Nota informativa ramo credito mod. Simplicity_02 - versione 03-2016
Nota informativa ramo credito
mod. Simplicity_02 - versione 03-2016
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Simplicity
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Fascicolo informativo
Fascicolo Informativo
Mod. Simplicity_02- edizione marzo 2016
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO contiene:
Nota informativa comprensiva di Glossario
Condizioni di Assicurazione:
- Condizioni Generali di Polizza
- Condizioni Particolari di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.
Avvertenza
Prima della sottoscrizione della polizza leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO
Simplicity
Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/ 5/2010
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS -Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni- ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1.Informazioni generali
Euler Hermes S.A. (N.V.) -impresa di assicurazione con sede legale in Belgio- è stata autorizzata in data 10/10/2011 ad operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (iscrizione nell'Elenco IVASS al n. I.00099).
Il contratto di assicurazione è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia (Sede secondaria) di Euler Hermes S.A. (N.V.)
sita in Italia, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Tel. 06/8700.1 - xxx.xxxxxxxxxxx.xxx – xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il capitale sociale di EULER HERMES S.A. (N.V.) a seguito della fusione per incorporazione in data 4 novembre 2014 di Euler Hermes France in Euler Hermes S.A. (N.V.) è pari a € 229.390.287,00 interamente versato.
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO – RAMO CREDITO
2. Durata Contrattuale
La polizza ha normalmente durata dodici mesi ed è tacitamente rinnovabile (art. D.1.2 delle Condizioni Generali di polizza).
Avvertenza: il termine di disdetta è espressamente indicato nelle Condizioni di polizza: le Parti (Contraente e Assicuratore) hanno facoltà di esercitare la disdetta inviandola all’altra Parte con lettera raccomandata o PEC.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La copertura assicurativa riguarda il risarcimento delle perdite su crediti commerciali derivanti dall’insolvenza dei Clienti (imprenditori privati) dell’Assicurato (art. A.1.1 e Definizioni delle Condizioni Generali di polizza).
Il contratto assicurativo è stipulato dal Creditore nel proprio interesse e in forma “globale”, deve, cioè, essere riferito a tutti i Clienti del Creditore residenti nei Paesi inseriti in polizza.
Sono previste alcune regole, derivanti sia dalle disposizioni che disciplinano l’esercizio del Ramo Credito sia della natura del rischio:
lo “scoperto obbligatorio” è una percentuale che rappresenta (nell’ambito della Copertura Free o Grade stabilita preventivamente) la quota di perdita che, in caso di insolvenza, rimarrà comunque a carico del Contraente Assicurato (art 3.1 delle Condizioni Particolari di polizza).
il sinistro si costituisce al verificarsi di uno dei singoli eventi che determinano l’insolvenza (art
A.1.1 e Definizioni delle Condizioni Generali di polizza) o il mancato pagamento (art. C.1.3 e Definizioni delle Condizioni Generali di polizza) del Cliente dell’Assicurato, ovvero:
a) trascorsi 150 giorni dalla denuncia di mancato pagamento;
b) all’apertura di una procedura fallimentare con la nomina del curatore fallimentare o di una figura equivalente;
c) alla conclusione di un concordato stragiudiziale con approvazione di un piano vincolante di ristrutturazione del debito;
d) alla mancata accettazione o pagamento di una cambiale, pagherò cambiario, assegno o altro titolo di credito soggetto a protesto o a procedura equivalente.
L’Assicuratore corrisponderà al Contraente Assicurato l’indennizzo dovuto entro i termini indicati in polizza (art. C.2 delle Condizioni Generali di polizza), i quali decorrono dalla costituzione del sinistro.
Nei casi di contestazione del credito (art. C.2.3 delle Condizioni Generali di polizza) da parte del Cliente dell’Assicurato, la garanzia assicurativa resta sospesa fino al riconoscimento formale del credito assicurato.
Il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente è il limite massimo di risarcimenti e spese che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare a norma di polizza all’Assicurato in relazione al danno assicurato originato dall’insolvenza di ogni singolo Cliente. Si differenzia sulla base del livello di copertura scelto e del tipo di copertura attivato (Free o Grade). In caso di variazione del Grade Cliente e in presenza di più fatture ogni singola fattura verrà risarcita in base al Grade Cliente in vigore alla data di emissione (art. C.2.2 delle Condizioni Generali e 4.2 delle Condizioni Particolari di polizza).
Il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Xxxxxxx è l’importo massimo di indennizzi e spese che l’Assicuratore si impegna complessivamente a rimborsare al Contraente Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo (art. C.2.2 delle Condizioni generali e 4.1 delle Condizioni particolari di polizza).
La garanzia si attiva per tutti i Clienti, residenti nei Paesi inseriti in polizza, dell’Assicurato che siano in regola con i pagamenti dei rispettivi debiti. Per i nuovi Clienti l’Assicurato dovrà acquisire un rapporto informativo da agenzia specializzata nella produzione di informazioni commerciali o, in alternativa o qualora l’Assicurato voglia un livello di copertura maggiore di quella Free, l’Assicurato potrà richiedere la valutazione della Compagnia espressa con un grade (soluzione Grade), ossia il merito di credito assicurativo del Cliente, che potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di revisione da parte dell’Assicuratore (art.B.3.2 delle Condizioni Generali e 4.2 delle Condizioni Particolari di polizza).
La polizza prevede un importo al di sotto del quale la copertura non si attiva per cui non sono assicurate le forniture di beni o servizi di importo inferiore a 250 euro (art A.3 delle Condizioni Generali di polizza).
E’ previsto in polizza l’obbligo per il Contraente Assicurato di conferire all’Assicuratore il mandato per il recupero dei crediti assicurati. A tale scopo le Parti concordano che il mandato di recupero sia conferito a Società del gruppo Euler Hermes (art. C.1.1 delle Condizioni generali di polizza).
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Nullità
Le dichiarazioni rese dall’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile italiano; se inesatte, false o reticenti possono avere effetti sulla prestazione assicurativa (art. D.1.3 delle Condizioni Generali di polizza).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve comunicare all’Assicuratore ogni circostanza che possa costituire aggravamento o diminuzione del rischio. La mancata comunicazione di circostanze relative all’aggravamento del rischio può comportare effetti sulla prestazione assicurativa (art. B.1. Condizioni Generali di polizza)
6. Premi
Il premio assicurativo (art B.2.1 delle Condizioni Generali di polizza) è il corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa. Il premio annuo, comunque dovuto, è determinato in maniera forfetaria sulla base del livello di copertura scelto (art 4 delle Condizioni Particolari di polizza) dall’Assicurato che comunque non può essere inferiore a quello corrispondente al fatturato assicurabile svolto dal Contraente Assicurato nel corso degli ultimi 12 mesi nei confronti di Clienti residenti nei Paesi inseriti in polizza.
La validità della polizza è subordinata al versamento da parte dell'Assicurato della prima rata del premio annuo secondo la rateizzazione stabilita (art.4 delle Condizioni Particolari di polizza).
Le modalità ed i termini per la determinazione ed il pagamento del premio, da effettuare tramite
RID, sono indicati nell’art.4 delle Condizioni Particolari di polizza.
Qualsiasi ritardo nel pagamento del premio comporta la sospensione della garanzia; l’assicurazione riprenderà vigore quando l’Assicurato provvederà al pagamento del premio omesso (art B.2.2. Condizioni Generali di polizza). L’assicurazione riprenderà vigore il giorno successivo al ricevimento del premio omesso, a meno che l’Assicuratore non abbia esercitato il proprio diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile).(art B.2.2 Condizioni Generali di polizza).
7. Surroga
Avvertenza: a seguito del pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni del Contraente Assicurato relative al credito assicurato (art. C.3.1 delle Condizioni Generali di polizza).
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952, 2° comma, del Codice Civile italiano.
9. Legge applicabile al contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana, la valuta contrattuale è l’euro e la legislazione applicabile è quella italiana.
10. Regime fiscale
Il regime fiscale applicabile alla polizza è quello vigente nel Paese di residenza dell’Assicurato; in Italia le imposte assicurative sono pari al 12,50%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: il Contraente Assicurato deve denunciare il sinistro all’Assicuratore:
a) entro 30 giorni dall’impagato di un titolo di credito soggetto a protesto o dalla data in cui il Cliente viene dichiarato insolvente e, comunque, non oltre 1 mese prima del termine fissato per l’insinuazione del credito al passivo (art. C.1.2 Condizioni Generali di polizza);
b) entro 90 giorni dalla fine del mese di scadenza originaria del credito, qualora non ci sia insolvenza del Cliente (art. C.1.3 Condizioni Generali di polizza)
Il Contraente Assicurato decade dal diritto all'indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini suddetti.
L’Assicuratore corrisponderà al Contraente Assicurato l’indennizzo dovuto entro i termini indicati in polizza i quali decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro, secondo le modalità di calcolo indicate nell’ articolo C.2 delle Condizioni Generali di polizza.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Euler Hermes S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Funzione Compliance/Gestione Reclami, Fax: x00 00 00000000
Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
avendo cura di indicare i dati relativi al numero di polizza e nominativo completo, numero e data del sinistro al quale si fa riferimento, l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo di doglianza e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx avendo cura di indicare i seguenti dati:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere le circostanze.
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza della normativa di settore possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra riportate.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
EULER HERMES S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Generale per l'Italia Xxxxx Xxxxx Duparcmeur
GLOSSARIO
Cliente garantito: è l’acquirente, imprenditore privato con sede in uno dei Paesi inseriti in polizza, delle forniture effettuate dall’Assicurato con pagamento dilazionato e fatturate in corso di polizza.
Credito assicurato: è il credito –certo, liquido ed esigibile- scaturente da una fornitura di merci o servizi con pagamento dilazionato, fatturata in vigenza di polizza, nei limiti e condizioni posti in polizza (artt. A.2 e A.3 delle Condizioni Generali di polizza).
Data di scadenza originale: è la data stabilita originariamente in fattura per il pagamento del credito.
Dilazione massima di pagamento: è il periodo di tempo stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'Assicurato ai propri Clienti in cui è operante la garanzia assicurativa (art.
3.2 delle Condizioni Particolari di polizza; resta fermo che, se per le legge, deve essere concessa una dilazione più corta, questa è vincolante anche per l’efficacia dell’assicurazione). Decorre dalla fine del mese di fatturazione.
Globalità: è un principio di base dell’assicurazione del credito che impone che l’Assicurato non selezioni i rischi da sottoporre a copertura. Da cui consegue l’impossibilità per l’Assicurato di acquistare un livello di copertura inferiore al fatturato dilazionato svolto nei 12 mesi precedenti verso imprenditori privati residenti in uno dei Paesi inseriti in polizza (art. 4 delle Condizioni Particolari di polizza).
Grade Cliente: esprime il merito di credito assicurativo del Cliente, determinando l’agibilità e le condizioni di assicurazione (massimo indennizzo individuale e percentuale di copertura artt. 3 e 4 delle Condizioni Particolari di polizza).
Mancato pagamento: si concretizza con l’impagato di un credito assicurato alla scadenza concordata tra Assicurato e Cliente nei rispetto dei termini e condizioni di polizza.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente: è il limite complessivo di risarcimenti a carico dell’Assicuratore in relazione al danno assicurato originato dall’insolvenza (anche presunta a norma di polizza) di ciascun singolo Cliente.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza: è il limite complessivo di risarcimenti a carico dell’Assicuratore per ciascun periodo assicurativo.
Percentuale di copertura: percentuale applicata alla perdita garantita per determinare l’importo indennizzabile nell’ambito del Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente.
Premio: corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa.
Procedure di recupero: azioni, amichevoli o giudiziarie, intraprese per il conseguimento del recupero del credito.
Recupero: qualsiasi valore ottenuto a fronte di un sinistro.
Sinistro: evento che determina la perdita del credito assicurato.
Surroga: trasferimento all’Assicuratore di tutti i diritti e le azioni dell’assicurato connessi a un importo indennizzato.
Valuta di polizza: valuta in cui verrà convertito qualsiasi importo inerente alla gestione della polizza.
CONDIZIONI GENERALI
A - Oggetto dell’Assicurazione
A.1 - Contratto di Assicurazione
A.1.1 Con la presente Polizza, stipulata con Euler Xxxxxx S.A. (N.V) Rappresentanza generale per l’Italia (di seguito chiamata “Assicuratore”), l’Assicurato si tutela contro il rischio della perdita, totale o parziale, dei propri crediti commerciali causata dall’insolvenza (anche presunta a norma di polizza) di acquirenti/imprenditori (di seguito chiamati Clienti) residenti in uno dei Paesi indicati in polizza, relativamente a forniture con pagamento dilazionato fatturate nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx assicurativa previo pagamento totale del premio, da effettuarsi secondo i termini e le condizioni stabilite in Polizza.
A.2 - Crediti assicurati
A.2.1 P rerequisito per l’assicurabilità di una fornitura, sia essa di beni che di servizi, è che la stessa sia fatturata al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della stessa (data emissione fattura) e sempreché la fatturazione:
a. avvenga nel periodo di validità della Polizza,
b. sia effettuata a un Cliente residente in uno dei Paesi inseriti in Polizza all’atto della fatturazione,
c. preveda un pagamento dilazionato non superiore alla Dilazione Massima di Pagamento indicata in Polizza,
d. sia l’esecuzione di un contratto di fornitura di merci o servizi stipulato in forma scritta,
e. sia effettuata in conformità della legislazione vigente ovvero l’Assicurato abbia tutte le autorizzazioni necessarie per una corretta fornitura.
Ai fini del mantenimento della copertura assicurativa, qualora il Cliente dovesse chiedere un riscadenzamento del credito assicurato l’Assicurato dovrà chiederne espressa autorizzazione all’Assicuratore.
A.2.2 L’Assicuratore si riserva di modificare la lista dei Paesi ammessi in copertura. Le eventuali variazioni apportate troveranno applicazione per le forniture effettuate decorsi 5 (cinque) giorni
dall’avvenuta comunicazione.
A.3 - Crediti Non Assicurati
Non sono assicurate le Forniture di beni o servizi forniti qualora:
a. l’esposizione totale verso il Cliente sia inferiore a 250 (duecentocinquanta) Euro;
b. il Cliente fosse già Insolvente alla data della Fornitura o abbia contestato la merce o il diritto di credito dell’Assicurato;
c. l’Assicurato abbia già registrato un mancato pagamento da parte del Cliente ovvero siano trascorsi oltre 90 giorni rispetto alla data di scadenza originale indicata in fattura e il Cliente non abbia ancora pagato;
d. il mancato incasso, non riconducibile all’insolvenza del Cliente, sia dovuto a eventi di natura politica quali:
i. il verificarsi nel Paese del Cliente, alla scadenza del credito assicurato, di guerra, dichiarata o no
ii. la promulgazione di una legge (o normativa avente forza di legge) che vieti:
- l’importazione di merci (o la prestazione di servizi), cui il contratto si riferisce, nel Paese del Cliente;
- l’esportazione di merci (o la prestazione di servizi), cui il contratto si riferisce, dal Paese dell’Assicurato o da qualsiasi altro Paese terzo;
iii. il mancato trasferimento di valuta causato da un atto del governo, disposizione di legge o altri avvenimenti nel Paese del Cliente che ostacolino, limitino o ritardino direttamente il pagamento del credito assicurato (al di fuori del Paese del Cliente);
iv. la promulgazione di un decreto da parte del governo del Paese del Cliente che esoneri quest’ultimo dal pagamento della differenza tra il valore del deposito effettuato in valuta locale, al giorno del deposito o del compimento delle formalità di trasferimento, e l’importo indicato originariamente in fattura.
v. Qualsiasi altra azione o decisione del governo di un Paese che impedisca direttamente il pagamento del credito assicurato.
vi. Il verificarsi di eventi di natura catastrofale sia di origine naturale (terremoti, maremoti ecc.) che antropica (incidenti nucleari, ecc.);
vii. Il mancato rispetto di norme regolanti l’importazione e/o l’esportazione, ivi inclusi i danni derivanti dall’applicazione di sanzioni internazionali, la commercializzazione e la vendita da parte dell’Assicurato o da suoi incaricati, ivi inclusi i danni derivanti dall’applicazione di sanzioni internazionali anche quelle di natura economica.
e. il Cliente abbia un rapporto di controllo o collegamento con l’Assicurato, non sia un imprenditore privato, non risieda in un dei Paesi inseriti in Polizza o sia un soggetto di diritto pubblico;
f. siano effettuati in applicazione di un contratto di leasing, noleggio, licenza, royalty o conto deposito.
Non sono comunque oggetto di rimborso le somme relative a interessi di mora, spese bancarie e a penalità legali o contrattuali.
B - Gestione della Polizza
B.1 Riduzione della Perdita e Massimizzazione dei Recuperi
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e cioè:
a. intraprendere tutti le azioni necessarie per evitare la perdita, escutere tutte le eventuali garanzie fornite dal Cliente e da terzi in relazione alle merci e/o ai servizi forniti e avviare le azioni di recupero necessarie;
b. in caso di insolvenza del Cliente, intraprendere tutte le azioni legali necessarie per recuperare il credito impagato ed esercitare i diritti derivanti dal patto di riservato dominio, se applicato.
B.2 - Pagamento del Premio e delle Commissioni.
B.2.1 Per ciascun Periodo Assicurativo, l’Assicurato deve pagare all’Assicuratore il premio e le commissioni –comprensivi di imposte o tasse- indicati negli articoli 3.3 e 4.3 e delle Condizioni Particolari di polizza, secondo le modalità e i termini indicati.
B.2.2 Il pagamento dell’indennizzo resta sospeso qualora l’Assicurato non abbia provveduto alle scadenze concordate al pagamento del premio dovuto. Resta ferma, comunque, nell’ipotesi di mancato pagamento del premio la possibilità per l’Assicuratore di risolvere la Polizza.
B.2.3 Tra il 60° e il 30° giorno precedente la data di rinnovo di ciascun periodo assicurativo,
l’Assicurato deve segnalare il livello di copertura che troverà applicazione nel nuovo periodo assicurativo (articolo 4.1 delle Condizioni Particolari di polizza). Può, comunque, scegliere un livello maggiore di copertura ma non può opzionare una fascia di fatturato inferiore a quella di sua competenza.
B.3 - Copertura Assicurativa
B.3.1 La Copertura Assicurativa, di cui agli articoli 3 e 4 delle Condizioni Particolari di polizza, è definita da:
a. la Percentuale di copertura, che varia in base alla tipologia di copertura scelta (copertura Free o Grade) e/o in base al Grade del Cliente, così come specificato all’articolo 3.1 delle Condizioni Particolari, e
b. il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente, che varia in base al livello di copertura scelto (Fatturato Assicurato Annuo) e la tipologia di copertura scelta (copertura Free o Grade, articolo 4.2 delle Condizioni Particolari di polizza) e/o in base al Grade del Cliente, così come specificato
all’articolo 3.1 delle Condizioni Particolari, nonché dal Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza che dipende dal Fatturato Assicurato Annuo scelto, articolo 4.1 delle Condizioni Particolari di polizza.
L’Assicurato può inserire in copertura i suoi Clienti utilizzando alternativamente -senza possibilità di cumulo- la copertura Free o quella Grade. La copertura Free può essere attivata autonomamente
dall’Assicurato a condizione che abbia maturato, nei dodici mesi precedenti la fornitura da
assicurare, un’esperienza positiva per almeno due vendite a credito con il Cliente, ovvero che
quest’ultimo abbia pagato i suoi debiti entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza originariamente pattuita in fattura o, in alternativa sia in possesso di un rapporto informativo di chiaro tenore positivo
-che contempli il controllo protesti, ove applicabile- acquisito presso un’agenzia informativa non oltre sei mesi prima della fornitura da assicurare.
Per usufruire della copertura Grade l’Assicurato deve acquisire, presso l’Assicuratore, il Grade Cliente. Qualora il Grade Cliente sia pari o superiore a 8 o N.A., il Cliente non è inseribile in polizza neppure utilizzando la copertura Free. In tali casi il Cliente potrà essere inserito solo a seguito di un miglioramento del Grade Cliente (qualora sia divenuto minore di 8) o qualora l’Assicurato abbia revocato il servizio di monitoraggio, a partire dalla seconda annualità assicurativa successiva a quella di ricezione del Grade negativo, mediante l’attivazione della copertura Free. Qualora il Grade Cliente sia pari a 7 la copertura assicurativa attivata per quel Cliente sarà quella Grade ridotta.
La richiesta del Grade Cliente va effettuata utilizzando le procedure on-line; la decorrenza delle singole coperture Grade coincide con il primo giorno del mese in cui è avvenuta l’assegnazione del Grade Cliente positivo (inferiore di 8).
B.3.2 L’Assicuratore si riserva il diritto di modificare in ogni momento qualsiasi Grade Cliente. Eventuali modifiche in negativo del Grade Cliente –comunicate all’Assicurato utilizzando le procedure on-line- troveranno applicazione per le forniture effettuate dopo il 30° giorno la data di assegnazione del nuovo Grade. Pertanto se il nuovo Grade è pari a 7 la Percentuale di Copertura e il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente vengono modificati automaticamente trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione del nuovo Grade, se è pari o superiore a 8 dal medesimo termine la copertura si intenderà automaticamente cessata.
Analogamente qualora la richiesta del Grade Cliente avvenga su un Cliente già inserito in polizza con la copertura Free, l’assegnazione di un Grade negativo (uguale o maggior di 8) comporta la decadenza della garanzia, per cui tutte le forniture effettuate trascorsi 30 giorni dall’assegnazione del Grade negativo non saranno più assicurate.
B.3.3. Il Grade Cliente può essere utilizzato dall’Assicurato solo ai fini della gestione della copertura assicurativa, in particolare è vietato divulgarlo a terzi ivi inclusi i Clienti dell’Assicurato, pena le sanzioni di legge.
C – Sinistri, Recuperi e Xxxxxxxxxx
C.1 – Conferimento del mandato - Denuncia di sinistro
C.1.1 Per non perdere il diritto all’indennizzo, l’Assicurato deve, contestualmente alla denuncia di sinistro, conferire il mandato al recupero all’Assicuratore ovvero alla società da questi incaricata.
Per segnalare il sinistro e conferire il mandato l’Assicurato deve utilizzare l’apposito modulo telematico fornendo il dettaglio delle fatture scadute e a scadere e allegando la documentazione richiesta per l’istruzione della pratica di sinistro e l’avvio delle procedure di recupero.
In caso di sinistro su copertura Free l’Assicurato dovrà allegare copia del rapporto informativo nonché un dettagliato estratto conto, comprovante la positività dell'esperienza nel rapporto a credito di cui al punto B.3.1 (copertura Free); fermo restando che l’Assicuratore avrà il diritto di richiedere
l’attestazione firmata dal legale rappresentante dell’Assicurato, o da chi munito dei necessari poteri,
con cui l’Assicurato si assume piena responsabilità circa la veridicità di quanto riportato nell’estratto conto e/o nei documenti allegati alla denuncia di mancato pagamento.
C.1.2 Al verificarsi di una delle ipotesi di Xxxxxxxxxx l’Assicurato dovrà, senza attendere la scadenza dei crediti, denunciarne il sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza dello stato di insolvenza, comunque non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine ultimo per l’insinuazione al passivo, se successivi.
C.1.3 In caso di Mancato Pagamento e in assenza di Insolvenza, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 90 (novanta) giorni dalla fine del mese di scadenza originaria del credito.
C.1.4 Qualora l’Insolvenza dovesse verificarsi in presenza di un credito già scaduto, l’Assicurato deve denunciarne il sinistro ai sensi del precedente C.1.2, salvo che il termine ivi indicato posponga il termine per la denuncia del sinistro per Mancato Pagamento; in tal caso la denuncia deve essere inoltrata ai sensi del precedente C.1.3.
C.1.5 Resta fermo che la mancata segnalazione del sinistro per Mancato Pagamento entro i termini di cui al precedente C.1.3 comporta la definitiva decadenza dal diritto all’indennizzo; per cui non rileva il verificarsi, successivo, di una delle ipotesi di Insolvenza.
C.1.6 Le forniture effettuate successivamente a una denuncia di sinistro non sono oggetto di assicurazione quindi non sono indennizzabili.
C.2 - Indennizzo
C.2.1 L’Assicuratore procederà al calcolo della perdita indennizzabile tenendo in considerazione
a) a credito: il Credito Assicurato, ovvero l’importo indicato in fattura comprensivo delle voci di costo addebitate al Cliente quali costi di trasporto, imballaggio e assicurazione nonché le imposte dovute (quali IVA e equivalenti);
b) a debito:
i. gli eventuali Recuperi relativi al Credito Assicurato ottenuti dal Cliente o da terzi alla data dell’indennizzo,
ii. eventuali diritti spettanti al Cliente per compensazione, sconti, abbuoni o equivalenti esigibili nei confronti dell’Assicurato.
C.2.2 Alla perdita indennizzabile così ottenuta saranno applicati:
a) la Percentuale di Copertura, indicata nell’articolo 3.1 delle Condizioni Particolari di polizza,
b) il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente, stabilito all’articolo 4.2 delle Condizioni Particolari di polizza,
c) il Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza, stabilito l’articolo 4.1 delle Condizioni Particolari di polizza.
C.2.3 Fermo restando che tutti i termini e le condizioni di polizza siano stati rispettati e che sia stata fornita tutta la documentazione necessaria all’istruzione della pratica di sinistro e sia stato conferito un valido mandato per il recupero credito, l’Assicuratore procederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione del sinistro così come indicato nelle Definizioni. Nelle sole ipotesi di procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda della procedura concorsuale in xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx della lettera circolare del Commissario preposto, della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che l'Assicurato deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti. In presenza di una Contestazione del credito, il pagamento dell’indennizzo viene sospeso e
l’Assicuratore procederà al pagamento dell’eventuale indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla risoluzione della Contestazione in senso favorevole all’Assicurato. La parte del Credito Assicurato eccedente la Percentuale di Copertura deve restare a totale carico dell’Assicurato, cui è vietato assicurarla o cederla, sotto qualsiasi forma, a terzi.
C.2.4 Qualora, successivamente al pagamento di un indennizzo, dovesse rilevarsi che lo stesso non era dovuto all’Assicurato, quest’ultimo dovrà restituirlo all’Assicuratore entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta; in caso di mancata restituzione nessun ulteriore indennizzo sarà pagato e ciò fino alla restituzione completa di tutte le somme erroneamente versate all’Assicurato.
C.3 – Recuperi e spese legali
C.3.1 E ffettuato il pagamento dell’indennizzo, l’Assicuratore, previa manifestazione di volontà, è
surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al credito assicurato;
C.3.2 I Recuperi relativi al credito assicurato, indipendentemente dal soggetto che li abbia ottenuti, verranno imputati secondo le modalità di seguito indicate:
a) prima della denuncia di mancato pagamento, le somme incassate a qualsiasi titolo ridurranno il debito totale del Cliente (indipendentemente dal livello di copertura assicurativa) e saranno imputati secondo l’ordine cronologico di esigibilità delle fatture che costituiscono il credito;
b) dopo la denuncia di mancato pagamento, i recuperi ottenuti si imputano proporzionalmente alla parte coperta (fatture assicurate) e a quella non coperta da assicurazione (fatture non assicurate).
Criterio analogo di cui al punto b) verrà seguito per la ripartizione delle spese legali.
C.3.3 Nei casi in cui l’I.V.A. sia recuperabile, resta inteso che l’Assicurato
a) presenterà la richiesta di rimborso ai sensi di legge,
b) riceverà le relative somme in base alla normativa fiscale di riferimento.
Ciò presupposto, l’Assicurato dovrà, ricevuto il rimborso I.V.A., versare la parte di competenza dell’Assicuratore (ai sensi del precedente C.3.2) allo stesso entro 15 giorni dalla data del relativo recupero; in caso di mancata restituzione nessun ulteriore indennizzo sarà pagato e ciò fino alla restituzione completa di tutte le somme erroneamente versate all’Assicurato.
D - Disposizioni Generali
D.1 - Inizio, Validità e Scadenza della Garanzia
D.1.1 Previo pagamento del premio (di cui all’articolo B.2), la garanzia prestata con la presente polizza riguarderà le forniture di merci e servizi fatturate nel corso del Periodo Assicurativo fissato nella misura di 12 mesi a decorrere dalla data indicata nelle Condizioni Particolari di polizza.
D.1.2 La Polizza si rinnova automaticamente di dodici mesi in dodici mesi, salvo disdetta inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della fine di ciascun Periodo Assicurativo.
D.1.3 La garanzia assicurativa prestata con la presente polizza cessa con effetto immediato in caso
di cessazione o sospensione dell’attività commerciale dell’Assicurato o qualora cada in stato di Insolvenza o in presenza di violazione delle condizioni di polizza.
L’Assicuratore avrà diritto di recedere dal presente contratto qualora, nell'esplicazione dell'esercizio e dell'attività commerciale dell'Assicurato, intervengano modificazioni tali per cui il rischio originariamente assunto dall’Assicuratore risulti trasformato o aggravato (ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile).
Le dichiarazioni rese dall’Assicurato, sia nella proposta/domanda che successivamente, hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile (inefficacia della garanzia in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti). L’Assicurato riconosce all’Assicuratore il diritto di controllare la veridicità e l’esattezza delle sue dichiarazioni e il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della polizza, nonché di effettuare qualsiasi verifica necessaria, anche presso gli uffici dell’Assicurato stesso.
In caso di opposizione al controllo da parte dell’Assicurato, l’Assicuratore ha la facoltà di risolvere il contratto con conseguente decadenza da ogni diritto all’indennizzo.
Il diritto di controllo può essere esercitato anche in previsione della liquidazione dell’indennizzo e in questo caso il pagamento dell’indennizzo -in assenza di inadempimenti contrattuali- è disposto entro il mese in cui viene conclusa la verifica.
D.2 - Valuta di Polizza
Il premio e gli indennizzi dovuti in base alla presente assicurazione devono essere corrisposti in Euro e i rischi relativi sono assunti in garanzia dall’Assicuratore in Euro.
Per le vendite effettuate in valuta estera gli importi assunti in garanzia in Euro sono determinati in base al controvalore in Euro, del giorno di fatturazione, come stabilito dalle norme valutarie. Il controvalore adottato è valido anche per la liquidazione di sinistro.
Eventuali recuperi successivi all’indennizzo sono convertiti in Euro sulla base del loro controvalore alla data di negoziazione.
D.3 - Legge applicabile e Giurisdizione
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per le eventuali controversie e azioni derivanti dalla polizza resta espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.
E. Definizioni
Cliente
E’ l’acquirente, imprenditore privato con sede in uno dei Paesi inseriti in polizza, delle forniture effettuate dall’Assicurato con pagamento dilazionato e fatturate in corso di polizza.
Euler Hermes Services Italia S.r.l.
E’ l’azienda del gruppo Euler Hermes cui l’Assicurato delega le attività di reperimento e monitoraggio delle informazioni necessarie alla formulazione del Grade Cliente, nonché delle attività di recupero credito.
Condizioni Particolari
Sono le disposizioni personalizzate della polizza, la cui firma da parte dell’Assicurato comporta il perfezionamento del contratto di assicurazione.
Contestazione
Consiste nell’opposizione del Cliente al pagamento di un Credito Assicurato in ragione del fatto che la merce o il servizio reso non sono conformi a quanto ordinato o per il mancato rispetto da parte dell’Assicurato di termini o condizioni stabiliti nel contratto di compravendita. In tali casi, poiché vengono meno i diritti di credito, la garanzia resta sospesa sino al riconoscimento del credito.
Le spese sostenute per il superamento della contestazione rimangono, anche in caso di indennizzo, a intero carico dell’Assicurato.
Credito Assicurato
E’ il credito –certo, liquido ed esigibile- scaturente da una fornitura di merci o servizi con pagamento dilazionato, fatturata in vigenza di polizza, nei limiti e condizioni posti in polizza (articolo A.2 e A.3 delle Condizioni Generali di polizza).
Data di Scadenza Originale
E’ la data stabilita originariamente in fattura per il pagamento del credito.
Dilazione Massima di Pagamento
E’ il periodo di tempo stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'Assicurato ai propri Clienti in cui è operante la garanzia assicurativa (art. 3.2 delle Condizioni Particolari di polizza; resta fermo che, se per le legge, deve essere concessa una dilazione più corta, questa è vincolante anche per l’efficacia dell’assicurazione). Decorre dalla fine del mese di fatturazione.
Ente Pubblico
E’ l’acquirente la cui solvibilità è riconducibile a quello dello Stato del paese di residenza, in quanto soggetto di diritto pubblico o sotto il controllo e la responsabilità di un soggetto di diritto pubblico.
Fatturato Annuo
E’ il fatturato dilazionato che l’Assicurato svolge annualmente nei Paesi inseriti in polizza.
Fornitura
La fornitura s’intende effettuata qualora:
a. i beni siano stai messi a disposizione del Cliente anche presso i locali dell’Assicurato, se la vendita è franco fabbrica/partenza;
b. i beni siano stati consegnati a un trasportatore indipendente per essere consegnati al Cliente nel luogo convenuto nel contratto di vendita, se la vendita è franco vettore;
c. i beni siano stati consegnati al Cliente o a terzi da questi incaricati come convenuto nel contratto di compravendita, se la vendita è franco destino/arrivo;
d. i servizi siano stati eseguiti nei termini e nei luoghi previsti nel contratto di vendita.
Grade Cliente
Esprime il merito di credito assicurativo del Cliente, determinando l’agibilità e le condizioni di assicurazione (massimo indennizzo individuale e percentuale di copertura).
Insolvenza
Si ha con il verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi:
a. apertura di una procedura fallimentare con la nomina del curatore fallimentare o di una figura equivalente;
b. conclusione di un concordato stragiudiziale con approvazione di un piano vincolante di ristrutturazione del debito;
c. mancata accettazione o pagamento di una cambiale, pagherò cambiario, assegno o altro titolo di credito soggetto a protesto o a procedura equivalente.
In tali casi il sinistro di costituisce al verificarsi dei singoli eventi, salvo per il caso c) per cui la costituzione del sinistro avverrà trascorsi 150 giorni dalla denuncia di mancato pagamento.
Al verificarsi dei medesimi eventi a carico dell’Assicurato, potrà trovare applicazione il dispositivo di cui all’articolo D.1.3.
Mancato Pagamento
Si ha con il verificarsi del mancato incasso alla scadenza del credito assicurato; in presenza di più fatture, la data cui far riferimento sarà la data della prima fattura scaduta. Il sinistro si costituisce trascorsi 150 giorni dalla denuncia del mancato pagamento.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente
E’ l’importo massimo di indennizzi che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare a norma di polizza all’Assicurato in relazione al danno assicurato originato dall’insolvenza di ciascun singolo Cliente.
In presenza di variazione del Grade Cliente e di più fatture, ogni singola fattura sarà indennizzata sulla base del Grade Cliente in vigore alla data di emissione.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza
E’ l’importo massimo di indennizzi che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare a norma di polizza all’Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo.
Modulo Denuncia Mancato Pagamento/Conferimento d’incarico al Recupero del Credito Modello telematico da utilizzare per la segnalazione di mancato pagamento e conferimento al mandato per l’azione di recupero. Deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, allegando la documentazione richiesta.
Periodo Assicurativo
E’ l’arco temporale in cui ha efficacia la copertura assicurativa a decorrere dalla Data di Decorrenza. É fissato nella misura di dodici mesi e si rinnova di dodici mesi in dodici mesi, salvo disdetta da dare a norma di xxxxxxx.
Percentuale Copertura
E’ la parte indennizzabile del Credito Assicurato quantificata all’art. 3.1 delle Condizioni Particolari di polizza.
Polizza
E’ il contratto di assicurazione composto dalle Condizioni Generali, Condizioni Particolari ed eventuali ulteriori disposizioni aggiunte con apposita appendice nonché dai Grade Cliente.
Recuperi
Sono:
a. le somme versate, a qualsiasi titolo, dal Cliente o da terzi in relazione al credito assicurato;
b. le somme scaturenti dall’applicazione di diritti di compensazione, sconti legati a premi, abbuoni ecc.;
c. le somme escusse o escutibili da fidejussioni, garanzie o altri titoli posti a tutela del credito;
d. il valore dei beni eventualmente recuperati;
e. il 50% del valore delle merci in presenza di un valido patto di riservato dominio qualora non sia stato esercitato;
f. il valore dei dividendi distribuiti dalla procedura fallimentare;
g. l’offerta concordataria in caso di concordato stragiudiziale, o istituti analoghi;
h. in caso di concordato giudiziale e in tutte le sue fattispecie, l’offerta concordataria tenendo conto della percentuale, se minore, indicata dal Commissario Giudiziale nella propria relazione per il concordato preventivo o, in assenza di un’offerta al costituirsi del sinistro per insolvenza di fatto, un importo pari al 20% dell’indennizzo liquidabile;
i. la percentuale indicata in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis legge Fallimentare).
Nei casi g, h e i la liquidazione s’intende salvo conguaglio a chiusura delle singole procedure.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1 - La presente Polizza è stipulata tra Euler Hermes S.A. (N.V) Rappresentanza generale per l’Italia (di seguito chiamata “Assicuratore”) e l’Assicurato di seguito indicato
Ragione e forma sociale | |
Codice Fiscale/Partita I.V.A. | |
Sede Legale (Indirizzo, CAP e Città) | |
PEC (posta elettronica certificata) | |
Nome e Cognome del Referente della Polizza | |
Nr. di telefono del referente | |
E-mail per comunicazioni |
2 - Paesi inseriti in polizza
Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Guadalupe, Guam, Guiana francese, Irlanda, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx Settentrionali, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Italia, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Réunion, Romania, Saint Helena, Saint Xxxxxx e Miquelon, Samoa americane, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos, Ungheria, Wallis e Futuna.
3 - Percentuale di copertura/Dilazione massima di pagamento / Commissioni / Decorrenza
Grade Cliente
Tipo di garanzia
3.1 Percentuale di Copertura
3.2 Dilazione Massima di Pagamento
3.3 Commissioni
I.V.A. esclusa* (22%)
Nessun Grade
richiesto
Free 60%
150 (centocinquanta)
da 1 a 6 Grade 90%
7 Grade Ridotta 60% da 8 a 10 e NA Nessuna 0%
giorni da calcolare dalla fine del mese di fatturazione
€ 1.350
Numero massimo di richieste di Grade per Periodo Assicurativo 100
3.4 Data di Decorrenza della Polizza
*Le commissioni sono dovute a fronte dell’attività di definizione e monitoraggio dei Grade e dell’attività di recupero crediti.
**Superato il numero limite di richieste acquistate a forfait, ogni successiva richiesta di Grade verrà fatturata al costo unitario indicato nell’apposito tariffario.
4 – Livello di Copertura (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza / Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente) / Premio / Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Contrassegnare il livello di copertura scelto* | 4.1 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Polizza (€) | 4.2 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Cliente (€) | 4.3 Premio (€) esclusa imposta assicurativa (12,5%) | Soglia del fatturato assicurabile* (€) | ||
Copertura Free e | Copertura Grade | |||||
Grade ridotta | ||||||
A | 50.000 | 5.000 | 20.000 | 4.000 | 100.000 | |
B | 75.000 | 8.000 | 30.000 | 8.000 | 500.000 | |
C | 100.000 | 10.000 | 40.000 | 12.000 | 1.000.000 | |
D | 125.000 | 13.000 | 50.000 | 15.500 | 1.500.000 | |
E | 150.000 | 15.000 | 60.000 | 19.000 | 2.000.000 | |
F | 175.000 | 18.000 | 70.000 | 22.000 | 2.500.000 | |
G | 200.000 | 20.000 | 80.000 | 24.500 | 3.000.000 | |
H | 225.000 | 25.000 | 100.000 | 26.500 | 3.500.000 | |
I | 250.000 | 30.000 | 120.000 | 29.500 | 4.000.000 |
* Non è possibile opzionare una fascia di fatturato assicurabile inferiore a quella desumibile dalle forniture “a credito” degli ultimi 12 mesi a imprenditori privati residenti nei Paesi inseriti in polizza. Nel fatturato a credito vanno inserite le vendite con pagamento con titoli “salvo buon fine” ( a e. assegni bancari). Il fatturato massimo inseribile in polizza è di € 5.000.000, superato questo limite la copertura cessa di avere efficacia alla fine del relativo periodo assicurativo.
Premesso che la validità della polizza è subordinata al versamento della prima rata del premio annuo, a seguito dell’emissione della polizza il Proponente deve versare (con addebito diretto su conto corrente–RID) il premio in tre rate anticipate. Ciascuna rata sarà addebitata da Euler Hermes S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia all’inizio di ciascun quadrimestre di ogni periodo assicurativo.
L’importo relativo alle commissioni è dovuto in un'unica rata anticipata da pagare con addebito diretto su RID.
L’Assicuratore darà valida quietanza/fattura per gli importi addebitati.
5 - Tariffario richieste di Grade
Premesso che le Parti convengono espressamente che per l’espletamento degli adempimenti istruttori necessari all’Assicuratore per la valutazione e successiva determinazione dei Grade relativamente a singoli Clienti dell’Assicurato e per ogni rinnovo, ai sensi delle Condizioni Particolari di polizza, viene designata dalle Parti stesse Euler Hermes Services Italia S.r.l -con sede in Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx 00, cod. fisc./p. I.V.A. 04674951001- il cui incarico s’intende adempiuto con l’inoltro delle risultanze degli adempimenti istruttori al solo Assicuratore, inoltro che viene escluso nei confronti dell’Assicurato; ciò premesso per le richieste di Grade eccedenti quelle acquistate a inizio polizza (Art. 3 Commissioni) sono dovuti i corrispettivi di seguito indicati.
Per ogni richiesta Grade | |
Prima richiesta/rinnovo | Euro 11,00 più I.V.A. |
6 - Dichiarazione
Le dichiarazioni rese dall’Assicurato, sia nella proposta/domanda che successivamente, hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile (inefficacia della garanzia in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti).
L’Assicurato dichiara, quindi, che le informazioni fornite sono veritiere e complete e s’impegna a notificare immediatamente all’Assicuratore eventuali modifiche rilevanti dei dati forniti o altri fatti che possano avere conseguenze sui rischi assicurati. Con la presente l’Assicurato conferma di non avere attualmente in essere alcuna copertura assicurativa contro i Rischi del Credito Commerciale. Le condizioni contenute nel presente documento costituiscono una proposta di polizza valida per 30 giorni a decorrere dalla data di emissione delle stesse.
7 - Diritto di accettazione
L’Assicuratore si riserva, a seguito dell'esame dei dati riportati nella presente, di rifiutare l'emissione della polizza senza obbligo di motivazione.
PROCEDURE E MODALITÀ APPLICATIVE PER LA NOTIFICAZIONE ELETTRONICA
a. La "Notificazione elettronica" è un servizio integrato nella polizza d’assicurazione contro i rischi del credito commerciale. Il Servizio di Notificazione elettronica consente al Proponente/Assicurato di consultare on line le comunicazioni, periodiche e specifiche contrattualmente previste in polizza.
Resta peraltro inteso che, a tutti gli effetti, le comunicazioni si avranno per ricevute a far data dalla pubblicazione delle stesse sulla pagina web nell’apposito spazio all’uopo riservato al
b.
Proponente/Assicurato.
c. Mediante la sottoscrizione della presente clausola il Proponente/Assicurato accetta espressamente le condizioni che regolano il Servizio stesso.
d. L'adesione al Servizio di Notificazione elettronica deve essere effettuata dal medesimo soggetto che firma la polizza d’assicurazione contro i rischi del credito commerciale, di cui il servizio diviene parte integrante.
e. Lo strumento di notificazione elettronica consente al Proponente/Assicurato di consultare, su una pagina web dedicata protetta da userid e password, le comunicazioni contrattuali inviate dall’’Assicuratore e da Euler Hermes Services Italia S.r.l.
Aderendo al Servizio di Notificazione elettronica, il Proponente/Assicurato accetta che le comunicazioni, periodiche e specifiche contrattualmente previste in polizza -ivi incluse quelle relative alla composizione dei Gruppi Paese; alla quantificazione dei Grade Cliente; alla gestione dei sinistri e delle azioni di recupero; all’addebito dei costi di assicurazione e delle prestazioni accessorie- siano fornite dall’Assicuratore e da Euler Hermes Services Italia S.r.l. esclusivamente tramite tale servizio e rinuncia espressamente all'invio delle relative copie cartacee.
f. Il Proponente/Assicurato riconosce che l’Assicuratore ed Euler Hermes Services Italia S.r.l. adempiono ai propri doveri di informazione con la pubblicazione, e messa a disposizione on line, delle comunicazioni contrattuali. Il Proponente/Assicurato si assume l’onere di accedere regolarmente al servizio e di prendere conoscenza del contenuto delle comunicazioni ivi pubblicate, non potendo imputare all’Assicuratore. o a Euler Hermes Services Italia S.r.l. la mancata conoscenza di dette comunicazioni.
g. Il Proponente/Assicurato può richiedere, inoltre, l’invio di avvisi di pubblicazione in applicazione del Servizio di Notificazione elettronica. L’Avviso di pubblicazione sarà inviato via e-mail alla casella postale elettronica indicata dal Proponente. L'integrazione dei dati personali forniti dal Proponente/Assicurato a tale scopo è trattata conformemente alla normativa in tema di tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. Il Proponente/Assicurato si impegna a comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti concernenti la casella postale cui far riferimento per l’applicazione del Servizio di Notifica elettronica.
h. Le comunicazioni, messe a disposizione on line dall’Assicuratore e da Euler Hermes Services Italia S.r.l., possono essere visualizzate, stampate scaricate e salvate su supporti ottici e magnetici. Le stesse hanno la medesima efficacia documentale delle sostituite comunicazioni cartacee. Ogni documento resterà disponibile on line per il tempo indicato nella procedura operativa di gestione del servizio (consultabile on line) e, comunque, per un periodo non inferiore a 3 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.
L’accesso alla pagina web dedicata, a seguito di disdetta polizza, rimane disponibile per i successivi 6 mesi
L’Assicuratore e Euler Hermes Services Italia S.r.l. non rispondono di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione per l'erogazione del Servizio che siano stati cagionati da forza maggiore o caso fortuito; manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dal Proponente/Assicurato; errata indicazione dei dati forniti on line dal Proponente/Assicurato al momento dell'adesione al Servizio; mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal Proponente/Assicurato.