FASCICOLO INFORMATIVO della POLIZZA DI ASSICURAZIONE
FASCICOLO INFORMATIVO della POLIZZA DI ASSICURAZIONE
"PerfettoPiù"
POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE PERFETTOPIÙ n. IT6B Vita e Danni
sottoscritta da BANCA PSA Italia spa con PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd
Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:
• Nota Informativa Vita e Xxxxx, comprensiva di Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione e Condizioni Particolari di Assicurazione
• Modulo di Adesione
deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Ultima modifica di questo documento: Dicembre 2015
AVVERTENZA:
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE INFORMATIVE
PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx’ Xxxxx, XXX0000 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate
Nota Informativa VITA
Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTOPIÙ Vita
AD ADESIONE FACOLTATIVA
BANCA PSA ITALIA SPA
Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2015
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
L’adesione alla Polizza PerfettoPiù non è indispensabile al fine di ottenere un finanziamento da Banca PSA Italia spa.
Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative apportati al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di adesione alla Polizza, saranno consultabili sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) INFORMAZIONI GENERALI
Assicuratore: PSA Life Insurance Europe Ltd., società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance.
Sede sociale e Direzione generale: 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx. Recapito telefonico: 00356 0000 0000; Fax. 00000 00000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/
PSA Life Insurance Europe Ltd è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority n. C68966 emesso in data 24/04/2015. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all’Elenco II allegato in appendice all’Albo Imprese presso l’IVASS
– Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II. 01351. cod.40650
2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Il capitale sociale è pari a 3 700 000 €. Il patrimonio netto, la riserva patrimoniale, l’indice di solvibilità non sono disponibili, in quanto PSA Life Insurance Europe è una società di nuova costituzione ma dette informazioni saranno pubblicate sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ dopo l’approvazione del bilancio di esercizio.
B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE
3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
La presente Polizza Collettiva di Assicurazione Vita PerfettoPiù prevede le Coperture Vita per Decesso e Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia è stipulata con Banca PSA Italia spa, avente sede in Xxx Xxxxxxxxx, 000, 00000 Xxxxxx (XX), iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (“RUI”) sez. D-000533343.
La Polizza ha durata di 12 mesi con rinnovo tacito automatico per pari periodo. La durata della Polizza non eccederà la durata del Contratto di Finanziamento alla quale la stessa è abbinata, comunque non eccedente 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di erogazione del finanziamento. PerfettoPiù è un’assicurazione a protezione del credito relativo al finanziamento a favore dei clienti. Si rinvia agli artt. 3, 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazioni in caso di Decesso
Il rischio coperto è il Decesso. L’Assicuratore corrisponde un’indennità pari al Capitale Residuo del Contratto di Finanziamento al momento del Sinistro, salvo impagati e nei limiti dei massimali indicati all’art. 1.1 delle Condizioni Particolari di Assicurazioni per la Copertura in caso di Decesso.
b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente
Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia. L’Assicuratore corrisponde un’Indennità pari al Capitale Residuo del Contratto di Finanziamento al momento del Sinistro, salvo impagati e nei limiti dei Massimali indicati all’art. 2.1 delle Condizioni Particolari di Assicurazione per la Copertura in caso di Invalidità Permanente.
Avvertenze relative a tutte le Coperture Assicurative:
Le Coperture Assicurative per Decesso e Invalidità Permanente prestate in forza della presente Polizza da PSA Life Insurance Europe Ltd sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle Coperture Danni per Inabilità Temporanea Totale e Perdita del Lavoro prestate da PSA Insurance Europe Ltd (Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6B PerfettoPiù) in quanto tali Coperture costituiscono un unico ed inscindibile Fascicolo Informativo. Per tale ragione le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari di Assicurazione disciplinano congiuntamente le Coperture Vita e Xxxxx garantite da entrambi gli Assicuratori.
AVVERTENZA: si prega di fare riferimento alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione soprattutto per quanto riguarda le Limitazioni, le Esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento della Prestazione, nonché gli eventuali periodi di sospensione della Copertura. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 2 “Persone assicurabili e adesione alla Polizza”, art. 5 “Esclusioni” e art. 7 “Premio della Polizza” delle Condizioni Generali di Assicurazione e all’art. 1 “Copertura in caso di Decesso”, art. 2 “Copertura in caso di Invalidità Permanente” delle Condizioni Particolari di Assicurazione per Decesso e Invalidità Permanente, così come alle Definizioni per una maggior chiarezza terminologica.
AVVERTENZA: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle informazioni rese dall’Assicurato sul suo stato di salute al momento di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute che vi è inclusa o mediante la compilazione del questionario sanitario.
4) Premi
Il Premio è determinato in relazione alle Garanzie prestate ed è addebitato all’Assicurato su base mensile, unitamente alla rata di rimborso del finanziamento e con le stesse modalità di pagamento. Il rimborso del Premio mensilmente addebitato all’Assicurato è condizione indispensabile perché l’Assicurato possa avere diritto all’Indennizzo, se dovuto.
L’Assicurato versa il Premio alla Contraente su base mensile. Esso è pari allo 0,1123% del capitale finanziato stabilito nel Contratto di Finanziamento per le Coperture Vita e le Coperture Danni offerte congiuntamente.
L’Assicurato può scegliere la modalità di pagamento a mezzo Mandato SEPA o bollettino postale.
L’ammontare mensile e totale del Premio indicato nel Modulo di Adesione è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
− Remunerazione media percepita da parte dell'intermediario: 46% (quarantasei per cento) del Premio al netto delle imposte
− Costi di emissione: €0 (zero).
Ad esempio, su un premio al netto delle imposte di Euro 100,00 (cento) la remunerazione dell’Intermediario è pari a Euro 46,00 (quarantasei).
In caso di finanziamento della Maxi rata finale, il Premio mensile sarà pari allo 0,1123% dell’importo della Maxi rata stessa. Si rimanda all'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli.
5) MODALITA’ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La Polizza non prevede alcuna partecipazione agli utili.
C – INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6) Costi
6.1 Costi gravanti sul Premio
Tutti i costi e gli oneri relativi o discendenti dalla Polizza PerfettoPiù sono elencati di seguito:
Costi aggiuntivi a carico dell’Assicurato | Quota parte percepita in media dall’Intermediario in valore assoluto e percentuale % | |
Zero | € 208 | 46% |
Parte del Premio incassato dall’Assicuratore viene utilizzato per far fronte ai rischi demografici previsti dalla Polizza (Decesso, Invalidità Permanente).
6.2 Costi per il riscatto
La Polizza non prevede il riscatto delle Garanzie assicurative.
6.3 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Non previsti.
7) Sconti
AVVERTENZA: non sono previsti sconti di Premio.
8) Regime Fiscale
La Polizza, stipulata in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetta alla normativa fiscale italiana che prevede in relazione alle Coperture offerte da PSA Life Insurance Europe Ltd, la totale esenzione da imposte della Prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente.
Al verificarsi del Sinistro, è comunque opportuno verificare eventuali modifiche ove successivamente intervenute nella normativa fiscale.
Il Premio è al lordo delle imposte di assicurazione attualmente nella misura del 2,5% sulla sola parte di premio relativa all’Invalidità Permanente dovuta ad Infortunio o Malattia, di grado non inferiore al 66% per le garanzie Vita. La Copertura per Decesso è esente da imposte di assicurazione.
D – ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA POLIZZA
9. Modalità di perfezionamento della Polizza
Le modalità di perfezionamento dell’adesione e la Data di Decorrenza delle Coperture Assicurative sono indicate agli artt. 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
10. Risoluzione in caso di non pagamento del premio
La Polizza non include il diritto di sospendere il pagamento del Premio.
11. Riscatto e Riduzione
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.
12. Diritto di Recesso
L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al seguente indirizzo: PSA Life Insurance Europe Ltd presso Banca PSA Italia spa, in Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx.
Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, poiché esse sono offerte solo congiuntamente e costituiscono un’unica Polizza, pertanto il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Danni. Il recesso determina la cessazione della Garanzia Assicurativa, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della quota parte di Premio per cui la Garanzia Assicurativa ha avuto effetto, nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. L’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.
13. Documentazione da consegnare all’Assicuratore per la liquidazione delle Prestazioni e termini di prescrizione
Per la verifica della documentazione da presentare all’Assicuratore per la Liquidazione delle Prestazioni si rinvia all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
documentazione completa comprovante il Sinistro e la Copertura dello stesso. I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente e comunque nel termine previsto dall’art. 1913 c.c. per iscritto a PSA Life Insurance Europe Ltd, presso Banca PSA Italia spa, Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx inviando in busta chiusa la relativa documentazione.
L’Assicurato o gli aventi diritto possono richiedere informazioni relativamente alle modalità di denuncia del sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800900274 - 800900275 (Lun.-Ven. dalle ore 9.00 alle 16.00) o inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxxx@xxxx.xxx.
AVVERTENZA: ai sensi del l’art. 2592 cod. civ., i diritti derivanti dalla Polizza relativa alla Copertura Vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, l’Assicuratore provvede al versamento della Prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Legge applicabile
La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana.
15. Lingua
La Polizza, ogni documento ad essa allegato, e qualsivoglia comunicazione per tutta la durata della Copertura Assicurativa sono redatte in lingua italiana.
16. Reclami
Reclami rivolti all’Assicuratore
Eventuali reclami relativi alla presente Polizza devono essere inoltrati per iscritto dall’esponente al seguente indirizzo postale
PSA Life Insurance Europe ltd c/o Banca PSA Italia spa
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx o per e-mail xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
L'Assicuratore darà conferma della ricezione del reclamo entro 10 giorni e farà tutto quanto in suo potere per rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione.
Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi al rapporto ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), Consumer Complaint Manager - Notabile Road Attard BKR 3000 Malta; numero di telefono: 00356 0000 0000 ovvero compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx.
Per la Liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• nome, cognome e domicilio del reclamante; e numero di telefono;
• identificazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed eventuale documentazione a supporto (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro inviato dalla stessa, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).
In merito alle controversie inerenti alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si osserva che la procedura di reclamo sopra descritta non pregiudica la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
17. Comunicazioni tra l’Aderente/Assicurato e l’Assicuratore
Fatto salvo quanto diversamente specificato, tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente/Assicurato all’Assicuratore dovranno essere fatte per iscritto al seguente indirizzo: PSA Life Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia spa in Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx.
Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Aderente.
18. Conflitto di interessi
Nell’attività di offerta e sottoscrizione del presente Pacchetto Assicurativo, l’Assicuratore informa di avvalersi dell’attività di soggetti facenti parte del proprio gruppo di appartenenza. L’Assicuratore, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio agli Aderenti/Assicurati e s'impegna ad ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.
PSA LIFE INSURANCE EUROPE LTD. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.
Il legale rappresentante di PSA Life Insurance Europe Limited, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx.
Nota Informativa Danni
Polizza collettiva di assicurazione PERFETTOPIÙ Danni
AD ADESIONE FACOLTATIVA
BANCA PSA ITALIA SPA.
Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2015
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell’adesione alla Polizza.
L’adesione alla Polizza è facoltativa e non è indispensabile al fine di ottenere un finanziamento da Banca PSA Italia spa.
Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative apportati al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di adesione alla Polizza, saranno consultabili sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/.
C) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSISUCRAZIONE
1) Informazioni generali
Assicuratore: PSA Insurance Europe Ltd., società società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance.
Sede sociale e Direzione Generale: 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx. Recapito telefonico: 00356 0000 0000; Fax. 00000 00000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/
PSA Insurance Europe Ltd è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority n. C68963 emesso in data 24/04/2015. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all’Elenco II allegato in appendice all’Albo Imprese presso l’IVASS
– Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II.01350 cod. 40649.
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il capitale sociale è pari a € 2 700 000. Il patrimonio netto, la riserva patrimoniale, l’indice di solvibilità non sono disponibili, in quanto PSA Insurance Europe Ltd è una società di nuova costituzione, ma dette informazioni saranno pubblicate sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ dopo l’approvazione del bilancio di esercizio.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La presente Polizza Collettiva di Assicurazione Danni PerfettoPiù prevede le Coperture Danni per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio o Malattia e/o Perdita del Lavoro, è stipulata da Banca PSA Italia spa, avente sede in Xxx Xxxxxxxxx, 000, 00000 Xxxxxx (XX), iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (“RUI”) sez. D-000533343. La Polizza ha durata annuale con rinnovo tacito fino alla fine del Contratto di Finanziamento.
AVVERTENZA: per termini e modalità di esercizio della disdetta si rinvia all’art. 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni
La Polizza prevede le seguenti Coperture Assicurative:
- Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio o Malattia.
- Copertura assicurativa in caso di Perdita del Lavoro.
Le Coperture Danni prestate in forza della presente Polizza, da PSA Insurance Europe Ltd, sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle Coperture Vita prestate da PSA Life Insurance Europe Ltd (Polizza Collettiva di Assicurazione), in quanto tali Coperture costituiscono un unico ed inscindibile Fascicolo Informativo. Per tale ragione le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari di Assicurazione disciplinano congiuntamente le Coperture Vita e le Coperture Xxxxx garantite da entrambi gli Assicuratori.
AVVERTENZA: alla Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro ed alla Copertura per Perdita del Lavoro si applicano il Periodo di Carenza e la Franchigia. Le Coperture danni sono altresì soggette alle Esclusioni, al Massimale nonché agli eventuali periodi di sospensione della Copertura. Si rinvia per aspetti di dettaglio all'art. 1 "Oggetto della Copertura Assicurativa", all’art. 5 “Esclusioni” e all’art. 7 “Premio della Polizza” delle Condizioni Generali di Assicurazione, all’art. 3 “Garanzia in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro” e al relativo art. 3.1 “Indennizzo Assicurativo e Massimale” e art. 3.2 “Periodo di Carenza e Franchigia”, all’art. 4 “Garanzia in caso di Perdita del Lavoro” e al relativo art. 4.1 “Indennizzo Assicurativo e Massimale” e art. 4.2 “Periodo di Carenza e Franchigia” delle Condizioni Particolari di Assicurazione relativamente alle Coperture Assicurative per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e per Perdita del Lavoro così come alle Definizioni per una maggior chiarezza terminologica.
AVVERTENZA: Il Periodo di Carenza è un periodo di tempo decorrente dalla Data di Decorrenza durante il quale non è coperto alcun Sinistro e nessun Indennizzo può essere pagato al Beneficiario.
La Franchigia è un periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità.
Il Massimale è il limite dell’esposizione finanziaria dell’Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell’Assicurato.
Esempio di operativà del Periodo di Carenza per la copertura Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
Data di adesione | Periodo di Carenza | Data sinistro | Risultato |
01/03/2016 | 60gg | 01/05/2016 | Indennizzabile |
01/03/2016 | 60gg | 15/04/2016 | Non indennizzabile |
Esempio di operativà della Franchigia per la copertura Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
Data d’inizio del sinistro | Franchigia | Data a partire della quale la prima rata è indennizzabile |
01/03/2016 | 60gg | 01/05/2016 |
AVVERTENZA: per tutte le Coperture Danni è previsto un limite massimo di età assicurabile indicato nell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: la persona fisica è assicurabile se al momento dell’adesione la persona è un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx con una anzianità minima di dodici mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.
4) Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte dell’Aderente che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione dell’Assicurato nonché la cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: in relazione alla Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Malattia è necessario sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute inclusa nel Modulo di Adesione o rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario sanitario.
5) Premi
Il Premio è addebitato all’Assicurato su base mensile, unitamente alla rata di rimborso dell’importo finanziato e con le stesse
modalità di pagamento. Il rimborso del Premio mensilmente addebitato all’Assicurato è condizione indispensabile perché l’Assicurato possa avere diritto all’Indennizzo, se dovuto.
L’Assicurato versa il Premio alla Contraente su base mensile. Esso è pari allo 0,1123% del capitale finanziato stabilito nel Contratto di Finanziamento per le Coperture Vita e Copertura Danni offerte congiuntamente.
L’Assicurato può scegliere fra la modalità di Mandato SEPA o bollettino postale.
L’ammontare mensile e totale del Premio è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
− Remunerazione media percepita da parte dell'intermediario: 46% (quarantasei per cento) del Premio al netto delle imposte
− Costi di emissione: €0 (zero).
Ad esempio, su di un premio al netto delle imposte è pari a Euro 100,00 (cento) la remunerazione dell’Intermediario è pari a Euro 46,00 (quarantasei).
In caso di un finanziamento della Maxi rata finale, l’ammontare del Premio mensile sarà pari allo 0,1123% dell’importo della Maxi rata stessa.
Si rimanda all'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli.
6) Diritto di Recesso
AVVERTENZA: l'Aderente può recedere dalla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al seguente indirizzo:
PSA Insurance Europe Ltd, presso Banca PSA Italia spa, in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx (XX).
Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, poiché esse sono offerte solo in abbinamento e costituiscono un'unica Polizza, pertanto il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Danni.
Il recesso determina la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato, al netto delle imposte e della quota parte di Premio per cui la Garanzia Assicurativa ha avuto effetto, nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. L’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.
7) Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dalla Polizza relativa alla Copertura Danni ai sensi dell’art, 2952 cod. civ. si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si verifica il fatto su cui si fonda il diritto.
8) Legge applicabile e lingua della Polizza
La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana. La lingua in cui sono comunicate le Condizioni Generali di Polizza e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della Copertura Assicurativa è l’italiano.
9) Regime Fiscale
La Polizza, stipulata in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetta alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alle Coperture offerte da PSA Insurance Europe Ltd., un'imposta sui premi versati pari a 2,5% (due virgola cinque per cento) del relativo Premio imponibile.
Al verificarsi del Sinistro, è comunque opportuno verificare se sono intervenute eventuali modifiche nella normativa fiscale.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
10) Sinistri – Pagamento della Prestazione
AVVERTENZA: nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono previste modalità e termini per la denuncia dei Sinistri. L'Aderente o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del sinistro inviando una e-mail all’indirizzo e-mail : xxxxxxxx@xxxx.xxx. Gli artt. 8 e 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportano le indicazioni in dettaglio relative alla procedura liquidativa.
11) Reclami
Reclami rivolti all’Assicuratore
I reclami relativi alla presente Polizza devono essere inoltrati per iscritto dall’esponente al seguente indirizzo postale
PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia spa
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx o per e-mail xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
L'Assicuratore darà conferma della ricezione del reclamo entro 10 giorni e farà tutto quanto in suo potere per rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione.
Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi al rapporto ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), Consumer Complaint Manager - Notabile Road Attard BKR 3000 Malta; numero di telefono: 00356 0000 0000 ovvero compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx.
Per la Liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• nome, cognome e domicilio del reclamante; e numero di telefono;
• identificazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed eventuale documentazione a supporto (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro inviato dalla stessa, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).
In merito alle controversie inerenti alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si osserva che la procedura di reclamo sopra descritta non pregiudica la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
12) Arbitrato
Il collegio medico ha sede nel comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Aderente.
AVVERTENZA: la possibilità di ricorrere ad un arbitrato medico per le controversie in materia di quantificazione dei danni e l'attribuzione delle responsabilità, non pregiudica la facoltà per l’Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.
PSA EUROPE INSURANCE LTD È RESPONSABILE DELLA VERIDICITA’ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
Il rappresentante legale di PSA Insurance Europe Limited, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx
GLOSSARIO
Data ultima modifica del presente documento: Dicembre 2015
La presente sezione del Fascicolo Informativo contiene ed esplica il significato dei termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente e l'Assicurato possono usare ai fini di una migliore comprensione della Polizza. Si osservi che i termini elencati di seguito non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'interpretazione della Polizza, relativamente alla quale sono rilevanti unicamente le Definizioni citate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Assicurato:
La persona fisica che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione e si è impegnata a pagare il Premio.
Assicuratore/i - Compagnia/e:
Compagnia di Assicurazione che opera professionalmente ed esclusivamente nel settore assicurativo.
Assicurazione:
Contratto per mezzo del quale una parte accetta di anticipare una data somma di denaro (Premio) mentre l'altra accetta di indennizzare l'eventuale danno previsto nel contratto (Copertura non vita) o di pagare un capitale o una rendita (Copertura vita).
Beneficiario:
Il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
Codice delle assicurazioni:
Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche e integrazioni.
Contraente:
Soggetto che stipula la Polizza e che gestisce tutte le incombenze amministrative.
Indennizzo:
Importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Intermediario assicurativo:
La persona fisica o giuridica, iscritta nell'albo elettronico unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che a titolo oneroso svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni:
L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza nel settore assicurativo esercitando i poteri di natura autorizzativa, accertativa, prescrittiva, cautelare e repressiva previsti nelle disposizioni del Codice delle Assicurazioni. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è subentrato all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettive) in tutte le sue funzioni, competenze e poteri, e in tutti i rapporti attivi e passivi e quest’ultima autorità è stata soppressa. Da medesima data ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS.
Massimale:
La responsabilità massima dell'Assicuratore per un dato Xxxxx o periodo assicurativo, stabilito nelle condizioni di Polizza.
Polizza/Polizze:
Documento contrattuale che disciplina e dimostra il rapporto tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato e che consiste nella Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6B Vita e Danni PerfettoPiù e nelle relative appendici.
Premio:
Somma dovuta all’Assicuratore per la Garanzia Assicurativa prestata.
Rischio:
La probabilità che si verifichi un Sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne.
Sinistro:
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto della Polizza per il quale viene prestata la Garanzia Assicurativa ed erogata la relativa Prestazione assicurativa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTOPIÙ n. IT6B Vita e Danni
L’adesione alla Polizza PerfettoPiù è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Data ultimo aggiornamento Dicembre 2015
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini l'Aderente, il Contraente e gli Assicuratori attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Aderente/Assicurato:
La persona fisica che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione e si è impegnata a pagare il Premio.
Assicuratore/i - Compagnia/e:
Per le Coperture Vita:
PSA Life Insurance Europe Ltd., società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance, con sede legale e direzione generale in: 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx. PSA Life Insurance Europe Ltd. è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority emesso in data 24/04/2015 n. C68966. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all'Elenco II allegato in appendice all'Albo delle Imprese presso l’IVASS – Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II.01351. cod.40650
Per le Coperture Danni:
PSA Insurance Europe Ltd., società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance, con sede legale e direzione generale in: 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx. PSA Insurance Europe Ltd. è un’ impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority emesso in data 24/04/2015 n. C68963. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all'Elenco II allegato in appendice all'Albo delle Imprese presso l’IVASS – Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II.01350 cod. 40649.
Attività Sportiva Professionistica:
Attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle stesse Federazioni, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per distinguere l'attività professionistica da quella dilettantistica.
Beneficiario:
Il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
Contraente:
Banca PSA Italia spa, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ("RUI") sez. D-000533343 che stipula la presente Polizza Collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono un Contratto di Finanziamento concesso dalla stessa Contraente.
Contratto di Finanziamento:
Finanziamento erogato da Banca PSA Italia spa, ai suoi clienti, il cui oggetto è la concessione a questi ultimi di un prestito finalizzato all'acquisto di un veicolo.
Copertura (e) Xxxxx:
Le Garanzie per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio o Malattia e/o Perdita del Lavoro. Queste Garanzie sono prestate da PSA Insurance Europe Ltd.
Copertura (e) Vita:
Le Garanzie per Decesso e/o Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia. Queste Garanzie sono prestate da PSA Life Insurance Europe Ltd.
Data di Decorrenza:
La data in cui le Garanzie Assicurative previste dalla Polizza hanno effetto.
Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa:
La data in cui le Garanzie Assicurative non hanno più effetto.
Debito Residuo:
La somma complessiva in linea capitale risultante a debito dell'Aderente al momento del Sinistro, esclusi gli eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro.
Decesso:
La morte dell'Assicurato.
Esclusioni:
I rischi esclusi o le limitazioni della Copertura assicurativa elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Fascicolo Informativo:
Il Documento previsto dal Regolamento IVASS n. 35/2010 da consegnare all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza a cura del Contraente, contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Particolari di Assicurazione, il Questionario di Adeguatezza e il Modulo di Adesione.
Franchigia:
Periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità.
Garanzia/Copertura Assicurativa:
La Prestazione assicurativa associata alle singole Coperture Vita e Danni fornite dalla Polizza.
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro:
La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere certificata dal medico curante. La Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro si applica solo all'Assicurato che al momento del Sinistro è Lavoratore Dipendente Privato, che ha superato il periodo di prova e il cui rapporto di lavoro è in essere da almeno dodici mesi consecutivi.
Indennizzo, Indennità, Prestazione:
Importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Infortunio:
Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili sull’Assicurato.
Invalidità Permanente:
La perdita definitiva e irrimediabile da parte dell'Assicurato della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta di grado non inferiore al 66%, dovuta ad Infortunio o Malattia. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. che regolamenta la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
Lavoratore Dipendente Privato:
Una persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un'anzianità minima di dodici mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.
Liquidazione:
Il pagamento della Prestazione dovuta al Beneficiario.
Malattia:
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale:
Limite dell’esposizione finanziaria dell’Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell’Assicurato.
Modulo di Adesione:
Documento predisposto dall’Assicuratore contenente la dichiarazione di adesione alla Garanzia Assicurativa, da sottoscriversi a cura dell’Aderente/Assicurato dopo attenta lettura e perfetta comprensione dei contenuti del Fascicolo Informativo.
Perdita del Lavoro:
La cessazione del rapporto di lavoro dell'Assicurato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La perdita di Xxxxxx si applica unicamente agli Assicurati che al momento della perdita sono Lavoratori Dipendenti Xxxxxxx che hanno superato il periodo di prova e il cui rapporto di lavoro è in essere da almeno dodici mesi ininterrotti. Occorre osservare che la Garanzia Assicurativa sulla perdita del Lavoro si applica unicamente se l'Assicurato è stato assunto e ha lavorato per almeno dodici mesi ininterrotti per lo stesso datore di lavoro.
Periodo di Carenza:
Periodo di tempo decorrente dalla Data di Decorrenza durante il quale non è coperto alcun Sinistro e nessun Indennizzo può essere pagato al Beneficiario.
Polizza:
La Polizza Collettiva stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore con il numero di riferimento IT6B Vita e IT6B Danni e nome commerciale PerfettoPiù.
Rata:
Ciascuna rata di rimborso del Contratto di Finanziamento, comprensiva di quota capitale e interessi.
Premio:
Somma dovuta all’Assicuratore per la Garanzia Assicurativa prestata.
Prescrizione:
L'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini previsti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono entro dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si prescrivono nel termine di due anni dal momento in cui si verifica il fatto su cui si fonda il diritto.
Sinistro:
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto della Polizza per il quale viene prestata la Garanzia Assicurativa ed erogata la relativa Prestazione assicurativa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6B Vita e Danni Data ultimo aggiornamento Dicembre 2015
Articolo 1. Oggetto della Copertura Assicurativa:
L'Assicuratore riconosce all'Assicurato alle condizioni sotto riportate, le seguenti garanzie:
- Decesso e Invalidità Permanente (Copertura Vita)
- Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Perdita del Lavoro (Copertura Danni)
Nel caso si verifichi un Sinistro, l'Assicuratore, fatti salvi il Periodo di Carenza, le Franchigie e il Massimale indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, pagherà l'Indennizzo assicurativo indicato nelle Condizioni Particolari.
Articolo 2. Persone assicurabili e adesione alla Polizza
Sono assicurabili le persone fisiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- di età non superiore a 65 (sessantacinque) anni al momento dell’adesione per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente;
- di età non superiore a 61 (sessantuno) anni al momento dell’adesione per le garanzie Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Perdita del Lavoro;
- di non avere oltre 70 (settanta) anni alla scadenza del Contratto di Finanziamento;
- che è Lavoratore Dipendente Privato, con un'anzianità di dodici (12) mesi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro al momento dell'adesione.
L'Aderente aderisce alle Coperture Vita e Xxxxx della presente Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
Per tutti i finanziamenti, l’Aderente deve firmare la seguente dichiarazione inclusa nel Modulo di Adesione e dunque dichiarare:
• di essere un Lavoratore Dipendente Privato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità, di non aver ricevuto finora dal datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
Per finanziamenti inferiori ai 30 000€, l’Aderente deve dichiarare inoltre :
• di non riportare un grado di invalidità permanente pari o superiore al 40%, calcolato secondo i criteri indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione e
• di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da malattia o lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapeutico continuativo nel tempo, e
• di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi per malattia o Infortunio.
Per i finanziamenti superiori ai 30 000€, l’Aderente deve compilare il questionario sanitario.
Con l’adesione alla Polizza, l’Aderente e/o i suoi aventi causa esplicitamente:
− autorizzano l'Assicuratore a ottenere da terze parti (ad esempio dal medico curante o da altre strutture sanitarie) i loro dati personali per l’attuazione delle obbligazioni relative alla Garanzia assicurativa, esonerando espressamente tali soggetti terzi dagli obblighi di riservatezza e non diffusione dei dati.
− consentono le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla Garanzia Assicurativa da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell'Assicuratore, i costi delle quali saranno totalmente a carico dell'Assicuratore medesimo.
Articolo 3. Data di Decorrenza, Durata e Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa Articolo 3.1 Data di decorrenza della Garanzia Assicurativa
Per l'Assicurato la Garanzia Assicurativa decorrerà dalla data di inizio del Contratto di Finanziamento.
Articolo 3.2 Durata
La Garanzia Assicurativa ha durata di un anno con rinnovo tacito automatico, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata a.r. ricevuta con almeno 30 giorni di preavviso dall'Assicuratore, dall'Aderente o dal Contraente.
In caso di cambiamento di lavoro o attività professionale che abbia un impatto sulla Garanzia Assicurativa, l’Aderente avrà il diritto di recedere dalla Polizza con l’invio di una lettera raccomandata con un mese di preavviso al Contraente che informerà
l’Assicuratore. In questa situazione, la parte di Premio per la durata della Garanzia Assicurativa non utilizzata sarà, se del caso, rimborsata.
Articolo 3.3 Cessazione della Garanzia Assicurativa
La Garanzia Assicurativa ha termine:
a) alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento e in ogni caso non oltre 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di avvio del Contratto di Finanziamento;
b) in caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento;
c) alla data in cui il Debito Residuo è estinto per qualunque motivo;
d) in ogni caso, a seguito delle liquidazioni di una delle Prestazioni di cui alla Copertura Vita.
Articolo 4. Diritto di recesso dell'Aderente
L'Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al seguente indirizzo:
PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd, presso Banca PSA Italia spa, in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx (XX).
Il recesso determina la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata. L'Assicuratore provvederà al rimborso all'Aderente del Premio versato, al netto delle imposte e della parte del Premio per cui la Garanzia Assicurativa ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, sul conto bancario indicato dall’Aderente.
Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, poiché esse sono offerte unicamente in abbinamento e costituiscono un'unica Polizza. Pertanto il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Danni.
Articolo 5. Esclusioni
5.1 Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie
L'Assicuratore non riconoscerà alcun Indennizzo nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
b) Sinistri avvenuti in relazione a uno stato di guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione;
c) Sinistri causati da atti intenzionali dell'Assicurato;
d) Suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa;
e) Tentativo di suicidio;
f) Mutilazione volontaria;
g) Xxxxxxxx provocati volontariamente dall'Assicurato;
h) Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o per stati di alcolismo acuto o cronico;
i) Sinistri causati da incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con un pilota non titolare di un valido brevetto idoneo;
j) Sinistri causati dalla partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualunque mezzo a motore;
k) Sinistri causati da stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o assunzione continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
l) Sinistri che sono conseguenza di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
m) Sinistri che sono conseguenza della pratica di un'Attività Sportiva Professionistica, dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
n) Sinistri causati da Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e altre patologie a essa collegate.
5.1 Esclusioni applicabili alla Perdita del Lavoro
In aggiunta alle esclusioni elencate al punto 5.1 che precede, l'Assicuratore non corrisponderà l'Indennizzo all'Assicurato relativo alla Copertura per Perdita del Lavoro nelle seguenti condizioni:
- licenziamento per "giusta causa";
- dimissioni;
- licenziamento per motivi disciplinari;
- licenziamento da parte di ascendenti, discendenti, coniugi, fratelli, sorelle, xxx, nipoti parenti di secondo grado (anche se il datore di lavoro è una persona giuridica e i predetti soggetti occupano una posizione di autorità, ad esempio, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore, ecc.);
- cessazione a scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento e formazione sul lavoro, contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
- contratti di lavoro non disciplinati dalla legge italiana;
- licenziamento al raggiungimento dell'età necessaria per il diritto alla "pensione";
- risoluzione del rapporto contrattuale, anche consensuale, in conseguenza di processi di riorganizzazione societaria sulla base dei quali sono offerti benefici di pensionamento;
- esubero del personale che nel periodo di mobilità ha diritto a pensione di anzianità e/o vecchiaia;
- condizioni di inoccupazione che danno diritto a un contributo da parte della cassa integrazione salari ordinaria, edilizia o straordinaria;
- licenziamento per superamento del periodo di assenza dal lavoro ammesso per Xxxxxxxx;
- licenziamento per detenzione dell'Assicurato.
Articolo 6. Beneficiario della Prestazione
Il Beneficiario è l'Assicurato (o i suoi successori mortis causa) che potrà scegliere la modalità di liquidazione dell'Indennizzo tra le diverse opzioni indicategli dall'Assicuratore con apposita comunicazione scritta che gli sarà inviata successivamente all’apertura del Sinistro.
Articolo 7. Premio della Polizza
Il Contraente accredita all'Assicuratore il Premio secondo le modalità e i termini concordati nella Polizza.
L'Aderente versa al Contraente il Premio con cadenza mensile, unitamente alla rata di rimborso dell’importo finanziato. Esso ammonta allo 0,1123% del capitale finanziato (C.F.) per le Copertura Vita e Danni offerte in abbinamento. L'Assicurato può scegliere come modalità di rimborso il Mandato SEPA o il bollettino postale.
Il Premio è periodico, mensile, e dipendente dall'ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento.
L'ammontare totale del Premio mensile indicato nel Modulo di Adesione è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Durata del finanziamento | Tasso di Premio Lordo (inclusivo di imposte) su base mensile |
12-84 mesi | 0,1123% x C.F. |
Il mancato pagamento della prima Rata del Premio avrà effetti sull'efficacia della Garanzia Assicurativa, causando la sospensione o la risoluzione della Garanzia Assicurativa. In caso di mancato pagamento di una Rata successiva del Premio (non della prima), gli effetti sulla Garanzia Assicurativa decorrono solo per 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento, dopodiché la Garanzia Assicurativa resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui è effettuato il pagamento. Se dopo tale momento si verifica un Sinistro, l'Assicuratore non è tenuto all'Indennizzo, mentre l'Assicurato rimane obbligato al pagamento del Premio.
Se l'Assicurato paga il Premio rimasto insoluto, la Garanzia Assicurativa si riattiva con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento: i Sinistri verificatisi durante la fase di sospensione restano quindi non indennizzabili.
La Polizza invece si risolve se l'Assicuratore non agisce per la riscossione del Premio entro sei mesi dalla scadenza del termine del pagamento.
Articolo 8. Denuncia dei Sinistri
8.1 Modulo di denuncia del Sinistro
AVVERTENZA IMPORTANTE:
I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati e comunque nel termine previsto dall’art. 1913 c.c. inviando a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il “modulo di denuncia di sinistro” a PSA Life Insurance Europe Ltd. e PSA Insurance Europe Ltd., presso Banca PSA Italia spa in Xxx Xxxxxxxxx 000, Xxxxxx (XX). Il “modulo di denuncia di sinistro” può essere richiesto tramite posta o all'indirizzo e-mail xxxxxxxx@xxxx.xxx.
AVVERTENZA IMPORTANTE:
Il reclamante deve allegare al “modulo di denuncia di sinistro” tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori. In ogni caso gli Assicuratori si riservano il diritto di chiedere all'Assicurato di sottoporsi ad accertamenti medici.
AVVERTENZA IMPORTANTE:
La denuncia di Xxxxxxxx sarà considerata completa solo alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
8.2 Documentazione da inviare all'Assicuratore in caso di Xxxxxxxx
Se il Sinistro riguarda un caso di Decesso, deve essere inviata la seguente documentazione:
• certificato di morte;
• certificato medico che precisi la causa esatta della morte dell’Assicurato e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella relativa cartella clinica o in caso di Decesso a seguito di sinistro stradale, copia del verbale redatto dalle Autorità intervenute;
• ove venga disposta autopsia, copia del relativo reperto;
Se il Sinistro riguarda un caso di Invalidità Permanente, deve essere inviata la seguente documentazione:
• certificato di Invalidità Permanente rilasciato dall'autorità competente o da un medico legale;
• copia della cartella clinica
Se il Sinistro riguarda un caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, deve essere inviata la seguente documentazione:
• dichiarazione del medico curante;
• in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e/o copia della cartella clinica.
Se il Sinistro riguarda un caso di Perdita del Lavoro, deve essere inviata la seguente documentazione:
• copia del contratto di lavoro iniziale;
• adeguata documentazione attestante il giustificato motivo oggettivo;
• adeguata documentazione attestante la persistenza della condizione di inoccupazione.
L’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore tutta la documentazione necessaria per poter attivare il diritto all’indennizzo.
L'Assicuratore ha facoltà e diritto di richiedere se necessario la documentazione utile per verificare il diritto all'Indennizzo.
Articolo 9 Liquidazione dei Sinistri
L'Assicuratore si impegna, ricorrendone i presupposti, a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione necessaria.
Articolo 10 Legge applicabile
La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana.
Articolo 11 Comunicazioni
Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni all'Assicuratore devono essere inviate per iscritto al seguente indirizzo: PSA Life Insurance Europe Ltd. e PSA Insurance Europe Ltd, presso Banca PSA Italia spa, Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx (XX); o per e-mail a: xxxxxxxx@xxxx.xxx.
L'Assicuratore invierà le proprie comunicazioni all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato.
Articolo 12 Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla Garanzia Assicurativa.
Articolo 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
AVVERTENZA IMPORTANTE:
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Di particolare rilevanza sono le informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato, che richieste dall'Assicuratore all'atto di adesione alla Polizza attraverso la dichiarazione di buono stato di salute o il questionario sanitario, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Articolo 14 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Xxxxxxx, sorta tra l’Assicuratore e il Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra qualunque Assicurato e/o avente diritto così come individuato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, il foro competente in via esclusiva è il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o degli aventi diritto.
CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA
Con riferimento alla Copertura Danni per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, in caso di divergenze sulla natura dall'evento o sulla misura dell'Indennizzo, l’Assicuratore e l'Aderente si impegnano a conferire mandato, per mezzo di scrittura privata, a un collegio di tre medici, i quali decideranno a norma ed entro i limiti delle disposizioni della relativa Convenzione.
Le decisioni del collegio sono adottate a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.
La proposta di convocare il collegio medico deve partire dall'Aderente entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione all'Assicurato, deve essere in forma scritta e indicare il nome del medico designato dall'Aderente, dopo di che entro 30 giorni l'Assicuratore comunica all'Aderente il nome del medico che a sua volta ha designato. Il terzo medico è scelto dalle predette parti su una terna di tre medici proposti dalle prime due; in caso di disaccordo, il terzo medico è designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici. Una volta nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il collegio invitando l'Aderente a presentarsi.
Il collegio medico ha sede nel comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Aderente.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è obbligatoria per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. In ogni caso, rimane ferma per entrambe le parti la possibilità di adire la competente Autorità Giudiziaria.
Articolo 15 Reclami
Reclami rivolti all'Assicuratore.
I reclami relativi alla presente Polizza devono essere inoltrati per iscritto dall’esponente al seguente indirizzo postale :
Copertura Danni
PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia spa
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx Copertura Vita
PSA Life Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia spa
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx o per e-mail xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
L'Assicuratore darà conferma della ricezione del reclamo entro 10 giorni e farà tutto quanto in suo potere per rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione.
Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi al rapporto ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), Consumer Complaint Manager - Notabile Road Attard BKR 3000 Malta; numero di telefono: 00356 0000 0000 ovvero compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx.
Per la Liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• nome, cognome e domicilio del reclamante; e numero di telefono;
• identificazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed eventuale documentazione a supporto (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro inviato dalla stessa, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).
In merito alle controversie inerenti alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si osserva che la procedura di reclamo descritta sopra non pregiudica l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Polizza di assicurazione collettiva n. IT6B Vita e Danni
PerfettoPiù
Ultimo aggiornamento Dicembre 2015
Le Condizioni Particolari presentano alcune precisazioni sulla polizza n°IT6B PerfettoPiù Vita e Danni. Lo scopo del documento è integrare le Condizioni Generali di Assicurazione.
1. COPERTURA IN CASO DI DECESSO
1.1. INDENNIZZO ASSICURATIVO E MASSIMALE
L'Assicuratore paga una somma pari al Debito Residuo in essere al momento del Sinistro, fino a un massimo di € 30.000,00 (trentamila/00) per tutte le operazioni finanziarie come da piano di ammortamento definito alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
1.2. PERIODO DI CARENZA E FRANCHIGIA
La Garanzia per Decesso non è soggetta ad alcun Periodo di Carenza o Franchigia
2. COPERTURA IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
2.1. INDENNIZZO ASSICURATIVO E MASSIMALE
L'Assicuratore paga una somma pari al Debito Residuo in essere al momento del Sinistro, fino a un massimo di € 30.000,00 (trentamila/00) per tutte le operazioni finanziarie come da piano di ammortamento definito alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
La data del Sinistro è:
i) in caso di Infortunio, la data in cui si verifica;
ii) in caso di Xxxxxxxx, la data di invio della richiesta all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o, in mancanza, la data del certificato del medico legale.
2.2. PERIODO DI CARENZA E FRANCHIGIA
La Copertura Invalidità Permanente non è soggetta ad un Periodo di Carenza o Franchigia.
3. GARANZIA IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO
3.1 INDENNIZZO ASSICURATIVO E MASSIMALE
L'Indennizzo è pari alle rate mensili previste nel piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento concesso dal Contraente che scadono nel periodo residuo della stessa inabilità, esclusa qualunque rata finale se maggiore della penultima rata.
L'Indennizzo non eccederà l’importo di € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) per ciascuna Rata mensile. L’Assicuratore non pagherà più di 12 (dodici) mesi per ogni Sinistro relativo alla Copertura in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
3.2 PERIODO DI CARENZA E FRANCHIGIA
Per i Sinistri conseguenti a Malattia o Infortunio, la Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni.
Per i Sinistri conseguenti a Malattia o Infortunio, la Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta una Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni.
La Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico).
Se l’Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa - prima che siano trascorsi almeno sessanta (60) giorni dalla suddetta ripresa
- subisce una nuova interruzione di lavoro causata dalla stessa Xxxxxxxx o dallo stesso Infortunio, la Copertura assicurativa sarà ripristinata senza l’applicazione di una nuova Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a una causa diversa dalla precedente, si applicherà nuovamente la Franchigia.
4. GARANZIA IN CASO DI PERDITA DEL LAVORO
4.1 INDENNIZZO ASSICURATIVO E MASSIMALE
A condizione che lo stato di inoccupazione perduri oltre il termine del Periodo di Carenza, l'Assicuratore paga un Indennizzo pari alle Rate mensili previste nel piano di ammortamento definito alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento concesso dal Contraente, che scadono nel periodo restante di inoccupazione, con esclusione di qualunque rata finale se maggiore della penultima rata e, in caso di perdita di lavoro a tempo determinato, non oltre la scadenza prevista dal contratto di lavoro.
Se l’Assicurato, dopo il licenziamento, conclude un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprende un'attività remunerata di natura differente, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Assicuratore e l'Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto.
Se l'Assicurato è nuovamente licenziato, la Garanzia per Perdita di Xxxxxx sarà nuovamente attivata, a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari relative alla Copertura.
L'Indennizzo non eccederà € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) per ciascuna Rata mensile. L'Assicuratore non pagherà più di 12 (dodici) mensilità per ciascun Sinistro relativo alla Perdita del Lavoro.
4.2 PERIODO DI CARENZA E FRANCHIGIA
La Copertura per la Perdita del Lavoro è soggetta a un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni.
La Copertura per la Perdita del Lavoro è soggetta a una Franchigia assoluta di 90 (novanta) giorni. La Franchigia decorrerà dal primo giorno di inattività lavorativa (desunto dalla lettera di licenziamento).
Informativa sulla protezione dei dati
Forniamo, qui di seguito, l’Informativa riguardante il trattamento dei Dati Personali (intendendosi qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale), dei Dati Sensibili (intendendosi i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e dei Dati Giudiziari – congiuntamente anche solo i Dati – dell’Aderente, Assicurato e Beneficiario (di seguito anche solo “l’Assicurato”) forniti dall'Assicurato o da terzi autorizzati dall'Assicurato. Il predetto trattamento sarà effettuato da PSA Insurance Europe Ltd e PSA Life Insurance Europe Ltd (di seguito indicato come “Assicuratore/i”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati.
Comunichiamo, pertanto, le seguenti informazioni.
1. Finalità della richiesta del Trattamento dei Dati per il soggetto interessato
1.1. L'Assicuratore, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati dell'Assicurato saranno trattati per l’instaurazione e l’esecuzione della Garanzia Assicurativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per l’acquisizione di informazioni preliminari alla sottoscrizione della Garanzia Assicurativa, l’esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della Garanzia Assicurativa, la Liquidazione dei Sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa) e per soddisfare obblighi derivanti da leggi, da regolamenti, da normativa comunitaria o da disposizioni impartite da autorità pubbliche o da organi di vigilanza o controllo.
1.2. Le suddette finalità comportano il trattamento dei Dati di ogni Assicurato. Il conferimento dei Dati non ha carattere obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento dei Dati, o il rifiuto a consentire un trattamento analogo, anche se legittimo, comprometterebbe l’instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale.
2. Modalità di Trattamento dei Dati
2.1. I Dati dell'Assicurato sono trattati (attraverso la raccolta, conservazione, uso, notifica alle parti e alle autorità pubbliche e agli organismi di vigilanza) con strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati per il periodo necessario a raggiungere le finalità per cui sono stati raccolti. Per garantire la sicurezza e la riservatezza e prevenire la perdite, l’uso illecito o non corretto e accessi non autorizzati, l'Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in osservanza della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
3. Trasmissione dei Dati
3.1. Per le finalità sopra indicate, i Dati saranno trattati da coloro che all’interno dell’Assicuratore (i.e. dipendenti ad esempio nei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all’esterno dell’Assicuratore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo strutture che svolgono compiti tecnici, di supporto - in particolare servizi legali, servizi informatici, spedizioni- e di controllo aziendale) e, in ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento medesimo – nell’esercizio delle loro funzioni - possono venire a conoscenza dei Dati dell’Assicurato. Questi sono nominati dall’Assicuratore come Responsabili del trattamento dei dati o come Incaricati al trattamento dei dati.
3.2. I Dati raccolti per il raggiungimento delle finalità fissate possono anche essere comunicati:
a) nei limiti delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che perseguono finalità commerciali e/o che si occupano dei sistemi informativi dell'Assicuratore e/o a terzi che svolgono specifici servizi per conto dell'Assicuratore (ad es. servizi legali, servizi informatici, servizi di elaborazione e invio di informazioni a/da clienti anche per mezzo di call centre; servizi di archiviazione della documentazione, servizio clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di supervisione, revisione e certificazione dell'attività dell'Assicuratore anche nell’interesse della clientela, consulenza, recupero dei crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
b) alle parti che costituiscono la cosiddetta "filiera assicurativa" (ad es. intermediari, riassicuratori; coassicuratori);
c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell'Assicuratore;
d) a società che appartengono al gruppo PSA Peugeot Citroën o ad esso collegate o comunque da esso controllate.
3.3. I soggetti appartenenti alle suddette categorie e a cui possono essere comunicati i Dati dell'Assicurato sono riportate in un elenco aggiornato, disponibile presso la sede legale dell'Assicuratore.
Questi soggetti utilizzeranno i Dati ricevuti in qualità di "Titolari autonomi del trattamento", salvo il caso in cui siano designati dagli Assicuratori “Responsabili del trattamento”.
3.4. La trasmissione dei Dati potrà essere effettuata solo all’interno dell’EU.
4. Trasmissione dei Dati e trasferimento dei Dati
4.1. I Dati dell'Assicurato non saranno trasmessi fuori dall'Unione Europea.
4.2. Se necessario per le finalità sopra indicate, i Dati potranno essere trasferiti all’interno dei Paesi dell'Unione Europea o in Paesi che offrono un livello di protezione analogo o equivalente a quello garantito dalla Direttiva Europea in materia di Protezione dei Dati (95/46/CE).
5. Diritti dell'Assicurato
5.1. Ogni Assicurato ha i seguenti diritti:
Diritto di Accesso ai Dati Personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei Dati e per esercitare i diritti di cui sopra l'Assicurato può rivolgersi a Banca PSA Italia spa con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 000, Xxxxxx (XX), e-mail : xxxxxxxx@xxxx.xxx, nominato come responsabile del trattamento dei Dati e che inoltrerà la richiesta all'Assicuratore.
6. Il Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati è PSA Insurance Europe Ltd e /o PSA Life Insurance Europe Ltd, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta.
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI
Cognome Nome
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’Informativa inerente il trattamento dei miei Dati Personali, Sensibili e Giudiziario da PSA Insurance Europe Ltd e PSA Life Insurance Europe Ltd e:
□ Acconsento / □ Non Acconsento
al trattamento dei Dati con le modalità e per le finalità sopra specificate
AVVERTENZA: In caso di mancato consenso al trattamento dei Dati, l’Assicuratore non potrà fornire la Garanzia Assicurativa.
Luogo Data
Firma leggibile
Questionario di adeguatezza Polizza di Assicurazione «PerfettoPiù»
(Art. 52 Regolamento n. 5 Isvap del 16 ottobre 2006)
Gentile Cliente, la vigente normativa obbliga l’intermediario a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dell’assicurato. Il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe un contratto assicurativo adeguato alle Sue esigenze assicurative. Al riguardo desideriamo sottolinearLe che la mancanza di tali informazioni pregiudica la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo.
Questionario di adeguatezza, Questionario Sanitario, 7A, 7B e Fascicolo informativo PerfettoPiù (FNMIV407) - Ver. 01/2016 - Pag. 1 di 22
Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la sotto riportata “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste” qualora Lei non intenda fornire una o più informazioni richieste o la “Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza” se, sulla base delle informazioni ricevute, il prodotto individuato risulti inadeguato alle esigenze dichiarate e Lei intenda comunque sottoscrivere il contratto. La ringraziamo per la collaborazione.
A) Dati identificativi | ||||
Nome e cognome | ||||
Codice Fiscale | Sesso | Data di nascita | ||
Indirizzo | Civico | C.A.P. | Città | Provincia |
N° Domanda di finanziamento alla quale la garanzia è associata | N° Contratto alla quale la garanzia è associata |
B) Dati dell’aderente alla Polizza «PerfettoPiù» avente una componente “Vita” | |
Età | Stato occupazionale |
Componenti nucleo famigliare | Stato Civile |
Conferma di aver meno di 65 anni e di essere dipendente del settore privato con anzianità di almeno 12 (dodici) mesi consecutivi e sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore?
Sì □ No □
C) Eligibilità
Conferma che attraverso la sottoscrizione del contratto assicurativo, Lei intende ottenere a beneficio Suo e/o dei Suoi eredi, la copertura di una o più rate e/o del debito residuo previsti dal contratto di finanziamento sottoscritto presso Banca PSA Italia S.p.A. al quale la Polizza PerfettoPiù è associata, qualora si verifichino gli eventi coperti dalla Polizza PerfettoPiù, ossia Decesso, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a causa di un infortunio o di una malattia e Perdita del Lavoro?
Sì □ No □
D) Aspettative
Ha altre garanzie o assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di Decesso, l’Invalidità Permanente, l’Inabilità Temporanea Totale al Lavoro o la Perdita del Lavoro (alcuni o tutti i medesimi rischi offerti dalla Polizza PerfettoPiù) per il contratto di finanziamento sottoscritto presso Banca PSA Italia S.p.A.?
Sì □ No □
E) Informazioni sulla presenza di altre coperture assicurative
F) Informazioni sulla durata del contratto e sulla tipologia di Premio
Conferma di essere a conoscenza che la Polizza PerfettoPiù ha durata di 12 mesi con rinnovo tacito fino alla fine del contratto di finanziamento, che il Premio si paga mensilmente e che la garanzia resta sospesa qualora si verifichino impagati del premio mensilmente addebitatoLe? Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.
Sì □
No □
Conferma che l’ammontare mensile del Premio è adeguato alle Sue disponibilità e aspettative?
Sì □
No □
In quale fascia di ammontare è posizionato il Suo reddito ?
Fino a 20.000 EUR □ Da oltre 20.000 EUR fino a 50.000 EUR □ Oltre 50.000 EUR □
G) Informazioni relative al prodotto assicurativo da sottoscrivere
Conferma di essere in possesso delle condizioni di assicurabilità previste dalle Condizioni di Assicurazione, nonché di aver letto e compreso le caratteristiche del contratto ed in particolare con riferimento alle esclusioni, limiti di indennizzo e franchigie, e che la prestazione è a copertura del debito residuo del finanziamento (oppure di una o più rate dello stesso)?
Sì □ No □
Luogo e data
Firma dell’Aderente
X
Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste
Luogo e data
Firma dell’Aderente
X
Nota Bene: Compilare unicamente qualora l’Aderente NON intenda fornire una o più informazioni richieste nel presente questionario
Dichiarazione di volontà di adesione in caso di possibile inadeguatezza
Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.
Motivi della non adeguatezza:
◾ Profilo personale e situazione finanziaria non compatibili con il Premio di Polizza;
◾ Tipologia contrattuale non compatibile con l’assenza di carichi familiari;
◾ Durata contrattuale non conforme all’orizzonte temporale richiesto e/o all’età dell’Assicurato;
◾ Contratto non conforme alla tipologia di rischio indicata;
◾ Franchigie/scoperti a carico dell’Assicurato non adeguati;
◾ Limiti, esclusioni, carenze non adeguati;
◾ Altro (specificare):
Il sottoscritto Cliente dichiara di essere stato informato della possibile inadeguatezza del contratto assicurativo e di voler comunque stipulare il relativo contratto
Luogo e data
Firma dell’Aderente
X
Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel presente questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle mie esigenze assicurative e di voler comunque sottoscrivere il contratto.
Questionario di adeguatezza, Questionario Sanitario, 7A, 7B e Fascicolo informativo PerfettoPiù (FNMIV407) - Ver. 01/2016 - Pag. 2 di 22
Luogo e data Firma dell’Intermediario iscritto al RUI
X
Timbro Concessionaria
X
Avvertenza: La completezza e veridicità delle notizie fornite costituiscono, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, presupposto essenziale per la validità ed efficacia del contratto di assicurazione
Da leggere prima di compilare il questionario
• Questo documento sarà trattato elettronicamente. La preghiamo di annerire le caselle che corrispondono alla sua risposta (come illustrato nell’esempio che segue):
Modalità corretta: ■
Esempio: Modalità non corrette: ☑🞔☒
• La preghiamo di inserire il presente questionario, dopo averlo compilato, nella busta con la dicitura «Confidenziale - Documentazione medica» che Le è stata consegnata assieme al questionario e restituire la busta chiusa al concessionario che la spedirà per Lei all’Assicuratore.
• Ricordiamo che la compilazione del questionario Sanitario è obbligatoria solo per i finanziamenti superiori a 30.000 EUR.
• Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte dell’Aderente che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione dell’Assicurato nonché la cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Questionario
1) □ □
Oltre a quelle tipiche dell’infanzia, ha sofferto negli ultimi 5 anni di altre malattie? No Sì Se sì, indichi quali, quando e l’esito.
2) □ □
È titolare di pensione di invalidità o ne ha presentato domanda? No Sì Se sì, indichi in che anno e il motivo.
3) □ □
Il suo peso ha subito variazioni superiori ai 5 Kg negli ultimi 6 mesi No Sì (tranne che per motivi di dieta)?
Questionario di adeguatezza, Questionario Sanitario, 7A, 7B e Fascicolo informativo PerfettoPiù (FNMIV407) - Ver. 01/2016 - Pag. 3 di 22
4) Se fuma o ha fumato negli ultimi 24 mesi, indichi la quantità giornaliera? No □ Sì □
5) □ □
Negli ultimi 5 anni, è stato ricoverato in ospedale o in case di cura? No Sì Se sì, indichi in che anno e il motivo.
6) □ □
Negli ultimi 5 anni, ha subito operazioni chirurgiche e/o sono previste operazioni No Sì chirurgiche nei prossimi 6 mesi? Se sì, indichi in che anno e il motivo
7) □ □
Negli ultimi 5 anni, si è sottoposto a esami specialistici (fatta eccezione dei No Sì normali controlli di routine)?
8) Indicare, per cortesia: Peso: Kg Altezza: Cm Età: Sesso:
Dichiaro che le risposte fornite sono vere e complete e ne assumo ogni responsabilità. Sono cosciente del fatto che esse sono elementi di informazione fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore. Prosciolgo dal segreto professionale tutti i medici che mi hanno visitato o curato e gli enti presso i quali sono stato ricoverato o curato, autorizzandoli a rilasciare informazioni sul mio conto all'Assicuratore ai soli fini dell’instaurazione e dell’esecuzione della Garanzia Assicurativa.
Data
Nome e Cognome Aderente
Firma Aderente
Consento il trattamento dei miei dati personali, sia comuni sia sensibili, nell'ambito e nei limiti indicati nel documento intitolato “Informativa sulla protezione dei dati”;
Sono cosciente essi saranno trattati ai soli fini dell’instaurazione e dell’esecuzione della Garanzia Assicurativa; Sono cosciente che l’Assicuratore opererà nel pieno rispetto del principio del segreto medico.
Nome e Cognome Aderente
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Data
Firma dell’Aderente
Informazione sugli Assicuratori
PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx’ Xxxxx, XXX0000 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
Questionario di adeguatezza, Questionario Sanitario, 7A, 7B e Fascicolo informativo PerfettoPiù (FNMIV407) - Ver. 01/2016 - Pag. 4 di 22
PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx’ Xxxxx, XXX0000 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
La presente comunicazione viene affissa nei locali dell’intermediario in posizione visibile al pubblico.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’intermediario consegna/trasmette al cliente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.
Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti
Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
Questionario di adeguatezza, Questionario Sanitario, 7A, 7B e Fascicolo informativo PerfettoPiù (FNMIV407) - Ver. 01/2016 - Pag. 5 di 22
3) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto
Avvertenza: Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
Parte I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività | |
Ragione sociale Sede operativa | Banca PSA Italia S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XX) |
Numero d’iscrizione nel Registro Data d’iscrizione nel Registro Sezione | 000533343 27 Ottobre 2015 D |
Sito internet Telefono - Fax E-mail - PEC | Tel. 000.000.000 - Xxx 000.000.000 |
Dati dell’intermediario che entra in contatto con il cliente (da compilare a mano a cura dell’intermediario) | |
Nome e Cognome Ragione o Denominazione Sociale Sede Legale | |
Timbro | |
Numero d’iscrizione nel Registro degli Intermediari Data d’iscrizione nel Registro degli intermediari Sezione |
Questionario di adeguatezza, Questionario Sanitario, 7A, 7B e Fascicolo informativo PerfettoPiù (FNMIV407) - Ver. 01/2016 - Pag. 6 di 22
Imprese di Assicurazione di cui sono offerti i prodotti: PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd. Si segnala che l’IVASS è l’autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta sul territorio della Repubblica italiana.
Gli estremi identificativi e di iscrizione di Banca PSA Italia S.p.A. e dell’intermediario iscritto in Sez. E possono essere verificati consultando
il registro unico degli intermediari assicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
a) l’intermediario Banca PSA Italia S.p.A. è una società detenuta da Banque PSA Finance S.A. e da Santander Consumer Bank S.p.A. ed al contempo non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’impresa di assicurazione.
b) PSA Life Insurance Europe o l’impresa controllante della stessa non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Banca PSA Italia S.p.A.
L’intermediario che entra in contatto con il cliente e Banca PSA Italia S.p.A., meglio identificati nella Parte I, propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Su richiesta dell’Assicurato, l’intermediario che entra in contatto con il cliente e Banca PSA Italia S.p.A., meglio identificati nella Parte I, forniscono la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari.
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b) L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
c) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all’impresa sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti:
PSA Life Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx
PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx
Qualora l’assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.
Dichiarazione di ricevuta del contraente, ai sensi dell’art. 49, comma 3 del Regolamento IVASS n. 5/2006
Dichiaro di ricevere il presente documento (Mod. 7A e 7B) a titolo di Informativa ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Regolamento IVASS n. 5/2006. Il/la sottoscritto/a Assicurato
Cognome e Nome / Ragione Sociale | Codice Fiscale | Partita IVA |
Dichiara di aver ricevuto, letto e compreso quanto sopra riportato.
Questionario di adeguatezza, Questionario Sanitario, 7A, 7B e Fascicolo informativo PerfettoPiù (FNMIV407) - Ver. 01/2016 - Pag. 7 di 22
X Firma (*)
Modulo di Adesione a PerfettoPiù
Polizza di Assicurazione Collettiva n. IT6B Vita e Danni
Ad adesione facoltativa. Data ultimo aggiornamento Dicembre 2015
Dati dell'aderente alla polizza - 1° mutuatario | |||||
Nome e cognome | |||||
Codice fiscale | Luogo di nascita | Provincia di nascita | Data di nascita | Sesso | |
Indirizzo di residenza | Civico | C.A.P. | Città | Provincia | |
Telefono 1 | Telefono 2 |
Dati finanziamento | ||||
N° Domanda | N° Contratto | Durata copertura | Importo totale del credito (importo espresso in Euro) | Importo totale dovuto (importo espresso in Euro) |
Rata mensile* (importo espresso in Euro) | Premio mensile Polizza PerfettoPiù (importo espresso in Euro) |
* comprensiva di eventuali Servizi
Il sottoscritto, sig./sig.ra, i cui dati sono riportati sopra, aderisce alla Polizza di Assicurazione Collettiva IT6B PerfettoPiù Vita e Danni, indicando se stesso/stessa come Assicurato.
Ai fini dell'efficacia dell'Adesione, l'Aderente dichiara ove la proposta di Contratto di Finanziamento avanzata venga accolta dalla Contraente:
• di essere un Lavoratore Dipendente Privato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità, di non aver ricevuto finora dal datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
Gravano sull'Aderente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, costi totali pari a
(di cui sono riconosciuti all'Intermediario).
X Firma dell'Aderente
Per finanziamenti inferiori ai 30.000 EUR, l’Aderente dichiara inoltre:
• di non riportare un grado di invalidità permanente pari o superiore al 40%, calcolato secondo i criteri indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, e
• di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da malattia o lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapeutico continuativo nel tempo, e
• di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi per malattia o infortunio.
X Firma dell'Aderente
Modulo di adesione PerfettoPiù (FNMIV406) - Ver. 01/2016 - Pag. 1 di 2
Per finanziamenti superiori ai 30.000 EUR, l’Aderente dichiara inoltre di aver compilato il Questionario Sanitario con informazioni veritiere.
X Firma dell'Aderente
PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx’ Xxxxx, XXX0000 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta
PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx’ Xxxxx, XXX0000 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ho preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati che sarà effettuato da PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e/o dei dati giudiziari, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione all'accordo contrattuale. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e/o giudiziari, per le finalità e con le modalità illustrate nell'Informativa ricevuta.
MODULO DI ADESIONE
X Firma dell'Aderente
alla Polizza di Assicurazione Collettiva PerfettoPiù Vita e Danni tra PSA Insurance Europe Ltd, PSA Life Insurance Europe Ltd e Banca PSA Italia S.p.A.
X Firma dell'Aderente
È richiesto all’Assicurato di porre attenzione alle seguenti avvertenze relative alle dichiarazioni sullo stato di salute:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a), deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
c) anche nei casi non espressamente previsti dall’impresa, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
L’Aderente DICHIARA di:
(A) aver preso visione e di aver ricevuto in forma cartacea, e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione e dell'adesione alla Polizza Collettiva, e di aver accettato: (i) il Fascicolo Informativo riguardante la Polizza Collettiva n. IT6B-PerfettoPiù Vita e Danni (contenente le Note Informative, le Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, il Glossario e il Modulo di Adesione), e (ii) la documentazione informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento 5/2006 dell'ISVAP;
(B) di essere informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte;
(C) di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, tutti gli articoli e le clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione ed in particolare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 2 (Persone assicurabili e Adesione alla Polizza); art. 3 (Data di Decorrenza, Durata e Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa); art. 5 (Esclusioni); art. 6 (Beneficiario della Prestazione); art. 8 (Denuncia dei Sinistri); art. 10 (Legge applicabile); art. 11 (Comunicazioni); art. 12 (Cessione dei diritti); art. 13 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio); art. 14 (Foro Competente) e i seguenti articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione: art. 1.1. (Indennizzo assicurativo e Massimale); art.
1.2. (Periodo di Carenza e Franchigia); art. 2.1. (Indennizzo assicurativo e Massimale); art. 2.2. (Periodo di Carenza e Franchigia); art. 3.1. (Indennizzo assicurativo e Massimale); art. 3.2. (Periodo di Carenza e Franchigia): art. 4.1. (Indennizzo assicurativo e Massimale); art. 4.2. (Periodo di Carenza e Franchigia).
X Firma dell'Aderente
L’Aderente DICHIARA agli effetti della validità della presente Polizza:
a) di esprimere il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla mia vita ai sensi dell'art. 1919 Codice Civile;
b) di aver letto, approvato e accettato le Condizioni di Assicurazione riportate nel Fascicolo Informativo ricevuto;
c) di aver ricevuto l’Informativa sulla Privacy;
d) di aver ricevuto il questionario di adeguatezza e i modelli 7A e 7B
e) di essere consapevole che aderire è facoltativo.
X Firma dell'Aderente
Modulo di adesione PerfettoPiù (FNMIV406) - Ver. 01/2016 - Pag. 2 di 2
Nel caso in cui mi ritenga colpito da un Sinistro coperto dalla Polizza, potrò avvalermi della collaborazione di Banca PSA Italia S.p.A. per presentare la denuncia di Xxxxxxxx e per raccogliere la documentazione e darvi mandato di rappresentarmi ai fini della liquidazione del Sinistro di fronte all'Assicuratore. Dichiaro comunque di essere consapevole che nella mia qualità di Assicurato dovrò far valere i miei diritti, comunque collegabili alla Garanzia direttamente ed esclusivamente nei confronti di PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd. Il rilascio di dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.
X Firma dell'Aderente
PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx’ Xxxxx, XXX0000 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta
PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la XXX Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx’ Xxxxx, XXX0000 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx XXX 0000, Xxxxx