COMUNE DI MANSUÈ PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI MANSUÈ PROVINCIA DI TREVISO
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO Dl ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 capo I° e II°)
All. B al Bando di gara
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto:
- l’espletamento del servizio di pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti;
- la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comu- nale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- la gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il Comune concedente, contando n. 4.939 abitanti al 31.12.2009, appartiene alla classe V.
ART. 2 DURATA
La concessione oggetto del presente Capitolato d’Oneri ha durata di tre anni, natu- rali successivi e continui, decorrenti dalla data del 01.01.2011, al 31.12.2013, con possibilità di rinnovo del contratto.
Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, sia in corso di validità della conces- sione, sia prima della sua scadenza, procedere alla rinegoziazione del contratto ai sensi dell’art.10, comma 1, lett d), della legge 28 dicembre 2001, n° 448, avvalen- dosi del Concessionario anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari, quali ad esempio: lotta all’abusivismo, arredo urbano, accertamento e riscossione di altri tributi, riscos- sione di entrate patrimoniali.
ART. 3
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese che risultino iscritte all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossio- ne dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle province, istituito presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e disciplinato dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n.289.
I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione.
L'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto dalla suddetta normativa, anche la decadenza dalla gestione del servizio.
E’ ammessa la partecipazione alla gara, sotto forma di Associazione Temporanea di Imprese, di soggetti regolarmente iscritti al succitato Albo.
In tal caso ogni partecipante all’A.T.I. dovrà possedere, comunque, i requisiti ri- chiesti ai singoli concorrenti.
ART. 4
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazio- ne di spazi ed aree pubbliche oggetto della presente concessione sarà effettuato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Per la gestione del servizio oggetto della presente concessione, il Concessionario viene remunerato con aggio a percentuale unica che sarà stabilita in sede di gara, sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubbli- cità, diritti sulle pubbliche affissioni e sulla tassa per l'occupazione di suolo pub- blico, con il contestuale obbligo da parte del Concessionario di corrispondere in ogni caso al Comune il minimo garantito previsto nel bando di gara per ciascun anno di durata del contratto.
Detto corrispettivo deve essere versato, in quattro rate uguali trimestrali, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, mediante accredi- to postale su conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale. L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispon- dente a ogni rata. Qualora le riscossioni superino la rata stessa, saranno congua- gliate nel versamento della rata successiva. Qualora le riscossioni risultino infe- riori, è comunque fatto obbligo al Concessionario di versare al Comune la somma corrispondente alla rata del minimo garantito. Non sono possibili compensazioni tra un anno e l'altro. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica l’interesse legale corrente maggiorato di tre punti.
ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario a garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, è tenuto a prestare prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudica- zione, una cauzione di ammontare pari al minimo garantito e per una durata pari a quella del contratto. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.
In caso di mancato versamento delle somme dovute, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione con escussione della fidejussione a semplice richiesta per l'importo corrispondente.
La diminuzione dell'importo della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del Concessionario. In difetto, il Concessionario dovrà provvedere nel ter- mine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definiti- vo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita al Concessionario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.
ART.7 TARIFFE
Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe ed i diritti annualmente deliberati dal Comune. Nessun diritto o maggiorazione è dovuto al Concessionario oltre a quanto previsto dalle tariffe stesse, salvo i puri rimborsi per spese di notifica e per i servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente e da questi richiesti, quali l'emissione di preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.
ART. 8
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Dal giorno di effettivo inizio della gestione il Concessionario assume la completa responsabilità del servizio, ex art. 11 comma 3, del D.Lgs. 507/1993, con la quali- fica di Funzionario responsabile del tributo.
Il Concessionario terrà completamente sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alla persone o alle cose, sia per mancanza di servizio reso verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sia civile che penale.
Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Il Concessionario agisce per mezzo di un Rappresentante munito di apposita pro- cura, il quale deve avere i requisiti di cui agli artt. 7 e 10 del D.M. 289/2000. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può anche essere designato a Funzionario Responsabile, con funzioni di sottoscrizione
dei provvedimenti relativi all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, al proces- so tributario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
Il Concessionario comunica entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il nomina- tivo del Funzionario Responsabile e del Rappresentante.
Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
ART. 9
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI
La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 507/1993 - Capo I^ per l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbli- che affissioni, - Capo II^ per la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; della ulteriore normativa vigente in materia, nonché dei regolamenti comunali at- tualmente in vigore.
Il Concessionario dovrà garantire con oneri a suo carico le seguenti attività:
1. Predisporre e dotarsi a proprie spese di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio di gestione dell'Im- posta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizio- ne degli interessati. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazio- ne, consentite o autorizzate dal comune, dovranno essere annotati in appo- sito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati. Detta moduli- stica se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi pre- visti dalle vigenti norme in materia fiscale e comunque sottoposta a con- trollo degli organi amministrativi comunali. Tutta la documentazione rela- tiva alla gestione dei tributi dovrà essere conservata e alla chiusura dell'e- sercizio dovrà essere consegnata al Comune che provvederà a conservarla sino al compimento della prescrizione decennale, previa compilazione del verbale di consegna.
2. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe e i diritti annualmente deliberati dall'Amministrazione comunale.
3. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apporta- re modifiche dovute a cambi di normativa. I programmi informativi do- vranno quindi essere adattati a soddisfare le esigenze del Comune.
4. Elaborazione e trasmissione all'Amministrazione comunale del conto della gestione secondo la normativa vigente entro il mese successivo alla chiu-
sura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle fun- zioni.
5. Trasmissione annuale dell'elenco degli atti notificati ai contribuenti relativi agli accertamenti effettuati, distinti per tipologia.
6. Il Concessionario entro i termini stabiliti in sede di gara e comunque non oltre 120 giorni dalla presa in carico del servizio, deve mettere a disposi- zione dell'Amministrazione comunale, sulla base di specifiche fornite dal- la stessa, apposita procedura informatica tramite internet disponendo inter- facce in ingresso e in uscita, che permettano l'analisi on-line in tempo reale dei dati sulla riscossione delle singole posizioni distinte per tributo, accedendo per ragione sociale o codice fiscale.
7. Consegnare senza oneri a carico del Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, su idoneo supporto informatico in formato EXCEL OFFICE 97 con descrizione dei tracciati record la banca dati al 31 dicembre dell'anno pre- cedente, relativa ai soggetti passivi di imposta, ai cespiti imponibili, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati, ed alle riscossioni conseguite.
8. Trasmissione, su richiesta dell'Amministrazione comunale di tutte le elaborazioni, le informazioni, e i dati sia analitici che sintetici, relativi alla riscossione dei tributi.
9. Il Concessionario su richiesta scritta da parte dell'ufficio finanziario, e comunque alla scadenza dell'affidamento, deve fornire gratuitamente al Comune tutte le banche dati di cui dispone per la gestione del servizio oggetto della presente concessione.
Il Concessionario agisce nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali), della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (Documentazione amministrativa), L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e loro s.m..
ART. 10
GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità il Concessionario dovrà ga- rantire con oneri a suo carico le ulteriori attività:
1. Entro tre mesi dalla presa in carico del servizio dovrà procedere al censimento degli impianti pubblicitari esistenti nel territorio, distinti per tipologia, concordan- do con l'Amministrazione la revisione delle superfici, con adeguamento delle stes- se alla classe di appartenenza del Comune nel termine massimo di 24 mesi dall'as- sunzione del servizio; sostituzione degli impianti con caratteristiche non più ido- nee allo svolgimento del servizio cui sono destinati, curandone manutenzione e ricambi.
2.Entro il termine di tre mesi dalla presa in carico del servizio, il Concessionario dovrà procedere al censimento delle utenze soggette all'Imposta comunale sulla Pubblicità.
3 Ogni manifesto o altro mezzo pubblicitario similare può essere affisso solo se sullo stesso viene apposta la dicitura “COMUNE DI MANSUE’ - SERVIZIO PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI” e la data di inizio nonché di scadenza dell’affissione stessa. Xxxxxxx detto termine il Concessionario deve coprire completamente i manifesti con altri nuovi o con fogli di carta, in modo da non prolungare mai l’affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e per cui furono riscossi i corrispondenti diritti.
4. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vi- genti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione ed alla co- pertura dei manifesti non oltre tre giorni dal riscontro dell’abuso, ed al recupero del tributo evaso con l’addebito delle spese sostenute.
5. L’eventuale deaffissione dei manifesti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti è a carico del Concessionario, cui non compete alcun rimborso spese.
6. Effettuare con la periodicità prevista in sede di gara, e comunque non oltre 24 mesi, il censimento delle utenze imponibili, distinte per tipologia.
7. Predisposizione, stampa imbustamento e spedizione ai contribuenti con congruo anticipo rispetto al termine di pagamento dei tributi, anche in assenza di obbligo di legge, un invito scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evita- re l'applicazione delle sanzioni. Tale invito deve essere formulato dettagliatamen- te in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. Deve anche riportare le sanzioni applicabili.
ART. 11
GESTIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Per la gestione della tassa occupazione suolo pubblico il Concessionario dovrà garantire con oneri a suo carico le ulteriori attività:
1. Entro tre mesi dalla presa in carico del servizio dovrà procedere al censimento delle utenze soggette a Tosap, distinte per tipologia.
2. Il Concessionario deve adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle occupazioni abusive, procedendo al recupero del tributo evaso con l’addebito delle spese sostenute.
3. Effettuare con la periodicità prevista in sede di gara, e comunque non oltre 24 mesi, il censimento delle utenze imponibili, distinte per tipologia.
4. Predisposizione, stampa imbustamento e spedizione ai contribuenti con congruo anticipo rispetto al termine di pagamento dei tributi, anche in assenza di obbligo di legge, un invito scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evita- re l'applicazione delle sanzioni. Tale invito deve essere formulato dettagliata- mente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si ri- ferisce e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimen- to dell'imposta. Deve anche riportare le sanzioni applicabili. Inoltre dovranno es- sere predisposti e inviati ai contribuenti anche i bollettini per i pagamenti rateali laddove ricorrano i requisiti ex art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
ART. 12 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato nel- la gestione del servizio, sia a terzi sia al Comune, e solleva il Comune da ogni responsabilità (amministrativa, civile, penale) diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della concessione.
Il Concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza - anche cumulativamente per attività analoghe in corso in altri Comuni - per la copertura sia della responsa- bilità verso terzi sia della responsabilità civile derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicurativa, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, con un massimale unico (per sini- stro, persona o cosa) non inferiore ad € 1.000.000,00=.
ART. 13 PERSONALE
Il personale del Concessionario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario stesso.
Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
Il Concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il rego- lare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipen- denti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre dovrà provvedere, a proprie spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge, ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
Il Concessionario, nella gestione del servizio, dovrà adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel ri- spetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
ART. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi verso terzi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici sono a carico del Concessionario il quale ne è il solo responsabile con esclusione di ogni diritto e rivalsa di indennizzo nei confronti del Comune.
ART. 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, an- che temporanea, a pena di nullità.
ART. 16 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
L’Ente concedente potrà richiedere al Concessionario di svolgere servizi aggiunti- vi e strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario nonché quant’altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate, concordando eventuali nuove condizioni economiche.
ART. 17 VARIAZIONI CONTRATTUALI
Il contratto nel corso della gestione può essere oggetto di integrazioni o variazioni allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze comunali o modifiche legislative o regolamentari.
Qualora nel corso della gestione il Comune ritenesse di richiedere al Concessiona- rio ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente capitolato, verranno concordate le pattuizioni del caso.
Nel caso in cui a seguito di modifiche normative o organizzative anche derivanti da scelte del Comune, le entrate oggetto del presente capitolato, o alcune di esse, cessino di esistere o mutino la loro consistenza, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni o di procedere al recesso di pieno diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 comma 2, del Codice Civile, con espressa esclusione del diritto alla corresponsione di qualsivoglia corrispettivo.
ART. 18 VARIAZIONI DI TARIFFA
Nel caso di variazioni di tariffe, superiore al 10 per cento, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione nonché in presenza di modifiche legislative, alla fattispecie impositiva del tributo, il canone fisso annuo netto convenuto dovrà essere adeguato, in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni.
ART. 19 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
Entro quarantacinque giorni dalla presa in carico del servizio il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese nell'ambito del territorio comunale, o distante mas-
simo 15 Km. (percorso stradale più breve rif.: xxx.xxxxxxxxxxx.xx) un recapito di gradimento del Comune, di facile accesso munito di apparecchio telefonico e fax per permettere la gestione del servizio, nonché fornire adeguate informazioni all'utenza. L'ufficio o recapito dovrà essere tenuto aperto al pubblico almeno nelle ore di apertura degli uffici comunali.
All'esterno, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta “Recapito comunale per la pubblicità, le pubbliche affissioni e la T.O.S.A.P.” o simile.
All'interno dovranno essere esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio per la pubblicità e le pubbliche affissioni e della t.o.s.a.p.
ART. 20 SERVIZI GRATUITI
Il Concessionario si impegna a provvedere a proprio carico alle affissioni dei manifesti del Comune secondo quanto indicato nell'offerta di gara.
Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare, per ogni anno di durata del contratto, a titolo gratuito la pubblicità e le affissioni di iniziative promosse dal Comune, secondo quanto indicato nell'offerta di gara, nei comuni limitrofi in Ve- neto e Friuli nel raggio di 50 km gestiti dalla concessionaria, fino a un massimo di
n. 100 manifesti per ciascuna manifestazione.
ART. 21
GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LGS. 196/2003
E’ fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 e successive modifiche ed integra- zioni.
Il Concessionario del servizio assume l’incarico di Titolare del trattamento dei dati ex art.28 della sopra citata normativa.
ART. 22
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
Il Concessionario non può emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto.
Alla scadenza del contratto il Concessionario deve senza ulteriori oneri:
• trasferire al Comune o su richiesta dell'Amministrazione comunale, diret- tamente al soggetto subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza del presente affidamento e comunque ogni dato, notizia e documento che il Concessionario non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge;
• trasferire al Comune o su richiesta dell'Amministrazione comunale, diret- tamente al soggetto subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizza- zione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti mede- simi.
ART. 23
VIGILANZA E CONTROLLI
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario o altro Funzionario, all'uopo delegato dallo stesso, si riserva di eseguire in qualsiasi momento ispezioni, verifi- che e controlli sull'andamento del servizio per verificare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.
Eventuali contestazioni dovranno essere notificate al Concessionario mediante lettera raccomandata AR nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi effettuati.
ART. 24
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
La decadenza del Concessionario può essere richiesta, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13 del Decreto del Ministero delle finanze n. 289/2000, dal Co- mune o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.
In caso di decadenza il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.
ART. 25
EFFETTI DELLA DECADENZA
Il Concessionario decaduto cessa dalla conduzione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.
Nel caso di decadenza, inoltre, il Responsabile del settore Economico-Finanziario diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività ineren- te il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguar- dante la gestione, redigendo apposito verbale in contradditorio col Concessionario stesso.
La decadenza dalla gestione non attribuisce al Concessionario alcun diritto di indennizzo.
ART. 26
CAUSE DI RISOLUZIONE
L'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto senza formalità alcuna, quando il Concessionario contravvenga ad una delle clausole contrattuali o nei seguenti casi:
1. decadenza per una qualsiasi causa derivante dalla gestione del servizio;
2. mancato riversamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
3. non aver iniziato il servizio alla data fissata;
4. inosservanza degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
5. aver commesso gravi abusi e/o irregolarità nella gestione;
6. continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio e inadempienze contrattuali;
7. inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
8. mancata istituzione dell'ufficio/recapito entro i termini stabiliti nel presen- te capitolato;
9. mancata attivazione dei collegamenti web a favore dell'ente entro i termini stabiliti in sede di gara;
10. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di mora- toria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento... a carico del Conces- sionario;
11. sospensione o abbandono del servizio;
12. violazione del divieto di cessione del contratto;
13. mancata effettuazione dei censimenti alle scadenze previste in sede di gara.
L'Amministrazione comunale si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili al Concessionario.
Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto previa diffida scritta.
In caso di risoluzione per cause imputabili al Concessionario, il Comune incame- rerà l'intero importo della cauzione.
In caso di risoluzione il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.
Art. 27 PENALI
Il Comune, in caso di inadempienze degli obblighi previsti nel presente capitolato applicherà, in relazione alla gravità delle mancanze accertate, per ogni infrazione commessa, una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di legge.
Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
− qualora il Concessionario non provveda a coprire i manifesti scaduti, né provveda alla deaffissione dei manifesti abusivi o collocati fuori dagli ap- positi impianti, incorrerà nella penalità di € 20,00 per ogni manifesto irregolare e per ogni giorno di ritardo;
− per ogni manifesto affisso senza la dicitura prescritta dall’art. 10 del pre- sente capitolato, il Concessionario incorrerà nella penalità di € 25,00;
− per i ritardi nella presentazione di documenti, di note e di registri previsti dal presente capitolato, richiesti dal Comune, il Concessionario incorrerà nella penalità di € 50,00 al giorno;
− in caso di ritardo nel versamento dell’incasso o del reintegro della cau- zione, oltre agli interessi legali maggiorati di tre punti, verrà applicata per ogni giorno di ritardo la penale di € 150,00;
− in caso di mancato allestimento dell'ufficio o recapito nei termini di cui all’art. 19 del presente capitolato: penale pari al 5% della cauzione;
− in caso di mancata effettuazione dei censimenti di cui agli art.10,c.6 e 11,c.3, il Concessionario deve corrispondere € 75,00 per ogni giorno di ri- tardo, ferma restando la responsabilità del Concessionario per danni, si applicherà l’art. 24;
− in caso di mancata consegna degli archivi di cui all'art. 9, c. 7: penale di
€ 150,00 per ogni giorno di ritardo;
− mancata effettuazione dei servizi gratuiti di cui all'art. 20: penale di
€ 300,00 per ciascun servizio omesso;
− In caso di violazione di obblighi assunti o disposizioni di legge che preve- dono adempimenti materiali, è facoltà del Comune far eseguire anche a terzi detti adempimenti, imputando le spese al Concessionario;
− L’importo relativo alle suddette penalità e/o alle suddette spese dovrà esse- re versato alla Tesoreria comunale entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
− In caso di inadempienza il Comune si riserva la facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla cauzione definitiva.
Fatto salvo risarcimento danno e risoluzione del contratto.
ART. 28
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.
ART. 29
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Per tutta la durata della gestione il Concessionario deve eleggere il proprio domi- cilio presso la Sede Municipale.
ART. 30
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Treviso.
ART. 31 DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso rinvio al bando di gara e alle norme legislative e regolamentari vigenti.