Permessi sindacali non retribuiti. (1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 39 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all'anno.
(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Permessi sindacali non retribuiti. I membri della RSU come pure i membri di organismi dirigenti di una XX.XX. possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno.
Permessi sindacali non retribuiti. 1. I soggetti sindacali di cui all’art.8 hanno diritto di beneficiare dei permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l’anno.
2. I dirigenti sindacali che intendono beneficiare dei permessi non retribuiti comunicano alla Direzione Generale di appartenenza, con un preavviso tassativo di almeno 24 ore, i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo e le riunioni cui intendono partecipare.
3. Le modalità di fruizione dei permessi sindacali non retribuiti sono quelle previste dall’art. 22.
Permessi sindacali non retribuiti. I membri della RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione scritta al D.S. di regola 24 ore prima, salvo casi particolari improrogabili. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all’organizzazione sindacale di appartenenza.
Permessi sindacali non retribuiti. 1) Oltre il monte ore di cui sopra, le XX.XX. possono richiedere, in applicazione dell’art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998 per i loro dirigenti sindacali, permessi non retribuiti per la partecipazio- ne a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindaca- le.
2) Tale richiesta deve pervenire di regola tre giorni lavorativi prima.
3) Al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, le Amministrazioni non operano le trattenute dei permessi in oggetto nei confronti del dipendente ma richiedono le somme corrispondenti con cadenza mensile ed al lordo di tutti gli emolumenti alla O.S. che ha provveduto a richiedere i permessi.
4) La O.S. interessata versa le relative somme entro 15 giorni succes- sivi alla richiesta utilizzando le modalità indicate dall’ Amministra- zione.
5) In caso contrario l’ Ente trattiene con la prima mensilità utile l’ im- porto direttamente al dipendente che ha usufruito dei permessi.
Permessi sindacali non retribuiti. 113 RSU 113 Terminali associativi 118 CCNQ 7 agosto 1998 ( CCNQ sulle prerogative sindacali) 120 CCNQ 7 agosto 1998( CCNQ sulle RSU) 143 CCNQ 13 /02/ 2001 160 Parere del Avv. Stato 10/02/03 ( sottoscrizione e applicazione di clausole del CCNI difformi al CCNL) 162 Il sistema delle relazioni sindacali dell’Inps a livello locale si presenta complesso e articolato per al peculiare organizzazione dell’Istituto e la coesistenza di due livelli di contrattazione integrativa : regionale e di sede. In tale contesto è necessario che la delegazione trattante di parte pubblica possegga strumenti conoscitivi ed operativi idonei a garantire un corretto rapporto con le organizzazioni sindacali e la RSU. Certamente non deve mancare una “sensibilità” ed un ruolo “imparziale” nella gestione del tavolo sindacale, che si presenta con caratteristiche differenziate nei vari contesti locali. Il clima sindacale a livello locale deve, infatti, essere “franco e collaborativo”, al fine di concorrere al “benessere organizzativo” dell’Istituto e basarsi, nei momenti di conflittualità e nella risoluzione delle problematiche, ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra datore di lavoro pubblico ed organizzazioni sindacali e RSU. In siffatta ottica è stata predisposta la presente pubblicazione, che ha l’obiettivo di fornire uno strumento agile, di facile consultazione, in materia di rapporti sindacali sui luoghi di lavoro e che cerca di affrontare, anche sulla base dei quesiti posti, talune delle problematiche che normalmente sorgono in sede locale. Il testo si articola in tre parti:
Permessi sindacali non retribuiti. ART. 42 (Diritto di affissione)
Permessi sindacali non retribuiti. I dirigenti sindacali di cui alle lettere da a) ad f) hanno altresì diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente. Nella utilizzazione dei permessi sindacali deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura d’assegnazione del dipendente.
Permessi sindacali non retribuiti. (oltre il monte ore) (art. 12, comma 2 del C.C.N.Q. 07.08.1998)
a) non meno di 8 gg. all’anno, cumulabili anche trimestralmente;
Permessi sindacali non retribuiti. 1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all’Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 giorni l’anno.
3. Per l’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell’organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall’Istituzione scolastica almeno 3 giorni lavorativi prima.