RC AUTO LIBRO MATRICOLA
SETTORE I AFFARI GENERALI SERVIZIO PROVVEDITORATO
CAPITOLATO TECNICO LOTTO 5) aggiornato POLIZZA
RC AUTO LIBRO MATRICOLA
CIG 951179558B
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI PORDENONE |
CORSO XXXXXXXX XXXXXXXX XX, 64 |
33170 PORDENONE |
P.I. 00081570939 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 00.00 del: | 01.04.2023 |
Alle ore 24.00 del: | 31.03.2026 |
Con pagamento:
31.03
Annuale al:
SOMMARIO
DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI
Art.1 Definizioni
Art.2 Identificazione dei veicoli
SEZIONE I RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art.2 Esclusioni e rivalsa
Art.3 Assicurazione amministrata a libro matricola
Art.4 Massimali di garanzia
Art.5 Art. 5bis Art. 5ter
Art.5quater Art.5quinquies Art.5sexsies Art.5septies
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Variazioni del rischio
Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Clausola di recesso
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Responsabilità solidale in caso di RTI
Art.6 Aggravamento del rischio
Art.7 Estensione territoriale
Art.8 Art.8bis
Pagamento del premio – Regolazione premio – Tracciabilità dei flussi finanziari Recupero franchigie
Art.9 Durata del contratto
Art.10 Periodo di osservazione della sinistrosità
Art.11 Determinazione del premio – comunicazioni del contraente Art.12 Trasferimento della proprietà del veicolo
Art.13 Sospensione in corso di contratto
Art.14 Attestazioni dello stato di rischio
Art.15 Duplicato del certificato e del contrassegno
Art.16 Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi dell’assicurato Art.17 Riparazioni
Art.18 Gestione delle vertenze
Art.19 Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo
Art.20 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione o esortazione definitiva del veicolo Art.21 Oneri a carico del contraente
Art.22 Rinvio alle norme di legge
Art.23 Foro competente
Art.24 Interpretazione del contratto
Art.25 Art.25bis Art.26 Art.27
Art. 28
Clausola Broker Posta certificata
Condizioni particolari della garanzia Sezione I (sempre operanti)
Condizioni aggiuntive per la copertura dei rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile Sezione I (sempre operanti)
Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali
SEZIONE II RISCHI DIVERSI
Art.1 Garanzie assicurate
Art.2 Estensione territoriale
Art.3 Denuncia dei sinistri
Art.4 Liquidazione dei danni – nomina dei periti – pagamento dell’indennizzo Art.5 Altre assicurazioni
Art.6 Imposte e tasse
Art.7 Forma delle comunicazioni
Art.8 Determinazione dell’ammontare del danno
Art.9 Esclusioni e delimitazioni
Art.10 Rinvio
Art.11 Condizioni particolari assicurazione Rischi diversi Sezione II (sempre operanti)
DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art.1 - Definizioni
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Attestato di rischio: | attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive modifiche e integrazioni. |
Broker: | RP Company S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Conducente: | La persona alla guida del veicolo. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Legge: | D. Lgs. n. 209/2005, artt. 122 e seguenti (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) e Legge 102/2006, Legge 990/69 per le norme ancora in vigore |
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Proprietario: | L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. |
Regolamento: | Regolamento di esecuzione del predetto D.Lgs/Legge e successive modifiche e integrazioni. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Tariffa: | La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto. |
Veicolo: | Mezzo di trasporto (compresi gli accessori e gli optional stabilmente fissati). |
Art.2 – Identificazione dei veicoli
Come da elenco Allegato A.
SEZIONE I - RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”.
Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. per le macchine agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. La responsabilità del Contraente/Assicurato, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie (salvo diversamente regolamentato), colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. Per i veicoli adibiti al trasporto di cose (anche rifiuti) in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente/Assicurato e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.
L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - ESCLUSIONE E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e sue modificazioni o sostituzioni;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del D Lgs. 209/2005, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
La Società, a parziale deroga di quanto sopra, rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:
- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico- pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest’ultimo.
- se il Conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della Contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il cui conducente presta servizio, La Società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Xxxxxxx si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche. Per questa specifica clausola viene applicata una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro;
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che la rinuncia di rivalsa si intende operante solo nei confronti del Contraente/Proprietario del veicolo.
Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente/Assicurato o in utilizzo esclusivo del Contraente/Assicurato a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.
Sono ammesse sostituzioni di veicoli.
In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito purché la sostituzione sia contestuale.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di partenza della lettera raccomandata, o dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC, o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del fax con cui viene richiesta la inclusione;
Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di partenza della lettera raccomandata, o dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC, o del giorno di ricevimento del fax con cui viene richiesta la cessazione o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.
Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio. Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.
Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
Opzione base)
La presente assicurazione è prestata con il massimale catastrofale di Euro 20.000.000,00 (venti milioni) per singolo veicolo, come da elenco allegato al capitolato.
Variante 1)
La presente assicurazione è prestata con il massimale catastrofale di Euro 22.000.000,00 (ventidue milioni) per singolo veicolo, come da elenco allegato al capitolato.
Variante 2)
La presente assicurazione è prestata con il massimale catastrofale di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni)
per singolo veicolo, come da elenco allegato al capitolato.
Qualora i massimali per danni a persone e per i danni a cose, non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società
Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo articolo.
Art. 5 bis - Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 5 ter - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art.5bis (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
0.Xx caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 5 quater - Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 5ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 5 sexsies (Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 5 quinquies - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 5ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 5quarter (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 5ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 5 sexsies - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L’Assicuratore:
1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
•il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
•la data di accadimento dell’evento;
•la data della denuncia;
•la tipologia dell’evento;
•l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,10 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Art. 5 septies - Responsabilità solidale in caso di RTI
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Art. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell’Ungheria. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente/Assicurato è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 8 – PAGAMENTO / REGOLAZIONE DEL PREMIO / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 15 giorni successivi al medesimo.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 15 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società, anche per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata, o PEC, o fax o e.mail
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto, la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute. Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente, dell’apposita appendice di regolazione ritenuta corretta, emessa dalla Società.
L’assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ..........
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.8 bis – RECUPERO FRANCHIGIE
La ripetizione di eventuali franchigie a carico dell'Ente Contraente, verrà richiesta dalla Società in forma cumulativa, ogni sei mesi, con 60 giorni di tempo per la liquidazione degli importi alla Società.
Art. 9 – DURATA DEL CONTRATTO
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
Opzione base)
Il Contraente e la Società, a parziale deroga di quanto normato all’Art. 8 – Clausola di recesso, hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
Variante 1)
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
La Società ha la facoltà di recedere dal contratto esclusivamente a seguito e con le modalità previste dall’Art. 5 quater - Clausola di recesso.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 10 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
a) 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina DUE mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
b) periodi successivi: hanno durata di DODICI mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing e/o al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 12 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro veicolo del medesimo settore tariffario - Conguaglio del premio
L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) Alienazione del veicolo senza sostituzione
In questo caso la Compagnia restituisce, in sede di regolazione annuale di premio, il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto.
Art. 13 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.
Art. 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento IVASS, la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente/Assicurato;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- in caso di alienazione del veicolo assicurato.
Il Contraente/Assicurato deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 15 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente/Assicurato.
Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l’Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.
Art. 16 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente/Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno.
Art. 17 - RIPARAZIONI
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
Qualora il veicolo danneggiato sia adibito a pubblico servizio, le operazioni peritali dovranno svolgersi con modalità tali da non causare l’interruzione del pubblico servizio.
L’Assicurato è comunque obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e/o i residui del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Nel caso in cui il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo stesso entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di denuncia da parte della Contraente/Assicurato, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui sopra.
Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.
Art. 19 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 122, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private”, l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. A deroga all’articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente/Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo S.S.N..
Art.20 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente/Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Il Contraente/Assicurato deve inoltre consegnare alla Società:
- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Art. 21 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
Art. 24 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 25 - CLAUSOLA BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata RP Company S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione prevista per il servizio di brokeraggio assicurativo.
Art.25bis – POSTA CERTIFICATA
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
Art. 26 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)
A) BONUS/MALUS
Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria “Bonus/Malus” la presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".
La ”tabella delle classi di merito e relativi coefficienti di determinazione del premio” e la “tabella delle regole evolutive” corrispondono a quelle della tariffa applicata in offerta.
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.
Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia - Modello …………………….
B) TARIFFA FISSA
Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa fissa”, il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione:
• fino ad n. 1 sinistro nel periodo di osservazione – nessun aumento di premio;
• n. 2 sinistri nel periodo di osservazione – aumento 15,00% del premio per l’annualità immediatamente successiva;
• n. 3 o più sinistri nel periodo di osservazione – aumento 25,00% del premio per l’annualità immediatamente successiva;
C) TARFIFFA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria “Franchigia”, la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato sul medesimo elenco.
Il Contraente/Assicurato/assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
La Società è tenuta alla gestione del sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri dei limiti della franchigia.
D) APPENDICI DI VINCOLO
Nel caso in cui il veicolo e/o natante assicurato sia utilizzato dal Contraente/Assicurato a seguito di contratto di leasing o simili, su richiesta del Contraente/Assicurato o del proprietario del veicolo e/o natante verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.
Art. 27 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (SEZIONE I) (SEMPRE OPERANTI) – GARANZIE OPERATIVE SOLO PER I VEICOLI (AUTOVETTURE – AUTOCARRI)
A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI
La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovassi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.
B) RICORSO TERZI DA INCENDIO Opzione base)
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 1.000.000,00, compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato o dell'Assicurato.
Variante 1)
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 2.000.000,00, compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato o dell'Assicurato.
C) RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
D) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici
E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
L'a Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.
F) DANNI DA INQUINAMENTO
Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza, sempre e solo in conseguenza del rischio derivante dalla circolazione del veicolo.
G) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO
La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di
Opzione base) € 2.000,00
Variante 1) € 3.000,00
H) RIMBORSO SPESE TRASPORTO SANITARIO DEL CONDUCENTE
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto sanitario del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 2.000,00 per sinistro.
I) COLPA GRAVE
La Società risponde dei danni determinati da colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.
L) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
M) RISCHIO STATICO
Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.
N) CHIAVI SOSTITUTIVE
Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o natante e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro).
O) CARICO E SCARICO
La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.
P) DANNI AL BAGAGLIO
La Società rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di sinistro da circolazione con il massimo risarcimento di € 500,00 per sinistro. Si intendono esclusi denaro, valori e preziosi.
Q) GARANZIA CRISTALLI (valida per tutti i veicoli, ad eccezione di quei mezzi che, per caratteristica, non possono beneficiare della presente garanzia)
La Società rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per la riparazione/sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature.
Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di € 1.500,00 e senza alcuna franchigia/scoperto.
R) TUTELA GIUDIZIARIA
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro ed alle condizioni che seguono, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a) - b) - c) – d) –e) necessarie al Proprietario e/o al Conducente (se autorizzato) dei mezzi assicurati, allo scopo di:
•ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
•resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall’art. 1917 del C.C., 3° comma.
Sono in garanzia:
a)le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
b)le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
c)le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi di giudizio anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su imputazione dell’Assicurato;
d)le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto ai fini probatori dall’Autorità giudiziaria (sempreché il sequestro sia conseguente a incidente da circolazione), ivi comprese le spese di custodia. Queste ultime fino alla concorrenza di € 500,00;
e)a condizione che la causa sia stata autorizzata dalla Società, le spese processuali a carico dell’Assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualsiasi motivo, comprese quelle che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch’essa autorizzata dalla Società.
L’assicurazione non è operante:
•per controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (D.P.R. 18/07/2006 n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 della legge);
•se il veicolo/natante indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
•nel caso di controversia promossa contro l’Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
•se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
•in relazione a fatti derivati da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
•per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.
La garanzia non comprende:
•le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’art. 149 della legge;
•le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
•le spese di giustizia penale,
•gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, etc.).
Gestione del sinistro:
L’Assicurato dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Ufficio Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nei limiti del massimale stabilito.
S) TRAINO
Qualora a seguito di guasto o di sinistro il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l’Impresa rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00= per sinistro.
L’Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.”
U) RIENTRO DEI PASSEGGERI
Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
V) IMBRATTAMENTO TAPPEZZERIA
La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di € 1.500,00 per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione
Variante facoltativa a punteggio
W) RIPRISTINO AIRBAG
La Società rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito di attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali.
Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di € 1.500,00 con una franchigia di € 250,00 per veicolo/sinistro.
Variante facoltativa a punteggio
X) DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
La Società rimborsa i danni all’Ente entro un massimale di € 3.500,00 qualora risultino cagionati da incidenti stradali con veicoli non assicurati previa denuncia alle Forze dell’Ordine salvo che il valore commerciale del mezzo non sia inferiore al massimale indicato.
Art. 28 Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali
L’Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE II - RISCHI DIVERSI
Garanzie operanti esclusivamente per quei veicoli a cui sia stata indicata una somma assicurata nell’elenco Allegato A.
Art. 1 – GARANZIE ASSICURATE
A) INCENDIO
La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:
- incendio
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.
B) FURTO
La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:
- furto tentato o consumato;
- rapina
- estorsione
E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.
La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.
La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.
C) EVENTI SOCIOPOLITICI (Eventi speciali)
La Società, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.
L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.
D) EVENTI NATURALI (Eventi speciali)
Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.
E) KASKO
Danni materiali e diretti in conseguenza di:
- collisione (con veicoli, persone, animali);
- urto contro qualsiasi ostacolo (anche trasportato dal vento e compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli);
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- caduta di oggetti e materiali
H) FRANCHIGIE, SCOPERTI LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO per veicolo/sinistro | SCOPERTI E/O FRANCHIGIE per veicolo/sinistro |
INCENDIO | valore assicurato | Nessuna |
FURTO/RAPINA/ESTORSIONE | valore assicurato | € 250,00 |
EVENTI SOCIOPOLITICI | valore assicurato | € 250,00 |
EVENTI NATURALI | valore assicurato | € 250,00 |
KASKO | valore assicurato | 10% minimo € 250,00 |
Relativamente alla presente Sezione II – Rischi diversi, resta inteso che:
- il massimo indennizzo per singolo veicolo deve intendersi di € 250.000,00;
- il xxxxxxx xxxxxxxxxx per evento/anno deve intendersi € 2.000.000,00.
ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.
ART. 3 - DENUNCIA DEI SINISTRI
A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno
Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
in caso di incendio:
in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti.
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione:
in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti.
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti.
in caso di xxxxx xxxxx:
in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni:
qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.
ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.
Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.
Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà alla Società stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.
Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato
soltanto in parte, il valore del veicolo o dei natanti recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Il giudizio sull’idoneità della documentazione sopraindicata e sull’equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta rende l’indennizzo non esigibile fino all’espletamento della procedura. L’assicurato ha l’obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L’assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L’accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 20 giorni dalla data dell’offerta, senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l’assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica cosi come disciplinata dalle condizioni di polizza.
ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie.
ART. 6 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inviate alla Società devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato.
In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso. Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non ricuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall’ammontare del danno è detratto il valore di recupero.
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l’ammontare del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.
La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
ART. 9 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI
Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
ART. 10 RINVIO
Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.
ART. 11- CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (SEMPRE OPERANTI)
A) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE INCENDIO
La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di Euro 200,00, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio che ne determini la sua perdita totale.
B) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA INCENDIO (VALIDA SOLO PER AUTOVETTURE)
La Società in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed Eventi Accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
C) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE FURTO
La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato, con il limite di Euro 1.500,00, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale.
D) GARANZIA CONTRASSEGNO E TASSA AUTOMOBILISTICA FURTO
La Società, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità civile contratta con la Società relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data dì scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
E) FURTO CON RITROVAMENTO
La Società, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:
- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall’Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di Euro 300,00 complessive per sinistro.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 29/12/2022 17:00:02
Atto n. 3567 del 29/12/2022