NORME IGIENICO-SANITARIE Clausole campione

NORME IGIENICO-SANITARIE. Il locatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità e le procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP di cui al decreto legislativo n. 155/1997, assumendosene le relative responsabilità in caso di contestazioni da parte dell’autorità di vigilanza sanitaria. E’ a carico del locatario ogni onere relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie anche in ragione della somministrazione di alimenti e bevande previste dalla legge 25 agosto 1991 n. 287 e s.m.i..
NORME IGIENICO-SANITARIE. In tema di igiene della persona e di igiene nel trattamento e nella conservazione degli alimenti, il personale del Gestore si dovrà attenere alla normativa vigente in materia e a quanto indicato nell’Allegato 1) al presente capitolato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
NORME IGIENICO-SANITARIE. L’appaltatore è tenuto al rispetto delle norme sanitarie vigenti nonché alle disposizioni della Regione Piemonte .
NORME IGIENICO-SANITARIE. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento alla Legge 283 del 30 aprile 1962 e suo regolamento di esecuzione n. 327 del 26.03.1980, al D. Lgs. 06.11.2007 n. 193, al regolamento regionale e/o comunale di igiene ed alle Linee Guida emanata in materia di ristorazione scolastica dalla Regione Lombardia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/Xxx/XxxxxXxxxxXxxxXxxxxxxxxx.xxx). Il personale deve indossare tute o sopravesti di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura. Le tute, le giacche, le sopravesti ed i copricapo devono essere mantenuti puliti. Il personale deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale, in particolare delle mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.
NORME IGIENICO-SANITARIE. I prodotti richiesti dovranno essere trasportati con mezzi abilitati al trasporto di derrate alimentari ed essere forniti nel pieno rispetto di tutte le norme igienico sanitarie vigenti in materia. L’appaltatore ha l’obbligo, ai fini igienico-sanitari, di essere registrato presso la ASL competente per il territorio in cui ha sede legale o quella operativa e di avere predisposto le procedure di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/2004, oltre che di quelle che dovessero essere prescritte dall’APSS per la buona protezione e conservazione degli stessi. Il controllo della conformità delle merci e dei mezzi di trasporto alle norme igienico sanitarie potrà essere effettuato dal personale competente dell’APSS. Dovranno inoltre essere rispettati gli obblighi normativi relativi alla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli. In ogni momento potrà essere richiesta la documentazione di rintracciabilità di filiera.
NORME IGIENICO-SANITARIE. Il Gestore deve rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41 CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore”, per garantire tutte le procedure atte al mantenimento dello stato di igiene degli alimenti e delle attrezzature e delle corrette metodologie di conservazione degli alimenti. Inoltre deve garantire l’effettuazione di almeno 1 (uno) intervento settimanale di pulizia e igienizzazione assicurando la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature. Il Gestore deve inoltre provvedere allo spostamento delle attrezzature in caso di pulizie periodiche di risanamento ambientale. Il Gestore deve adoperarsi al fine di agevolare la Società Concedente nella gestione della raccolta differenziata e resterà a carico del Gestore stesso la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle operazioni di approvvigionamento e rifornimento, ivi compresi gli scarti di lavorazione (fondi caffè), che quindi non dovranno confluire nei contenitori collocati all’interno dell’azienda concessionaria.
NORME IGIENICO-SANITARIE. 1. L’esercizio dell’attività agrituristica, con particolare riguardo alle attività di preparazione, manipolazione, e somministrazione di pasti e bevande è subordinata al rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. L’allegato F definisce i requisiti tecnici relativi agli spogliatoi, all’alloggio, agli spazi aperti ed alle piscine.
NORME IGIENICO-SANITARIE. 1. Nello svolgimento delle proprie attività il servizio asilo nido si attiene alle normative igienico sanitarie indicate dalle normative nazionali e regionali in materia. 2. Nel nido è necessario rispettare la salute fisica di tutta la comunità quindi il personale dell’asilo nido ha l’onere di avvertire immediatamente i genitori sia quando risulti necessario per il bambino o la bambina lasciare l’asilo nido, sia quando pone in essere interventi diretti a far fronte ad eventi di lieve entità. Il personale educativo ha comunque l’obbligo di allontanare il bambino in caso di: tre scariche liquide in poche ore, febbre oltre i 37,5°, congiuntivite con secrezione 3. Le famiglie hanno l’obbligo di comunicare al personale del nido tutte le situazioni e gli aspetti di carattere sanitario e comportamentale noti o comunicati loro da enti e professionisti sanitari fin dal momento della presentazione della domanda e dopo ogni cambiamento della situazione. 4. Al fine di poter adottare dal servizio asilo nido tutte le misure atte a ridurre la diffusione di malattie infettive e non tra le bambine e i bambini frequentanti l’asilo nido, qualora se ne ravvisi la necessità, il personale dell’asilo nido provvederà ad allontanare il bambino o la bambina contattando i genitori, o loro delegati, affinché vengano a prenderlo. 5. In caso di infortunio e/o incidente, che richieda un intervento sanitario qualificato, il personale dell’asilo nido provvederà ad avvertire subito la famiglia e, in accordo con essa, il Servizio di Urgenza (112). 6. È buona norma che il bambino si presenti al Nido pulito e in buona salute. 7. Al Nido il bambino deve utilizzare indumenti comodi e pratici. In fase di colloquio preliminare verrà presentato l’elenco del materiale da fornire al bambino e le modalità di gestione dei cambi. 8. Per ragioni di igiene e sicurezza non è consentito che i bambini al Nido indossino collane, orecchini, bracciali e pendagli vari e oggetti pericolosi.
NORME IGIENICO-SANITARIE. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie si fa riferimento alla Legge 283/1962 e suo regolamento di esecuzione 327/1980 s.m.i., al D.Lgs. 155/1997, ai Regolamenti CE 178/2002 e 852/2004, 853/2004 e 2073/2005, oltre ai regolamenti Regionali e Comunali.
NORME IGIENICO-SANITARIE. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare il pieno rispetto di tutte le norme di carattere igienico -sanitario previste dalla vigente normativa nazionale e regionale