Permessi sindacali retribuiti Clausole campione

Permessi sindacali retribuiti. (1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 39 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l’espletamento del loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell’azienda.
Permessi sindacali retribuiti. In applicazione dell'art. 24 del CCNL, la Rappresentanza sindacale unitaria, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte ore è definito per territorio regionale, cumulando i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo perla costituzione delle RSU del 12/5/1995, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX., ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx e a 600 ore per il Sud. L'utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XX., così come dal regolamento di cui all'ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10. I permessi sindacali stabiliti nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa per l'espletamento del mandato da parte delle RSU. In caso di costituzione di RSA, o nel caso in cui una delle XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'art. 19 del CCNL. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali non potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di...
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti sindacali, non collocati in distacco sindacale, che hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari per l’espletamento del loro mandato, sono i soggetti indicati nell’art. 8; essi possono fruire di tali permessi, oltre che per la partecipazione alle trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale, per la partecipazione a riunioni degli organismi collettivi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
Permessi sindacali retribuiti. 1. I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari.
Permessi sindacali retribuiti. 1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
Permessi sindacali retribuiti. ART. 41 (
Permessi sindacali retribuiti. 1 . I DIRIGENTI DEGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI E DEGLI ORGANI DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA TERZO, NON COLLOCATI IN ASPETTATIVA USUFRUISCONO PER L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO DI PERMESSI RETRIBUITI GIORNALIERI E DI PERMESSI ORARI. I PERMESSI SINDACALI SONO A TUTTI GLI EFFETTI EQUIPARATI AL SERVIZIO PRESTATO DALL'ENTE.
Permessi sindacali retribuiti. 1. I permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. di appartenenza, alla RSU e ai RLS secondo le modalità previste dal CCNL quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i., dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre che dalle altre norme vigenti in materia.
Permessi sindacali retribuiti. Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito (trenta minuti per ogni dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato). Per l’anno scolastico 2005-2006 esso è determinato in ore 47. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al D.S.: -dalle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali, se si tratta della quota di permessi di propria competenza -direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza. Gli esoneri disposti sulla quota di 51 minuti per dipendenti spettante ai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi non intaccano il monte ore assegnato alla RSU, anche se il destinatario è componente RSU. La comunicazione al D.S. va resa almeno 24 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio. E’ compito del D.S. tenere il conteggio delle ore.