MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, salvo l’anticipata consegna delle stesse opere all’Amministrazione (26). Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del presente capitolato) sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di tutte le opere per l’eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile. Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. Sino a quando non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Nel caso di uso od esercizio anticipato dell'opera, l'utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l'onere della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell'Amministrazione. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne. Ove l'Amministrazione intendesse ritardare l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sarà del pari a totale carico dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In...
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, salvo l’anticipata consegna delle stesse opere all’Amministrazione (23). Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione e gli oneri delle stesse saranno a carico e a spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare l’Amministrazione. Per gli oneri che ne derivassero l’Impresa appaltatrice non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del c.c., l’Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Impresa curerà la manutenzione tempestivamente provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere e con ogni cautela, il traffico e senza che occorrano particolari inviti della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa mediante lavoro notturno. Ove l’Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dell’Impresa stessa. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Impresa appaltatrice, a discrezione del Direttore dei Lavori, di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di pietrischetto bituminato, ecc.), salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile e comunque prima del collaudo delle opere. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Impresa, questa ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Lepida S.p.A. entro cinque giorni dal loro verificarsi, constatazioni. affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie L’Impresa appaltatrice tuttavia è tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando l’elenco prezzi concordato; i...
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore con l'eccezione per i difetti e/o danni arrecati dall'imperizia o negligenza dell'Amministrazione alle opere o alle parti di esse consegnate per l'esercizio ai sensi art.230 del DPR 207/2010. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purchè corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. 19.1 Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei Lavori e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’Appaltatore, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, sarà garante dei Lavori e delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
19.2 Per gli oneri e le spese che ne derivassero, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.
19.3 Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà di ufficio, con onere della spesa a carico dell'Appaltatore stesso.
19.4 In caso di necessità (dovute a particolari esigenze meteorologiche o ad altre cause valutabili dalla Committente) all’Appaltatore potrà essere concesso di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive non appena possibile.
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. Fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’ appaltatore.
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei Lavori e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’Appaltatore, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, sarà garante dei Lavori e delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. Sino a che non sia approvato, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte del Responsabile del Servizio. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Responsabile del Servizio con invito scritto, si procederà d'Ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.