SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso; tale facoltà viene concessa solo in presenza in Polizza della Garanzia RCA. Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Con- traente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pa- gato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI AS- SICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demo- lizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da docu- mentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.
SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. La sospensione del contratto è consentita solo in presenza della garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione ed opera per tutte le garanzie presenti in polizza. La sospensione è ammessa fino a due volte per anno assicurativo e per la durata massima di dodici mesi ciascuna, indipendentemente dalla durata della sospensione. Trascorsi 12 mesi dalla data della sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della polizza, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società. La sospensione non è consentita il giorno della scadenza della copertura, nei casi di furto del veicolo, di contratti di durata inferiore all’anno, di contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto (cessione di contratto), di contratti amministrati a libro matricola e per i contratti relativi a vicoli storici e macchine agricole.
SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. Non è consentita la sospensione del contratto.
SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. Qualora il Contraente intenda sospendere la Copertura in corso di Contrat- to è tenuto a darne comunicazione all’Impresa restituendo il certificato e l’eventuale Carta Verde. Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti amministrati con libro matricola. All’atto della sospensione l’Impre- sa rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. Non è consentita la sospensione del contratto in corso d’anno per i Motoveicoli, inoltre, non si possono sospendere i contratti inferiori all’anno e quelli amministrati a libro matricola.
SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. Non prevista.
SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.
SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il cer- tificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde. La sospensione decorre dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde e, all’atto della so- spensione, la Società rilascerà un’appendice che deve essere sottoscritta dal contraente. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Decorsi diciotto mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estinguerà e la Società provvederà alla restituzione del premio netto pagato e non goduto. Non è consentita la sospensione nei seguenti casi: • contratti di durata inferiore all’anno; • contratti ceduti; • furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo.
SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO. Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi: - di contratti di durata inferiore all'anno; - di contratti relativi a ciclomotori, quadricicli trasporto cose, rimorchi ed autocaravan La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. All'atto della sospensione XXXX rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ad 1 mese. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 1 mese, con rinuncia però, da parte di SARA, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da XXXX. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.