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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE PER I PERITI ASSOCIATI LAPET (LIBERA ASSOCIAZIONE PERITI ESPERTI TRIBUTARI) DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO " CONVENZIONE AIG MARSH POLIZZA RC PROFESSIONALE LAPET "
Compagnia di assicurazione: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: GENNAIO 2023
Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamentele informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto denominato "Polizza RC Professionale LAPET" copre - in forma "claims made" la responsabilità civile professionale e generale dei Periti Tributaristi Associati Lapet (“Libera Associazione Periti Esperti Tributari).
Che cosa è assicurato?
✓ Attività di gestione contabile fiscale
✓ Sanzioni di natura fiscale a carico di clienti
✓ Responsabilità nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale
✓ Responsabilità da fatto colposo/ doloso di collaboratori e simili
✓ Conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, valori o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina incendio
✓ Funzione di membro di Commissione Tributaria
✓ Funzione di revisore di enti locali
✓ Per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente
✓ Per l'attività di amministratore di stabili condominiali
✓ Conciliazione e arbitrato
✓ Acquisizione dati
✓ Elaborazione dati
✓ Attività professionale di Consulente del Lavoro, in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dalla Legge
Sono qui riportate le principali coperture, per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alla Scheda di Polizza.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Guerra, invasione, inquinamento
🗶 Circolazione su strade di uso pubblico o equiparate con veicoli a motore
🗶 Esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo
🗶 Attività professionale diversa
🗶 Sindaco e consiglio di amministrazione, salvo non sia acquistata la relativa estensione
🗶 CAAF
🗶 Valore futuro/ rendimento
🗶 Enti pubblici/ Authority di regolamentazione
🗶 Rischio contrattuale puro
🗶 Atti dolosi
🗶 Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
🗶 Sanzioni
Le esclusioni qui di seguito riportate sono riferite alla sola sezione “ RCT – Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio” e RCO – “Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro”:
🗶 Xxxxx alle opere edili in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate;
🗶 Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
🗶 Circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
🗶 Impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
🗶 Inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
🗶 Assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
🗶 Detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti;
🗶 Malattie professionali;
🗶 Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
🗶 danni derivanti da e le Richieste di Risarcimento relative a Cyber Liability.
Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione vale in Europa.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro, informare la Compagnia, anche tramite il Broker, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'Assicurazione ha la durata di un anno, più la frazione di anno necessaria per far coincidere la scadenza della Polizza a quelle fissata convenzionalmente alle ore 24:00 del 31 dicembre dell'anno successivo.
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Come posso disdire la polizza?
Non sono previste clausole di disdetta essendo il contratto senza tacito rinnovo
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale e Generale per i Periti Associati Lapet (Libera Associazione Periti Esperti Tributari)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: " CONVENZIONE AIG MARSH POLIZZA RC PROFESSIONALE LAPET "
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: Gennaio 2023
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione. Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2020 - 30 novembre 2021. L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.981,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.934,1 milioni Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 664,1 milioni Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)€ 1.475,7 milioni; Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.701,1 milioni (per MCR) e € 2.114,8 milioni (per SCR); L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 256,16% (fondi ammissibili verso MCR) o 143,3% (fondi |
Al contratto si applica la legge Italiana. | ||
Che cosa è assicurato? | ||
Il presente prodotto è stipulato nella formula "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile. | ||
GARANZIE BASE | ||
Responsabilità civile professionale – Iscritto LAPET | L’Assicurazione è prestata con riferimento: 1) ai danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di perito ed esperto di tributi o scritture iscritto all’associazione LAPET; 2) ai danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro in quanto iscritto al relativo Albo L’Assicurazione vale inoltre: 1) per la funzione di membro di Commissione Tributaria; 3) per la funzione di revisore di Enti Locali; 4) per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente; 5) per l’attività di Amministratore di stabili condominiali; 6) per l’attività di elaborazione elettronica dei dati; 7) per l’attività di conciliazione e arbitrato. | |
I danni patrimoniali arrecati a terzi – compresi i clienti – in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento di un’attività di: | ||
Responsabilità civile Professionale – Società di Elaborazione dei Dati | - acquisizione dati, per la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da centri di raccolta su idonei supporti propri e/o di terzi e secondo le modalità ed i tracciati concordati con i clienti, e per le eventuali necessarie operazioni di codifica e controlli con uso di ogni necessaria apparecchiatura, procedura e metodo, ivi compresa la microfilmatura e la lettura ottica; - elaborazione dati mediante apparecchiature proprie o di terzi (o del cliente) ovunque dislocate, utilizzando software proprio o del cliente per la gestione della contabilità generale, degli adempimenti I.V.A., per la gestione delle paghe e contributi del personale delle Aziende servite. | |
Sono comprese in garanzia, anche le responsabilità derivanti all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte della società/Studio dell’Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale. | ||
ESTENSIONI | ||
Responsabilità | • RCT: l'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Xxxxx da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. • RCO: l'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è | |
civile verso terzi | ||
(RCT) - | ||
conduzione dei | ||
locali adibiti ad uso | ||
ufficio e verso i | ||
prestatori di lavoro | ||
(RCO) |
prestata l'Assicurazione. • Rivalsa istituto e/o enti di previdenza e/o assistenza. • Committenza Auto | |
Committenza auto | La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di Danni, sia per lesioni a persone sia per Xxxxx a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione. |
Studio Associato o Società tra professionisti | Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società di professionisti, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest’ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato. |
Periodo di Osservazione (gratuito) | L’Assicurato ha diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 30 giorni. |
Attività di Sindaco e/o Revisore dei Conti in Società di capitali o Enti | In deroga all’esclusione “Sindaco e Consiglio di Amministrazione”, l’assicurazione viene estesa all’attività svolta dall'Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa o Enti, e di Revisore dei conti in Enti Pubblici, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del Collegio sindacale o del Collegio dei revisori, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare ali 'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 - bis del Codice Civile. |
Assistenza Fiscale – Visto di Conformità PESANTE | L'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti all'apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali, all'asseverazione per studi di settore ed alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Periodo di Osservazione (a pagamento) | Oltre al periodo di osservazione (gratuito) di 30 giorni, il Contraente ha la facoltà di acquistare un periodo di osservazione di 12 mesi comunicandolo per iscritto all’Assicuratore ed effettuando il versamento del premio addizionale |
pari all’ultima annualità di polizza entro 30 giorni successivi alla data di cancellazione o di mancato rinnovo della polizza. | ||
Assistenza Fiscale e compensazione crediti - Visto leggero (a pagamento) | L’assicurazione viene estesa alla responsabilità civile derivante dall’Assicurato dall’apposizione di visti in conformità (visto leggero) per : (i) Assistenza Fiscale (ii) Compensazione Credito IVA (iii) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap (iv) Rimborsi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14. | |
Elaborazione modelli 730 (a pagamento) | La Società, nei limiti del massimale previsto in riferimento alla presente garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore. | |
Cessazione dell'attività | E’ facoltà dell’Assicurato e/o dei suoi eredi, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale o in caso di decesso, richiedere alla Società [entro e non oltre 2 mesi dalla scadenza anniversaria della polizza - i 2 mesi risulteranno parte integrante del periodo di ultra-attività in quanto l'efficacia della stessa decorrerà dalla data di definitiva cessazione dell'attività - la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi fino ad un massimo di 10 (dieci) anni, sempre che esse si riferiscano a fatti, attività e quant'altro verificatisi prima della cessazione dell'attività, previo pagamento di un importo pari al 200 per cento del premio riferito all'annualità in corso. | |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. | ||
Che cosa non è assicurato? | ||
Attività professionale diversa | Attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa. | |
Titoli al portatore | Sinistro conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore. | |
CAAF | Sinistro conseguente all’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale. | |
Valore futuro/rendimento | Xxxxxxxx attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, a un impegno o garanzia fornita dall'Assicurato in relazione a disponibilità di fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, forme di investimento in genere che prevedano un risultato economico o un rendimento garantito. | |
Enti pubblici/Authority di regolamentazione | Sinistro derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi. | |
Rischio contrattuale puro | Sinistro riconducibile a penalità contrattuali o a sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato. | |
Atti dolosi | Atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente. | |
Richieste di risarcimento/circostanze preesistenti | Qualsiasi richiesta di risarcimento (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato |
avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. | |
U.S.A / Canada | Richiesta di risarcimento presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in un qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla Legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
Sanzioni | Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. |
Guerra/terrorismo | Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo |
Esplosioni/radiazioni | Sinistri che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. |
Inquinamento | Inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. |
Circolazione su strade di uso pubblico/natanti a motore/aeromobili | Sinistri connessi alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili. |
Motivi disciplinari | Sinistri commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale. |
Restrizione dell’ambito di applicazione territoriale | Non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi: i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell’Area Specifica o registrata o avente sede in un’Area Specifica; ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un’Area Specifica; iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un’Area Specifica; o iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d’uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un’Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, |
qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un’Area Specifica. Per “Area Specifica” si intende: (i) la Repubblica di Bielorussia e/o (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Xxxxxxxxx, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel Certificato di Assicurazione. Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti: • RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici: s’intende prestata fino a concorrenza per ogni singolo sinistro di un importo pari al massimale RC Professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque fino al massimo di € 500.000 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 500,00. • RCO: s’intende prestata fino a concorrenza per ogni singolo sinistro di un importo pari al massimale RC Professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque fino al massimo di € 500.000 per sinistro. • Perdita, distruzione o deterioramento di atti o documento: per un importo massimale di € 50.000,00, per ogni Sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di € 500,00. • Titoli al portatore: per importo massimale di €25.000,00, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.pari al massimale di € 500.000,00 per sinistro. • Attività di Sindaco e/o Revisore dei Conti in Società di capitali o Enti: limite del massimale indicato in polizza con l’applicazione di una franchigia a carico dell’Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro. • Assistenza Fiscale e Compensazioni Credito IVA (visto leggero): in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve dame avviso scritto al Broker o alla Società, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per quanto concerne il broker, la denuncia deve essere inoltrata all’Intermediario Assicurativo - XXXXX S.p.A. con le seguenti modalità: ⮚ A mezzo posta raccomandata indirizzata a: Marsh S.p.A. Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx |
⮚ A mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx In alternativa, qualora si volesse denunciare il sinistro alla Società, la denuncia potrà essere inoltrata con le seguenti modalità: ⮚ A mezzo posta raccomandata indirizzata a: AIG Europe S.A. – Financial Lines Claims – Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) L'inadempimento dell’obbligo di denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.). Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore o al Broker secondo le modalità di seguito riportate. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: (a) il contestato, supposto o potenziale Atto; (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto; (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e (d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione. | |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. Il premio può essere corrisposto mediante l’utilizzo di uno degli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dal broker. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Rimborso | Non sono previste ipotesi contrattuali di rimborso dei premi. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di Polizza, più la frazione di anno necessaria per far coincidere la scadenza della Polizza a quelle fissata convenzionalmente alle ore 24:00 del 31 dicembre dell'anno successivo. |
Sospensione | Non sono previste ipotesi contrattuali di sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale. In tal caso la Società procederà alla restituzione del Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 67-terdecies del d.lgs. 206/2005, qualora l’assicurato richieda che i servizi assicurativi di cui alla presente polizza comincino ad essere prestati prima della scadenza del periodo di recesso, la restituzione del Premio avverrà pro quota, in ragione del periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Coloro che svolgono l'attività professionale di perito ed esperto di tributi o scritture iscritto LAPET | |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall’Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all’Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA “Service Reclamations Niveau Direction” (Servizio reclami a livello direzione): 00X Xxxxxx XX Xxxxxxx X- 0000 Xxxxxxxxxx – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx |
All'IVASS | Possono essere inviati all’IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari. Possono inoltre essere inoltrati all’IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all’Assicuratore affinché possano essere sottoposti all’IVASS. Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all’IVASS richiedendo l’apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L’IVASS interesserà l’autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente. Di seguito i recapiti dell’IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza delle predette informazioni, l’IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante. | ||
Al Commissariat aux assurances (CAA) | Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest’ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX X-0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxx.: (+352) 22 69 11 - 1, xxx@xxx.xx Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | ||
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell’insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce |
per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all’esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx- net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE PER I PERITI ASSOCIATI LAPET
(Libera Associazione Periti Esperti Tributari) CONVENZIONE AIG MARSH POLIZZA RC PROFESSIONALE
LAPET
L’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell’Attività professionale assicurata è prestata nella forma “CLAIMS MADE” a coprire le Richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna Richiesta di risarcimento potrà essere accolta.
“DICHIARAZIONI del Frontespizio di polizza”
Pol. N. XXX0000000.XXX
1) Contraente/Assicurato «NOME» «COGNOME» o «RAGIONE SOCIALE»
Sede Legale «INDIRIZZO» «CAP» «SEDE» «PV»
CF/P.IVA «CODICE_FISCALE» o «PARTITA IVA»
2) Attività professionale: Attività di perito e esperto tributi iscritto LAPET (Libera Associazione Periti Esperti Tributari)
3) Periodo di assicurazione: Dalle ore 24.00 del <<DATA DECORRENZA>>
Alle ore 24.00 del <<DATA SCADENZA >>
4) Massimale: € <<MASSIMALE>> per sinistro e per periodo assicurativo
5) Franchigia : € <<FRANCHIGIA>> per sinistro
6) Oggetto dell’assicurazione : attività di perito e esperto tributi di cui all’Art. 22 delle Condizioni di assicurazione attività di Elaborazione Dati (EDP) di cui all’Art. 22.1 delle Condizioni di
assicurazione
7) Condizioni Aggiuntive: <<A>>; <<B>>; <<B1>>; <<C>> di cui alle Condizioni Aggiuntive
8) Formazione del premio alla firma: Dalle ore 24.00 del ………. alle ore 24.00 del ………..
Premio Imponibile Euro ……………..
Imposte 22,25% Euro ……………..
Totale Euro ……………..
9) Estensione territoriale: EUROPA (vedere art. 25 delle Condizioni di assicurazione)
10) Data di Retroattività: Illimitata
11) Assicurati Addizionali (Art.30): Cognome e Nome xxx Partita IVA : XXXX
Cognome e Nome xxx Partita IVA : XXXX Cognome e Nome xxx Partita IVA : XXXX
Testo: come da condizioni allegate Polizza RC Professionale LAPET versione Gennaio 2023
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961- REA Milano n. 2530954 Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
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Pol. N. XXX0000000.XXX
Il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, Dichiara anche a nome degli Assicurati, che l’Assicurato o gli Assicurati :
- hanno ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del Set Informativo, in conformità con il Regolamento IVASS 40/2018; Allegato 3, 4 e 4 Ter di Marsh S.p.A; Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D.Leg 196/2003, come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR
- hanno preso visione ed accettato le condizioni contrattuali riportate nelle allegate condizioni (Polizza RC Professionale Lapet Vers. Gennaio 2023)
- Che alla domanda “HAI ALTRA POLIZZA PER IL MEDESIMO RISCHIO ATTIVA ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA PRESENTE PROPOSTA?” Ha risposto:
🞎 SI, CON CONVENZIONE INTEGRATIVA LAPET TRAMITE AIG/MARSH
🞎 NO
🞎 SI, CON ALTRO ASSICURATORE Compagnia Polizza nr. scadenza alle ore 24.00 del
NB: E’ necessario conservare copia della polizza sopra menzionata perché dovrà essere esibita in caso di sinistro.
- Che alla domanda « Hai ricevuto negli ultimi tre anni richieste di risarcimento danni chiuse e liquidate?” ha risposto:
🞎 NO
🞎 Si, chiuse senza esborso
🞎 Si, pagate per meno di 1.000,00
🞎 Si e pagate per un totale tra 1.000,00 € e 5.000,00 €
🞎 Si e pagate per un totale tra 5.000,01 € e 10.000,00 €
🞎 Si e pagate per più di 10.000,01
- Che alla domanda “"Hai ricevuto negli ultimi TRE ANNI richieste di risarcimento danni Tuttora in fare di definizione (aperte) e/o sei a conoscenza di circostanze che potrebbero determinare l'insorgenza di richieste di risarcimento danni?" ha risposto: 🞎 Si 🞎 No
- che il fatturato professionale con personale partita IVA dei soci elencati non è prevalente rispetto a quello dello Studio (Art. 30 di polizza)
- che alla domanda “Sei o sei stato Sindaco/Revisore in società/enti che durante o dopo l’espletamento dell’incarico siano stati sottoposti a procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale (anche non concorsuale) o altro strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza disciplinato dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 s.m.i. (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato minore, concordato in continuità aziendale, accordo o piano di ristrutturazione, convenzioni di moratoria, procedure da sovraindebitamento, liquidazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, composizione negoziata della crisi, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata, piano attestato di risanamento etc.), ovvero altre eventuali procedure o strumenti legati alla riforma del diritto fallimentare previsti da normative aventi finalità e/o effetti analoghi a quelli che precedono ?” ha risposto:
- DICHIARAZIONE DA RILASCIARE SOLO IN FASE DI PRIMA ATTIVAZIONE -
🞎 NO 🞎 SI
Se SI, le Società oggetto di tali procedure sono XXXXX P.IVA XXXXX
Prende inoltre atto che:
- l’assicurazione non è operante, relativamente all’attività di Sindaco/Revisore dei Conti, per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore in Aziende che siano state sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale (anche non concorsuale) o altro strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza disciplinato dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 s.m.i. (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato minore, concordato in continuità aziendale, accordo o piano di ristrutturazione, convenzioni di moratoria, procedure da sovraindebitamento, liquidazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, composizione negoziata della crisi, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata, piano attestato di risanamento etc.), ovvero altre eventuali procedure o strumenti legati alla riforma del diritto fallimentare previsti da normative aventi finalità e/o effetti analoghi a quelli che precedono prima della sottoscrizione del primo contratto di RC Professionale LAPET con AIG contente l’estensione all’attività di Sindaco/Revisione dei conti e mantenuto in vigore senza soluzione di continuità con AIG Convenzione AIG/Marsh RC professionale LAPET.
- l’assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore dei conti presso Istituti Bancari e/o Finanziari, Società Sportive e Società quotate in borsa.
LA SOCIETÀ
AIG EUROPE SA
Rappresentanza Generale per l’Italia
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961- REA Milano n. 2530954
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art. 3 (Altre assicurazioni). Art. 8 (Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro). Art. 11 (Recesso in caso di sinistro). Art. 14 (Foro competente). Art. 15 (Rischi esclusi). Art. 19 (Delimitazione dell’Assicurazione). Art. 20 (Gestione delle vertenze di danno- Spese legali). Art. 21 (Cessazione del rapporto assicurativo). Art. 22 (Oggetto dell’Assicurazione – Iscritto LAPET.) Art. 23 (Inizio e termine della garanzia). Art. 24 (Rischi esclusi). Art. 25 (Estensione territoriale). Art. 26 (Limiti di indennizzo). Art. 28 (Arbitrato – Commissione paritetica). Art. 29 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO). Art. 30 (Studio Associato o Società tra professionisti – Assicurati addizionali.) Art. 31 Cessazione dell’attività. Condizioni Aggiuntive (A, B e C).
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato.
DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER I “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”.
La presente polizza è emessa a Milano, il XXXX Fanno parte integrante nr. 10 pagine.
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Il versamento di € «premio lordo» è stato effettuato a mani del Broker il
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961- REA Milano n.
2530954
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DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
- per Assicurato si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
- per Assicurazione si intende il presente contratto di Assicurazione;
- per Associazione LAPET si intende la Libera Associazione Periti Esperti Tributari;
- per Broker si intende l’intermediario a cui è affidata la gestione dell’Assicurazione, ossia Xxxxx SpA;
- per Contraente si intende il soggetto che stipula l’Assicurazione;
- per Xxxxx si intendono la morte o lesioni personali, la distruzione e/o il deterioramento di beni fisicamente determinati;
- per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- per Perdita patrimoniale si intende ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l’effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni;
- per Periodo di assicurazione si intende il periodo di validità della Polizza indicato nel frontespizio;
- per Periodo di osservazione si intende il periodo di tempo come definito all’art. 31 della Polizza;
- per Polizza si intende il documento che prova l’Assicurazione;
- per Premio si intende la somma dovuta dall’Assicurato alla Società;
- per Richiesta di risarcimento si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell’Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l’Assicurazione;
- per Sinistro si intende la Richiesta di risarcimento
- per Società o Assicuratore si intende l’impresa assicuratrice AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.)
Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato -Variazioni o comunicazioni.
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Le variazioni o modificazioni della Polizza devono risultare da atto scritto.
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo della Società xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx o del Broker xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata all'indirizzo dell’Assicurato o della Spett.le Broker
Per essere valide ed efficaci, le eventuali comunicazioni di recesso devono essere inviate dalla Società all’Assicurato e per conoscenza al Broker.
Le comunicazioni produrranno effetto dalla data di spedizione e farà fede la data del timbro postale.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto Richieste di risarcimento in ordine a Sinistri accaduti prima della stipulazione della Polizza o sia a conoscenza di elementi che possano dare luogo a Richieste di risarcimento è tenuto a specificarlo dettagliatamente e inviare tutta la documentazione necessaria prima della stipula della Polizza.
Le predette Richieste di risarcimento e circostanze già note prima della stipula non sono coperte dalla Polizza come espressamente previsto ai sensi dell’esclusione di cui all’art. 24, lett. (i).
Art. 3 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve dame avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)
Art. 4 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio e la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
L'Assicurato è tenuto entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:
a) a sottoporre alla Società e/o al Broker ogni Richiesta di risarcimento ricevuta;
b) a dar notizia alla Società e/o al Broker per iscritto di ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità civile professionale; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come Richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del Periodo di assicurazione.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ Indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 9 - Circostanze
Nel caso in cui, durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore e/o al Broker. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
(a) descrizione del contestato, supposto o potenziale atto;
(b) indicazione del tempo e del luogo del contestato, supposto o potenziale atto;
(c) i motivi per cui si prevede che potrebbe essere presentata una Richiesta di risarcimento; e
(d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.
Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo
Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla data in cui la Società, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della Polizza, riceve quietanza firmata.
Art. 11 – Recesso in caso di sinistro
In caso di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'Indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere l’Assicurazione relativa al singolo Assicurato che ha presentato la denuncia di Xxxxxxxx, con un preavviso di 30 (trenta) giorni inviata al Contraente e all’Assicurato e previa comunicazione scritta inviata all’Associazione LAPET. Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 12 - Durata dell'Assicurazione
A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di Polizza, più la frazione di anno necessaria per far coincidere la scadenza nel certificato di polizza.
Art. 13 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 14 - Foro competente
Foro competente è quello del luogo ove ha domicilio l'Assicurato.
Art. 15 - Rischi esclusi.
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961- REA Milano n. 2530954
dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
d) inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) fatti commessi quando l’Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato o destituito dall'attività professionale.
Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.
Art. 16 - Diritto di surrogazione.
La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'Indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.
Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art. 22 punto d), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
Art.18 Clausola broker
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Xxxxx Spa, Xxx. X. Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker che tratterà con la Società; pertanto tutte le comunicazioni tra le Parti saranno valide anche se fatte e/o ricevute al / dal Broker.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art.19 – Delimitazione dell’Assicurazione
Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente Polizza, non sono considerati terzi:
a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i collaboratori, i dipendenti e praticanti - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) - che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;
d) Le aziende con qualifica di Assicurato addizionale.
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all' azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicurato ha la facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare della Società. Eventuali spese legali e/o di tecnici non autorizzate dalla Società saranno a carico dell’Assicurato. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 21 - Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa in caso di:
a) decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
b) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione; con conseguente cancellazione dall'albo professionale;
c) radiazione per qualsiasi motivo dall’Associazione LAPET;
In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima
scadenza annuale della Polizza. In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 22 - Oggetto dell’Assicurazione – Iscritto LAPET
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità perito ed esperto di tributi o scritture contabili, in quanto iscritto nel ruolo dei periti ed esperti sub-categoria tributi e scritture della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, svolta nei modi e nei termini previsti dagli art. 32 T.U. approvato con X.X. 00/00/0000 n. 2011; art. 2 del D.L.L. 21/09/1944 n. 315; D.M. 04/01/1954 e D. M. 10/12/1956 coordinati tutti nel T.U. del D.M. 29/12/1979 e relativo regolamento della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e successive modifiche legislative.
E’ comunque considerata parificata all’iscrizione ai ruoli della Camera di Commercio la denuncia di inizio attività IVA con codice di classificazione 692013.
L’Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale di consulente del lavoro, in quanto iscritto al relativo albo, svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per i Perdite patrimoniali involontariamente cagionate per motivi di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio dell’attività sopra descritta e delle leggi in vigore al momento del Sinistro.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali, bilanci, stesura e rappresentanza di atti giuridici in genere (come la rappresentanza presso le commissioni tributarie e Intendenze di Finanza), perizie contabili, ecc.;
b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso;
c) le responsabilità derivanti all’Assicurato nell’espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso l’incarico di Curatore nelle procedure di liquidazione giudiziale, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell’espletamento dell’incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci, conciliatore, arbitro;
d) le responsabilità derivanti all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, anche se iscritti ad un albo professionale;
e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, valori o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 50.000,00 del massimale indicato in Polizza, per ogni Sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di
€ 500,00.
f) In relazione a titoli ed effetti al portatore di terzi (a deroga dell’art. 24 b):
(I) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
(II) che, durante il Periodo di assicurazione, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali titoli ed effetti al portatore, fermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i titoli ed effetti al portatore sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b) i titoli ed effetti al portatore smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e
(d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato. La presente estensione sarà prestata sino a concorrenza di un importo pari a €25.000,00 del massimale indicato in Polizza, per ogni Sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.
L’Assicurazione vale inoltre per:
1. la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117);
2. la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142);
3. gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamento;
4. l’attività di amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall’art. 1130 del Codice Civile;
5. l’attività di elaborazione dati, così come descritta al successivo Art. 22.1 qualora svolta dall’Assicurato stesso e sempre a condizione che il relativo fatturato sia stato dichiarato nel questionario assuntivo.
6. l’attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all'organismo/commissione di conciliazione; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'organismo /commissione di conciliazione.
Art. 22.1 Oggetto dell’Assicurazione – Società di Elaborazione Dati
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali arrecati a terzi – compresi i clienti – in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività di:
- Acquisizione dati, per la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da centri di raccolta su idonei supporti (nastri, dischi, etc.) propri e/o di terzi e secondo le modalità ed i tracciati concordati con i clienti, e per le eventuali necessarie operazioni di codifica e controlli con uso di ogni necessaria apparecchiatura, procedura e metodo, ivi compresa la microfilmatura e la lettura ottica;
- Elaborazione dati, consistente nell’elaborazione e gestione delle informazioni fornite da clienti, mediante apparecchiature (elaboratori elettronici, terminali, etc..) proprie o di terzi (o del cliente) ovunque dislocate, utilizzando software proprio o del cliente per la gestione della contabilità generale, degli adempimenti I.V.A., per la gestione delle paghe e contributi del personale delle Aziende servite.
Sono comprese in garanzia, anche le responsabilità derivanti all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte della società/Studio dell’Assicurato, anche se iscritti ad un albo professionale.
Art. 23 - Inizio e termine della garanzia
L'Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e/o suoi aventi causa durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione eventualmente applicabile e denunciate alla Società nei termini di legge, in relazione ad errori o negligenze commessi posteriormente alla data di retroattività, da intendersi illimitata.
In presenza di continuità della copertura assicurativa tra le precedenti polizze sostituite o rinnovate con la Società, le stesse si intendono sostituite senza soluzione di continuità assicurativa.
Art. 24 - Rischi esclusi
L’Assicurazione non opera nelle ipotesi di seguito elencate:
a) Attività professionale diversa
in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in Polizza; in particolare non vale in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
b) Xxxxxx al portatore
per qualsiasi sinistro conseguenti a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
c) Sindaco e Consiglio di Amministrazione
per qualsiasi sinistro inerenti l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti, salvo sia stata effettuata l’estensione della Condizione Aggiuntiva C);
d) CAAF
per qualsiasi Sinistro conseguenti all’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;
e) Valore futuro/rendimento
per qualsiasi Sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
a) disponibilità di fondi
b) proprietà immobiliari o personali
c) beni e/o merci
d) qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
f) Enti pubblici/Authority di regolamentazione
per qualsiasi sinistro derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall’attività professionale assicurata effettuata dall’Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;
g) Rischio contrattuale puro
per qualsiasi Sinistro riconducibile ad una:
a) penalità contrattuale in genere;
b) sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato;
c) irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia destinatario o obbligato in solido al pagamento.
h) Atti dolosi
a) per qualsiasi Sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l’Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, in tal caso i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall’Assicurato;
b) per le Richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita.
i) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
per qualsiasi Richiesta di risarcimento già presentata all’Assicurato prima dell’inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni e/o circostanze suscettibili di causare o di avere causato Xxxxx a terzi, già note all’Assicurato all’inizio del Periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente assicuratore;
l) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:
qualsiasi Richiesta di risarcimento fatta contro l’Assicurato:
i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
ii. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
m) Sanzioni
La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna Richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
n) Restrizione dell’ambito di applicazione territoriale:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente Polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla Polizza per qualsiasi:
• entità organizzata o costituita ai sensi della legge di un’Area Specifica, o con sede in un’Area Specifica; o
• pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica, ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma
esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza; tuttavia, con riferimento al pagamento di qualsiasi dei predetti importi, l’assicuratore non avrà alcun dovere di difesa o di indagine in relazione alla pretesa, azione, causa o procedimento.
Ai fini della presente disposizione, per “Area Specifica” si intende:
1) la Repubblica di Bielorussia e/o
2) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa disposizione e la Polizza, prevarrà il contenuto della presente disposizione, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi parte di questa disposizione è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa disposizione, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa disposizione non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
Art. 25 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento fatte nei confronti dell’Assicurato in Italia e in qualsiasi altro paese d’Europa. Resta comunque
epoca da fissarsi dal collegio stesso.
Art. 29 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)
29.1 - RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per Xxxxx involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il Periodo di assicurazione, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad ufficio e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i Xxxxx arrecati a terzi da collaboratori e Xxxxxxxxxx.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro di un importo pari al massimale RC Professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque fino al massimo di € 500.000,00 per Sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto Danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa per Xxxxx a terzi pari a € 500,00.
29.2 - Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione:
inteso che l’Assicurazione é regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, all1e. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga
quali si dovrà fare riferimento per l’interpretazione della Polizza.
Art. 26 Limiti di indennizzo.
esperite dall’INAIL;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di Xxxxx non rientranti nei casi di cui al precedente punto cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.
La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell’Assicurato per Sinistro, di cui al Frontespizio di Polizza.
Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Art. 27 Richieste di risarcimento correlate – Sinistri in serie
Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:
(a) al medesimo atto o a più atti collegati o continuati; o,
(b) ad atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;
sarà considerata come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente Polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti.
Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare all’Assicuratore una Richiesta di risarcimento:
(a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o,
(b) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata, la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento è stata notificata all’Assicuratore.
Art. 28 Arbitrato - Commissione Paritetica.
In caso di divergenza fra le parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze e sull'ammissibilità a risarcimento del danno, le parti potranno conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti risarcimenti a termini della presente Polizza ad un Collegio composto da tre colleghi dell'Assicurato nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Tributaristi LAPET. Tutti i componenti del Collegio arbitrale devono essere iscritti all' Associazione Nazionale Tributaristi LAPET, purché non iscritti contemporaneamente agli Albi dei Ragionieri o Dottori Commercialisti ed il Collegio risiede presso la sede dell'Assicurato medesimo.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il professionista da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e decisioni del terzo Professionista.
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni altra formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.
Ai fini dello svolgimento dell'incarico, le Parti si impegnano a fornire al collegio tutta la documentazione necessaria a consentire ispezioni ed audizioni di testi.
E' data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della responsabilità e la liquidazione del danno ad
L’ Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l’inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.
Limitatamente ai Danni previsti al presente punto 2 (RCO) il risarcimento viene effettuato con l’applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00.
Nel caso in cui il massimale indicato al punto 4 del frontespizio risultasse inferiore a tale massimale, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.
Dalla garanzia RCO sono escluse le malattie professionali. Precisazioni:
(i) Malattie professionali:
I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall’estensione alle malattie professionali
(ii) Novero dei Terzi:
Agli effetti della garanzia RCT della Polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato.
(iii) Per prestatori di lavoro si intendono:
- I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni.
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.
(iv) Per retribuzioni lorde si intendono:
tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell’opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.
29.3 Esclusioni applicabili alla garanzia RCT/O
Ferme le esclusioni di cui di cui all’art. 15 e art. 24 di Polizza – Rischi esclusi dall’Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia:
a) i Danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b) i Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
c) i Danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
d) i Danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
e) i Xxxxx alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) i Danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
g) i Danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
h) i Danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i) i Danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
j) i Xxxxx provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico- fisici;
k) gli eventuali Danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
l) multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
m) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
n) i Danni da furto;
o) i Danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l’inquinamento dell’atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
p) i Danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
q) i Danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
r) i Danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi
s) i Xxxxx derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;
t) i Xxxxx di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali.
u) i Danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR)
v) i Danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
w) i Xxxxx derivanti da fumi di saldatura, laddove il contrente/Assicurato non abbia dotato i propri prestatori di lavoro di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008;
x) i Xxxxx derivanti da e le richieste di risarcimento relative a Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
I. il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per Attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
II. la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
III. ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
IV. ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
29.4 - Committenza auto
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di Danni, sia per lesioni a persone sia per Xxxxx a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.
29. 5 -Rivalsa Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.
Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.
Art. 30 Studio Associato o Società tra professionisti – Assicurati addizionali Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di associati dello Studio o Società tra professionisti, purché regolarmente iscritti al relativo albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società di professionisti, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest’ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato. La data di retroattività per l’attività svolta dal professionista socio con propria partita IVA è definita come all’Art. 23 della Polizza.
È facoltà della Società verificare, in caso di Richiesta di risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione alla Società.
La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.
Art. 31 Cessazione dell’attività
E’ facoltà dell’Assicurato e/o dei suoi eredi, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale o in caso di decesso, richiedere alla Società entro e non oltre 2 mesi dalla scadenza della Polizza - i 2 mesi risulteranno parte integrante del periodo di ultra-attività in quanto l'efficacia della stessa decorrerà dalla data di definitiva cessazione dell'attività - la proroga della garanzia per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi fino ad un massimo di 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell’attività, sempre che esse si riferiscano a fatti, attività e quant'altro verificatisi prima della cessazione dell'attività previo pagamento di un importo pari al 200 per cento del premio riferito all'annualità in corso.
Ai fini della proroga di cui sopra, il massimale relativo alla presente garanzia sarà quello dell'ultimo anno di efficacia della Polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti Periodi di Assicurazione.
Art. 32 Periodo di Osservazione
In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l’Assicurato avrà diritto a un Periodo di osservazione gratuito di 30 (trenta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il Contraente decida di acquistarlo. Qualora il Contraente decida di acquistare il Periodo di osservazione dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale, pari all’ultima annualità di polizza, all’Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente Polizza.
Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del Premio totale della presente Xxxxxxx non sia stato effettuato; o (b) la presente Polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra Polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.
Art. 33 Vincolo di solidarietà
Fermo restando tutti i termini, limiti e articoli e condizioni contenuti nella Polizza, nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato con eventuali altri terzi responsbaili, fermo il diritto di regresso nei confronti questi ultimi.
Art. 34 Ripensamento dopo la stipulazione
Ai sensi dell’art. 67 - duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto.
Dopo i 14 giorni indicati sopra, non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato. La richiesta deve essere fatta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo della Società xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx e al Spett.le Broker scrivendo all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx.
Art.35 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a:
AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami
Xxxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00 00 000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx
Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx.
Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide esclusivamente se espressamente richiamate e con pagamento di un premio aggiuntivo)
A) Assistenza Fiscale - Visto di Conformità PESANTE
L'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti all' apposizione del "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali, all'asseverazione per studi di settore ed alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, per ogni Sinistro e per periodo assicurativo. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di
garanzia valgono le condizioni previste dalla Polizza.
B) Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (Visto leggero)
Resta convenuto che, ferme le condizioni di Polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) previo pagamento di un premio aggiuntivo:
a) Assistenza Fiscale – come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dall’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, come modificata dal D.L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell’art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
d) Rimborsi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell’art. 7-quater del D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 01/01/2016 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00.
L'Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le Richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di Polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia riportato sul frontespizio di Polizza.
Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma pari o inferiore alla franchigia di cui al frontespizio di Polizza entro 15 giorni dalla richiesta.
Si dà e si prende atto, sulla base di dichiarazioni dell'Assicurato, che il massimale di copertura RC Professionale pari a € 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/apporre.
In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo, l'Assicurazione vale anche per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel Periodo di assicurazione.
Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle Richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare Richieste di risarcimento per Xxxxx.
Un Danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il Periodo di assicurazione.
B1) Elaborazione modelli 730
La Società, previo pagamento di un premio aggiuntivo e nei limiti del massimale previsto in riferimento alla presente garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato e non opponibile allo Stato o al diverso Ente impositore pari al 25% dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La Società, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell’importo dello scoperto a carico dell’Assicurato; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell’Assicurato entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell’Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell’art.6 D.lgs del 9 Luglio 1997 N.241
(comma 2 dell’art.6 del 9 Luglio 1997 N.241: Le imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa).
In applicazione dell’art. 1915 del Codice Civile, l’Assicurato perderà il diritto all’indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie a evitare o mitigare l’insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all’art. 6 comma 1 let. a) del D. Lgs. 175/2014.
C) Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore dei conti in Enti Pubblici.
Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore dei conti in Enti Pubblici.
A parziale deroga del punto c) di cui all'art. 24) della presente polizza, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa all'attività svolta dall'Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa o Enti, e di Revisore dei conti in Enti Pubblici, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del Collegio sindacale o del Collegio dei revisori, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare ali 'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 - bis del Codice Civile.
L'Assicurazione non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relative a posizioni di Sindaco e/o Revisore dei Conti di aziende che siano state sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale (anche non concorsuale) o altro strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza disciplinato dal d.lgs.
12 gennaio 2019 n. 14 s.m.i. (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato minore, concordato in continuità aziendale, accordo o piano di ristrutturazione, convenzioni di moratoria, procedure da sovraindebitamento, liquidazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, composizione negoziata della crisi, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata, piano attestato di risanamento etc.), ovvero altre eventuali procedure o strumenti legati alla riforma del diritto fallimentare previsti da normative aventi finalità e/o effetti analoghi a quelli che precedono antecedente la prima sottoscrizione del presente contratto sottoscritto con la Società.
L’Assicurazione non è operante per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive.
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in Polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 2.000,00 per sinistro e massimo di € 20.000,00 per sinistro.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato nell’Art 3. Altre Assicurazioni di cui sopra. S’intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di vigenza contrattuale.
S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell’ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di retroattività, s’intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento procedura di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale (anche non concorsuale). Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di
eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).
LA SOCIETA’
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia