DIRETTORE DI CANTIERE. 1. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell’articolo 6 CG e l’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio lavori.
DIRETTORE DI CANTIERE. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
DIRETTORE DI CANTIERE. Prima dell’inizio dei lavori l’APPALTATORE dovrà nominare e comunicare per iscritto, alla Stazione Appaltante e al CSE il nominativo ed il recapito del tecnico qualificato responsabile della conduzione tecnica del lavori e della disciplina del personale addetto (Direttore di Cantiere). A sua volta il Direttore di Cantiere dovrà comunicare per iscritto, alla Stazione Appaltante e al CSE, l’accettazione dell’incarico conferitogli dall’APPALTATORE, specificando: • di essere a conoscenza di tutti i propri obblighi derivanti dal presente Capitolato, con particolare riguardo a quelli di cui al presente articolo e all’articolo precedente; • di essere a conoscenza delle norme, regolamenti e disposizioni regolanti il Contratto, nonché delle condizioni di fatto del luogo in cui si svolgeranno i lavori. • che l’organizzazione dei cantiere è idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della sicurezza e dell’igiene del lavoro, dell’ambiente e dell’incolumità delle persone e ciò, con particolare riguardo alla disponibilità e adeguatezza degli impianti, dei macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature per le opere provvisionali, dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie da impiegare; • che il personale impiegato in cantiere è adeguatamente informato e formato. Ferme restando le specifiche responsabilità dell’APPALTATORE, il Direttore di Cantiere sarà responsabile, per quanto gli compete: • della esecuzione del lavori a perfetta regola d’arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati e/o alle disposizioni impartite dal Responsabile dei Lavori nel corso dell’Appalto; • della conduzione dell’Appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed Igiene del lavoro, vigente al momento della esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalto. A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un’adeguata presenza in cantiere e dovrà curare: • che il Piano di sicurezza e igiene dei lavoro sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato in fase esecutiva; in caso di accertate difformità dai Piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la difformità stessa non possa immediatamente essere eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori...
DIRETTORE DI CANTIERE. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile: - della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto; - della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari. A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:
DIRETTORE DI CANTIERE. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile: - del personale presente nel cantiere per lo svolgimento delle lavorazioni. A tale proposito il Direttore di Cantiere è tenuto a presentare giornalmente la lista del personale autorizzato a operare per i lavori, per le ditte fornitrici e per qualsiasi altro soggetto dovesse accedere o essere presente nel cantiere. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento a vista e comunque obbligato a firmare i movimenti di entrata e di uscita su un apposito registro che verrà istituito presso il cantiere. A sua volta il Direttore di Cantiere è tenuto ad istituire un analogo registro per ogni eventuale comparazione ogniqualvolta e per qualsivoglia motivo si dovesse rendere necessario o dovesse essere richiesto un controllo dalla Direzione dei Lavori o dalla Direzione scolastica. - della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto; - della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
DIRETTORE DI CANTIERE. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni nella Richiesta di Xxxxxxx e suoi allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra descritte devono essere tempestivamente notificate alla Committente; ogni variazione della persona deve inoltre essere accompagnata dal deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato.
DIRETTORE DI CANTIERE. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui a l’articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata de la Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico de l’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore. L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale de l’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi re- sponsabile dei danni causati da l'imperizia o da la negligenza di detti sogget- ti, nonché de la malafede o de la frode ne la somministrazione o ne l'impie- go dei materiali. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri- chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Xxxx XX^ - Xxx. 00 xxx XXX.
DIRETTORE DI CANTIERE. L’Appaltatore deve nominare un unico Direttori di Cantiere per l’intero appalto e categorie di lavoro. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore di Cantiere avverrà mediante delega conferi- ta da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
DIRETTORE DI CANTIERE. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere e' responsabile: della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto; • della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari. A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo Cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, fermo restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti. 1\ direttore del cantiere dovrà curare:
DIRETTORE DI CANTIERE. 24.1. L'Appaltatore garantirà la supervisione del cantiere da parte di un tecnico qualificato, in possesso di particolare esperienza e capacità nel settore edile, con funzioni di Direttore di cantiere.