CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ELABORAZIONE E GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI PER GLI IMPIEGATI, QUADRI E DIRIGENTI, DIPENDENTI DI TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 7 – Durata del contratto 6
Art. 8 – Importo del contratto 7
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 7
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 7
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 7
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 7
Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto 7
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore 8
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 8
Art. 17 – Tutela dei lavoratori 9
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 9
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 10
Art. 22 – Garanzia definitiva 10
Art. 23 – Obblighi assicurativi 11
Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento 11
Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa 11
Art. 28 – Trattamento dei dati personali 12
Art. 29 – Definizione delle controversie 14
Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari 14
Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d’autore 14
Art. 32 – Spese contrattuali 14
Art. 33 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 14
Art. 34 – Norma di chiusura 15
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di elaborazione e gestione delle retribuzioni per gli operai, impiegati, quadri e dirigenti, dipendenti di Trentino Sviluppo S.p.A..
2. Il servizio oggetto d’appalto si configura quale supporto specializzato all’attività di Trentino Sviluppo S.p.A., in particolare all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Il servizio di cui al precedente Art. 1 riguarderà l’attività di elaborazione di atti e documenti come di seguito specificati in rapporto ad un numero di collaboratori di Trentino Sviluppo S.p.A. che, attualmente, è pari a ca. 167 unità (al 31/10/2017).
Le attività del servizio richieste riguardano nello specifico le attività di seguito riportate.
a) Elaborazione mensile dei cedolini paga del personale in servizio (dirigenti, quadri, impiegati, operai), stagisti, parasubordinati, ecc. e del personale distaccato. I dati per le elaborazioni dovranno essere importati a cura dell’appaltatore automaticamente dai sistemi attualmente in uso e verranno forniti secondo tracciati definiti (si veda fac simile dei tracciati Allegato B). In allegato alla presente (Allegato C) si fornisce un esempio del modello di cedolino attualmente utilizzato da Trentino Sviluppo S.p.A..
Termini di consegna: I cedolini, di modello conforme all’Allegato C, dovranno essere pubblicati entro il decimo giorno di ciascun mese su un Portale (sito protetto) in versione PDF. Entro i due giorni antecedenti alla data di pubblicazione dovranno essere trasmessi all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione che procederà alla loro verifica ed alla autorizzazione alla pubblicazione.
b) Predisposizione mensile del file, con caratteristiche conformi ai tracciati CBI, per il pagamento degli stipendi con bonifico bancario
Termini di consegna: il file dovrà essere inviato, secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante precedentemente l’inizio delle attività, almeno 1 giorno lavorativo antecedente la data di pagamento degli stipendi prevista al 10 di ogni mese.
c) Predisposizione mensile del modello F24 per il versamento di ritenute d’acconto e di contributi previdenziali (sia in formato PDF che in versione file con caratteristiche conformi ai tracciati CBI per il pagamento tramite home banking).
Termini di consegna: il modello dovrà essere consegnato almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la scadenza prevista dalla normativa specifica in materia prevista ogni 16 del mese.
d) Predisposizione e invio telematico all’INPS delle denunce mensili DM10 ed Emens, predisposizione ed invio telematico denunce mensili INPDAP e INPGI secondo le modalità previste dalla normativa.
Termini di consegna: le denunce dovranno essere inviate tassativamente almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la scadenza prevista dalla normativa specifica in materia.
e) Predisposizione bonifico per versamenti a fondi e piani di previdenza complementare, ed invio delle relative distinte (Laborfonds, Mediolanum, ecc.).
Termini di consegna: l’attività dovrà essere erogata almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la scadenza prevista dalla normativa specifica in materia.
f) Prospetto mensile per la contabilizzazione dei costi in formato PDF e in formato elettronico con foglio Excel, per centro di costo, globale e per qualifica. Il sistema dovrà permettere l’importazione dei dati nel software gestionale “Gamma Enterprise” di Team System, attualmente utilizzato da Trentino Sviluppo S.p.A..
Termini di consegna: l’invio è previsto, secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività, con scadenza mensile.
g) Elaborazione mensile di un prospetto secondo il tracciato definito da Trentino Sviluppo S.p.A. relativo all’estrazione dei dati anagrafico-retributivi per la successiva importazione nel gestionale aziendale H1HRMS.
Termini di consegna: l’invio e la possibilità di estrazione sono previsti, secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività, con scadenza mensile.
h) Prospetto per la contabilizzazione degli accantonamenti mensili in formato PDF e in formato elettronico con foglio Excel, per centro di costo, globale e per qualifica.
Termini di consegna: l’invio è previsto, secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività, con scadenza mensile.
i) Prospetto mensile fondo TFR in formato PDF ed in formato Excel sul portale
Termini di consegna: l’invio è previsto, secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività, con scadenza mensile.
j) Prospetto degli elementi retributivi per ciascun dipendente in formato PDF ed in formato elettronico con foglio Excel.
Termini di consegna: l’invio è previsto, secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività, con scadenza mensile.
k) Elaborazione dei modelli CU con inserimento sul Portale (sito protetto).
Termini di consegna: l’invio è previsto in base alle normative specifiche e secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività, con scadenza annuale.
l) Elaborazione, predisposizione in PDF ed invio telematico della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta (quadri relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato).
Termini di consegna: l’invio è previsto in base alle normative specifiche previste e secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività, con scadenza annuale.
m) Elaborazione, predisposizione in PDF ed invio telematico dell’autoliquidazione INAIL. Termini di consegna: l’invio è previsto in base alle normative specifiche e secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività, con scadenza annuale.
n) Predisposizione ed invio prospetto informativo disabili ai sensi della L.68/99.
Termini di consegna: l’invio è previsto in base alle normative specifiche e secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività, con scadenza annuale.
o) La fornitura tramite formato PDF, o in formato elettronico con foglio Excel sul Portale (sito protetto), di:
• dati utili alla compilazione di rilevazioni ISTAT,
• dati utili per la predisposizione a consuntivo del costo orario del lavoro.
Termini di consegna: l’invio è previsto con scadenza e secondo le modalità indicate dalla Committente precedentemente l’inizio delle attività.
p) Predisposizione ed invio comunicazioni obbligatorie on line relative a pratiche di assunzione, licenziamento/dimissioni, conferme a tempo indeterminato, trasformazione rapporto di lavoro, denunce di infortunio, ecc.
Termini di consegna: l’invio sarà richiesto di volta in volta dalla Committente e dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica.
q) Predisposizione di un sistema di alert per segnalare le scadenze;
gestione operativa dei cedolini e dei contratti di lavoro ed il supporto operativo nella gestione di eventuali contenziosi, nonché la consulenza relativa alle tematiche del lavoro, del diritto del lavoro e dei rapporti con RSU e parti sociali/sindacati.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, osservando la normativa dei Contratti Nazionali e Territoriali utilizzati dall’azienda: contratto terziario (operai, dipendenti e dirigenti), contratto federcultura con parte normativa relativa ai dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, contratto giornalisti e contratto industria (dirigenti). Dovrà essere inoltre posta particolare attenzione alle tematiche connesse alle trasferte dei dipendenti (indennità, rimborsi spese, ecc.) ed alla disciplina dei distacchi.
2. L’appaltatore dovrà garantire:
• l’adeguamento degli elementi retributivi a seguito di variazioni contrattuali collettive (aggiornamento dei minimi, ecc.) o individuali (scatti di anzianità, ecc.);
• il calcolo di indennità e trattamenti di malattia (comporto), maternità, infortunio, preavviso, ecc.;
• il calcolo di ritenute fiscali e previdenziali, la gestione dei risultati dell’assistenza fiscale e degli ANF.
3. L’appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del servizio una persona di riferimento (Referente dell’esecuzione del contratto) da poter contattare in qualsiasi momento, in conformità all’orario di lavoro che dovrà essere compatibile con quello in vigore per il personale di Trentino Sviluppo S.p.A.. La giornata lavorativa si intende di 8 ore e di norma non sono previste attività da eseguirsi al di fuori del normale orario di lavoro.
4. L’appaltatore dovrà prevedere, poi, per la fase di avvio delle attività, la presenza presso gli uffici della Stazione Appaltante dei propri addetti, al fine di poter garantire il passaggio di tutti i dati necessari per l’espletamento del servizio stesso. Dovrà essere in ogni caso garantita la disponibilità da parte dell’Appaltatore a recarsi presso la sede della Stazione Appaltante per riunioni, risoluzioni di particolari problematiche e per qualsiasi altra necessità manifestata dalla committente.
5. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione una piattaforma di consultazione online, definita Portale, fruibile sia come “sportello dipendenti” per la visualizzazione per ciascun dipendente di tutti i dati relativi alla propria posizione (cedolini, CU, ecc.), sia come “sportello azienda” per la visualizzazione, l’estrazione ed elaborazione di tutti i dati aggregati.
6. Alla conclusione del contratto l’appaltatore dovrà rendere disponibili tutti i dati prodotti ed elaborati nel corso del periodo contrattuale in formato riscrivibile per analisi ed elaborazioni. L’appaltatore si impegna altresì a rendere accessibile e consultabile il Portale di cui al precedente comma 5 per un periodo di almeno 12 mesi dopo la conclusione del contratto.
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
La Stazione Appaltante si obbliga a trasmettere all’appaltatore tutti i dati necessari per le elaborazioni entro il quarto giorno lavorativo dall’inizio del mese.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
x. Xx Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
e. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
f. le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: a.1) il presente capitolato speciale d’appalto;
a.2) l’offerta tecnica dell’appaltatore; a.3) l’offerta economica dell’appaltatore.
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il servizio oggetto dell’appalto decorre dalla data di stipula del contratto ed ha una durata di 12 mesi. Alla scadenza contrattuale la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 12 mesi, previa comunicazione scritta da inviare entro trenta giorni precedenti la scadenza contrattuale, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
2. L’Appaltatore si impegna ad effettuare, alla scadenza contrattuale il passaggio di tutti i dati necessari all’eventuale nuovo aggiudicatario del servizio.
Art. 8 – Importo del contratto
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. In particolare il prezzo unitario a cedolino offerto si intende comprensivo di tutte le eventuali elaborazioni e prestazioni incluse nell’appalto.
3. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore verso presentazione di fattura bimestrale posticipata emessa in relazione ai cedolini effettivamente elaborati nel bimestre precedente.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
3. Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta alla normativa sullo “Split-Payment”, pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura “scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972”.
Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell’appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 16 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite
oneri della sicurezza).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 17 – Tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. L’Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l’Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
Art. 19 – Sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 21 – Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Art. 22 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 23 – Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 24 – Penali
1. Per non conformità nell’esecuzione del servizio, anche in relazione ai contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, l’appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00) a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità ed a insindacabile giudizio della stazione appaltante.
2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità della non conformità e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 25, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato;
g. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 27 – Recesso
1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all’eventuale mancato guadagno.
Art. 28 – Trattamento dei dati personali
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
titolo esemplificativo e non esaustivo:
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue alcun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell’art. 31 e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante;
- individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla stazione appaltante per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in
trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
Art. 29 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. L’appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall’appaltatore, quest’ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima stazione appaltante.
Art. 32 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Appaltatore.
1. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 33 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L.
ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxx e/Società_Trasparente.aspx)”, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
Art. 34 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.