RECESSO ANTICIPATO. 1. La Domanda di Assegnazione di Alloggio inviata ad In-Domus si considera irrevocabile. Nel caso in cui il richiedente e/o l’Assegnatario comunichi ad In-Domus – entro e non oltre 2 (due) giorni prima della Data di Inizio - di non essere più interessato alla Domanda di Assegnazione di Alloggio e/o di recedere dal Contratto (“la Comunicazione”), potrà vedersi restituita la rata di canone versata in anticipo, mentre dovrà versare un importo pari al deposito cauzionale di cui all’art. 3 che precede, a titolo di penale per il recesso. Resta, pertanto, inteso che qualora la Comunicazione giungesse ad In- Domus oltre il termine indicato nel presente articolo si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi artt. 7.2 e 7.3.
2. L’Assegnatario può presentare a In-Domus comunicazione di recesso prima della naturale scadenza del Contratto di Assegnazione. Tale comunicazione deve avvenire per iscritto, a mezzo e-mail all’indirizzo xxxx@xx-xxxxx.xx, e deve riportare la data prevista di check-out.
3. Nel caso di recesso ai sensi del punto 7.2. che precede, l’Assegnatario deve garantire ad In-Domus almeno 30 (trenta) giorni di preavviso per il recesso, e dovrà comunque riconoscere a In-Domus, oltre a quanto contrattualmente previsto per la durata del periodo di preavviso (inclusi i costi di eventuali Servizi Straordinari), una penale per il recesso corrispondente a due mensilità di canone, fermo il limite di quanto complessivamente dovuto per l’intero periodo di durata del Contratto.
RECESSO ANTICIPATO. La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell’immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax. In caso di rilascio parziale dell’immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.
RECESSO ANTICIPATO. 1. L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente e incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede dì gara o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente.
2. Del recesso anticipato l'Ente dà comunicazione al Tesoriere con preavviso di almeno tre mesi dalla data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione.
3. L'Ente può altresì recedere anticipatamente dalla convenzione in caso di disservizi che si dovessero verificare da parte del Tesoriere o per inadempimento dello stesso rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.
4. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo.
5. In tutti i casi sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.
RECESSO ANTICIPATO. E’ in facoltà del concessionario recedere anticipatamente per gravi motivi, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di lettera raccomandata a.r. almeno SEI mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.
RECESSO ANTICIPATO. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto l’affittuario potrà recedere dal contratto trasmettendo la relativa comunicazione con raccomandata A\R o posta elettronica certificata all’altra parte, con preavviso di mesi 6 (sei).
RECESSO ANTICIPATO. La parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per giustificati motivi, con un preavviso di almeno sei mesi, da recapitarsi a mezzo raccomandata A.R.
RECESSO ANTICIPATO. Decorso il primo anno di durata, entrambe le parti potranno esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recesso anticipato ai sensi dell’art. 1373, comma 2, c.c., a condizione che l’ammontare complessivo dei ricavi registrati nel trimestre precedente risulti pari o inferiore a € . La volontà di recedere dovrà essere comunicata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi a mezzo lettera raccomandata A/R, senza che la parte nei confronti della quale viene esercitato il recesso possa pretendere nulla a titolo di risarcimento e/o indennità. Entro il termine di preavviso, le parti potranno concordare il mantenimento del contratto mediante modifica delle rispettive percentuali di partecipazione ai ricavi, a condizione che la quota spettante all’Associato risulti comunque inferiore a quella offerta dal secondo classificato nella procedura di selezione di cui in premessa, ovvero, in caso di unico offerente, alla percentuale massima indicata nel disciplinare. In mancanza di accordo, alla scadenza del termine di preavviso, l’Associato dovrà provvedere alla restituzione delle attività nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 23.
RECESSO ANTICIPATO. Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto solo per gravi motivi dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di mesi sei, ai sensi dell'art. 4, II°comma, Legge 27 luglio 1978, n. 392.
RECESSO ANTICIPATO la Provincia di Lecco, attraverso la Direzione Organizzativa IV, valuterà la corrispondenza di quanto proposto con quanto realizzato, nonché il rispetto di tutti gli obblighi contenuti nel disciplinare d’incarico. In caso di esito negativo della verifica ed il perdurare della situazione di inadempimento, la Direzione Organizzativa IV proporrà al Consiglio Provinciale il recesso del contratto. Sarà comunque prevista la facoltà della Provincia di Lecco: - di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile con obbligo di preavviso scritto di 90 giorni naturali e consecutivi; - di introitare la cauzione prestata a garanzia del contratto di gestione per il mancato rispetto degli impegni assunti.
RECESSO ANTICIPATO. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, il Conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sei mesi, in caso di intervenute nuove disposizioni legislative, nazionali o regionali, che regolino diversamente i rapporti tra le ASP e le ASL in merito alla concessione d’uso di beni di proprietà delle ASP medesime.