Ricertificazione Clausole campione

Ricertificazione. Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque anni mediante una "ricertificazione" che avviene secondo le modalità riportate nei punti seguenti.
Ricertificazione. Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, fissato in 10 anni, la persona puo essere ricertificata per un ulteriore periodo di 5 anni, purchè siano rispettate le condizioni al punto 7a) e 7b), purchè sussistano le condizioni di cui al punti 6.1, e dopo aver: • Per i livelli 1 e 2 aver completato con successo la parte di esame pratico • Per i livelli 3 soddisfare i requisiti del sistema di credito strutturato, come previsto dalla UNI EN ISO 9712, oppure superare con successo un esame che includa minimo 20 domande inerenti al metodo/settore. In entrambi i casi deve comunque essere fornita prova documentata della continua competenza pratica, oppure superare l’esame pratico di livello 2 ad esclusione dell’istruzione operativa. Qualora non siano rispettate le condizioni per la ricertificazione, la persona certificata deve seguire le stesse prove per la certificazione secondo quanto previsto dalla norma di riferimento E’ responsabilità del detentore della certificazione iniziare la procedura richiesta per ottenere la ricertificazione; se la richiesta è presentata oltre 12 mesi dopo la scadenza del periodo di validità il detentore del certificato dovrà superare nuovamente l’esame completo, generale specifico e pratico, per i livelli 1 e 2 e l’esame di metodo per il livello 3.
Ricertificazione. Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, fissato in 10 anni, la persona puo essere ricertificata per un ulteriore periodo di 5 anni, purchè siano rispettate le condizioni al punto 7a) e 7b), purchè sussistano le condizioni di cui al punti 6.1, e dopo aver: • Per i livelli 1 e 2 aver completato con successo la parte di esame pratico • Per i livelli 3 soddisfare i requisiti del sistema di credito strutturato, come previsto dalla UNI EN ISO 9712, oppure superare con successo un esame che includa minimo 20 domande inerenti alla metodo/settore. In entrambi i casi deve comunque essere fornita prova documentata della continua competenza pratica, oppure superare l’esame pratico di livello 2 Qualora non siano rispettate le condizioni per la ricertificazione, la persona certificata deve seguire le stesse prove per la certificazione secondo quanto previsto dalla norma di riferimento E’ responsabilità del detentore della certificazione iniziare la procedura richiesta per ottenere la ricertificazione; se la richiesta è presentata oltre 12 mesi dopo la scadenza del periodo di validità il detentore del certificato dovrà superare nuovamente l’esame completo, generale specifico e pratico, per i livelli 1 e 2 e l’esame di metodo principale per il livello 3. Emesso da Ufficio: SL IND Approvato: TRQM/X. Xxxxxxx SLM/X. Xxxxxx Verificato:COPM/X.Xxxxxxxxxxx Redatto: SL IND/X. Xxxxx Data emissione: 15/10/2020 Riferimenti EN ISO 9712:2012 ISO 17024:2012 Distribution list PCM IND
Ricertificazione. Entro la data di scadenza del Certificato, preferibilmente con un certo anticipo (almeno due mesi), la persona che intende rinnovare la certificazione invia l’apposita richiesta compilata, corredata dalle seguenti evidenze documentali: - elenco delle attività eseguite nei 5 anni. Per ciascuna esperienza lavorativa dovrà essere indicato: • Tipo di attività • Durata • Cliente Finale - autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’assenza o la corretta gestione di reclami relativi all’attività certificata e l’assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all’attività certificata - evidenza del pagamento della quota dovuta, come da Tariffario RINA. XXXX comunica all’interessato l’esito della valutazione e, ad esito positivo, rinnova la Certificazione per i 5 anni successivi.
Ricertificazione. Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, fissato in 10 anni, la persona puo essere ricertificata per un ulteriore periodo di 5 anni, purchè siano rispettate le condizioni al punto 7a) e 7b), purchè sussistano le condizioni di cui al punti 6.1, e : • per i livelli 1 e 2 aver completato con successo la parte di esame pratico • per i livelli 3 a) soddisfare i requisiti del sistema di credito strutturato, come previsto dalla UNI EN ISO 9712 oppure b) superare con successo un esame che includa minimo 20 domande inerenti al metodo/settore
Ricertificazione. La condizione base per il rinnovo della qualificazione a qualsiasi Xxxxxxx è che il personale venga sottoposto a visita oculistica secondo la periodicità e i requisiti della written practice aziendale e del presente documento e sia valutato in forma scritta sulla proficua continuità lavorativa. Il personale è ricertificato come segue: La responsabilità dell’amministrazione, della conduzione e della valutazione degli esami di rinnovo della qualificazione al 1° Livello con limitazione, al 1° e al 2° Livello è del 3° Livello Responsabile del Datore di Lavoro, che le deve gestire con le stesse modalità utilizzate per la qualificazione iniziale (para. 8.3). La responsabilità dell’amministrazione, della conduzione e della valutazione degli esami di rinnovo della qualificazione al 3° Livello è di ITANDTB, che deve eseguire l’attività in accordo alla presente procedura. Il Datore di Lavoro del Candidato deve provvedere ad inizializzare l’iter di rinnovo della qualificazione inoltrando, per ciascun metodo da riqualificare, la domanda d’esame in Allegato B. 8.5.1 Livello 1-Limitato, Livello 1 e Livello 2 8.5.2 Livello 3

Related to Ricertificazione

  • Certificazioni L’IMPRESA dovrà fornire entro la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto: • la documentazione attestante che l’impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l’articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l’articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005); • la documentazione di acquisto dei principali componenti dell’impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d’interfaccia); • la certificazione di garanzia dei moduli; la certificazione, rilasciata dal costruttore, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni e deve essere riferita a tutti i moduli fotovoltaici installati; • la certificazione di conformità per i moduli fotovoltaici; la certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato, deve attestare la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile; • la certificazione di conformità per gli inverter; la certificazione, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate. L’IMPRESA dovrà eseguire la posa in opera dell’impianto a regola d’arte e in rispetto della normativa vigente di materia. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: • l’ottimo fissaggio dei moduli con strutture di sostegno in carpenteria metallica (telai) e ancoraggio dei telai alla copertura mediante fissaggio meccanico con stop ad espansione e successiva impermeabilizzazione con resina epossidica; • la posa a regola d’arte dei cavi di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e l’inverter, assicurando un’adeguata protezione IP65 secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; • la messa a terra dei supporti metallici mediante collegamento elettrico, con sezione non inferiore a 16 mm2, direttamente al pozzetto o alla rete di protezione scariche atmosferiche (gabbia di Xxxxxxx).

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6