Permessi sindacali non retribuiti. (1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 39 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all'anno.
Permessi sindacali non retribuiti. I membri della RSU come pure i membri di organismi dirigenti di una XX.XX. possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno.
Permessi sindacali non retribuiti. 1. I soggetti sindacali di cui all’art.8 hanno diritto di beneficiare dei permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l’anno.
Permessi sindacali non retribuiti. I membri della RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione scritta al D.S. di regola 24 ore prima, salvo casi particolari improrogabili. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all’organizzazione sindacale di appartenenza.
Permessi sindacali non retribuiti. L’art. 12 del CCNQ 7/8/98 stabilisce che i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative o gli eletti nelle RSU hanno diritto, per la partecipazione a trattativa sindacale o a congressi e convegni di natura sindacale, ad appositi permessi non retribuiti. Anche per questo tipo di permessi si applica l’art. 10 comma 6 CCNQ medesimo I permessi non retribuiti consentono di assentarsi dal posto di lavoro per partecipare alle trattative sindacali o a congressi e convegni della stessa natura in misura non inferiore a otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente. Titolari della prerogativa sono rispettivamente, le OO.SS. rappresentative che la esercitano mediante i propri dirigenti non in distacco o aspettativa sindacale e la RSU unitariamente intesa che la esercita attraverso i suoi componenti. Per le OO.SS. la richiesta di permessi non retribuiti deve essere prodotta su carta intestata della organizzazione sindacale, recare la firma del responsabile sindacale preventivamente comunicato all’amministrazione (di regola tre giorni prima e, in caso eccezionale 24 ore prima), riportare il giorno, la durata oraria e specificarne la tipologia (ex art. 12). Per la RSU, la richiesta deve essere presentata dal dirigente sindacale (di regola tre giorni prima e, in caso eccezionale almeno 24 ore prima) in nome e per conto dell’organismo di rappresentanza unitaria in forma scritta, al dirigente della struttura specificando orario e tipologia del permesso, secondo le modalità previste per i permessi retribuiti.
Permessi sindacali non retribuiti. 1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
Permessi sindacali non retribuiti. ART. 42 (Diritto di affissione)
Permessi sindacali non retribuiti. 1. Oltre il monte ore individuato dagli artt. 8, 9, 10 del CCNL quadro del 7 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione della legge 300/70, le XX.XX. possono richiedere, in applicazione dell’art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998 per i loro dirigenti sindacali, permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sinda- cali, a congressi e convegni di natura sindacale. La richiesta deve pervenire di regola tre giorni prima.
Permessi sindacali non retribuiti. Soggetti titolari del diritto sono gli stessi soggetti che godono del diritto al permesso sindacale retribuito e può essere esteso anche a semplici lavoratori iscritti. Il limite numerico dei permessi sindacali non retribuiti fruibili è di 8 giorni annui (cumulabili trimestralmente) per partecipare a trattative, congressi, convegni di natura sindacale. La modalità di fruizione del permesso sindacale non retribuito è la seguente: i soggetti titolari comunicano per iscritto al Dirigente Responsabile della struttura almeno tre giorni prima, l’utilizzo del permesso, tramite la propria associazione sindacale. Le XX.XX. si faranno carico di rifondere all’Azienda gli oneri economici riferiti ai permessi sindacali non retribuiti concessi ai dipendenti iscritti, al fine del relativo rimborso ai dipendenti stessi.
Permessi sindacali non retribuiti. Soggetti titolari del diritto sono gli stessi soggetti che godono del diritto al permesso sindacale retribuito. Il limite numerico dei permessi sindacali non retribuiti fruibili è di 8 giorni annui (cumulabili trimestralmente) per partecipare a trattative, congressi, convegni di natura sindacale. La modalità di fruizione del permesso sindacale non retribuito è la seguente: i soggetti titolari comunicano per iscritto al Dirigente Responsabile della struttura almeno tre giorni prima, l’utilizzo del permesso, tramite la propria associazione sindacale. Le XX.XX. si faranno carico di rifondere all’Azienda gli oneri economici riferiti ai permessi sindacali non retribuiti concessi ai dipendenti iscritti, al fine del relativo rimborso ai dipendenti stessi.