Risoluzione dell'appalto. 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
Risoluzione dell'appalto. Oltre a quanto è genericamente previsto all’art.1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art.1456 le seguenti ipotesi:
Risoluzione dell'appalto. Oltre a quanto è genericamente previsto all'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
Risoluzione dell'appalto. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice rifiutasse di eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato o violasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente Capitolato, il Comune di Xxxxx potrà in pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l’impresa stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta soluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell’impresa, nel caso dovessero verificarsi: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’impresa appaltatrice nonostante diffide formali dell’Amministrazione; - sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale messo a disposizione dall’impresa di uno o più servizi affidati; - effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti; - fallimento dell’Impresa Aggiudicataria; - violazioni gravi e/o ripetute degli obblighi contrattuali non rimosse a seguito di contestazione formale elevata dal Direttore dell’esecuzione del contratto: tra esse vanno annoverate anche l’insufficienza e/o inadeguatezza del personale e/o dei mezzi utilizzati per i servizi; - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatrice per un reato contro la Pubblica Amministrazione. In riferimento al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art.3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Comporterà, altresì, l’automatica risoluzione del contratto la violazione, da parte dei collaboratori dell’impresa aggiudicataria, degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16/04/2013 n.62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Xxxxx pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". Qualora si verifichi una delle cause di risoluzione previste al comma precedente l’Amministrazione Comunale, prima di esercitare la facoltà di risolvere il contratto, provvederà ad intimare, per iscritto a mezzo Pec, all’Appaltat...
Risoluzione dell'appalto. Quando nel corso del contratto la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale la ditta si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta alla D.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della ditta e salva l'applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
Risoluzione dell'appalto. Qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, contrattuali (nazionale provinciali), l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere I'appalto, previa regolare diffida ad adempiere. L'Amministrazione può provvedere alla risoluzione dell'appalto:
Risoluzione dell'appalto. Xx.Xx.Xx., senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell art. 1456 x.x. xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R: - in caso di applicazioni di penali complessivamente superiori al 10% (dieci percento) dell importo del presente contratto; - dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, Xx.Xx.Xx. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'Azienda. - in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - in caso di subappalto non autorizzato; - in caso di perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione; - in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".
Risoluzione dell'appalto. Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Comune ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di cui all'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione del contratto anche nei seguenti altri casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per risarcimento di danni: • abbandono dell'appalto, salvo che per forze maggiori; • ripetute (almeno n. 3) contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relativi al servizio, con applicazione delle penali previste da successivo articolo, nel corso dell’intero periodo di vigenza contrattuale; • indegno contegno abituale verso il pubblico da parte dell’Appaltatore o del personale adibito al servizio; • inosservanza da parte dell’Appaltatore di uno o più impegni assunti verso il Comune; • quando l’Appaltatore si rende colpevole di accertata evasione fiscale, di frode e in caso di procedura fallimentare; • quando cede ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato; • ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Nei casi previsti dal presente articolo, l’Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento per il maggior danno.
Risoluzione dell'appalto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell’Appaltatore della clausola risolutiva, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause: · fallimento dell’appaltatore; · riscontro di gravi vizi; · esecuzione dei servizi in modo difforme alle prescrizioni del presente Capitolato; · violazione delle disposizioni in materia di subappalto; · mancata assunzione del servizio; · abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso; · arbitrario abbandono dei servizi da parte dell’appaltatore; · situazione di frode o stato d’insolvenza; · altri inadempimenti al Codice Civile.
Risoluzione dell'appalto. Quando nel corso del contratto la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può contestare l’operato e l’inesatta prestazione del servizio con comunicazione scritta, fissando un congruo termine di 10 giorni entro il quale la ditta si deve conformare a tali contestazione; trascorso inutilmente il termine stabilito, la S.A potrà applicare le penali previste e escutere la cauzione definitiva sino a quando l’inesatta prestazione si sia ripetuta più volte dando luogo ad una inadempienza grave. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta alla D.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della ditta e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché segnalazione alla ANAC ed alla Prefettura. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: