SCHEMA DI CONVENZIONE
Municipio IX EUR Direzione Socio Educativa
Allegato F
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto “Punti Blu 2020”
Tra
Roma Capitale, partita IVA 01057861005, Municipio IX EUR, nella persona di ……………., nato a il
……………, C.F. ………………., nella qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio medesimo
e
il Sig. ……………, nato a …………. il ……………, C.F. …………., nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo …………………. (di seguito denominato “Organismo”), C.F./P.IVA
………………………, con sede legale in ………… Via ………………., che ha dichiarato, come da attestazione in atti, di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
considerato
- che l’Organismo è risultato idoneo a seguito della procedura di selezione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. del e all’affidamento del servizio disposto con la Determinazione Dirigenziale n. del ;
- che gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le regole che devono guidare la gestione del progetto, realizzato dall’Amministrazione di Roma attraverso l’affidamento dello stesso all’Organismo;
le parti convengono quanto segue: Art 1
Oggetto dell’affidamento
La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento della realizzazione del progetto “Punti Blu 2020”, per il periodo dal 20 luglio al 14 agosto 2020 e per un importo pari ad € (IVA …) - Codice CIG n°
…...
Art. 2 Titolarità del progetto
Titolare del progetto denominato “Punti Blu 2020” è il Servizio Sociale del Municipio Roma IX EUR, che affida all’Organismo la realizzazione dello stesso.
Art. 3 Destinatari
I destinatari diretti dell’intervento sono tutti gli anziani residenti nel territorio del Municipio Roma IX EUR che faranno richiesta al Servizio Sociale nei modi e nelle forme comunicate in seguito alla cittadinanza.
Sulla base di propri criteri, il Servizio Sociale individuerà, tra chi ne ha fatto richiesta, i partecipanti.
Art. 4 Obiettivi
Il progetto intende offrire un’occasione di svago e socializzazione in un contesto ambientale consono alla funzionalità e alle dinamiche quotidiane della persona anziana.
Nello specifico, il progetto deve vedere la sua messa in opera in uno stabilimento balneare idoneo all’accoglienza di un congruo gruppo di anziani e strutturato funzionalmente alle caratteristiche del gruppo stesso; vengono, inoltre, previste diversificate attività giornaliere e viene garantita la piena fruibilità e l’accesso ai servizi della struttura.
Il progetto prevede:
Art. 5 Organizzazione e servizi
a) trasporto da punti di raccolta concordati alla struttura ospitante e ritorno con mezzo idoneo dotato di aria condizionata;
b) predisposizione di idonea struttura rispondente a tutti requisiti tecnico-strutturali e igienico-sanitari previsti;
c) idonea suddivisione degli spazi con aree dedicate allo svolgimento delle attività, ivi compreso un apposito spazio destinato al consumo del pranzo che rispetti le norme in tema di salubrità;
d) i pasti devono essere preparati in luoghi espressamente preposti alla composizione degli stessi;
e) i pasti devono essere consumati in appositi locali e all’anziano deve essere consentita la scelta quotidiana di menù che devono sempre comprendere, il primo piatto, il secondo con contorno, frutta, pane, vino e/o acqua minerale;
f) per le attività balneari deve essere garantito il servizio di guardia spiaggia per garantire la balneazione in tutta sicurezza;
g) pieno accesso a tutti servizi della struttura, con particolare riferimento ai servizi igienici che dovranno rispettare tutti i requisiti strutturali e sanitari;
h) si dovranno prevedere attività funzionali agli spazi e all’organizzazione della struttura, qualora si prevedano attività alternative, esse saranno interamente a carico dell’Ente ospitante.
La struttura deve, pertanto, essere in grado di garantire servizi ricreativi, ludici, sportivi e di socialità in un contesto di piena fruibilità e sicurezza
Art. 6 Personale
L’Organismo garantisce l’impiego delle seguenti figure professionali:
- n. 1 Responsabile del soggiorno, con funzioni di coordinamento delle attività e del personale operante nell’ambito del progetto. Dovrà inoltre svolgere attività di raccordo con il Servizio Sociale tecnico del Municipio;
- Accompagnatori/Animatori, nella misura di 1 ogni 10/12 anziani, che abbiano maturato una esperienza lavorativa nel settore di animazione turistica, che accolgano gli anziani e realizzino le attività indicate nel progetto presentato. Uno di essi garantirà sempre la presenza durante il trasporto da e per Roma e supporterà gli anziani durante gli spostamenti.
Il personale non avrà alcun tipo di rapporto di lavoro diretto con l’Amministrazione Comunale.
Art. 7 Gestione
Il progetto deve realizzarsi in forma strettamente integrata con il Servizio Sociale Municipale, strutturato sul modello di un servizio destinato alla Terza Età.
Le azioni e gli interventi dovranno essere realizzati dal personale previsto che assicurerà le funzioni di coordinamento, gestione, animazione e assistenza funzionalmente correlati con gli obiettivi indicati dal Servizio Sociale del Municipio Roma IX EUR.
Art. 8
Localizzazione
Il progetto è svolto presso la struttura balneare sita in .
Art. 9 Durata
Il progetto si articola in turni settimanali nel periodo compreso tra il 20 luglio ed il 14 agosto 2020 e, comunque, a partire dalla data di effettivo inizio delle attività.
Ogni turno settimanale si svolgerà dal lunedì al venerdì per complessive n. 4 settimane ( turni) comprese nel periodo indicato.
All’interno del turno settimanale si può prevedere la partecipazione, a giorni alterni, di due gruppi distinti di anziani.
Art. 10 Monitoraggio ed autovalutazione
Dovranno essere previsti ed utilizzati indicatori per un processo di autovalutazione volto a verificare l’efficacia e l’efficienza del progetto attraverso una valutazione quali-quantitativa del numero di anziani coinvolti e del raggiungimento degli obiettivi funzionali al bisogno rilevato.
I dati così strutturati saranno oggetto di un report conclusivo da indirizzare al Servizio Sociale del Municipio Roma IX EUR.
Art. 11 Modalità di pagamento
Il corrispettivo complessivamente erogabile all’Organismo affidatario non può eccedere la somma complessiva indicata nell’art. 1 della presente Convenzione.
Per le spese di gestione e funzionamento si fa riferimento all’offerta economica presentata dall’Organismo e dovranno essere descritte in maniera separata ed analitica in fattura, corredate dai rispettivi giustificativi.
Al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con Determinazione Dirigenziale previa presentazione di fattura o nota di pagamento in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO B3UBTM) debitamente vistate in conformità con le norme vigenti.
Alla liquidazione delle prestazioni si provvederà entro 60 giorni dall’acquisizione al SID (Sistema di Interscambio Dati) del documento contabile e verifica, a cura del Servizio Sociale, della regolarità dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).
Ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014), dell’importo fatturato verrà liquidato all’Organismo il solo imponibile, mentre l’IVA, se dovuta, verrà corrisposta all’Erario direttamente dall’Ente pubblico.
Art. 12 Tracciabilità finanziaria
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, n° 136, come integrata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 187, convertito con Legge 17/12/2010, n° 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Rappresentante Legale dell’Organismo affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Organismo comunica, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente intesa.
L’organismo comunica, inoltre, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare tempestivamente al Municipio IX ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La presente intesa si intende risolta di diritto qualora l’Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.
Art. 13 Protezione dei dati personali
L’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati, saranno restituiti al Municipio IX EUR di Roma Capitale.
Art. 14
Verifiche e controlli sulle prestazioni erogate
Il Servizio Sociale Municipale esplica, nei confronti delle attività svolte, un ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, finalizzato all’ottimizzazione degli interventi.
Il Municipio IX si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi previsti dal presente documento.
Art. 15 Subappalto
È vietata ogni forma di cessione a terzi, a titolo gratuito od oneroso, dell’attività oggetto della presente Convenzione.
All’Organismo è fatto espresso divieto, pertanto, di subappaltare e/o comunque cedere a terzi, anche in parte, il servizio affidato.
Art. 16 Patto di Integrità
L’Organismo si impegna a rispettare il Patto di Integrità di Roma Capitale, approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31/01/2020 ed allegato alla convenzione.
La sottoscrizione della presente convenzione si intende estesa anche al Patto di Integrità che si intende così accettato.
Art. 17 Penali
Qualora, dal controllo di cui agli articoli precedenti, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a
rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo.
Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.
Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.
L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.
Art. 18
Risoluzione della Convenzione
La risoluzione del contratto può essere richiesta dall’Amministrazione:
a) nei casi di subappalto;
b) in caso di cessione dell’impresa, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’impresa;
c) in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa;
d) in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’art. 6 “Personale”, all’art. 12 “Tracciabilità finanziaria”, all’art. 13 “Protezione dei dati personali” e all’art.16 “Patto di Integrità”;
e) l’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio;
f) la cessazione del possesso di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla procedura di selezione;
Resterà salva, comunque, per l’Amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione della Convenzione nel caso di:
g) gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
h) gravi inadempienze contrattuali;
i) gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza
Resterà inoltre salva, comunque, per l’Amministrazione la facoltà di far applicare tutte le norme vigenti in materia di adempimenti contrattuali.
Parimenti, il Municipio IX potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.
Art. 19
Oneri a carico dell’Organismo
Ogni onere fiscale e previdenziale, eccetto l’IVA, è a totale carico dell’Organismo; ogni responsabilità per fatti ed eventi di danno o di pericolo, derivanti da azioni, omissioni, negligenze, imperizia, imprudenza, inosservanza di norme e regolamenti che possono cagionare danni a persone e/o cose dell’Amministrazione e/o di terzi, derivanti da parte degli operatori, nei confronti degli utenti e/o di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civile e penale, dovrà essere assunta dallo stesso Organismo, senza diritto di rivalsa verso l’Amministrazione.
All’uopo l’Organismo allega apposita polizza assicurativa n. del dell’importo di €
avente scadenza il contratta con .
Art. 20 Pretese di terzi
L’Organismo garantisce, in ogni tempo, il Municipio Roma IX EUR da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall’Organismo per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.
Art. 21 Controversie - Foro competente
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C..
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 22 Norme finali
La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica.
L’atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Organismo.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti
Per l’Organismo Per il Municipio Roma IX EUR
Il Legale Rappresentante Il Direttore della Direzione Socio Educativa