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Licenziamenti Clausole campione

Licenziamenti. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile, dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, e per le imprese artigiane, dagli accordi interconfederali in materia. Il licenziamento è altresì previsto nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 9, del D.M. n. 301 del 3 agosto 1990. I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n. 7. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 maggio 2001, n. 151.
Licenziamenti. In materia di licenziamenti individuali e collettivi si richiamano le leggi e gli accordi interconfederali in vigore.
Licenziamenti. Fermo l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e di quanto previsto dalla legge n. 108/1990 l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente: 1) per riduzione del personale; 2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; 3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio: a) insubordinazione verso i superiori; b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o la incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali; d) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, di macchine o utensili o di altri oggetti o documenti di proprietà dell’azienda o del committente; e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere; f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi; vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro; g) assenza ingiustificata di cui all'ultimo comma dell'art. 24; h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente; i) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
Licenziamenti. INDIVIDUALI‌‌‌‌ Il licenziamento del personale navigante non può avvenire se non nei casi di cui all’art. 2 e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che si intendono richiamati.
Licenziamenti. Non si restaurerà il vecchio articolo 18, ma si correggeran- no le storture introdotte dalla riforma Fornero e dal Jobs Act per tornare ad ampliare le possibilità di reintegra, oggi molto limi- tate. Se vincesse il sì, infatti, ci sarebbe, in ogni caso di licen- ziamento illegittimo, il diritto alla reintegrazione in servizio, al risarcimento pieno dei danni patiti e alla regolarizzazione della posizione. Verrebbero meno, così, le molte differenziazioni di trattamento del lavoratore ingiu- stamente licenziato oggi previste dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella “versione Fornero” nell’area di sua residuale applicabilità. «Alcune novità della legge Fornero resterebbero, ma cadrebbe la differenziazione tra gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, valendo la stessa disciplina per tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che intrattengano oltre 5 rapporti di lavoro» precisa Xxxxxxxx. Dopo gli errori realizzati negli ultimi anni, bisognerebbe ora provare a risolvere la crisi non abbandonando le regole, ma difendendole, allargandole e, so- prattutto, facendo in modo che si- ano rispettate da tutti: «è questo che favorisce davvero l’impresa, non l’abbandono della civiltà del lavoro» conclude l’avvocato Xxxxxxxx.
Licenziamenti. Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono le norme di legge in materia.
Licenziamenti. Ai sensi delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 e delle modificazioni introdotte dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 nel caso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento è ammesso soltanto in presenza di un “giustificato motivo” o di una “giusta causa”.
Licenziamenti. Il licenziamento immediato può essere inflitto al lavorato- re che: a) si assenti senza giustificato motivo per tre giorni conse- cutivi; b) richieda ai clienti, a scopo di lucro personale, compensi non dovuti; c) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio; d) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata dall’azienda a guidarla; e) ometta di fare rapporto per incidenti o guasti accaduti alla macchina, attrezzi e simili nel corso del servizio, o tra- scuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suf- fragare ogni eventuale azione di difesa; f) sia tre volte recidivo entro l’anno delle stesse mancanze già punite con il massimo della sospensione; g) commetta furti, o gravi danneggiamenti dolosi al mate- riale e alle merci dell’azienda; h) si rende colpevole di grave insubordinazione, o vie di fatto verso i superiori o clienti; i) violi il segreto d’ufficio;
Licenziamenti. I datori di lavoro si impegnano a consentire a tutti gli apprendisti di concludere il periodo di apprendistato, secondo i criteri previsti dal presente Contratto integrativo provinciale, fatta salva la eventuale risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di giusta causa o giustificato motivo. Per i casi di licenziamento valgono le disposizioni del cap. 7, art. 34 del presente Contratto integrativo provinciale. Inoltre si conviene che in aggiunta ai motivi citati di cui al cap. 7 art. 34 del Contratto integrativo provinciale, i seguenti comportamenti rappresentano giusta causa ai fine di un licenziamento: • l’apprendista, nonostante i richiami, non frequenta la scuola professionale; • l’apprendista trascura gravemente i propri obblighi; • l’apprendista rivela segreti professionali o aziendali; • l’apprendista si rende colpevole di furto, appropriazione indebita o di simili comportamenti, che rendano impossibile il proseguimento del rapporto di apprendistato.
Licenziamenti. (ART. 18 STAT. LAV.) D.LGS. NR. 23/2015 IN VIGORE DAL 07/03/2015