LAVORO INTERINALE. 1. Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, gli Enti, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs. n. 165/2001, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all’esigenza di contemperare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni lavorative riconducibili ai profili di ausiliario.
3. Gli Enti possono utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del presente contratto, senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso gli stessi Enti; tale percentuale è arrotondata, in caso di frazione, all’unità superiore.
4. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o a progetti di produttività presso l’Ente, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative degli Enti, determina specifiche condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
5. Gli Enti provvedono alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 40, comma 2, lettera a) sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza gli Enti forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l’Ente utilizzatore, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all’art. 10 dell’accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7.8.1998, che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitur...
LAVORO INTERINALE. Premesso che: - il lavoro interinale è entrato in vigore in Italia con l’approvazione della legge 196/97 e successive modificazioni; - il lavoro interinale (o lavoro temporaneo) rappresenta un caso di deroga legale al divieto generale di appalto o affitto di manodopera, stabilito dalla legge 1369/1960, che rappresenta la cornice normativa e rimane in vigore per i casi non rientranti nella tipologia del lavoro interinale; - mediante il lavoro interinale un’impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo pone a disposizione di un’altra impresa, detta utilizzatrice, un lavoratore assunto dalla prima impresa, mediante un contratto detto di “fornitura di lavoro temporaneo”; - il rapporto di lavoro temporaneo riguarda indistintamente tutti i settori produttivi compreso quello agricolo; - questo particolare tipo di rapporto di lavoro può essere instaurato con qualsiasi categoria di lavoro subordinato comprese, a far data dal 1 Gennaio 2000, le qualifiche di esiguo contenuto professionale, art. 64 Legge 488/99; Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della legge 24 Giugno 1997, n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, per le qualifiche di interesse, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, fatto salvo l’esaurimento delle liste di precedenza nell’avviamento al lavoro e la disponibilità dei lavoratori occupati ad aumentare il numero delle ore lavorate nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, nelle seguenti ipotesi: adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico contabile amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l’organico; esigenze di lavoro temporaneo per l’organizzazione di fiere, mostre, mercati nonché per le attività connesse; punte di più intensa attività non prevedibili, a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali e con gli istituti già definiti con il CCNL vigente; casi in cui non sia possibile reperire sul mercato del lavoro la manodopera necessaria allo svolgimento delle normali attività aziendali. Le imprese informeranno del ricorso al lavoro interinale le RSU/RSA e le XX.XX. territoriali, secondo le vigenti disposizioni di legge.
LAVORO INTERINALE. La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.
LAVORO INTERINALE. Risulta necessario procedere ad una puntuale regolamentazione di questa nuova tipologia di lavoro, che può rivelarsi per le imprese uno strumento utile a fronte di esigenze impellenti ed improvvise. Un utilizzo corretto di questo istituto impone pertanto una presenza del lavoratore interinale nell’azienda utilizzatrice limitata nel tempo, per compiti operativi o per prestazioni che richiedono particolari compe- tenze. Gli schemi di disciplina offerti da alcuni modelli europei consentono di predisporre un articolato esaustivo di ogni possibile profilo di tutela dei molti interessi coinvolti, fatti salvi opportuni adattamenti e semplificazioni determinati dalla nostra microrealtà specie sotto il profilo del sistema sanzionatorio. Fin da ora si possono fissare le seguenti linee guida che, costituiscono base di riferimento per le parti firmatarie. • Le aziende fornitrici di servizi di lavoro interinale devono essere di diritto sammarinese. Xxxxxx inoltre avere ottenuto apposita autorizzazione dalle autorità competenti e versato deposito cauzionale e/o fideiussione per garantire il pagamento dei crediti ai lavoratori. L’og- getto sociale delle aziende fornitrici deve prevedere espressamente la fornitura di prestazione di lavoro temporaneo. • Si potrà ricorrere al lavoro interinale nei seguenti casi:
LAVORO INTERINALE. E’ ammesso il lavoro interinale con i soli limiti previsti dalla legge, o contrattazione aziendale. Le parti si impegnano a ridiscutere la problematica del lavoro interinale e delle altre forme previste dalla Legge Biagi. In assenza di accordi collettivi valgono le disposizioni di legge.
LAVORO INTERINALE. Si conviene che l’individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, che verrà operata a livello nazionale dalle Confederazioni cui fanno capo le Parti stipulanti il presente accordo, troverà interamente applicabilità anche in provincia di Bolzano.
LAVORO INTERINALE. Partita IVA
LAVORO INTERINALE. In conformità con le disposizioni della legge n. 196/97 e successive modifiche e con il D. lgs. n. 276/2003, si conviene quanto segue:
1. Contratti di lavoro interinale sono ammessi per tutte le categorie professionali definite dal presente contratto integrativo cap. 1, art. 1.
2. In deroga alle disposizioni del CCNL si stabilisce che è a discrezione delle aziende occupare contemporaneamente fino a 5 lavoratori/lavoratrici interinali ovvero un numero pari al 15% dell’organico.
3. Il lavoro interinale non è consentito per le seguenti attività: • attività consistenti esclusivamente nell’uso di prodotti antiparassitari, • attività consistenti esclusivamente nell’uso di prodotti anticrittogamici, • attività consistenti esclusivamente nell’uso di concimi chimici. L’azienda che assume lavoratori/lavoratrici con contratto interinale è tenuta a darne notizia entro 10 giorni alla Commissione paritetica prov.le di cui all’art. 30, anche tramite l’associazione datoriali. Il presente articolo vale anche per la somministrazione di lavoro ai sensi del D. lgs. N. 276/2003, non appena saranno state create le condizioni giuridiche per tale forma di impiego.
LAVORO INTERINALE. (art.180° del Codice del lavoro)
LAVORO INTERINALE. Il lavoro temporaneo, detto comunemente interinale o "in affitto", è una forma di lavoro tramite agenzia. Lo svolgimento del rapporto di lavoro temporaneo prevede la partecipazione di tre soggetti: