CONTRATTO DI SERVIZI RELATIVI
CONTRATTO DI SERVIZI RELATIVI
ALLA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI LAVORATI
TRA
ETINERA S.p.A.
E
[ ]
[DATA]
INDICE | INDICE | 2 |
Art. 1 | Premesse e allegati | 6 |
Art. 2 | Definizioni | 7 |
2.1 | Validità e efficacia del contratto | 10 |
Art. 3 | Oggetto de l contratto | 11 |
3.1 | Ricevimento prodotti | 12 |
3.2 | Immagazzinamento, deposito e custodia | 13 |
3.3 | Ricezione ordini delle rivendite | 14 |
3.4 | Allestimento dell’ordine delle rivendite | 15 |
3.5 | Evasione dell’ordine delle rivendite e relativa fatturazione | 16 |
3.6 | Determinazione ripristino delle scorte dei prodotti | 17 |
3.7 | Gestione resi, ammanchi e avarie | 18 |
3.8 | Immissione e trasferimento ad ETÌNERA dei dati amministrativi, contabili, gestionali, fiscali e finanziari | 19 |
3.9 | Operatività del DFL | 20 |
Art. 4 | Rivendite di responsabilità del DFL | 21 |
Art. 5 | Obblighi di ETÌNERA | 22 |
Art. 6.1 | Obblighi generali della Contraente | 23 |
Art. 6.2 | Obblighi specifici della Contraente | 24 |
Art. 7 | Copertura Assicurativa | 26 |
Art. 8 | Poteri di controllo | 27 |
Art. 9 | Inventario | 28 |
Art. 10 | Corrispettivi | 29 |
Art. 11 | Condizioni di pagamento | 30 |
Art. 12 | Riservatezza | 31 |
Art. 13 | Cessione del contratto | 32 |
Art. 14 | Scioglimento del contratto | 33 |
Art. 15 | Recesso | 34 |
Art. 16 | Clausola risolutiva espressa | 35 |
Art. 17 | Natura del contratto | 36 |
Art. 18 | Garanzia | 37 |
Art. 19 | Tutela della privacy | 38 |
Art. 20 | Disposizioni generali | 39 |
Art. 21 | Incaricati autorizzati e comunicazioni | 40 |
Art. 22 | Foro competente | 41 |
Art. 23 | Clausola per arbitrato rituale di diritto | 42 |
ALLEGATI:
A: Planimetria DFL
B: Rivendite di Responsabilità del DFL C: Corrispettivi
D: Attività diverse autorizzate E: Privacy
Scrittura privata Tra
ETÌNERA S.p.A., con sede in Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 000 – C.F./P. I.V.A. 06741351008 in persona (d’ora in avanti “ETÌNERA”);
e
Sig. …………………………………. residente in Via
…………………., n° di iscrizione al Registro delle Imprese di d’ora in avanti definito “Contraente”;
oppure
Società………………… con sede in………………………. in persona di , nella sua
qualità di ……………………… a tale atto legittimato ai sensi Partita I.V.A
…………… d’ora in avanti definita “Contraente”;
di seguito le “Parti” quando indicate congiuntamente.
Premesso
a) che ETÌNERA, istituita il 29 settembre 2001, ha come oggetto sociale la distribuzione su tutto il territorio nazionale di tabacchi lavorati sia di fabbricazione nazionale che di provenienza estera;
b) che il 28 febbraio 2002, verrà a scadenza l’attuale Contratto per la gestione del Magazzino Vendita di generi di monopolio attualmente in essere;
c) che è int eresse di ETÌNERA realizzare una propria rete di “Depositi Fiscali” ai sensi del
D.M. 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modifiche per la distribuzione dei tabacchi lavorati, avvalendosi anche di terzi imprenditori per la esecuzione di servizi logistici relativi alla porzione finale della catena logistica;
d) che le intese di cui al presente atto presuppongono la continuità della distribuzione in termini di mercato e clienti;
e) che la Contraente ha interesse ad eseguire i Servizi, come di seguito definiti, alle condizioni più avanti specificate;
Tutto ciò premesso
Articolo 1. - Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati A, B, C, D ed E debitamente sottoscritti fra le Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vincolano sia ETÌNERA che la Contraente.
Articolo 2. - Definizioni
Ai fini del presente Contratto, i termini e le espressioni qui elencate assumono il significato riportato di seguito a ciascuno di essi (rimanendo inteso che il plurale include il singolare e viceversa).
AAMS Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Allestimento di Ordini delle Rivendite
Si riferisce alle operazioni finalizzate a predisporre la merce destinata a ogni singola Rivendita individuata.
Caso fortuito Evento che realizza l’inadempimento ovvero un ritardo nell’adempimento dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla parte.
Collo E’ l’unità minima convenzionale di movimentazione dei Prodotti durante il trasporto. Più Colli possono essere raggruppati su di un unico pallet (o bancale o pedana o paletta).
Collo Scondizionato Si tratta di Collo che, normalmente dopo una fase di trasporto,
presenta evidenti segni di danneggiamento o manomissione che fanno sospettare avarie accidentali o furti anche solo tentati.
Consegna Si intende l’evento, coincidente con l’immissione in consumo, col quale la merce viene fisicamente ritirata dalla Rivendita, direttamente o indirettamente, presso i locali del DFL.
Contratto Per Contratto si intende il presente accordo. Il Contratto racchiude l’intera volontà delle Parti; esso quindi integra e sostituisce ogni precedente accordo, sia verbale che scritto, intervenuto tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto. Qualsiasi modifica al Contratto dovrà risultare per iscritto a pena di nullità.
Delegato alla gestione E’ la parte contraente sia essa persona fisica o giuridica che ai
sensi del D.M. 67/99 e nell’ambito del presente contratto viene delegata da ETÌNERA alla gestione del Deposito Fiscale Locale.
Depositario Autorizzato E’ il soggetto titolare e responsabile della gestione del
Deposito Fiscale. Ai fini del presente contratto si intende ETÌNERA.
Deposito Fiscale Locali, strutturati conformemente alla normativa di settore, in cui vengono detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa.
Deposito Fiscale Locale o DFL Indica le strutture, denominate fino alla data prevista dal
Decreto del Ministero delle Finanze n. 67/1999 e successive modificazioni “Magazzini Vendita”, dove i Prodotti vengono
(i) trasferiti dai Depositi Fiscali Territoriali, ricevuti, immagazzinati e conservati, e (ii) successivamente ritirati dalle Rivendite per soddisfare gli Ordini delle Rivendite, rimanendo inteso che, successivamente a tale data, saranno considerati Depositi Fiscali Locali esclusivamente le strutture rispetto alle quali l’AAMS abbia rilasciato ad ETÌNERA l’autorizzazione all’esercizio del Deposito Fiscale.
Deposito Fiscale Territoriale o DFT Unità logistica del Depositario Autorizzato ETÌNERA incaricata
di evadere gli Ordini di Ripristino Scorte dei DFL.
Evasione di Ordini delle Rivendite Consiste nell’aver disposto e organizzato tutte le operazioni
per la Consegna dei Prodotti alle Rivendite.
Forza maggiore Indica eventi straordinari o imprevedibili, atti compiuti da nemici dello Stato, sommosse, guerre, atti di terrorismo, incendi, fulmini, inondazioni, esplosioni, atti governativi, divieti, ritardi o omissioni governative, furti, rapine, e qualsiasi altra causa, sempreché in ciascun caso, espressamente previsto o meno, tale causa non abbia potuto essere evitata adottando tutte le misure per evitare il danno.
F.I.F.O. FIRST IN FIRST OUT, metodo di rotazione delle scorte di prodotto secondo il quale il Prodotto entrato per primo sarà il Prodotto che uscirà per primo.
Frequenza di Levata Periodicità con la quale il DFL esegue le Consegne di Prodotti
alle Rivendite. La Frequenza di levata viene predefinita in un calendario.
Frequenza di Consegna Periodicità con la quale il DFT esegue la consegna dei prodotti
al DFL. La Frequenza di Consegna viene predefinita in un calendario.
Ordine delle Rivendite Richiesta di Prodotti trasmessa dalla Rivendita secondo le modalità stabilite dall’AAMS.
Ordine di Ripristino Scorte Richiesta di Prodotti trasmessa dal DFL al DFT di competenza
per la reintegrazione del livello delle scorte presso il DFL.
Processo operativo E’ l’insieme organizzato e sistematico delle attività e dei
comportamenti finalizzati alla realizzazione dei servizi concordati:
- nel rispetto dei vincoli amministrativi
- in coerenza con le logiche funzionali del sistema informativo
Prodotti Si intendono i tabacchi lavorati, la cui commercializzazione è autorizzata dall’AAMS, oggetto di contratto di distribuzione tra ETÌNERA ed il relativo produttore.
Rappresentante del Delegato E’ il soggetto nominato dal Delegato alla gestione, sotto la
propria responsabilità, che agisce in nome e per conto di quest’ultimo in caso di assenza temporanea.
Rivendite Esercizi commerciali di vendita al consumo di tabacchi lavorati autorizzati dall’AAMS tramite apposita concessione amministrativa.
Terzi Indica una persona fisica o giuridica differente dalle Parti.
Vettore Imprenditore o azienda autorizzata all’esercizio di trasporti in conto terzi a cui viene conferito l’incarico di trasportare i Prodotti con l’utilizzo di automezzi di norma provvisti di sponda idraulica.
2.1. - Validità e efficacia del Contratto
Il Contratto è valido per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31 gennaio 2005, salvo il diritto di ETÌNERA di estendere la durata del Contratto di ulteriori 90 (novanta) giorni mediante richiesta scritta da formularsi entro 2 (due) mesi dalla scadenza originaria.
E' espressamente inteso e convenuto tra le Parti che il Contratto avrà efficacia a far data dal 1° marzo 2002, fatta eccezione per quanto concerne gli articoli 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, e 6.1, la cui efficacia è subordinata al rilascio ad ETÌNERA da parte di AAMS dell’autorizzazione fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.M. 22.02.1999, n° 67 e successive modificazioni.
Fino al momento di efficacia di detta autorizzazione e dell’attribuzione del relativo codice di accisa, per le materie di cui agli articoli enumerati al paragrafo precedente, in conformità all’articolo 1, comma 4, del D.M. Ministro delle Finanze 09.06.2000, n° 170, il rapporto contrattuale tra le Parti rimane disciplinato, per quanto applicabile, dal contratto di appalto per la gestione del magazzino di vendita attualmente in vigore tra ETÌNERA e la Contraente nonché dal “capitolato d’oneri” per l’appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio emanato da AAMS ed allegato a tale contratto d’appalto, di cui le Parti dichiarano di essere a conoscenza, e dalle altre leggi e regolamenti ivi richiamati.
Articolo 3. - Oggetto del Contratto
ETÌNERA affida alla Contraente, che accetta, la gestione del Deposito Fiscale Locale di ETÌNERA ai sensi del DM 67/99 e successive modifiche e integrazioni.
La gestione consiste nella esecuzione di “Servizi” relativi alla distribuzione da parte ETÌNERA dei Prodotti, costituiti da:
a) ricevimento Prodotti;
b) immagazzinamento, deposito e custodia;
c) ricezione di Ordini delle Rivendite;
d) Allestimento di Ordini delle Rivendite;
e) Evasione di Ordini delle Rivendite;
f) fatturazione alle Rivendite e verifiche del pagamento
g) determinazione e ripristino delle scorte dei Prodotti;
h) gestione resi, ammanchi e avarie;
i) immissione e trasferimento ad ETÌNERA dei dati amministrativi, contabili, gestionali, fiscali e finanziari;
j) operatività del DFL.
Le parti concordano che l'esecuzione di questi Servizi costituisce elemento essenziale del Contratto e concordano che i servizi non possano cambiare per tutta la durata del Contratto.
La Contraente si obbliga a svolgere i Servizi di cui ai paragrafi precedenti a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente, con l’uso della diligenza occorrente per ogni tipologia di Servizio, presso i locali siti in …………… alla Via …………….., come da planimetria allegata sub A.
3.1. - Ricevimento Prodotti
All’arrivo presso il DFL dei Prodotti spediti dal DFT, la Contraente provvederà:
a) al sollecito scarico dai mezzi del Vettore;
b) alla verifica della rispondenza qua ntitativa dei Prodotti pervenuti con quanto risulta dai documenti di accompagnamento dei Prodotti;
c) al controllo dello stato dei Colli e, in presenza di un Collo Scondizionato, al controllo dell’integrità e delle quantità dei Prodotti in esso contenuti;
d) alla verifica della rispondenza delle indicazioni riportate sui documenti di trasporto con le reali quantità e qualità ricevute, rilevandone le eventuali differenze;
e) alla rilevazione sul documento di accompagnamento ed alla formulazione per iscritto delle eventuali contestazioni o riserve al Vettore, provvedendo a comunicare ad ETÌNERA ed all’AAMS, entro le ventiquattrore dall’arrivo dei Prodotti, eventuali discordanze rilevate rispetto alla documentazione di accompagnamento, nonché danni e/o ammanchi ai Prodotti o agli imballi ovvero segni di presunta manomissione;
f) alla presa in carico dei Prodotti con l’introduzione tempestiva dei relativi dati nel sistema informativo.
La Contraente, preventivamente avvisata con un ragionevole anticipo e comunque durante l'orario normale di attività del DFL, si adopererà per rendere possibili le operazioni di cui sopra, anche se i Prodotti dovessero eccezionalmente arrivare oltre l’orario normale di attività del DFL.
3.2. - Immagazzinamento, deposito e custodia
La custodia e l’immagazzinamento comportano:
a) la collocazione dei Prodotti ricevuti nelle aree di stoccaggio dei locali di cui all’art. 3 ed identificate tramite ricalco in rosso sulla piantina allegata sub A garantendone, in relazione alla natura degli stessi, una accurata conservazione;
b) la gestione contabile separata dei Prodotti depositati, mantenendo costantemente la rispondenza dei Prodotti movimentati con la documentazione relativa;
c) la rotazione delle scorte di prodotto secondo il metodo F.I.F.O..
I Prodotti custoditi dalla Contraente restano di esclusiva proprietà di ETÌNERA fino alla Consegna.
3.3. - Ricezione Ordini delle Rivendite
La Contraente potrà accettare unicamente Ordini delle Rivendite redatti sui modelli predisposti da ETÌNERA ed approvati dall’AAMS, anche su modelli informatici, in conformità alla normativa in vigore e che risultino completi di:
a) numero progressivo e data dell’Ordine delle Rivendite;
b) numero ordinale della Rivendita e Comune;
c) cognome del titolare della Rivend ita;
d) quantità in Kg. o gr. di ciascun Prodotto ordinato;
e) possibilmente controvalore totale al netto dell’aggio dei Prodotti ordinati;
f) sottoscrizione autografa dell’Ordine delle Rivendite da parte del titolare o della persona debitamente autorizzata dall’Autorità competente.
La Contraente, tempestivamente e integralmente, immetterà, ove necessario, gli Ordini delle Rivendite nel sistema informativo e provvederà alla loro accurata conservazione e archiviazione secondo normale diligenza e conformemente alla legge.
La Contraente trasmetterà per via informatica ad ETÌNERA, contestualmente all’Ordine di Ripristino Scorte di cui all’art. 3.6, tutti gli Ordini delle Rivendite nel frattempo ricevuti da ciascuna Rivendita.
All’atto del ricevimento dell’Ordine delle Rivendite, la Contraente verificherà che l’ammontare dello stesso rientri nei limiti dell’eventuale pagamento differito autorizzato da ETÌNERA. Nel caso contrario, la Contraente dovrà comunicare al Rivenditore l’importo non coperto da pagamento differito che dovrà essere saldato contestualmente al ritiro dei Prodotti.
Sarà cura della Contraente tenere aggiornata l’anagrafica delle Rivendite, dando immediata comunicazione ad ETÌNERA in presenza di ogni e qualsiasi variazione.
3.4. - Allestimento dell’Ordine delle Rivendite
La Contraente provvederà all’Allestimento Ordini delle Rivendite in modo da soddisfare le seguenti diverse esigenze di fornitura:
a) fornitura ordinaria mediante richieste cicliche e consegne effettuate in giorni predeterminati;
b) fornitura straordinaria, ulteriore rispetto alla fornitura ordinaria, da espletare entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine a fronte della consegna al Deposito Fiscale Locale del documento giustificativo dell'avvenuto pagamento;
c) fornitura urge nte, ulteriore rispetto alla fornitura ordinaria, da espletare entro 2 ore dal ricevimento dell’ordine in base alla disponibilità di scorte presso i Depositi Fiscali Locali a fronte della consegna al Deposito Fiscale Locale del documento giustificativo dell'avvenuto pagamento.
La Contraente, qualora accerti l’indisponibilità parziale dei Prodotti ordinati dal Rivenditore, provvederà comunque all’evasione parziale dandone immediata comunicazione al Rivenditore, per la ridefinizione dell’importo da pagare rispetto alle richieste. In caso di indisponibilità totale dei Prodotti ordinati dal Rivenditore, la Contraente dovrà comunque dare comunicazione della impossibilità di soddisfare la sua richiesta al Rivenditore.
Tutte le comunicazioni ad ETÌNERA relative all'indisponibilità parziale o totale dei Prodotti, ordinati dai Rivenditori come rilevato dal sistema informativo, dovranno avvenire entro la chiusura della stessa giornata lavorativa in cui si è verificata l'indisponibilità.
3.5. – Evasione dell’Ordine delle Rivendite e relativa fatturazione
La Contraente, previa verifica del pagamento effettuato dalle Rivendite avvenuto nei modi e termini previsti da ETÌNERA, provvederà alla Consegna dei Prodotti al titolare della Rivendita o al suo delegato al ritiro, dopo averne verificata l’identità.
All’atto del ritiro rilascerà in nome e per conto di ETÌNERA due esemplari della fattura ricevendone in restituzione una copia sottoscritta per ricevuta.
La Contraente conserverà le fatture e i documenti giustificativi del pagamento per l’intera durata contrattuale.
La Contraente, in relazione alle modalità di incasso ed ai relativi strumenti di verifica predisposti da ETÌNERA, dovrà effettuare i relativi riscontri.
Il DFL, nell'ambito della disponibilità dei Prodotti ricevuti dal DFT a fronte delle proprie richieste di ripristino scorte, dovrà soddisfare gli ordini delle Rivendite in conformità alle quantità di ciascun Prodotto richiesto al momento del prelievo, ovvero sanarli nella stessa giornata.
Gli ordini delle Rivendite non soddisfatti nella stessa giornata in termini di quantità di ciascun Prodotto non dovranno superare il 5% degli ordini giornalieri evasi dal DFL nei primi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto e l’1% degli ordini giornalieri dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto.
Per ordini si intende ogni singolo Prodotto inserito nell’ordine effettuato dalle Rivendite.
3.6. – Determinazione e ripristino delle scorte dei Prodotti
La Contraente farà in modo che presso il DFL sia sempre presente un livello minimo di scorte che garantisca la normale Consegna di ciascuno dei Prodotti alle Rivendite.
Tale livello minimo di scorte per ciascun Prodotto sarà pari al maggiore fra:
a) SPb= Y ? t x VMG dove:
- Y è il fattore moltiplicativo variabile a seconda delle determinazioni di ciascun Produttore;
- SP è il livello di scorta di ciascun Prodotto da conservare in ciascun Deposito fiscale locale espresso in KG convenzionali;
- b sono i Prodotti;
- ? t sono i giorni di calendario che intercorrono in media nel mese precedente fra due consegne del Prodotto ad un dato Deposito Fiscale Locale; ai fini del presente articolo la frequenza di consegna verrà considerata non inferiore a 5gg. solari;
- VMG sono le vendite medie giornaliere effettuate nel mese precedente per ciascuno dei Prodotti, restando inteso che il DFL calcoli per ogni mese le vendite medie giornaliere effettuate nel mese precedente (vendita del mese diviso 30);
e
b) sette (7) giorni solari moltiplicati per VMG.
A tal fine, la Contraente emetterà Ordini di Ripristino Scorte al Deposito Fiscale Territoriale di aggregazione, sulla base della definita Frequenza di Consegna del proprio DFL.
Con riferimento a nuovi Prodotti, ETÌNERA comunicherà il livello minimo di scorte, indicato dai relativi produttori, ovvero i loro rappresentanti, che dovrà essere mantenuto per ciascun nuovo Prodotto per i primi (6) sei mesi di commercializzazione. Al termine di tale periodo si applicheranno le norme di cui ai paragrafi precedenti.
3.7. - Gestione resi, ammanchi e avarie
La Contraente, in base a modalità e termini definiti dall’AAMS e dalla normativa vigente, si impegna: a concentrare presso il DFL i resi dalle Rivendite; ad accertarne i quantitativi e le relative cond izioni, con redazione del verbale di reso; ad inoltrare al DFT di competenza tutti i resi. Analogamente, si impegna a descrivere e rendicontare i prodotti avariati o con difetti di condizionamento non ancora immessi al consumo e presenti presso il DFL, che saranno resi al DFT.
Nell’eventualità di ammanchi, eccedenze, distruzione o deterioramento dei Prodotti, verificatisi dopo il ricevimento degli stessi come previsto dall’art. 3.1, la Contraente, fermo restando la responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, darà senza indugio comunicazione ad ETÌNERA ed all’AAMS, con descrizione delle circostanze che hanno caratterizzato l’evento.
3.8. – Immissione e trasferimento ad ETÌNERA dei dati amministrativi, contabili, gestionali, fiscali e finanziari
Per gli adempimenti previsti dal presente Contratto, la Contraente utilizzerà il software del sistema informativo di ETÌNERA, approvato dall’AAMS, e le relative procedure operative.
La Contraente garantirà la costante e precisa immissione e trasferimento dei dati in ottemperanza alle indicazioni che verranno emanate da ETÌNERA.
In relazione ai processi di innovazione della tecnologia nel settore informatico, ETÌNERA, previa preventiva adeguata informativa e in coerenza con i principi del presente Contratto si riserva ogni modifica alle procedure di immissione, trasferimento e di aggiornamento dei dati amministrativi, contabili, gestionali, fiscali e finanziari che non modificano le funzioni e le attività di gestione del DFL di cui all’art. 3, fatte salve le eventualità di modifiche normative.
Nell’ipotesi che il nuovo sistema informativo non fosse operante entro il 1 settembre 2002, il DFL si obbliga a trasmettere ad ETÌNERA il primo ed il quindicesimo giorno di ogni mese su formato elettronico, predisposto da ETÌNERA, il contenuto di tutti gli ordini delle Rivendite nei quindici giorni precedenti, le relative quantità ritirate nonché altri movimenti dei Prodotti compresi, a titolo meramente esemplificativo, i Prodotti resi per qualsiasi ragione dalle Rivendite e tutti i Prodotti smarriti o rubati con relativa causale di movimentazione e gli ordini delle Rivendite che non sia stato possibile soddisfare.
3.9. - Operatività del DFL
La Contraente si obbliga a garantire l’operatività del DFL dal lunedì al venerdì per tutti i giorni lavorativi dell’anno (escluse le festività) per almeno 4 ore lavorative, qualora nell’esercizio precedente abbia consegnato alle rivendite aggregate complessivamente fino a
35.000 Kg. di prodotto, per almeno 8 ore lavorative, qualora abbia consegnato alle rivendite aggregate complessivamente oltre 35.000 Kg. di prodotto.
La Contraente garantirà, con orario di apertura fissato dalle ……….. alle il
livello di servizio alle Rivendite consentendo il rifornimento dal DFT secondo le modalità e i tempi stabiliti da ETÌNERA.
Eventuali modifiche dell’orario di apertura, come sopra fissato, sarà comunicato dalla Contraente per iscritto ad ETÌNERA con almeno 10 giorni di preavviso.
Articolo 4. - Rivendite di responsabilità de l DFL
Le Rivendite rispetto alle quali è responsabilità primaria della Contraente strutturarsi per soddisfare la domanda di Servizi di ETÌNERA e la qualità dei servizi offerti alle singole Rivendite in base agli standard di qualità in rispetto alla normativa di settore, sono elencate nell’Allegato B.
ETÌNERA potrà variare, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il suddetto elenco delle Rivendite di responsabilità primaria della Contraente, in presenza di particolari ed evidenti esigenze tecnico-operative o gestionali del sistema distributivo, quali ad esempio:
a) trasferimento di sede delle Rivendite o dei DFL;
b) cessazione di attività delle Rivendite o dei DFL;
c) raggiungimento di efficienze operative e miglioramento del livello di servizio, nel qual caso le variazioni dell’elenco non potranno comportare una riduzione del volume dei Prodotti complessivamente distribuiti tramite il DFL gestito dalla Contraente superiore al 20% rispetto al volume dei Prodotti complessivamente distribuiti tramite lo stesso DFL nell’anno precedente.
Articolo 5. - Obblighi di ETÌNERA
ETÌNERA fornirà i supporti informatici (software) per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal presente Contratto.
ETÌNERA darà esecuzione agli Ordini di Ripristino Scorte nel rispetto delle Frequenze di Consegna definite da ETÌNERA per ciascun DFL.
ETÌNERA, in carenza di disponibilità dei Prodotti, evaderà gli ordini di ripristino scorte con invii parziali allocando i quantitativi in base alle logiche definite da ETÌNERA nei propri contratti di distribuzione con i clienti.
Sarà inoltre obbligo di ETÌNERA garantirsi in ogni momento la piena conformità alle disposizioni rilevanti emesse da AAMS, dandone informativa e collegate istruzioni alla Contraente.
Articolo 6.1- Obblighi generali della Contraente
La Contraente, su delega di ETÌNERA nella sua qualità di Depositario Autorizzato ai sensi del DM 67/99, si obbliga, in totale autonomia e a proprio esclusivo rischio e carico, ad esercitare imprenditorialmente e organizzare i Servizi di cui all’art. 3 del presente Contratto.
Articolo 6.2 – Obblighi specifici della Contraente
La Contraente garantisce che per l’esecuzione del Contratto:
a) osserverà un atteggiamento non discriminatorio nell’approvvigionamento e nella distribuzione dei Prodotti e nei confronti delle Rivendite; si asterrà da ogni attività diretta a favorire o a limitare la distribuzione di alcuni dei Prodotti oggetto del presente Contratto;
b) utilizzerà personale, dipendente e/o di organizzazioni terze adempiendo a tutti gli obblighi di legge e del Contratto collettivo di lavoro del settore di appartenenza per quanto attiene al trattamento economico, normativo, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico rimanendo inteso che nel caso di pretese a qualsiasi titolo di tale personale nei confronti di ETÌNERA sarà obbligo della Contraente, non appena informata da ETÌNERA di tale pretesa, fornire a quest’ultima ogni informazione necessaria per una sua valutazione della pretesa, nonché attivarsi in buona fede e con sollecitudine onde tale pretesa venga abbandonata nel rispetto delle norme applicabili, fermo l’obbligo della Contraente di tenere indenne ETÌNERA da ogni pregiudizio che alla stessa possa, dalla pretesa e/o dal collegato comportamento della Contraente, derivare; per le organizzazioni terze la Contraente garantirà ad ETÌNERA il controllo che le stesse assolvano a tutti gli obblighi di legge previsti;
c) provvederà alla corretta e tempestiva rilevazione contabile degli eventi pertinenti la gestione del Deposito Fiscale Locale, fornendo ad ETÌNERA i supporti amministrativi per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa di riferimento;
d) sarà responsabile, nei confronti di ETÌNERA, dell’integrità fisica dei Prodotti e pertanto della loro accurata conservazione ai sensi dell’art. 1768 c.c.;
e) manterrà la disponibilità, per un periodo di tempo commisurato alla intera durata del Contratto, dei locali di cui all’art. 3 o, con l’assenso di ETÌNERA, che non potrà essere irragionevolmente negato, di locali comunque adeguati per dimensione e tecnicamente idonei per l’attività oggetto del presente Contratto;
f) assicurerà la conformità dei locali del DFL alle caratteristiche tecniche dei Depositi Fiscali di tabacchi lavorati come previsto dal Decreto del D.G. dei Monopoli del 31 maggio 2000, ed eventuali successive modifiche;
g) adotterà e/o realizzerà entro i tempi prefissati da AAMS le misure di sicurezza prescritte ai sensi del D.G. dei Monopoli del 31 maggio 2000, mantenendo inoltre la perfetta efficienza degli impianti di sicurezza, compresi quelli indicati da ETÌNERA ai sensi del successivo paragrafo h);
h) adotterà e/o realizzerà, entro 60 giorni dalla richiesta, le prescrizioni di sicurezza aggiuntive indicate da ETÌNERA. In tali ipotesi ETÌNERA riconoscerà una partecipazione alle eventuali spese, a prezzi di mercato, pari al 50% di quelle sostenute dalla Contraente.
i) adempirà alle disposizioni impartite da AAMS a tutela della fiscalità favorendo, altresì, l’accesso ai locali ed alla documentazione amministrativa ai funzionari dell’AAMS ed ai militari della Guardia di Finanza notiziandone ETÌNERA.
Fatto salvo il rispetto del livello di servizio concordato con ETÌNERA, la Contraente potrà effettuare imprenditorialmente, in totale autonomia e con responsabilità propria, il trasporto a domicilio dei Prodotti venduti alle Rivendite, previa delega scritta di queste ultime come previsto dalla normativa vigente.
Articolo 7. - Copertura Assicurativa
Fatto salvo il regime di responsabilità della Contraente sopra indicato all’art. 6, lettera d), ETÌNERA stipulerà una polizza assicurativa “all risks” a copertura del valore della merce presente presso il DFL. ETÌNERA sarà beneficiario di detta Polizza e la Contraente si impegna a stipulare analoga polizza assicurativa a favore di ETÌNERA per la parte corrispondente alla franchigia imposta dall’assicuratore nelle ipotesi di accadimento di sinistro, salvo il diritto di ETÌNERA di accettare forme diverse di copertura o garanzia in sostituzione di tale polizza.
Articolo 8. - Poteri di controllo
La Contraente si impegna, con il rispetto delle procedure di sicurezza impartite da ETÌNERA, a consentire l’accesso al DFL a rappresentanti di ETÌNERA e ad altri soggetti privati all’uopo autorizzati da ETÌNERA stessa. Per tali soggetti, ETÌNERA si impegna a compilare e mantenere aggiornati appositi elenchi nominativi.
ETÌNERA potrà effettuare verifiche in presenza della Contraente ivi inclusi gli inventari fisici, i controlli circa l’efficienza degli impianti e delle installazioni di sicurezza, la custodia e la conservazione ottimale dei Prodotti, la regolare tenuta della documentazione con l’obbligo di esibire quella necessaria.
Articolo 9. - Inventario
La Contraente si impegna a trasmettere ad ETÌNERA le risultanze degli inventari fisici dei Prodotti giacenti nel DFL con cadenza quindicinale. Le eventuali differenze tra fisico e contabile dovranno essere supportate documentalmente, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 3.1 e 3.7 del presente Contratto, e immediatamente rilevate contabilmente come tali.
Le eventuali differenze inventariali negative non giustificate saranno a carico della Contraente e comunicate all’AAMS.
Articolo 10. - Corrispettivi
Per le attività svolte dalla Contraente, ETÌNERA riconoscerà i corrispettivi determinati in funzione di una tariffa omnicomprensiva, espressa in €/Kg. di Prodotto fatturato alle Rivendite, nell’anno di riferimento, come indicato nell’Allegato C, oltre a IVA.
La tariffa si applicherà ai volumi fatturati alle Rivendite e rilevati a sistema il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Il corrispettivo mensile totale così determinato verrà arrotondato al secondo decimale secondo le norme Euro. Eventuali conguagli a debito o a credito verranno verificati e liquidati con le competenze del mese successivo.
Le tariffe indicate nell’allegato C sono comprensive di ogni spettanza della Contraente per tutte le prestazioni previste a suo carico; null’altro è dovuto a qualsiasi titolo da ETÌNERA alla Contraente.
Articolo 11. - Condizioni di pagamento
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, a fronte di fatture mensili emesse dalla Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
I pagamenti tardivi saranno assoggettati ad interessi, calcolati sulla base del tasso Euribor ad un mese maggiorato di uno spread dell’1% annuo in vigore nel primo giorno lavorativo del mese di inizio di detto periodo.
Articolo 12. - Riservatezza
La Contraente, salvo gli obblighi di legge, si impegna, per sé e per i propri collaboratori, a non divulgare, anche dopo la cessazione del presente Contratto, dati, notizie e informazioni di cui, direttamente o indirettamente, sia venuta a conoscenza, relative alle attività di ETÌNERA o di sue consociate o alle attività previste dal Contratto.
La Contraente si impegna a non fornire a terzi i dati, gli archivi (cartacei e informatici) e la documentazione relativi alle attività previste dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto di ETÌNERA.
Articolo 13. - Cessione del Contratto
Il presente Contratto non è cedibile a terzi ad alcun titolo né conferibile senza il previo espresso consenso scritto di ETÌNERA.
La Contraente si obbliga ad informare ETÌNERA in ordine alla detenzione di partecipazioni e/o acquisizioni di partecipazioni in società esercenti la gestione di un DFL, anche per interposta persona, ovvero da suoi familiari e/o dipendenti.
Qualora il DFL sia gestito da una società, il rappresentante legale ha l’obbligo di informare tempestivamente ETÌNERA circa le partecipazioni di terzi in detta società, nonché i mutamenti della compagine societaria.
Articolo 14. - Scioglimento del Contratto
Nel caso in cui la Contraente divenisse sprovvista in tutto o in parte dei requisiti o delle autorizzazioni amministrative e licenze necessarie all’esecuzione dei Servizi, il presente Contratto cesserà automaticamente.
Qualora la Contraente, senza interruzione nella erogazione dei Servizi, sani, entro 90 (novanta) giorni, le non conformità di cui al precedente paragrafo, il contratto continuerà a produrre i suoi effetti fino alla naturale scadenza salvo il diritto di ETÌNERA al ristoro di ogni e qualsiasi danno intervenuto a suo carico.
Nel momento in cui prenderà effetto una delle ipotesi di cui sopra, e tali circostanze non siano sanate secondo quanto stabilito nel paragrafo precedente, nonché alla scadenza naturale del Contratto, sarà obbligo della Contraente restituire immediatamente ad ETÌNERA, secondo tempistiche e modalità da quest’ultima indicate e comunque non oltre 30 giorni dall’evento, i prodotti, il software da essa fornito ed ogni altro bene o materiale di proprietà ETÌNERA, nonché a consegnare la documentazione contabile, amministrativa e fiscale senza poter sollevare in merito eccezione alcuna.
Articolo 15. - Recesso
Qualora vengano a cessare gli effetti di contratti di servizi logistici concernenti i Prodotti tra ETÌNERA e i relativi produttori e che riguardino globalmente Prodotti che abbiano contribuito per almeno il 35% al volume complessivamente distribuito da ETÌNERA nell’anno precedente, ETÌNERA darà comunicazione di tale cessazione alla Contraente (i) con un preavviso pari ad almeno 30 (trenta) giorni, oppure (ii) nei casi di cessazione immediata degli effetti di tali contratti, prontamente.
Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo con effetto (i) dalla data di cessazione degli effetti di tali contratti di distribuzione, oppure (ii) nei casi di cessazione immediata degli effetti di tali contratti di distribuzione, dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui al precedente paragrafo.
La Contraente, entro 7 (sette) giorni dalla data di effetto del recesso, consegnerà ad ETÌNERA un rapporto preciso e completo dei Prodotti in giacenza. Detto rapporto dovrà contenere un elenco dettagliato dei Prodotti suddivisi in base al marchio e per ciascuna voce dell’inventario precisare se tra questi prodotti vi siano articoli che possano essere considerati non commerciabili. Xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di consegna dell’inventario ad ETÌNERA le Parti esamineranno e certificheranno l’inventario ed effettueranno un esercizio contabile al fine di determinare l’importo definitivo e finale che una Parte dovrà versare all’altra dopo aver effettuato le compensazioni o altre detrazioni.
In seguito a tale verifica, la Contraente consegnerà nel modo più sollecito possibile ad ETÌNERA, o a un soggetto designato dalla medesima, tutti i Prodotti descritti nell’inventario nonché ogni altro bene o materiale di proprietà ETÌNERA e la documentazione contabile, amministrativa e fiscale senza poter sollevare in merito eccezione alcuna.
Articolo 16. - Clausola risolutiva espressa
Ad ETÌNERA viene riconosciuto il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la Contraente si renda inadempiente: (i) per gravi o ripetute mancanze agli obblighi di cui agli artt. 3.5 (Evasione dell’ordine delle rivendite e relativa fatturazione); 3.9 (Operatività del DFL); 6.2 (Obblighi specifici della Contraente), lettere (a), (b), (c), (d) e (f); o
9 (Inventario); oppure (ii) agli obblighi di cui agli artt. 6.2 (Obblighi specifici della Contraente), lettere (e), (g), (h) e (i) ; 8 (Poteri di controllo ETÌNERA); o 13 (Cessione del Contratto).
Nel momento in cui prenderà effetto l’ipotesi di cui sopra, sarà obbligo della Contraente restituire immediatamente ad ETÌNERA, secondo tempistiche e modalità da quest’ultima indicate e comunque non oltre 30 giorni dall’evento, i prodotti, il software da essa fornito ed ogni altro bene o materiale di proprietà ETÌNERA, nonché a consegnare la documentazione contabile, amministrativa e fiscale senza poter sollevare in merito eccezione alcuna.
Articolo 17. – Natura del Contratto
Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto è un appalto di servizi e non istituisce in alcun modo un rapporto di agenzia o di tipo affine tra di esse, non vale a fondare alcun tipo di impresa comune tra le Parti, le quali continueranno ciascuna a svolgere in piena autonomia la rispettiva attività d’impresa.
In particolare, la Contraente è una entità separata ed autonoma da ETÌNERA sotto il profilo giuridico, finanziario ed economico e svolge la sua attività in conto proprio, con mezzi propri e con gestione a proprio rischio.
Inoltre, la Contraente potrà svolgere negli spazi o locali, di cui all’Allegato B, non costituenti il DFL, in conto proprio, con mezzi propri e con gestione a proprio rischio nonché in regime di separazione contabile, ulteriori attività che no n rechino in alcun modo pregiudizio alla integrità e sicurezza dei Prodotti.
La Contraente darà previa e tempestiva comunicazione a ETÌNERA di tali attività, impegnandosi nell’espletamento delle stesse a non interferire con il livello di servizio concordato con Etìnera, e non le avvierà qualora ETÌNERA trasmetta, nei quindici giorni successivi, una motivata e ragionevole opposizione all’avvio di tali attività.
In relazione a quanto previsto nel presente articolo le attività diverse svolte attualmente nei locali del DFL, che si intendono autorizzate, sono quelle indicate nell’allegato D.
Articolo 18. – Garanzia
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di ogni obbligo conseguente all’esecuzione del presente Contratto, la Contraente presterà garanzia a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, per la somma di €
(EURO ), pari al 10% del valore delle scorte medie presente nel DFL o pari ad una somma e con le modalità ritenute accettabili da ETÌNERA.
La Contraente prende atto che ETÌNERA avrà dunque diritto di soddisfarsi sulla garanzia di cui sopra, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 19. – Tutela della privacy
Per le attività di esecuzione del presente contratto ETÌNERA riveste la posizione di Titolare del trattamento dei dati, ex art. 1, comma 2, lett. d) Legge 675/1996 mentre la Contraente si impegna ad assumere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art. 8 della medesima Legge, secondo le istruzioni di seguito riportate e in forza dell’atto di nomina, che riportato in allegato E, è sottoscritto contestualmente alla presente scrittura privata.
ETÌNERA, nella sua qualità di Titolare del trattamento, si impegna ad eseguire il trattamento dei dati secondo liceità e correttezza e nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali. ETÌNERA si impegna, inoltre, a custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità, e ad adottare le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento.
La Contraente, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del presente contratto, ed avvertirà ETÌNERA di qualsiasi evento che a seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale possa aver importato l’alterazione dei dati. La Contraente si impegna, inoltre, ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza dei dati personali trattati.
In particolare, la Contraente si impegna ad individuare gli incaricati al trattamento, ex art. 19 della Legge 675/1996, che di fatto compiranno le operazioni di trattamento dei dati per l’esecuzione del presente contratto.
La cessazione e la risoluzione del contratto costituirà causa di estinzione del rapporto di mandato instaurato con l’accettazione dell’atto di nomina a Responsabile esterno della Contraente.
Articolo 20. - Disposizioni generali
Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti la preparazione a e la stipula del presente Contratto e dei relativi allegati, nonché per le proprie spese per consulenti legali, fiscali e aziendali in genere.
L’eventuale tolleranza di una parte all’inadempimento dell’altra ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.
Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere pattuite per iscritto pena la nullità.
A tutti gli effetti ETÌNERA elegge il domicilio presso la propria sede sociale; la Contraente elegge invece il proprio domicilio presso il luogo ove viene svolta l’attività e in particolare in……., Via…………………. .
Qualora, per uniformarsi ad eventuali deliberazioni o indicazioni delle autorità antitrust nazionali o comunitaria, sia necessario modificare i rapporti contrattuali concernenti i Prodotti tra ETÌNERA e i relativi produttori o il Contratto, le Parti negozieranno in buona fede le modifiche che sarà eventualmente necessario apportare al Contratto.
Articolo 21. - Incaricati autorizzati e comunicazioni
…………………., per conto di ETÌNERA, è incaricato di seguire tutti gli adempimenti relativi al presente Contratto; la Contraente seguirà tutti gli adempimenti relativi al presente Contratto.
ETÌNERA comunicherà per iscritto tempestivamente eventuali sostituzioni del proprio incaricato.
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto che una Parte intende effettuare nei confronti dell’altra dovranno essere inviate per scritto ai seguenti indirizzi:
Per ETÌNERA
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 000
00000 Xxxx Attenzione: Telefono: Fax:
Per la Contraente
Articolo 22. - Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, Foro Competente sarà esclusivamente quello di Roma.
Articolo 23 – Clausola per arbitrato rituale di diritto
Salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria ordinaria secondo quanto previsto dal precedente articolo nonché ai sensi dell’art. 669 quinquies del codice di procedura civile, ciascuna delle Parti potrà deferire alla decisione di un collegio arbitrale qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione del presente Contratto, ove la controparte non vi opponga entro il termine di 20 (venti) giorni dalla notifica della domanda di arbitrato.
Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro ed i due arbitri nominati dalle Parti designeranno di comune accordo il terzo arbitro, che fungerà da presidente del collegio arbitrale.
La domanda di arbitrato dovrà contenere l’indicazione del nome dell’arbitro nominato dalla Parte richiedente. Laddove non intenda opporsi ai sensi del paragrafo precedente, la Parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato nominerà l’arbitro di propria competenza, dandone comunicazione a mezzo di ufficiale giudiziario alla controparte entro 20 (venti) giorni dalla notifica della domanda di arbitrato.
Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro oppure in caso di disaccordo fra i due arbitri nominati dalle Parti per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.
Qualora, per qualsiasi motivo venissero a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, alla loro sostituzione provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.
L’arbitrato avrà la sede in Roma.
Gli arbitri decideranno applicando il diritto italiano ed in via rituale, essendo applicabili gli articoli da 806 a 831 del codice di procedura civile, per quanto non espressamente previsto nella presente clausola. Ai sensi dell’articolo 816 cpv. del codice di procedura civile, al procedimento arbitrale saranno applicate le norme del codice di procedura civile in materia di connessione e riunione dei procedimenti.
Firma…………….
Roma…………….
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la Contraente dichiara di aver attentamente esaminato e di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 5, terzo comma (evasione ordini di ripristino scorte da parte di ETÌNERA), 6.2 (“Obblighi specifici della Contraente”), lett. (g) e (h); 10 (“Corrispettivi”); 12 (“Riservatezza”) ; 13 (“Cessione del Contratto”); 14 (“Scioglimento del Contratto”); 15 (“Recesso”); 16 (“Clausola risolutiva espressa”); 17 (“Natura del Contratto”) ; 18 (“Garanzia”) ; 19 (“Tutela della privacy”) ; 22 (“Foro competente”); 23 (“Clausola per arbitrato rituale di diritto”); Allegato C (“Corrispettivi”); Allegato D (“Attività diverse autorizzate”); e Allegato E (“Privacy”).
La Contraente
ALLEGATO A
PLANIMETRIA DFL
ALLEGATO B RIVENDITE DI RESPONSABILITÁ DEL DFL
ALLEGATO C
CORRISPETTIVI
Il corrispettivo è fissato in misura specifica per ogni chilogrammo convenzionale di Prodotto fatturato alle Rivendite, nell’ambito di scaglioni di vendita annua calcolati sulla base dell’anno solare, convenzionalmente decorrente, ai soli fini del calcolo degli scaglioni, dal 1° gennaio di ogni anno (ivi incluso l’anno 2002) al 31 dicembre di ogni anno, come di seguito indicato:
valori in Euro
Scaglioni progressivi | Corrispettivi |
fino a kg. | |
da kg. a kg. | |
da kg. a kg | |
da kg. a kg | |
oltre i kg. |
ALLEGATO D
ELENCO DELLE ATTIVITA’ DIVERSE DI CUI ALL’ART. 17 GIA’ SVOLTE NEI LOCALI DEL DFL AUTORIZZATE DA ETINERA SPA
? Sali alimentari, sali industriali e prodotti affini;
? Giochi, biglietti delle lotterie e prodotti affini, anche in forma telematica ed informatica;
? Fiammiferi, articoli per fumatori e prodotti affini;
? Tessere e altri prodotti/servizi prepagati per servizi vari e prodotti affini;
? Prodotti tecnologici ed informatici per servizi vari;
? Servizio di attività logistica di prodotti diversi comunque compatibili con il tabacco;
? Pastigliaggi, cioccolateria, snack vari, bevande e altri prodotti alimentari.
? Francobolli da collezione e articoli filatelici;
? Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari;
? Moduli per contratti;
? Articoli da cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax);
? Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per
l’abbigliamento e l’ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatta, portachiavi e simili.
? Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
? Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
? Articoli per la cura e l’igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
? Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e corsetteria);
? Articoli di chincaglieria purché realizzati in materia li non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi, ecc.).
? Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri “usa e getta” e simili;
? Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi;
? Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
? Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate;
? Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società;
? Fiori e piante artificiali;
? Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
? Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
? Orologi a batteria in materiali non preziosi;
? Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.
? Altri prodotti, non sopramenzionati, comunque ricompresi nella tabella speciale 14ma per i tabaccai.
? Commercio elettronico dei prodotti sopramenzionati.
ALLEGATO E
NOMINA A RESPONSABILE
ETÌNERA S.p.A., con sede in Xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 000, cod. Fisc./p.iva 06741351008, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento sui dati personali,
E
Sig. …………………………………. Residente in Via
…………………., n° di iscrizione al Registro delle Imprese di d’ora in avanti definito “Contraente”;
Oppure
Società………………… con sede in………………………. in persona di , nella sua
qualità di ……………………… a tale atto legittimato ai sensi ……………….. Partita I.V.A.
…………… d’ora in avanti definita “Contraente”; (qui di seguito “Mandatario” o “Responsabile”)
PREMESSE
Premesso che:
1. il Mandante e il Mandatario hanno stipulato in data … un contratto avente ad oggetto la gestione del Deposito fiscale Locale di ;
2. con detto contratto, il Mandante si è impegnato a dare esecuzione ad un insieme di servizi finalizzati alla distribuzione da parte di ETÌNERA di tabacchi lavorati sia di produzione nazionale che estera. Detti servizi si esplicano nelle seguenti attività:
- ricevimento dei prodotti oggetto di distribuzione;
- immagazzinamento, deposito e custodia;
- ricezione degli ordini da parte Rivendite di Tabacchi;
- allestimento dell’ordine delle rivendite;
- evasione dell’ordine delle Rivendite;
- fatturazione alle rivendite e verifiche del pagamento;
- determinazione e ripristino delle scorte dei prodotti;
- gestione resi, ammanc hi e avarie;
- immissione e trasferimento ad ETÌNERA dei dati amministrativi, contabili, gestionali, fiscali e finanziari;
- operatività del Deposito Fiscale Locale.
3. il Mandatario gode di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. il Mandante svolge il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali da esso operato, in quanto decide sulle finalità e modalità dello stesso.
5. Il Titolare intende no minare il Mandatario – che intende accettare tale nomina – quale Responsabile delle operazioni di trattamento oggetto del presente mandato.
6. le Parti, in relazione a tale nomina, intendono regolare con il presente mandato i loro reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali effettuato dal Mandatario per conto di ETÌNERA.
Articolo 1: PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente mandato.
Articolo 2: OGGETTO
Con la stipula del presente ma ndato, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni (“Legge”), il Mandante Titolare designa il Mandatario quale soggetto “Responsabile” – secondo la definizione di cui all’art.1 e 8 della Legge – delle operazioni di trattamento dei dati personali come descrittivamente di seguito determinate.
Articolo 3: TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il trattamento è realizzato per la fornitura di servizi funzionali alla distribuzione di tabacchi lavorati sul territorio.
I dati oggetto di trattamento provengono dalle Rivendite di Tabacchi, nonché dal mandante e sono costituiti da dati comuni.
Le operazioni di trattamento richieste riguardano:
? la ricezione degli ordini delle rivendite con successiva immissione dell’ordine nel sistema informativo di ETÌNERA;
? l’aggiornamento dei dati anagrafici delle Rivendite con successiva comunicazione ad ETÌNERA delle eventuali variazioni;
? emissione della fattura relativa alla consegna dei prodotti richiesti;
? archiviazione e conservazione delle fatture e dei documenti giustificativi del pagamento. Le operazioni di trattamento sono effettuate sia supporti informatici che cartacei.
Articolo 4: OBBLIGHI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività – al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività amministrative e produttive di ETÌNERA S.p.A..
Il Responsabile ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto della Legge. In particolare, il Responsabile deve adempiere alle obbligazioni di seguito specificate.
Articolo 5: MISURE DI SICUREZZA
Il Responsabile rispetta le misure di sicurezza di seguito indicate.
Per il trattamento svolto con mezzi automatizzati, il Responsabile dovrà curare:
? L’individuazione nominativa per iscritto degli incaricati del trattamento
? L’individuazione nominativa per iscritto della persona (Amministratore di Sistema) cui è affidato il compito di sovrintendere alle risorse del sistema informatico e di consentirne l’utilizzazione
? L’individuazione nominativa per iscritto della persona incaricata della custodia delle parole
chiave
? Il rilascio a ciascun utente del sistema informatico di un codice identificativo personale - con validità massima di sei mesi – per l’utilizzazione dell’elaboratore
? Definizione degli accorgimenti tecnici che consentano la disattivazione dei codici di identificazione personale in caso di perdita della qualità che consentiva l’accesso all’elaboratore o di mancato utilizzo per un periodo superiore a sei mesi
? Il rilascio a ciascun utente del sistema informatico di una parola chiave per l’accesso ai dati Successivamente, in relazione alle possibili variazioni nelle operazioni o nei dati trattati il Responsabile adotta – secondo criteri di efficienza e con modalità da comunicare al Titolare con congruo anticipo – quelle misure urgenti idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la completezza dei dati oggetto delle Operazioni di Trattamento, secondo quanto disposto dall’art.15 della Legge e dal d.p.r.318/99.
Il Responsabile deve assicurarsi che tali misure di sicurezza siano idonee a ridurre al minimo i rischi di:
- Distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati;
- accesso non autorizzato;
- trattamento non consentito;
- trattamento non conforme alla finalità delle Operazioni di Trattamento.
Articolo 6: INFORMATIVA
Al fine di garantire una corretta informazione agli interessati del trattamento, il Titolare avrà cura di indicare nell’informativa redatta ….. (specificare nome del Responsabile) quale Responsabile del trattamento.
Il Responsabile, per suo conto, deve assicurarsi che il testo dell’informativa di cui all’art.10 della Legge, sia inoltrato ai soggetti interessati.
Il testo dell’informativa da rilasciare è quello già redatto da ETÌNERA S.p.A.. Altri testi sono da considerarsi non validi, a meno di preventiva autorizzazione scritta del Titolare.
A tal riguardo, Titolare e Responsabile ne concordano in buona fede versione e modalità di inoltro, in attuazione delle prescrizioni della Legge.
Articolo 8: GESTIONE DELLA MODULISTICA
Il Responsabile deve gestire in maniera adeguata la custodia, la no n alterazione ed il pronto ritrovamento della documentazione relativa agli adempimenti formali prescritti dalla Legge.
Il Responsabile, su richiesta del Titolare, coadiuva quest’ultimo nella difesa nei procedimenti dinanzi al Garante o all’Autorità giudiziaria ordinaria, anche consentendogli la tempestiva esibizione degli elementi documentali e probatori rientranti nella competenza del Responsabile stesso.
Articolo 9: NOTIFICAZIONE
… (inserire il nome del soggetto o della società) nella sua qualità di Responsabile, sottoscriverà il modello di notificazione al Garante predisposto dal Titolare.
Articolo 10: RICHIESTE DEGLI INTERESSATI
Nel caso in cui, per l’esercizio dei diritti degli interessati, il Responsabile riceva istanze dai
legittimati – ovunq ue questo svolga attività che coinvolgano le Operazioni di Trattamento e chiunque sia il soggetto che, nell’ambito della sua organizzazione o per suo conto, tali attività effettivamente svolge – provvede a:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta,
- accertare l’identità del richiedente per verificare la legittimità della richiesta,
- soddisfare tali diritti nel termine di cinque giorni previsto dalla Legge
- procedere alla fissazione, nel rispetto della Legge e dei principi di economia aziendale, al contributo spese da far corrispondere, a cura del Responsabile, all’interessato in caso di interrogazione avente esito negativo.
Articolo 11: INCARICATI
Il Responsabile deve individuare i propri Incaricati, in quanto deputati alle Operazioni di Trattamento.
L’individuazione deve essere nominativa ed il Responsabile potrà richiedere eventualmente la lista di tutti coloro che alla data ricoprono le mansioni in riferimento.
Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire istruzioni scritte e dettagliate agli Incaricati circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge e dal presente mandato. Sarà cura del Responsabile legare i propri Incaricati al segreto, anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle Operazioni di Trattamento da essi eseguite.
Articolo 12: RAPPORTI CON IL GARANTE
Il Responsabile – previa tempestiva consultazione con il Titolare – adempie, a norma di legge, alle prescrizioni del Garante.
In particolare:
- fornisce informazioni o integrazioni di informazioni richieste sulle Operazioni di Trattamento;
- consente l’effettuazione di controlli;
- consente l’accesso alle raccolte e alle banche di dati oggetto delle Operazioni di Trattamento;
- compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
Articolo 13: CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
Nel caso in cui da parte del Responsabile si configuri una cessazione del trattamento, questi provvede a notificarlo per iscritto con congruo anticipo al Titolare per l’adozione degli opportuni provvedimenti di Legge.
All’atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle Operazioni di Trattamento da parte del Responsabile – ovvero del rapporto contrattuale sottostante – il Responsabile, a discrezione del Titolare:
- restituisce al Titolare i dati personali oggetto delle Operazioni di Trattamento, oppure
- provvede alla loro integrale distruzione,
in entrambi i casi rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia.
Articolo 14: ISTRUZIONE ED ADDESTRAMENTO
Il Responsabile esercita supervisione e controllo diretto sul proprio personale e organizza – anche consultando il Titolare – le proprie attività in modo compatibile e funzionale alle prescrizioni della Legge e del presente mandato.
Il Responsabile predispone programmi di addestramento del proprio personale coinvolto nelle Operazioni di Trattamento, in base alle rispettive mansioni e secondo le modalità ritenute più opportune dal Responsabile stesso.
Articolo 15: RESPONSABILITA’
Il Titola re ed il Responsabile si mantengono vicendevolmente indenni – per qualsiasi danno incluso spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle Operazioni di Trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
Articolo 16: REVOCA
Il Titolare ha diritto di recedere dal presente mandato con effetto immediato, previa comunicazione scritta al Responsabile.
Articolo 17: DECORRENZA
Il presente mandato ha efficacia dalla data della sottoscrizione ad opera delle Parti.
Esso dura a tempo indeterminato sino a revoca, o cessazione delle Operazioni di Trattamento.