UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
UNIONE DEL DELMONA
Provincia di Cremona
SCHEMA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026
(approvata con deliberazione consiliare n. 22 del 12.10.2021)
L'anno
il giorno
del mese di
in Gadesco Pieve Delmona (CR) presso la sede operativa dell’Unione di comuni Lombarda “Unione del Delmona”,
TRA:
, cod.fisc. , nato a
il , che agisce nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e dello Statuto dell’Ente medesimo, incaricato
con decreto del Presidente dell’Unione n. del , in
rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell’Unione del Delmona, con sede in xxx X. Xxxxxx 0 x XXXXXXX XXXXX XXXXXXX (XX), C.F. 93058170197, P.IVA 01645080191, in seguito, per brevità,
denominato “Unione” o “Ente”;
E
, cod.fisc.
, nato a il , che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della Banca
, con sede legale in , via
n. , partita IVA: , in seguito, per brevità, denominata “Tesoriere”.
PREMESSO
❖ che l’Unione è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
❖ che l’Unione è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. n. 118/2011;
❖ che con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. in data
è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria dell’Unione per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026, rinnovabile una sola volta per altri 5 anni, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000;
❖ con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. in data
, sulla base degli indirizzi conferiti dal Consiglio dell’Unione dei Comuni , è stata avviata una gara con procedura aperta (art. 60 D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed è stato approvato il bando per l’affidamento del servizio di tesoreria con i relativi allegati;
❖ che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. in data
si è provveduto all’aggiudicazione definitiva alla banca autorizzata sopra specificata;
❖ che l’Unione contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;
❖ che tuttavia per effetto dell’art. 1, comma 395, della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di “Stabilità” 2015) e s.m.i., il regime della Tesoreria unica “mista” è sospeso fino al 31/12/2021 e che, per tale periodo e in futuro, in assenza di ulteriori diversi interventi normativi, agli Enti e organismi pubblici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme attuative di attuazione;
❖ che attualmente l’Unione non è titolare di conto di Tesoreria unica in Banca d’Italia.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a. TUEL: Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
b. CAD: Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
c. PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;
d. PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
e. SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
f. SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d’Italia;
g. OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgID
n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
h. OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
i. Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con XXXXXx in nome per conto dell’Ente che ha conferito l’incarico;
j. PEC: posta elettronica certificata;
k. CIG: codice identificativo di gara;
l. Ordinativo: documento emesso dall’Ente per richiedere al Tesoriere l’esecuzione di un’ Operazione di Pagamento;
m. SDD: Sepa Direct Debit;
n. Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
o. Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;
p. Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
q. Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
r. Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
s. Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;
t. Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
u. Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
v. Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l’effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione (pagopa);
w. Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti–SPC;
x. RT: ricevuta telematica come definita nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
y. PSP: Prestatori di Servizi di Pagamento (come le banche, le poste, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento che aderiscono su base volontaria al sistema pagoPA, per erogare i propri servizi di pagamento a cittadini e imprese).
Art. 2 Servizio di Tesoreria
L’Unione, affida il servizio di tesoreria a , che accetta di svolgerlo in conformità alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti dell’Unione, alle condizioni contenute nella presente convenzione e nell’offerta presentata nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, che si allega al presente atto.
Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la filiale/agenzia indicata nell’offerta, con la possibilità di svolgere le operazioni di riscossione e pagamento in circolarità garantendo la possibilità di poter effettuare qualsiasi tipo d’operazione di tesoreria, ivi comprese operazioni di
cassa. La fliliale/agenzia non potrà essere situata ad una distanza superiore ai 5 (cinque) chilometri dalla sede operativa dell’Unione del Delmona sita in xxx Xxxx 0 x Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (XX). Tale distanza sarà calcolata facendo riferimento al percorso carrabile più breve, definito utilizzando i servizi disponibili su piattaforme internet, tra l’indirizzo della sede operativa sopra specificato e l’indirizzo della filiale/agenzia.
Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procede attraverso modalità digitali (con scambio di PEC).
Ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 267/00 il servizio di Tesoreria dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra il Servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del Servizio medesimo.
È vietato il subappalto del servizio e la cessione del contratto, anche parziali, a pena di decadenza di diritto del presente affidamento.
Art. 3
Oggetto e limiti della Convenzione
Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Unione e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Unione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l’amministrazione di titoli e valori come meglio riportato in seguito nella presente convenzione.
Esula dall’accordo l’esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari. Tuttavia è compresa nella presente convenzione la possibilità di affidare al Tesoriere la gestione di entrate dell’Unione, ad esclusione delle entrate che, in forza di legge, competono in via esclusiva al concessionario della riscossione
L’Unione costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; qualora necessario, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti intestati all’Unione medesima per la gestione di entrate affidate a Concessionari della riscossione.
Le Parti prendono atto dell’obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell’armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Il servizio di tesoreria deve essere svolto con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto e riservato tra il servizio finanziario dell’ Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio giornaliero dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, con riguardo alla verifica on-line e real-time da parte del servizio finanziario della situazione di cassa
dell’ Ente e degli eventuali provvisori di entrate e di spesa da regolarizzare. Il collegamento telematico deve essere messo a disposizione gratuitamente dal tesoriere, deve essere compatibile con il sistema informatico dell’Ente e deve consentire, nel rispetto di un protocollo di comunicazione che sarà preventivamente sviluppato e concordato, e fatta salva la riservatezza e l’integrità dei dati, l’accesso all’archivio di tesoreria al fine di acquisire, in tempo reale, tutte le notizie relative alla gestione del servizio stesso.
Ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il tesoriere è tenuto a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici generati nella gestione del servizio di tesoreria, garantendone la conservazione sostitutiva senza costi a carico dell’Ente. La conservazione sostitutiva dovrà essere conforme alle Regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD.
Art. 4 Caratteristiche del servizio
Il Tesoriere garantisce, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale, dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione e conservazione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico, dall’Agenzia per l’Italia digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.
Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti:
⮚ del protocollo OPI con collegamento tra l’Unione e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza.
L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Unione e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L’Unione, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L’Unione si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
Ai fini del riconoscimento dell’Unione e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Unione nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti
del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione.
I flussi inviati dall’Unione entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
L’Unione potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’Operazione di Pagamento.
A seguito dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell’Unione, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli Ordinativi, l’Unione, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L’Unione è obbligata ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
Art. 5
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Unione ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.
Art. 6 Riscossioni
Il Tesoriere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a Reversali (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID), trasmesse tramite la piattaforma SIOPE+, firmate digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da
altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Unione ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui allo stesso regolamento.
Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all’Unione gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC (pagopa), riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L’Unione provvede a regolarizzare l’Entrata tramite emissione della relativa Reversale, nei termini previsti al comma 4 dell’art. 180 del TUEL.
Ai sensi dell’art. 180 del TUEL, le Reversali, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
a. la denominazione dell'Ente;
b. l’importo da riscuotere;
c. l'indicazione del debitore;
d. la causale del versamento;
e. la codifica di bilancio (l’indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
f. il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
g. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
h. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
i. gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
j. la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
k. l’eventuale indicazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” nel caso in cui le disponibilità dell’Unione siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.
Per ogni Riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell'Unione, una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.
Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Unione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Unione stessa, rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell’Operazione di Pagamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. Tali Riscossioni sono segnalate all’Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando le relative Reversali all’esercizio in cui il Tesoriere ha registrato l’operazione; dette Reversali devono recare l’indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
Le Entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell’Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera. Con riguardo alle Entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell’informazione dalla Banca d’Italia, provvede a registrare la relativa Entrata. In relazione a ciò, l'Unione emette le corrispondenti Reversali a regolarizzazione.
Il prelevamento delle Entrate affluite su eventuali conti correnti postali intestati all'Unione e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o
tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Unione l'importo corrispondente.
Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Unione o al Tesoriere.
L’Unione provvede all’annullamento delle Reversali non riscosse entro il termine dell’esercizio e all’eventuale loro nuova emissione nell’esercizio successivo.
Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l’Unione deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito; l’importo di tali interessi viene addebitato all’Unione che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.
I versamenti a favore dell’Unione, di norma, devono essere effettuati tramite il Sistema PagoPA. Oltre a tale modalità potranno essere effettuati:
a. per cassa in contanti, entro i limiti d’importo stabiliti dalle norme di legge, direttamente presso tutti gli sportelli della tesoreria, dell’Istituto da cui la tesoreria stessa dipende, abilitati alla circolarità;
b. mediante delega unica F24, fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA;
c. per cassa in contanti, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamenti dell’Unione, direttamente presso gli uffici/servizi dell’Unione appositamente individuati.
d. eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
a. In attesa della completa integrazione con il Sistema PagoPA di tutte le procedure gestionali informatiche dell’Unione i versamenti a favore dell’Unione potranno essere effettuati anche:
1. mediante assegno circolare intestato all’Unione;
2. mediante bonifico bancario effettuato anche con sistemi di home banking;
3. mediante l’utilizzo di carte di credito o di debito, P.O.S. e carte prepagate;
4. mediante l’incasso di MAV o di SDD (in passato denominati RID).
Sugli incassi di tesoreria viene riconosciuta valuta pari allo stesso giorno dell’operazione.
In applicazione del D.lgs. n. 11/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, nessuna spesa e/o commissione sarà posta a carico degli utenti per gli incassi effettuati presso gli sportelli del Tesoriere, salvo l’eventuale rimborso di imposte o tasse.
Art. 7 Pagamenti
I Pagamenti sono eseguiti in base a Mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Unione
ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Unione con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Unione, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
a. la denominazione dell'Ente;
b. l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
c. l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare;
d. la causale del pagamento;
e. la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
f. la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
g. il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
h. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
i. l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
j. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
k. il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Unione in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
l. la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
m. l’eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL, in caso di “esercizio provvisorio”;
n. l’indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti tra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del TUEL.
Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Unione nell’esercizio successivo.
I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Unione dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere.
I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Unione nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli.
Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI/OIL, tempo per tempo vigenti.
Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l’Unione e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Unione sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Unione e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.
Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Unione, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Unione si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.
L'Unione si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre o altra data indicata dal Tesoriere, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
Su richiesta dell'Unione, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Unione necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Unione degli obblighi di cui al successivo art. 14, comma 2), quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
Il Tesoriere non può addebitare alcuna commissione, spesa e/od onere ai beneficiari dei
pagamenti eseguiti.
Il Tesoriere si impegna a non applicare alcuna commissione per i pagamenti in contanti presso i suoi sportelli (nel rispetto dell’art. 12 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) e per i pagamenti su conti bancari e postali qualora riguardino:
- spettanze per il personale dipendente e assimilato, amministratori;
- rate di mutui o altri oneri finanziari;
- contributi assistenziali a favore di persone fisiche;
- imposte e contributi previdenziali e assistenziali;
- pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni e società di capitale partecipate dall’Unione;
- pagamenti su conti correnti presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere;
- pagamenti di utenze/bollette.
Per pagamenti appartenenti a casistiche diverse da quelle sopraindicate verranno applicate le commissioni come risultanti dalla offerta presentata in sede di gara.
Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente, delle indennità agli amministratori comunali e altre indennità, verrà effettuato il giorno 27 (ventisette) di ciascun mese o, laddove il giorno 27 (ventisette) cada in giorno non lavorativo o festivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente. Il personale beneficiario dei pagamenti, che abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
Art. 8
Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei Pagamenti
Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera (se presente) sono prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei Pagamenti. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.
Le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei Pagamenti. L’effettuazione dei Pagamenti ha pertanto luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite, sempre che l’Unione assolva all’impegno di assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità investite; in assenza totale o parziale di dette somme, il Pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Unione (se presenti).
In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 13.
Art. 9 Trasmissione di atti e documenti
Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Unione al Tesoriere con le modalità previste al precedente art. 4.
L’Unione, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Unione trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero i documenti previsti dal Titolo X xxx X.Xxx. 000/0000 (XXXX) o previsti da eventuali disposizioni tempo per tempo vigenti.
Art. 10
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
Il Tesoriere assume l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantisce l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID).
Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti:
- il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento;
- le reversali di incasso e i mandati di pagamento;
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa;
- i verbali di verifica di cassa;
- eventuali altre evidenze previste dalla legge.
Il Tesoriere deve, inoltre:
- inviare quotidianamente all’Ente, attraverso la piattaforma informatica SIOPE+, copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera (se presenti);
- ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche, all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;
- registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi;
- intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza;
- custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati. Il Servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale sarà prestato alle condizioni e norme previste per i servizi della specie;
- trasmettere i dati necessari per le verifiche di casa entro 10 giorni lavorativi successivi al termine del trimestre di riferimento.
Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.
Art. 11 Verifiche ed ispezioni
L'Unione e l’organo di revisione dell’ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Unione.
Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Unione dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Unione, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
La vigilanza sulla gestione di Tesoreria è esercitata dal Responsabile del servizio Finanziario.
Art. 12
Anticipazione di tesoreria e garanzia fideiussoria
Il Tesoriere, su richiesta dell'Unione tramite il proprio servizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
Il Tesoriere comunica almeno 3 (tre) giorni prima, al Responsabile del Servizio Finanziario l’eventuale necessità di utilizzo dell’anticipazione per sopperire alle necessità di cassa.
L'Unione prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Unione, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione delle Reversali e dei Mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Unione, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
Il Tesoriere gestisce l’anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria.
Nel caso in cui l’anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l’esercizio contabile di riferimento, l’utilizzo dell’anticipazione all’inizio dell’esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell’anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell’importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell’anticipazione concedibile per l’esercizio di riferimento.
Ai sensi dell’art. 1, comma 878, della Legge n. 205/2017, che ha incluso le anticipazioni di tesoreria tra le fattispecie non incise dalla normativa inerente il dissesto e risanamento finanziario, la disciplina di cui ai precedenti commi si applica in toto agli Enti in stato di dissesto ex artt. 244 e seguenti del TUEL.
Il Tesoriere, s’impegna, a richiesta dell’Unione, a rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. L’impegno del Tesoriere a rilasciare fideiussioni si limita all’ammontare massimo dell’anticipazione di tesoreria al momento disponibile e per una durata massima pari a quella del servizio di tesoreria.
I costi a carico dell’Unione sono quelli determinati sull’offerta presentata in sede di gara.
Art. 13
Utilizzo di somme a specifica destinazione
L'Unione, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, attraverso il proprio servizio finanziario, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
L’Unione per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL.
Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza”.
Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria.
Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale (se presente).
Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Unione emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.
Art. 14
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
Ai sensi dell'art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al Pagamento delle spese ivi individuate.
Per effetto della predetta normativa, l'Unione quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al Pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
A fronte della suddetta delibera semestrale, per i Pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Unione si fa carico di emettere i Mandati seguendo l’ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero delle delibere di impegno.
L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione
- titolo di discarico dei Pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 15
Tasso debitore e creditore
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato il tasso di interesse debitore annuo indicato sull’offerta presentata in sede gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria. Il Tesoriere procede, pertanto, d’iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Unione, trasmettendo all’Unione l’apposito riassunto scalare. L’Unione emette i relativi mandati di pagamento nel minor tempo possibile.
Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni di tasso previste per l’anticipazione ordinaria.
Sulle giacenze di cassa dell’Unione viene applicato il tasso d’interesse creditore annuo nella misura indicata sull’offerta presentata in sede gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con accredito, d’iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Unione l’apposito riassunto a scalare. L’Unione emette i relativi ordinativi di riscossione.
Art. 16
Resa del conto finanziario
Il tesoriere, rende all’Unione, il “conto del tesoriere”, nei termini e con la documentazione prevista dalla normativa vigente. Rende gli archivi informatici leggibili della documentazione trattata in forma digitale (mandati e reversali etc..) quietanzati nel corso dell’esercizio, secondo le modalità previste dalla Deliberazione CNIPA n 11/2004 e s.m.i.
La consegna di detta documentazione deve avvenire in modalità elettronica, firmata digitalmente. L'Unione trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20/1994.
Art. 17
Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità
Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell'Unione.
Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Unione.
Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Il Tesoriere, su richiesta dell’Unione, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all’occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.
La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.
Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione
Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso annuo previsto nell’offerta presentata in sede gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria.
A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l’Unione corrisponde al Tesoriere le commissioni previste nell’offerta presentata in sede gara per l’aggiudicazione del servizio.
Il tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità annuale, delle spese postali nonché degli oneri fiscali. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui al comma precedente e presente, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Unione, emette i relativi Mandati.
L’Unione ha la facoltà di richiedere al Tesoriere anche servizi accessori che non rientrino tra quelle obbligatorie per legge e in forza della presente Convenzione; in questi casi dovranno essere corrisposti a favore del Tesoriere il compenso e/o le commissioni previste agli accordi interbancari,
ovvero, nei casi di operazioni ivi non contemplate il compenso da concordare commisurato all’onerosità delle prestazioni richieste.
Art. 19
Garanzie per la regolare gestione del servizio
Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Unione, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Il Tesoriere, per la gestione del servizio di tesoreria, è esonerato dal prestare cauzione, in quanto si obbliga in modo formale verso l’ente a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in relazione alla presente convenzione.
Art. 20 Durata del servizio
La presente convenzione avrà una durata di 5 (cinque) anni dal 01.01.2022 al 31.12.2026 e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale norma e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti.
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:
- previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx;
- vigenza del contratto;
- avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l’individuazione del gestore subentrante.
Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche della presente convenzione.
L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l’Unione dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
All'atto della cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a depositare presso il Servizio Finanziario dell’Unione tutti i registri, i bollettari, gli archivi informatici della documentazione analitica (mandati e reversali) quietanzati nel corso degli esercizi e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo e ciò indifferentemente dal momento in cui abbia a verificarsi.
Art. 21
Gestione etica della Convenzione
Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto secondo principi etici, con particolare riferimento alla necessità di non far confluire i fondi di Tesoreria nel canale di commercio degli armamenti e in attività gravemente lesive della salute, dell’ambiente e della tutela dei minori e dell’infanzia o fondate sulla repressione delle libertà civili.
Art. 23
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
Tutte le spese necessarie per la stipula e la registrazione della convenzione sono a carico del Tesoriere.
Ai fini fiscali, le parti dichiarano che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell’IVA e, pertanto, esse, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, richiedono la registrazione in misura fissa.
La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale ed invio tramite PEC.
Art. 24 Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, l’Ente, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento degli stessi.
Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli saranno trasmesse, impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a terzi, per nessuna ragione e in nessun momento, presente o futuro, le notizie e i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell’Ente.
Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.
Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri
eseguano copia, estratti note o elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione.
Il Tesoriere è obbligato, a termini di contratto, a trasmettere e consegnare al Comune ogni banca dati realizzata e/o formata e non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo a terzi e/o per usi commerciali e/o fiscali, e/o bancari e/o informativi i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da norme di legge di stretta pertinenza.
Art. 25 Imposta di bollo
L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia le reversali di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, in tema di elementi essenziali degli ordinativi.
Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 le parti danno atto che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento, come precisato dall’AVCP con determinazione n. 7/2011.
Art. 25
Procedura di contestazione di inadempimento
Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere è contestato in forma scritta dall’Ente tramite PEC.
Il Tesoriere ha facoltà di far pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni tramite PEC. Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, L’Ente applica le penali previste all’articolo successivo.
ART. 26
Penalità
In caso di inadempimento alle obbligazioni della presente convenzione e dell’offerta per la gestione del servizio di Tesoreria l’Ente applica al Tesoriere penali, ciascuna di importo da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 2.000,00, da quantificare in relazione ai disservizi e/o ai costi indotti dal mancato rispetto dei termini contrattuali, a suo insindacabile giudizio, salva in ogni caso la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore.
Se esisteranno valide ragioni per la mancata realizzazione, nei tempi stabiliti, dei servizi previsti per contratto, nel caso in cui vengano ravvisate cause non imputabili al Tesoriere, tali ragioni verranno evidenziate per iscritto, ove fossero accettate sarà sottoscritto dalle parti un apposito verbale.
ART. 27
Risoluzione del contratto
Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, l’impossibilità di gestire il servizio con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell’Unione ed il Tesoriere, nonché l’impossibilità di integrare e di rendere compatibile il sistema informatico della Tesoreria con quello dell’Unione.
L’Unione può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxx nell’adempimento egli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, nonché nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del servizio si verifichi uno o più degli eventi di seguito descritti:
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Tesoriere;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività di tesoreria;
- nel caso in cui il Tesoriere si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme della presente convenzione;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni per cause imputabili a negligenza del Tesoriere.
In questi casi, l’Unione provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando al Tesoriere un termine non inferiore a 10 gg. per la presentazione di memorie e controdeduzioni.
In caso d’inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto s’intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Unione in forma di posta certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Unione si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere s’impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazione d’altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività d’incasso e di pagamento.
Nel caso in cui l’Unione, a causa di errori del Tesoriere, riceva penalizzazioni di carattere amministrativo o finanziario dallo Stato ovvero da altre istituzioni sovraordinate, il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne conseguono all’Unione ed ai relativi organi e uffici. Il Tesoriere altresì risponde dei danni arrecati all’Unione da errori dallo stesso commessi, qualora persone fisiche o giuridiche richiedano risarcimenti all’Unione.
Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza, ed è fatto salvo il diritto dell’Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 28 Recesso anticipato
L’Ente ha facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di
affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara salva e fatte salve per l'Ente eventuali azioni risarcitorie.
L’Ente ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione qualora venga a cessare l'obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria.
In caso di recesso anticipato per cause da imputare al Tesoriere non è dovuto alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.
Non è altresì dovuto alcun indennizzo od altra somma a qualsiasi titolo pretesa, al Tesoriere a seguito del recesso per il verificarsi della condizione di cui al comma 2.
Art. 29 Fallimento del Tesoriere
Il fallimento del Tesoriere comporta lo scioglimento opes legis della convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la speciale disciplina prevista dall’art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori.
Art. 30
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs 81/08), non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso la sede del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
Art. 31
Obblighi in materia di anticorruzione
Il Tesoriere, consapevole delle conseguenze di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell’attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell’ultimo triennio, rapporto di dipendenza con l’Ente, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, il Tesoriere e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
L’Ente verifica l’eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l’Ente procede alla risoluzione del contratto.
Art. 32
Domicilio delle parti
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni hanno luogo con l’utilizzo della PEC.
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione della presente convenzione, il foro competente deve intendersi quello di Cremona.
Art. 30 Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
PER IL TESORIERE PER L’ENTE
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