Risoluzione dell'appalto Clausole campione

Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi: a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Ca...
Risoluzione dell'appalto. Quando nel corso del contratto la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può contestare l’operato e l’inesatta prestazione del servizio con comunicazione scritta, fissando un congruo termine di 10 giorni entro il quale la ditta si deve conformare a tali contestazione; trascorso inutilmente il termine stabilito, la S.A potrà applicare le penali previste e escutere la cauzione definitiva sino a quando l’inesatta prestazione si sia ripetuta più volte dando luogo ad una inadempienza grave. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta alla D.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della ditta e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché segnalazione alla ANAC ed alla Prefettura. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della D.A.; b) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; c) impiego di personale non dipendente della D.A. escluso il personale che svolge eventuali servizi in subappalto; d) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio affidato; e) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dalla vigente legislazione in materia, dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; f) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia della ditta; g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; h) interruzione non motivata del servizio; i) subappalto di prestazioni non preventivamente autorizzate; j) cessione del contratto a terzi; k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; l) ulteriore inadempienze della D.A. dopo reiterata comminazione di penalità per lo stesso tipo di grave infrazione nel corso del medesimo anno; m) destinazione dei locali affidati alla D.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato. n) reiterato mancato impiego del numero di unità...
Risoluzione dell'appalto. Oltre a quanto è generalmente previsto all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto per inadempimento le seguenti ipotesi: a. apertura di una procedura fallimentare a carico dell’impresa appaltatrice; b. messa in liquidazione dell’impresa appaltatrice; c. mancata osservanza del divieto di subappalto; d. inosservanza delle norme igienico-sanitarie nell’esecuzione del servizio; e. accertata tossinfezione alimentare riconducibile a comportamento doloso o colposo dell’impresa appaltatrice, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale; f. interruzione prolungata del servizio, per cause imputabili all’impresa appaltatrice, superiore a 10 giorni effettivi; g. persistente inosservanza delle caratteristiche tecniche indicate negli Allegati A), B), C), fino ad un massimo di tre contestazioni pervenute per iscritto; x. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro; i. destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto. L’Amministrazione si riserva di considerare motivo di risoluzione anche la cessione dell’attività dell’impresa, previa valutazione dell’idoneità dell’impresa subentrante.
Risoluzione dell'appalto. 17 PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI GENERALI 19
Risoluzione dell'appalto. L’Ente potrà dichiarare la risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichino: • sospensione e comunque mancata esecuzione del servizio affidato; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali; • perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del soggetto affidatario. • circostanze che mettano a rischio gli equilibri economico-finanziari dell’Ente o il rispetto del pareggio di bilancio, anche in termini di cassa. • violazione delle disposizioni di legge in materia di Prevenzione della Corruzione nonché del Piano Triennale adottato dal Comune Capofila. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui ai succitati punti, allo scopo di impedire l’interruzione del servizio, l’Ente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell’appalto, attribuendo gli eventuali maggiori costi all’affidatario inadempiente. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. L’Ente potrà rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o altre formalità.
Risoluzione dell'appalto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell’Appaltatore della clausola risolutiva, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause: · fallimento dell’appaltatore; · riscontro di gravi vizi; · esecuzione dei servizi in modo difforme alle prescrizioni del presente Capitolato; · violazione delle disposizioni in materia di subappalto; · mancata assunzione del servizio; · abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso; · arbitrario abbandono dei servizi da parte dell’appaltatore; · situazione di frode o stato d’insolvenza; · altri inadempimenti al Codice Civile.
Risoluzione dell'appalto. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice rifiutasse di eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato o violasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente Capitolato, il Comune di Xxxxx potrà in pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l’impresa stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta soluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell’impresa, nel caso dovessero verificarsi: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’impresa appaltatrice nonostante diffide formali dell’Amministrazione; - sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale messo a disposizione dall’impresa di uno o più servizi affidati; - effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti; - fallimento dell’Impresa Aggiudicataria; - violazioni gravi e/o ripetute degli obblighi contrattuali non rimosse a seguito di contestazione formale elevata dal Direttore dell’esecuzione del contratto: tra esse vanno annoverate anche l’insufficienza e/o inadeguatezza del personale e/o dei mezzi utilizzati per i servizi; - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatrice per un reato contro la Pubblica Amministrazione. In riferimento al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art.3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Comporterà, altresì, l’automatica risoluzione del contratto la violazione, da parte dei collaboratori dell’impresa aggiudicataria, degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16/04/2013 n.62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Xxxxx pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". Qualora si verifichi una delle cause di risoluzione previste al comma precedente l’Amministrazione Comunale, prima di esercitare la facoltà di risolvere il contratto, provvederà ad intimare, per iscritto a mezzo Pec, all’Appaltat...
Risoluzione dell'appalto. Oltre a quanto è genericamente previsto all’Art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto per inadempimento ai sensi dell’Art. 1456 le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura fallimentare a carico dell’impresa appaltatrice;
Risoluzione dell'appalto. Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Comune ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di cui all'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione del contratto anche nei seguenti altri casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per risarcimento di danni: • abbandono dell'appalto, salvo che per forze maggiori; • ripetute (almeno n. 3) contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relativi al servizio, con applicazione delle penali previste da successivo articolo, nel corso dell’intero periodo di vigenza contrattuale; • indegno contegno abituale verso il pubblico da parte dell’Appaltatore o del personale adibito al servizio; • inosservanza da parte dell’Appaltatore di uno o più impegni assunti verso il Comune; • quando l’Appaltatore si rende colpevole di accertata evasione fiscale, di frode e in caso di procedura fallimentare; • quando cede ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato; • ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Nei casi previsti dal presente articolo, l’Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento per il maggior danno.
Risoluzione dell'appalto. Oltre a quanto è genericamente previsto all’art.1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art.1456 le seguenti ipotesi: a. apertura di una procedura fallimentare a carico dell’impresa aggiudicataria; b. messa in liquidazione dell’impresa aggiudicataria; c. mancata osservanza del divieto di subappalto, e/o impiego di personale non dipendente dall’impresa aggiudicataria; d. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente ed alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro. e. grave e continua negligenza nell’esecuzione del servizio. f. continua inosservanza degli obblighi contrattuali. g. continui disservizi provocati all’utenza. h. mancata osservanza del divieto di prendere disposizioni inerenti orari, fermate aggiuntive e quant’altro, sia dai genitori degli alunni trasportati che dal personale scolastico. L’Amministrazione si riserva di considerare motivo di risoluzione anche la cessione dell’attività dell’impresa, previa valutazione dell’idoneità della impresa subentrante.