SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE Clausole campione

SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. L’appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all’Azienda; l'I.V.A. è a carico di quest’ultima. Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e degli avvisi di gara, sono anticipate dall’Azienda e rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, ai sensi del Decreto MIT del 02/12/2016, attuativo dell’art.73 c.4 del Codice. Le spese relative alla stipula del contratto sono poste a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 c.14 del Codice.
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione, in ottemperanza all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato con Decreto-legge 30/12/2016, n.244, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione appaltante.
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto.
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell’Appaltatore. Come disposto dall’art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, l’Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. L’appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione dell’accordo quadro con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all’Azienda; l'I.V.A. è a carico di quest’ultima.
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. 19.1 Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione in ottemperanza all'art. 216 c. 11del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato da Pisamo.
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto si intendono a carico dell'Affidatario. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dei relativi avvisi sono a carico dell'aggiudicatario secondo le modalità di cui all’art.73, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016. Le spese relative alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. Le spese inerenti alla stipulazione del contratto (in particolare: diritti di segreteria, imposta di registro e imposta di bollo - telematica), sono a carico dell'altro contraente, se non espressamente e diversamente disposto dalla legge o dal contratto. Il versamento delle spese contrattuali deve essere effettuato prima della stipulazione del contratto. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4 del nuovo Codice dei Contratti, fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, saranno definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individuerà la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Fino alla data indicata nel citato decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.8 Il versamento delle spese di pubblicità legale ("le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione") deve essere richiesto con la comunicazione di aggiudicazione. Si rimanda per altri dettagli ad apposita sezione del presente manuale dedicata al regime fiscale dei contratti di appalto.
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. Le spese inerenti alla stipulazione del contratto (in particolare: diritti di segreteria e rogito, imposta di registro e imposta di bollo), sono a carico dell'altro contraente, se non espressamente e diversamente disposto dalla legge o dal contratto. Il versamento delle spese contrattuali deve essere effettuato prima della stipulazione del contratto tramite bonifici bancari a valere sul conto corrente bancario dedicato intestato alla Provincia, secondo gli importi e con gli estremi comunicati dall'Ufficio contratti. Le spese contrattuali inerenti le scritture private con sottoscrizioni non autenticate, sono di norma corrisposte dall'altro contraente tramite presentazione del modello “F23”.
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione. Fino alla data indicata nel D.lgs. 30/2016 di cui all’art.73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione (art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016) e sono stimate in € 750,00.