Polizza Vita Cessione del Quinto Stipendio
Polizza Vita Cessione del Quinto Stipendio
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Prodotto: Polizza Vita Cessione del Quinto dello Stipendio
Edizione Maggio 2021 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Una copertura assicurativa per il caso di Decesso del Debitore, ovvero la persona fisica, mera portatrice del rischio assicurato con la Polizza Vita, con la quale l’Ente Erogatore ha stipulato o stipulerà un Finanziamento e che, ai fini del suo rimborso, nella qualità di debitore dell’Ente Erogatore stesso, cede/delega una quota della propria retribuzione mensile in favore di quest’ultimo.
Contraente, assicurato e beneficiario è la persona giuridica che stipula il Finanziamento con il Debitore e la Polizza con l’Assicuratore.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Decesso
Decesso per qualsiasi causa.
Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso: il valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento di competenza del periodo successivo al verificarsi del rischio assicurato, al netto di ogni altra somma spettante al Debitore e corrisposta dal Datore di Lavoro al Contraente in relazione al rapporto di lavoro ed includente le eventuali rate (o frazioni di rata) di rimborso del Finanziamento insolute, a causa della temporanea interruzione/ riduzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo.
Che cosa non è assicurato?
Il Debitore che alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione:
non sia residente in Italia;
non abbia maggiore età;
non abbia sottoscritto una richiesta di Finanziamento
non possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia, ovvero compilare il Questionario Medico o fornire il Rapporto di Visita Medica, secondo quanto indicato nelle condizioni di assicurazione (Perfezionamento del contratto di assicurazione)
alla Data di Decorrenza abbia un’età superiore a 68 anni (69 non compiuti)
alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento abbia un’età superiore a 75 anni (76 non compiuti).
Non abbia un contratto di lavoro dipendente;
Abbia un contratto di lavoro dipendente che non sia di diritto italiano
faccia parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
Ci sono limiti di copertura?
La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:
! dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario
! suicidio del Xxxxxxxx se avviene nel primo anno dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione
! Infortuni già verificatisi o Malattie noti e non dichiarati già in essere alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione o data riportata sul Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica e loro seguiti, conseguenze e postumi
! partecipazione attiva del Debitore a delitti dolosi
! Sinistri relativi a coperture assicurative che siano state accettate erroneamente in fase di assunzione a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente
! Sinistri le cui cause di non indennizzabilità non siano state rilevate dalla Compagnia a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente
Dove vale la copertura?
La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Ai fini dell’ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere all’Assicuratore la Proposta e allegare alla Proposta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia, i seguenti documenti:
- nel caso in cui la Proposta sia stata preceduta da una richiesta di valutazione in pre-accettazione che ha avuto esito positivo, copia di tale richiesta e della relativa accettazione;
- il Modulo di Accettazione alla copertura assicurativa insieme alla copia del documento di identità del Debitore in corso di validità e la documentazione sanitaria richiesta dalla Compagnia per l’accesso alla copertura assicurativa.
Ai fini della validità del contratto il Contraente deve aver cura che il Debitore esprima il proprio consenso ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, facendo sottoscrivere allo stesso il Modulo di Accettazione e raccogliendo copia del suo documento di identità in corso di validità.
In funzione del Montante del Finanziamento concesso, il Contraente dovrà far sì che il Debitore, alternativamente, così come previsto dalla tabella riportata nelle condizioni di assicurazione:
- sottoscriva la Dichiarazione di Buono Stato di Salute inserita nel Modulo di Accettazione; oppure,
- compili il Questionario Medico; oppure,
- fornisca il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
In caso di Sinistro, il Contraente deve darne comunicazione tempestivamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite email.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del Premio avviene in anticipo e viene versato dal Contraente alla Compagnia in un’unica soluzione. L’ammontare del premio si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza. L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza. I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il primo giorno lavorativo di ogni mese.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La Polizza si intende conclusa nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione all’Assicuratore della Proposta, riceve il Certificato di Polizza, o altra comunicazione scritta di accettazione della Proposta, proveniente dall’Assicuratore.
La conclusione della Polizza è subordinata alla conclusione della Polizza Credito e, inoltre, alla sottoscrizione, da parte del Debitore, del Modulo di Accettazione.
La copertura decorre, cioè entra in vigore, alle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè la data di inizio del piano di ammortamento del Finanziamento indicata sul Certificato di polizza.
La copertura cessa:
– alla data di scadenza riportata sul Certificato di Polizza;
– il giorno del compimento di 76 anni;
– in caso di recesso esercitato nei termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione con effetto dalla data indicata;
– alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito;
– alla data di estinzione anticipata del Finanziamento;
– se il Debitore risulta incluso nelle “Liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali” (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) – anche “Liste di Restrizione”, a far tempo dalla data di inserimento nelle suddette “Liste di Restrizione”.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta.
Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata o e mail
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI 🗵 NO
Non sono previsti riscatti o riduzioni di premio.
Polizza Vita Cessione del Quinto dello Stipendio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Prodotto: Polizza Vita Cessione del Quinto dello Stipendio
Edizione Maggio 2021 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurance Vie S.A. con sede sociale in Francia a Parigi - 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000, Registro commercio Parigi B 732 028 154, soggetta all’autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Milano Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, cap 20124, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00010 e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00000000000; tel. 00.000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.910,834 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 3.191,667 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 295% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 14.461 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 4.898 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxXxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Decesso
Decesso derivante da tutte le cause.
Debito residuo: al valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento di competenza del periodo successivo al verificarsi del rischio assicurato, al netto di ogni altra somma spettante al Debitore e corrisposta dal Datore di Lavoro al Contraente in relazione al rapporto di lavoro ed includente le eventuali rate (o frazioni di rata) di rimborso del Finanziamento insolute, a causa della temporanea interruzione/riduzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo.
Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP |
Ci sono limiti di copertura? | |
Decesso | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro il Contraente deve dare tempestivamente avviso alla Compagnia a mezzo posta, o email, ai seguenti recapiti Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Cessione del Quinto Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono (salvo integrazioni richieste e motivate dall'Assicuratore): il Certificato di morte del Debitore; il conto estintivo del Finanziamento alla data del Sinistro; la copia integrale del Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, al Datore di Lavoro ed all’eventuale Fondo Pensione); Su richiesta della Compagnia: documentazione relativa all’erogazione del Finanziamento (a titolo di esempio, copia contabile bonifico bancario, copia assegno emesso a favore del Debitore); ogni altro documento di carattere sanitario relativo al Debitore, eventualmente pervenuto o in possesso dello stesso Contraente. Il Contraente deve porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…) e documentare all’Assicuratore tale tempestiva attivazione. Per le finalità di cui al precedente punto, il Contraente dovrà: inviare agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta: - la compilazione e restituzione, direttamente all’Assicuratore, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dall’Assicuratore), da allegarsi alla raccomandata; - l’invio all’Assicuratore di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…). trasmettere all’Assicuratore, per posta ordinaria o per in via informatica, copia della raccomandata inviata e della relativa ricevuta di ritorno |
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 cod.civ.: Per la garanzia Decesso i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Decorsi i termini previsti, le somme prescritte saranno devolute al fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. | |
Liquidazione della prestazione: La Compagnia liquiderà il Sinistro al Beneficiario entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto tutta la documentazione completa. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Debitore se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve prestare particolare attenzione alle informazioni inerenti allo stato di salute del Xxxxxxxx, che devono corrispondere a verità ed esattezza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del Premio avviene in anticipo e viene versato dal Contraente alla Compagnia in un’unica soluzione. L’ammontare del premio si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza. Le tariffe sono distinte in base alla durata del Finanziamento e all’età del Debitore alla Data di Decorrenza L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza. I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il primo giorno lavorativo di ogni mese. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento da parte del Debitore, l’Assicuratore restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto dei costi di emissione e di rimborso. In caso di estinzione del Finanziamento derivante dalla liquidazione del Sinistro, la Compagnia non sarà tenuta a restituire alcuna parte di premio non goduto. In caso di estinzione del Finanziamento derivante dalla liquidazione del Sinistro da parte della Compagnia, la stessa non sarà tenuta a restituire alcuna parte di premio non goduto. |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto nelle Condizioni di Assicurazione. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui alle Condizioni di Assicurazione stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore allo stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originaria determinata per un massimo di 300 giorni al fine di assicurare le rate o frazioni di rate insolute. Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 9.e) e 9.c) della Polizza Credito, il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed il termine del nuovo piano / rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di rientro. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta a mezzo e-mail ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della Polizza. Dopo la conclusione della Polizza è comunque facoltà del Contraente che non abbia ancora pagato il Premio di richiedere l’annullamento della stessa Polizza entro 100 giorni dalla Data di Decorrenza. |
Recesso | Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione, e la restituzione al Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel set documentale contrattuale. L’esercizio del diritto di recesso dalla Polizza Vita implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Credito, costituendo la Polizza Vita e la Polizza Credito un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. |
Risoluzione | La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine nell’ipotesi di cui alle Condizioni di Assicurazione altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □SI 🗵 NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati Non sono previste riduzioni di premio. |
Richiesta di informazioni |
Banca o Intermediario Finanziario iscritto nell’albo ex art. 106 del TUB (post D.lgs. 141/2010) che svolge, tra l’altro, attività finanziaria di concessione di finanziamenti contro cessione del quinto di quote della retribuzione del Debitore ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 e successive modificazioni e integrazioni e mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere quote dello stipendio e che ai fini dell’erogazione dei finanziamenti ha la necessità, in base alle previsioni del DPR 180/50, che gli stessi siano garantiti dal rischio di decesso dello stesso Xxxxxxxx.
A chi è rivolto questo prodotto ?
I costi sono a carico del Contraente.
– tabella dei costi gravanti sul premio
costi di emissione: Euro 60
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È facoltà del C ontraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa. Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, fax o tramite e-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif – Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 0000.000.000 E' possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facessero o se non fosse soddisfatto della risposta, puo’ rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente. all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie. |
All’IVASS | Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a: l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza. L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurance Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx- lacp.html |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie: - la totale esenzione da imposte sui premi versati; - la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRE LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, IL DEBITORE DEVE LEGGERE ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della POLIZZA VITA
GLOSSARIO
Accordo: accordo sottoscritto tra la Compagnia e il Contraente per la regolamentazione delle condizioni di concessione delle coperture assicurative complessivamente prestate in relazione al Finanziamento.
Assicurato: la persona giuridica, coincidente con il Contraente, che in relazione al Finanziamento concesso si assicura per il caso di Decesso del Debitore.
Assicuratore, Compagnia: Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx , Capitale Sociale di Euro 719.167.488,00, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente X. XXX 00000000000 – R.E.A. 1254537, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I. 00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Certificato di Polizza: il documento emesso e sottoscritto dalla Compagnia che comprova l’accettazione della Proposta del Contraente da parte della stessa Compagnia.
Contraente, Ente Erogatore: la persona giuridica che stipula il Finanziamento con il Debitore e la Polizza con l’Assicuratore.
Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.
Debitore: la persona fisica, mera portatrice del rischio assicurato con la Polizza Vita, che stipula con l’Ente Erogatore un Finanziamento e che, ai fini del suo rimborso, dispone di una quota della propria retribuzione mensile in favore dello stesso Ente Erogatore.
Debito Residuo: il valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento di competenza del periodo successivo al verificarsi del rischio assicurato, al netto di ogni altra somma spettante al Debitore e corrisposta dal Datore di Lavoro al Contraente in relazione al rapporto di lavoro ed includente le eventuali rate (o frazioni di rata) di rimborso del Finanziamento insolute, a causa della temporanea interruzione/ riduzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo.
Decesso: la morte del Xxxxxxxx quale che ne sia la causa.
Finanziamento: contratto di prestito, in valuta Euro, sottoscritto tra il Contraente ed il Debitore e da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento o cessione di quote dello stipendio del Debitore in favore del Contraente, in relazione al quale lo stesso Contraente stipula la Polizza Vita e la Polizza Credito.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Ivass: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Accettazione: Documento sottoscritto dal Debitore con il quale, ai sensi dell’art. 1919 Cod. Civ., acconsente alla stipulazione della Polizza Vita da parte del Contraente per il caso di Decesso dello stesso Xxxxxxxx e, altresì, rende il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 Aprile 2016 (il “GDPR”) e, dove previsto, la dichiarazione di buono stato di salute.
Modulo di Proposta: documento accluso alla Polizza Vita e alla Polizza Credito il cui contenuto viene confermato dal Contraente in occasione della sottoscrizione dell’Accordo e con cui il Contraente rende le dichiarazioni ivi formulate che si intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.
Xxxxxxxx: è la somma delle quote di stipendio cedute/delegate dal Debitore a favore del Contraente ad estinzione del Finanziamento.
Parti: il Contraente/Assicurato e l’Assicuratore.
Polizza Vita: è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio (la cui documentazione contrattuale è parte del Set Informativo Allegato al n. 4.a del presente Accordo), sottoscritto dal Contraente ed in base al quale Cardif Vie concede una copertura per il caso di decesso del Debitore, previo consenso di quest’ultimo manifestato sul Modulo di Accettazione
Polizza Credito: è il contratto di assicurazione (la cui documentazione contrattuale è parte del Set Informativo Allegato al n. 3 del presente Accordo) sottoscritto dal Contraente ed in base al quale Cardif RD concede una copertura assicurativa contro il rischio, meglio precisato nelle condizioni di assicurazione, di perdite patrimoniali derivanti dalla cessazione dell’erogazione, da
parte del Datore di Xxxxxx, di una quota dello stipendio del Debitore a causa della conclusione del relativo rapporto di lavoro (per ragioni diverse dal decesso del Debitore), laddove non sia stato possibile altrimenti continuare l’ammortamento o recuperare il credito residuo del Finanziamento.
Portabilità: il trasferimento del contratto di Finanziamento ad altro soggetto finanziatore ex art 1202 cc.
Premio: costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alle Compagnie per avere diritto alle prestazioni previste dalle Polizze.
Proposta: trasmissione informatica, eseguita tramite un tracciato concordato tra le Parti, con la quale il Contraente, in relazione ad un Finanziamento da rimborsarsi mediante disposizione di quote dello stipendio del Debitore, manifesta a ciascuna Compagnia la volontà di concludere le Polizze.
Questionario Medico: modulo contenente una serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Debitore, che l’Assicuratore utilizza per valutare i rischi derivanti dall’accesso in copertura del Debitore medesimo.
Rapporto di Visita Medica: relazione stilata dal medico di fiducia del Debitore (corredata da esami clinici adeguati) contenente le informazioni sanitarie richieste dall’Assicuratore relativamente allo stato di salute del Debitore medesimo.
Set Informativo: documentazione prevista dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 (il “Regolamento 41”) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, composto dal DIP Vita e DIP Aggiuntivo Vita, oltre alle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e al Modulo di Proposta.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Soggetto portatore del rischio: il soggetto su cui ricade il rischio assicurato, coincidente con il Debitore.
Art 1. Oggetto della copertura
Con il presente contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, l’assicuratore riconosce al Contraente, alle condizioni di cui all’art. 5, una copertura assicurativa per il caso di Decesso del Debitore, valida in tutti i paesi del mondo.
Art. 2 Condizioni di assicurabilità e perfezionamento del contratto di assicurazione
2.1 Condizioni di assicurabilità
L’Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che
- ricorrano i requisiti previsti dall’Accordo per la concessione delle coperture;
- siano rispettate tutte le condizioni di assicurabilità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
In particolare è necessario che alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione, il Debitore:
(a) sia residente in Italia;
(b) non faccia parte di Liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Conrol xxx.xxxxxxxx.xxx);
(c) sia maggiore di età;
(d) abbia sottoscritto una richiesta di Finanziamento;
(e) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia, ovvero compilare il Questionario Medico o fornire il Rapporto di Visita Medica, secondo quanto indicato al successivo art. 2.2 ”Perfezionamento del contratto di assicurazione”.
È inoltre necessario che il Debitore:
- alla Data di Decorrenza non abbia un’età superiore a 68 anni (69 non compiuti);
- alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento non abbia un’età superiore a 75 anni (76 non compiuti).
Può rivestire la qualità di Debitore il lavoratore dipendente:
statale: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con un Ministero;
pubblico: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con altre pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri;
parificato al pubblico: inteso come dipendente di società di diritto privato partecipata, in misura non inferiore al 40%, da enti pubblici;
privato: inteso come dipendente di soggetti diversi da quelli di cui ai punti che precedono.
2.2 Perfezionamento del contratto di assicurazione
Ai fini dell’ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere all’Assicuratore la Proposta.
Dovrà inoltre allegare alla Proposta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia, i seguenti documenti:
- nel caso in cui la Proposta sia stata preceduta da una richiesta di valutazione in pre-accettazione che ha avuto esito positivo, copia di tale richiesta e della relativa accettazione;
- il Modulo di Accettazione alla copertura assicurativa insieme alla copia del documento di identità del Debitore in corso di validità e la documentazione sanitaria richiesta dalla Compagnia per l’accesso alla copertura assicurativa.
Ai fini della validità del contratto il Contraente deve aver cura che il Debitore esprima il proprio consenso ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, facendo sottoscrivere allo stesso il Modulo di Accettazione e raccogliendo copia del suo documento di identità in corso di validità.
In funzione del Montante del Finanziamento concesso, il Contraente dovrà far sì che il Debitore, alternativamente, così come previsto dalla tabella sotto riportata:
sottoscriva la Dichiarazione di Buono Stato di Salute inserita nel Modulo di Accettazione; oppure,
compili il Questionario Medico; oppure,
fornisca il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Montante Documentazione medica richiesta* |
Fino a Euro 90.000,00 Dichiarazione di Buono Stato di Salute / Questionario Medico |
Superiore a Euro 90.000,00 Rapporto di Visita Medica (secondo le richieste dell’Assicuratore) |
(*) Ai fini della determinazione dell’importo in base al quale valutare le informazioni di carattere sanitario da fornire all’Assicuratore, si dovrà tener conto di tutte le somme finanziate al Debitore, da qualunque ente finanziatore, ed assicurate dall’Assicuratore. Quest’ultimo, in ogni caso, si riserva di chiedere ulteriore documentazione medica.
Si precisa che, nel caso in cui il Debitore ritenga di non poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, potrà provvedere alla compilazione del Questionario Medico. Inoltre, al Debitore che sia tenuto a sottoscrivere, secondo le predette regole assuntive, il Questionario Medico, l’Assicuratore conferisce la facoltà di fornire, in ogni caso, qualora lo preferisca, il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora, tra il momento del rilascio e sottoscrizione delle stesse e la Data di Decorrenza, intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute del Debitore, il Contraente, qualora ne venga a conoscenza deve darne sollecita comunicazione all’Assicuratore al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.
In caso di sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere comunque ulteriore documentazione medica o di rifiutare la copertura nel caso in cui abbia evidenza di dichiarazioni false e mendaci.
Il Modulo di Accettazione ed il relativo documento di riconoscimento e, qualora previsto, il Questionario Medico o il Rapporto di Visita Medica completo dei relativi esami, dovranno essere allegati alla Proposta in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia.
L'Assicuratore si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio verranno comunicati dall’Assicuratore al Contraente.
Le dichiarazioni contenute nella Documentazione Medica sottoscritta dal Debitore sono considerate valevoli ai fini della valutazione del rischio da parte della Compagnia purché il Certificato di Polizza venga emesso entro 120 (centoventi) giorni dalla data della predetta sottoscrizione. Qualora tale termine sia superato, il Debitore dovrà ripetere le formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
Art. 3 Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
3.1 Decorrenza delle garanzie
La Polizza si intende conclusa nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione all’Assicuratore della Proposta, riceve il Certificato di Polizza, o altra comunicazione scritta di accettazione della Proposta, proveniente dall’Assicuratore. La conclusione della Polizza è altresì subordinata alla conclusione della Polizza Credito e, inoltre, alla sottoscrizione, da parte del
Debitore, del Modulo di Accettazione.
La Data di decorrenza è fissata alle ore 24.00 della data di inizio del piano di ammortamento del Finanziamento, indicata sul Certificato di Polizza. Si considera, in ogni caso, che la garanzia estenda la sua efficacia al periodo precedente la Data di Decorrenza fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni.
3.2 Durata della garanzia
La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art 3.1 secondo comma.
La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi.
In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento.
In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore allo stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originaria determinata per un massimo di 300 (trecento) giorni al fine di assicurare le rate o frazioni di rate insolute.
Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 9.e) e 9.c) della Polizza Credito, il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed il termine del nuovo piano / rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di rientro.
A fronte di una richiesta di deroga proveniente dal Contraente per l’estensione della garanzia oltre i limiti previsti da AQ, la Compagnia si impegna nel fornire un riscontro entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
3.3 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
– alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2;
– il giorno del compimento di 76 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2;
– in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata;
– alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito;
– alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità;
– se il Debitore risulta incluso nelle “Liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali” (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) – anche “Liste di Restrizione”, a far tempo dalla data di inserimento nelle suddette “Liste di Restrizione”.
La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di:
- mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
- inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione;
- mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
- falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa;
La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.
3.4 Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
In caso di estinzione anticipata integrale del Finanziamento o di Portabilità, la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio non goduto secondo la formula di seguito indicata:
𝑃𝑅 = {[𝑃𝑇 × 𝛽 + 𝐷𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖] ×
𝐷 − 𝑡
} + [𝑃𝑇 × (1 − 𝛽) ×
𝐷
(𝐷 − 𝑡/2 + 1) × (𝐷 − 𝑡)
𝐷 × (𝐷 + 1) ] − 𝜀 − 𝜑
Dove:
– PT il premio pagato dal Contraente al netto delle imposte e dei diritti
– PR premio rimborsato al Contraente
– D durata iniziale della copertura assicurativa
– t tempo trascorso alla data di richiesta di xxxxxxxx
– β percentuale costi della Compagnia
– ε costi di estinzione in € 0
– φ costi di emissione in € 60
Si precisa che in caso di estinzione del Finanziamento derivante dalla liquidazione del Sinistro da parte di una delle Compagnie nessuna Compagnia sarà tenuta a restituire alcuna parte di premio non goduto.
Art. 4 Diritto di revoca della Proposta e di recesso dalla copertura
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della Polizza.
Dopo la conclusione della Polizza è comunque facoltà del Contraente che non abbia ancora pagato il Premio di richiedere l’annullamento della stessa Polizza entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza.
Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Assurance Vie –Back Office Protezione
- Ufficio Cessione del Quinto, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, ovvero via email all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione, e la restituzione al Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
L’esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Credito, costituendo la Polizza Vita e la Polizza Credito un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo.
La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa
La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni di seguito specificate:
(I) Rischio assicurato
Il rischio coperto dall’assicurazione è il Decesso del Debitore qualunque possa esserne la causa, fatta salva l'applicazione delle esclusioni di cui all'art. 6.
(II) Prestazione assicurativa
L’Assicuratore liquida una somma corrispondente al Debito Residuo.
Art. 6 Esclusioni
La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
b) il suicidio del Debitore, se avviene nel primo anno dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione;
c) Infortuni già verificatisi o Malattie noti e non dichiarati già in essere alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione o data riportata sul Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica e loro seguiti, conseguenze e postumi;
d) partecipazione attiva del Debitore a delitti dolosi;
e) Xxxxxxxx relativi a coperture assicurative che siano state accettate erroneamente in fase di assunzione a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
f) Sinistri le cui cause di non indennizzabilità non siano state rilevate dalla Compagnia a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
Ove operi un’ipotesi di esclusione il Beneficiario non avrà alcun diritto alla Prestazione.
Art. 7 Beneficiari della Prestazione
Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate.
Fermo quanto sopra, il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della Polizza Vita esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:
nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre,
solo insieme all’attribuzione al cessionario del credito del Finanziamento anche del vincolo sulla Polizza Credito e, comunque,
a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione.
Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia.
La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti.
La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata.
Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario della Polizza dovrà essere specificamente comunicata dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario.
In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.
Art. 8 Premi dell'assicurazione
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base ai documenti allegati
all’Accordo, di seguito specificamente indicati. Detto tasso viene individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza.
L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza.
I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il primo giorno lavorativo di ogni mese.
Le tariffe sono distinte in base alla durata del Finanziamento e all’età del Debitore alla Data di Decorrenza. Di seguito il dettaglio delle Tariffe:
CATEGORIA | TARIFFA POLIZZA VITA (TIPO FINANZIAMENTO CESSIONE E DELEGA) | CORRISONDENTE TARIFFA POLIZZA CREDITO (TIPO FINANZIAMENTO CESSIONE) | CORRISONDENTE TARIFFA POLIZZA CREDITO (TIPO FINANZIAMENTO DELEGA) |
STATALE PUNTUALE | Allegato 9.a Vita Statale | Allegato 10.a Tariffe Cessione Statale; | Allegato 11.a Tariffe Delega Statale; |
PUBBLICA PUNTUALE | Allegato 9.b. Tariffe Vita Pubblica | Allegato 10.b. Tariffe Cessione Pubblica | Allegato 11.b. Tariffe Delega Pubblica |
PARAPUBBLICA PUNTUALE | Allegato 9.c. Tariffe Vita Parificata a Pubblica | Allegato 10.c. Tariffe Cessione Parificata a Pubblica | Allegato 11.c. Tariffe Delega Parificata a Pubblica |
PRIVATA PUNTUALE | Allegato 9.d. Tariffe Vita Privata | Allegato 10.d. Tariffe Cessione Privata | Allegato 11.d. Tariffe Delega Privata |
Ciascuna tariffa Vita è utilizzabile unicamente in abbinamento alla tariffa Ramo Credito corrispondente della stessa categoria. Al premio unico calcolato con le tariffe Puntuali occorre aggiungere diritti pari a euro 60,00.
Art. 9 Denuncia dei Sinistri
Tutte le comunicazioni inerenti i Sinitri dovranno pervenire per iscritto alla Compagnia al seguente recapito: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Cessione del Quinto – Casella Postale 421 – 00000 Xxxxxx o tramite PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Ai fini della maturazione del diritto all’Indennizzo, ferme le condizioni di Polizza, il Contrante, a propria cura e spese, dovrà attivarsi tempestivamente:
1. consegnare all’Assicuratore la seguente documentazione (salvo integrazioni richieste e motivate dall'Assicuratore):
a) il Certificato di morte del Debitore;
b) il conto estintivo del Finanziamento alla data del Sinistro;
c) la copia integrale del Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, al Datore di Lavoro ed all’eventuale Fondo Pensione);
d) Su richiesta della Compagnia: documentazione relativa all’erogazione del Finanziamento (a titolo di esempio, copia contabile bonifico bancario, copia assegno emesso a favore del Debitore);
e) ogni documento di carattere sanitario relativo al Debitore, eventualmente pervenuto o in possesso dello stesso Contraente.
2. porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…) e documentare all’Assicuratore tale tempestiva attivazione.
Per le finalità di cui al precedente punto 2, il Contraente dovrà:
i) inviare agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta:
- la compilazione e restituzione, direttamente all’Assicuratore, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dall’Assicuratore), da allegarsi alla raccomandata;
- l’invio all’Assicuratore di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…).
ii) trasmettere all’Assicuratore, per posta ordinaria o per in via informatica, copia della raccomandata inviata ai sensi del precedente pt. i) e della relativa ricevuta di ritorno.
Art. 10 Liquidazione dei sinistri
La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all’art 9.
Art. 11 Legge Applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana.
Art. 12 Comunicazioni
Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente recapito:
Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Cessione del Quinto
Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Agli stessi fini, il recapito del Contraente, salvo laddove diversamente specificato, è quello indicato nell’Accordo.
Art. 13 Cessione del contratto
Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:
nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre,
solo insieme alla cessione anche della Polizza Credito al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque,
a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione.
Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia.
La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti.
La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata.
Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia.
Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Debitore se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione del
Contraente sulle informazioni inerenti allo stato di salute del Debitore, che devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 15 Lingua in cui è redatto il contratto
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
Art. 16 Conflitti d’interesse
Non vi sono situazioni di conflitto d’interesse.
Art. 17 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente contratto, sorta tra l’Assicuratore e il Contraente, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art. 18 Reclami Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami di Cardif Assurance Vie ai seguenti recapiti:
> Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
> fax 00.00.000.000
E’ possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
> IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
> fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
il nome, cognome / ragione sociale e indirizzo del Reclamante
la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
i motivi del reclamo e la documentazione a supporto
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e adire l’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurance Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
CARDIF CQS – VITA: MODULO DI PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO DECESSO
CONTRAENTE/ASSICURANDO: Si rinvia ai dati indicati nell’Accordo.
ASSICURAZIONE: il premio dovuto dal Contraente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, è calcolato secondo i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
Le spese di emissione del contratto sono pari a Euro 60,00.
Il Contraente/Assicurando DICHIARA:
di aver ricevuto, sul supporto prescelto, il Set Informativo relativo alla copertura assicurativa contro il rischio Decesso, contenente il DIP Vita e Dip Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e il Modulo di Proposta, oltre ad un documento conforme al modello di cui all'Allegato 3 e all’Allegato 4 e all’Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, rispettivamente informative sul distributore e sulla distribuzione del prodotto assicurativo.
di trasmettere con i canali informatici e i tracciati concordati con la Compagnia, i dati relativi al Debitore (soggetto portatore del rischio), al Finanziamento, al Beneficiario e alle altre circostanze rilevanti per la valutazione del rischio da parte della Compagnia e di richiedere con la suddetta trasmissione, l’accesso alla copertura assicurativa.
Il Contraente, con la specifica sottoscrizione riportata in calce all’Accordo approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo e, in particolare, gli artt. 2.2 “Perfezionamento del contratto di assicurazione”, 6 “Esclusioni”, 7 “Beneficiari della Prestazione”, 9 “Denuncia dei Sinistri”, 10 “Liquidazione Sinistri”, 13 “Cessione del Contratto”, 17 “Foro competente”.