Periodi di carenza contrattuali. Avvertenza: il contratto di assicurazione non prevede dei periodi di carenza contrattuali.
Periodi di carenza contrattuali. AVVERTENZA
Periodi di carenza contrattuali. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del: - giorno di effetto della Polizza per gli Infortuni verificatisi dopo la data di stipulazione del contratto; - trentesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza, per le Malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le Malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della Polizza; - centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza per le conseguenze di Malattie diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate anteriormente alla stipulazione del contratto, dichiarate dall’Assicurato nel Questionario Sanitario ed accettate dalla Società; - centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza per le conseguenze di Xxxxxxxx non conosciute dall’Assicurato, ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; - trecentesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza per il parto e l’aborto terapeutico. Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza emessa dalla stessa Società o società appartenente ad Unipol Gruppo S.p.A riguardante gli stessi Assicurati e identica garanzia, il termine di aspettativa di cui sopra opera: - dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla Polizza sostituita, per le prestazioni da quest’ultima risultanti; - dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla presente Polizza, limitatamente alle maggiori somme e diverse prestazioni da essa previste. Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data di variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Periodi di carenza contrattuali. “Avvertenza” All’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i periodi di Carenza presenti nell’Assicurazione, ovvero il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell’Assicurazione – durante il quale la garanzia non è operante.
Periodi di carenza contrattuali. Non sono previsti periodi di carenza contrattuali.
Periodi di carenza contrattuali. Qualora il numero di Lavoratori assicurati/Nuclei per i quali la Contraente attiva la copertura assicurativa sia inferiore a 6 unità, le garanzie decorrono:
1. dalle ore 24:00 della data in cui ha effetto l’assicurazione per gli infortuni;
2. dopo 30 giorni dalla data in cui ha effetto l’assicurazione per le nuove malattie;
3. dopo 120 giorni dalla data in cui ha effetto l’assicurazione per le conseguenze di stati patologici non ancora manifestatisi al momento dell’adesione, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente a tale data.
4. dopo 60 giorni dalla data in cui ha effetto l’assicurazione per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’assicurazione;
5. dopo 300 giorni dalla data in cui ha effetto l’assicurazione per il parto. Trascorso il periodo di carenza, le eventuali malattie diagnosticate e/o che abbiano reso necessario cure mediche o esami clinici durante i suddetti periodi di carenza, se coperte ai termini di Polizza, rientrano in garanzia secondo le modalità previste dalla presente copertura assicurativa. Nel caso in cui il numero di Lavoratori assicurati/Nuclei per i quali la Contraente attiva la copertura assicurativa sia pari o superiore a 6 unità le garanzie decorrono: dalle ore 24.00 del giorno in cui ha effetto l’assicurazione.
Periodi di carenza contrattuali. Avvertenza: relativamente alla garanzia Invalidità permanente da malattia sono presenti alcuni termini di Carenza durante i quali la garanzia non è operante. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Periodi di carenza contrattuali. Periodo nel quale non sono attive le garanzie del contratto e pertanto non possono essere autorizzate prestazioni dirette né rimborsate le spese sostenute.
Periodi di carenza contrattuali. Avvertenza: la copertura assicurativa prevede dei termini di carenza. Si rinvia all’art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Periodi di carenza contrattuali. AVVERTENZA Per la garanzia Inabilità Temporanea Totale derivante da Malattia è previsto un periodo di carenza durante il quale la garanzia non è operante.