Contestazione. Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l’A.S.L. ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l’obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l’ A.S.L. non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l’A.S.L. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle pattuite.
Contestazione. Ogni eventuale problema riscontrato sulla merce dovrà essere segnalato a XXXX per iscritto al più tardi 3 giorni lavorativi dopo l'avvenuto rilevamento della criticità. La merce in questione deve essere mantenuta a disposizione di XXXX in locali idonei a proteggerla da fattori esterni, al fine di permettere l’intervento di un referente tecnico Xxxx in presenza o meno del produttore e consentire le indagini per valutare la veridicità o meno della segnalazione di prodotto non conforme.
Contestazione. Atto con cui l'impresa respinge una domanda di indennizzo o di risarcimento e formula le sue riserve circa l'accoglimento totale o parziale del danno Sono definizioni che possono influenzare le valutazioni del rischio Incendio in misura determinante: - contiguità: si ha quando fra due enti che formano rischio vi è muro pieno o spazio vuoto di almeno un metro; - coesistenza: si ha quando nel medesimo fabbricato o in fabbricati non in regime di contiguità coesistono rischi soggetti a tariffazioni diverse; - vicinanza: si verifica quando, a distanza inferiore di mt. 20 dal rischio da assicurare, esistono industrie, boschi, depositi di sostanze infiammabili.
Contestazione. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione immediata al Fornitore e richiedere la sostituzione della fornitura entro e non oltre i 15 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima. Qualora la sostituzione non venga accordata l’Amministrazione Contraente avrà diritto a richiedere la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura nonché del Contratto. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni cir- costanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.
Contestazione. La stima delle scorte, in caso di divisione delle stesse, ha luogo consensualmente; le parti, ove occorre, nominano rispettivamente un perito di loro fiducia e, in caso di disaccordo tra questi, i due periti di parte nominano il periziore (indica nei Tribunali il perito scelto tra due periti discordanti). In caso di dissenso sulla scelta o sulla persona che debba designare il periziore, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove è sito il podere nel quale avviene la stima. In caso di impugnativa il giudizio è rimesso alla Magistratura competente.
Contestazione. Consiste nell’opposizione del Cliente al pagamento di un Credito Assicurato in ragione del fatto che la merce o il servizio reso non sono conformi a quanto ordinato o per il mancato rispetto da parte dell’Assicurato di termini o condizioni stabiliti nel contratto di compravendita. In tali casi, poiché vengono meno i diritti di credito, la garanzia resta sospesa sino al riconoscimento del credito. Le spese sostenute per il superamento della contestazione rimangono, anche in caso di indennizzo, a intero carico dell’Assicurato. E’ il credito –certo, liquido ed esigibile- scaturente da una fornitura di merci o servizi con pagamento dilazionato, fatturata in vigenza di polizza, nei limiti e condizioni posti in polizza (articolo A.2 e A.3 delle Condizioni Generali di polizza). E’ la data stabilita originariamente in fattura per il pagamento del credito.
Contestazione. Consiste nell’opposizione del Cliente al pagamento di un credito assicurato in ragione del fatto che la merce o il servizio reso non sono conformi a quanto ordinato o per il mancato rispetto da parte dell’Assicurato di termini o condizioni stabiliti nel contratto di compravendita. In tali casi, poiché vengono meno i diritti di credito, la garanzia resta sospesa sino al riconoscimento del credito. Le spese sostenute per il superamento della Contestazione rimangono a intero carico dell’Assicurato in caso di mancato riconoscimento dei diritti di quest’ultimo.
Contestazione. Atto con cui l’impresa respinge una domanda di indennizzo o di risarcimento e formula le sue riserve circa l’accoglimento totale o parziale del danno.
Contestazione. Qualsiasi contestazione relativa alle fatture deve essere notificata al Servizio Clienti di OVHcloud, tramite lo Spazio Cliente, entro tre (3) mesi dalla data di emissione della fattura. In caso contrario, il Cliente è tenuto a pagare le fatture non pagate alle condizioni previste dal Contratto. In caso di mancata fatturazione del Servizio fornito al Cliente conformemente alle condizioni di fatturazione previste per tale Servizio, OVHcloud è autorizzata a emettere le fatture in un secondo momento, purché ciò avvenga entro i termini previsti dalle norme vigenti in materia di prescrizione.
Contestazione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite ai paragrafi precedenti, nell’Accordo Quadro e nella documentazione predisposta dalle Amministrazioni per gli Appalti Specifici, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.