TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO Clausole campione

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente, salvo che l’alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il veicolo alienato, sia mantenuto valido per altro veicolo di sua proprietà, o che venga risolto. Assimoco provvederà a:
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a SYSTEMA l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni: L'alienante, previa restituzione al Punto di Xxxxxxx al quale è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà. In questo caso SYSTEMA procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purchè siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. (valido solo in caso di polizze singole)
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. • Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione; • nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Quest’ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato e l’eventuale Carta Verde. Nel caso in cui l’alienazione del veicolo assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il certificato e l’eventuale Carta Verde del contratto annullato. Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. La presente norma non si applica ai ciclomo...
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documenta- zione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. E’ obbligo del Contraente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: S.p.A. della documentazione sopra indicata.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. E’ obbligo dell’Aderente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, l’Aderente può risolvere il contratto ed in tal caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa all’Aderente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa alle annualità intere e residue corrisposte e non usufruite.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita consente la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita. La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito “Bonus/Malus” in corso sempre che non si verifichi cambio di proprietario, di settore di tariffa o di forma di assicurazione. Ai sensi del punto 6 art. 8 del Reg. ISVAP Nr. 4 del 09/08/2006, nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, QUIXA S.p.A. classificherà il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione sullo stato del rischio; analogamente si procederà nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato, contrassegno di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti prima di dar seguito all’operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione alla Compagnia della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. (valido solo in caso di polizze singole) Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione della copertura assicurativa,salvo che l'alienante chieda che la copertura stipulata per il veicolo alienato, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà:
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il contraente/assicurato può: • chiedere che la polizza venga volturata a favore dell’acquirente del veicolo. In tal caso, se i parametri di rischio (provincia di residenza e combinazione di garanzie) restano invariati, l’Impresa emetterà apposita documentazione per contrattualizzare il cambio di contraenza. Nel caso in cui i parametri di rischio (provincia di residenza e combinazione di garanzie) vengano modificati, l’Impresa emetterà una nuova polizza intestata al nuovo proprietario; • chiedere all’Impresa di trasferire l’assicurazione su altro veicolo di sua proprietà. In tal caso l’Impresa rilascerà i nuovi documenti.