A | Assistenza in viaggio |
Consulenza medica telefonica | |
Invio medicinali | |
Trasporto sanitario | |
Rientro sanitario | |
Rientro del convalescente | |
Rientro familiari / compagno di viaggio | |
Viaggio di un famigliare: costo viaggio | |
Viaggio di un famigliare: soggiorno | |
Rientro anticipato dell'assicurato | |
Prolungamento soggiorno | |
Segnalazione di un legale | |
Anticipo spese difesa | |
Eventuale cauzione penale | |
Interprete a disposizione | |
Anticipo spese prima necessità | |
Trasmissione messaggi urgenti | |
Rimpatrio salma | |
Rimborso spese telefoniche |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 1.500,00 |
€ 800,00 |
10gg per 80€/gg. |
€ 5.000,00 |
fino a 6gg; max 120€/gg |
Inclusa |
€ 2.500,00 |
€ 15.000,00 |
€ 1.500,00 |
€ 5.000,00 |
Illimitato |
Illimitato |
€ 150,00 |
NO Franchigia
B | Assistenza famigliari a casa |
Consulto medico | |
Invio di medicinali urgenti | |
Invio di un medico | |
Assistenza infermieristica domiciliare |
Inclusa |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
€ 500,00 |
NO Franchigia
C | Assistenza abitazione (in Italia) per la durata del viaggio |
Fabbro | |
Guardia giurata | |
Idraulico | |
Elettricista |
Inclusa |
€ 150,00 |
10 ore |
€ 150,00 |
€ 150,00 |
NO Franchigia
D | Assistenza auto |
Spese di traino | |
Spese di pernottamento o noleggio di un'auto sostitutiva |
Esclusa |
€ 250,00 |
€ 250,00 |
NO Franchigia
E | Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche |
Mondo intero compreso USA/Canada | |
Mondo intero esclusoUSA/Canada | |
Europa | |
Italia | |
Sottolimite: Spese mediche e farmaceutiche | |
Sottolimite: Spese per cure al rientro | |
Sottolimite: Spese odontoiatriche urgenti |
Inclusa |
€ 2.500.000,00 |
€ 1.000.000,00 |
€ 1.000.000,00 |
€ 1.000,00 |
€ 1.000,00 |
€ 300,00 |
€ 150,00 |
€ 50,00
NOTE: |
• Limiti per persona e per viaggio.I massimali operano per persona e per viaggio. |
• Sottolimiti.Sono previsti sottolimiti per la garanzia: E |
• Franchigie.Le franchigie, ove operanti, si applicano per persona |