CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
tra
“RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA ASC”
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
e il
COMUNE DI CANONICA D’ADDA
PREMESSO CHE:
▪ in data 19 dicembre 2007, l’Azienda Speciale Consortile RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA, Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (di seguito denominata “RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC”) è stata costituita ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per volontà dei Comuni di ARCENE, ARZAGO D’ADDA, BRIGNANO GERA D’ADDA, CALVENZANO, CANONICA D’ADDA, CARAVAGGIO, CASIRATE D’ADDA, CASTEL ROZZONE, FARA GERA D’ADDA, FORNOVO SAN XXXXXXXX, LURANO, MISANO DI GERA D’ADDA, MOZZANICA, PAGAZZANO, POGNANO, PONTIROLO NUOVO, SPIRANO, TREVIGLIO;
▪ il Comune di CANONICA D’ADDA ha aderito alla costituzione di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC con la propria deliberazione consiliare n. 23 del 27/06/2007, approvando lo STATUTO AZIENDALE e la CONVENZIONE COSTITUTIVA, nella quale si evince che la stessa Azienda realizza con la propria azione gli indirizzi ed i programmi concordati tra gli enti fondatori;
▪ lo STATUTO AZIENDALE stabilisce che RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC:
✓ è l’Ente Strumentale dei Comuni Soci, che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali - articolo 2 – comma 1;
✓ è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale - articolo 2 – comma 2;
è finalizzata all’erogazione di servizi sociali, assistenziali, educativi, sociosanitari e sanitari e
più in generale alla gestione associata dei servizi alla persona – articolo 4 – comma 1; Nello specifico:
⮚ attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini, nei casi in cui gli enti consorziati ritengano opportuno avvalersi dell’azienda;
⮚ interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento riguardanti le attività
dell’Azienda;
⮚ interventi con finalità di promozione dei diritti di cittadinanza;
⮚ interventi e servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano
di Zona dell’ambito distrettuale di Treviglio;
✓ persegue con la propria attività – articolo 4 – comma 2:
- la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni;
- favorisce le politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- gestisce i finanziamenti messi a disposizione dagli enti consorziati o da enti terzi, per
l’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;
- sostiene interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell’utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti Consorziati;
- sviluppa l’informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio;
✓ stabilisce altresì che:
- i servizi gestiti da RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati – articolo 5 – comma 1;
- RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi – articolo 5 – comma 2: in forma diretta (per mezzo della propria struttura organizzativa), attraverso acquisto di servizi e prestazioni, tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative, attraverso la concessione di servizi a terzi;
- RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC può subentrare ai Contratti degli Enti consorziati, qualora questi ne facciano espressa richiesta, secondo la normativa vigente – articolo 5 – comma 3;
RICORDATO che per il raggiungimento delle sopra citate finalità, RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC si attiene agli obiettivi specifici e strategici condivisi fra gli enti sottoscrittori del presente CONTRATTO DI SERVIZIO, definiti nei PIANI PROGRAMMA annuali e nei PIANI DI ZONA triennali;
CONSIDERATO che RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è l’Ente Capofila individuato dagli Accordi di Programma che approvano i Piani di Zona triennali,
DATO ATTO che il presente CONTRATTO DI SERVIZIO è redatto conformemente a quanto indicato nell’ articolo 114 – comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i rapporti Giuridici ed Economici tra il COMUNE DI CANONICA D’ADDA e RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC;
ATTESO che il presente CONTRATTO DI SERVIZIO definisce:
▪ gli obiettivi generali, gli scopi specifici e gli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio;
▪ le caratteristiche dei servizi offerti;
▪ il periodo di validità;
▪ le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo.
TUTTO CIÒ PREMESSO
l'anno 2022 il giorno del mese di presso la Sede Operativa di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC – Xxx Xxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxxxx
TRA
Il Comune di CANONICA D’ADDA, con sede legale a CANONICA D’ADDA in Xxxxxx xxx Xxxxxx xx. 0 CODICE FISCALE 00342890167, rappresentato nella persona di Xxxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso il Comune di Canonica d’Adda, e autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione che rappresenta
E
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, con sede operativa a Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxx 0 e con sede legale a Caravaggio – Piazza Garibaldi 9, CODICE FISCALE e PARTITA IVA 03445060167 rappresentata, dal xxxx. XXXXXXX XXXXXX in qualità di DIRETTORE GENERALE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – PREMESSA
La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente CONTRATTO DI SERVIZIO.
ARTICOLO 2 – SCOPO E FINALITÀ
1- SCOPO
Il presente CONTRATTO DI SERVIZO ha lo scopo di regolare i rapporti giuridici ed economici tra RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC ed i singoli COMUNI SOCI, che mantengono la titolarità dei servizi e degli interventi alla persona gestiti dall’AZIENZA.
2- FINALITÀ
La finalità del presente CONTRATTO DI SERVIZIO è la gestione dei Servizi alla Persona, indicati analiticamente nel PROTOCOLLO OPERATIVO – allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, garantendo:
a. maggiori livelli di adeguatezza e di miglioramento gestionali;
b. significativi livelli di efficacia, efficienza e ottimizzazione (economicità) dei servizi e interventi e delle risorse nella gestione associata dei Servizi Sociali Comunali;
c. solidarietà finanziaria tra i Comuni Soci;
d. standard e prestazioni omogenei sul territorio, conformi alla normativa e alle indicazioni
programmatiche regionali e nazionali, anche attraverso l’uniformità dei regolamenti vigenti;
e. adeguata preparazione e specializzazione del personale afferente ai servizi e alle aree aziendali;
f. coordinamento dei servizi, attività, progetti, iniziative come opportunità per i Comuni di comportamenti pro-attivi nel miglioramento delle prestazioni sociali erogate in forma singola ed associata.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il Comune di CANONICA D’ADDA, di seguito denominato COMUNE, affida a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, di seguito denominata AZIENDA, la gestione dei Servizi alla Persona e gli Interventi e Progetti derivanti dai PIANI DI ZONA definiti dall’Assemblea dei Sindaci.
ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI
I Servizi di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC sono:
▪ SERVIZI A GESTIONE ASSOCIATA: servizi prodotti ed erogati indistintamente a tutti i Comuni Soci;
▪ SERVIZI DELEGATI: servizi prodotti ed erogati ai Comuni Soci che ne fanno espressa richiesta;
▪ SERVIZI DELEGATI «RETAIL»: servizi prodotti ed erogati su richiesta del singolo Comune Socio per specifiche esigenze.
ARTICOLO 5 – PROTOCOLLO OPERATIVO
Il PROTOCOLLO OPERATIVO è un documento allegato al presente CONTRATTO DI SERVIZIO, di cui ha la stessa validità, e disciplina nel dettaglio i Servizi e gli interventi erogati dall’AZIENDA al singolo COMUNE.
L’affidamento di ulteriori servizi o interventi o il subentro in uno o più contratti del singolo COMUNE SOCIO (successivo articolo 8) dovrà essere ricompreso nel PROTOCOLLO OPERATIVO sottoscritto con il comune stesso.
In caso di necessità di modifiche (ampliamento o riduzione di servizi), il PROTOCOLLO OPERATIVO sraà approvato/aggiornato dalla GIUNTA COMUNALE.
ARTICOLO 6 – DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il presente CONTRATTO DI SERVIZIO produce effetti giuridici per 5 esercizi, ossia dalla data di sottoscrizione delle parti e fino al 31/12/2026, e non è tacitamente rinnovabile.
Le parti possono concordare il rinnovo del contratto, di pari durata, previo accordo scritto entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto stesso.
ARTICOLO 7 – VACANZA CONTRATTUALE
Nel caso di mancato rinnovo l’AZIENDA, alla scadenza, assicura se necessario e in relazione all’autorizzazione e al trasferimento economico dovuto da parte del Comune stesso, la gestione e l’erogazione dei servizi per un periodo di tre mesi, al termine del quale l’AZIENDA sospende il proprio intervento.
ARTICOLO 8 – INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il presente CONTRATTO DI SERVIZIO può essere integrato a seguito di nuovi servizi e interventi previsti dalla normativa o da nuove esigenze emergenti o programmate, oppure per mutate esigenze gestionali o per variazione degli obiettivi aziendali.
In ogni caso, al fine di dare attuazione a nuove normative o di rispondere in maniera più adeguata all'evoluzione della domanda sociale, le parti potranno consensualmente e in qualunque momento modificare il contenuto del presente Contratto.
Il COMUNE ha inoltre la facoltà di affidare all’AZIENDA servizi o interventi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti nei documenti di programmazione, sia in forma continuativa che straordinaria.
Come stabilito dall’articolo 5 – comma 3 dello Statuto Aziendale, l’AZIENDA può subentrare a uno o più contratti del COMUNE, qualora questi ne faccia espressa richiesta e secondo la normativa vigente.
L’atto di affidamento di ulteriori servizi o interventi o di subentro in uno o più contratti del COMUNE, che dovrà essere comunque recepito nel PROTOCOLLO OPERATIVO (articolo 4).
La gestione dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione sociale locale, anche in forme diversificate.
ARTICOLO 9 – RIDUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
La richiesta di riduzione dei servizi oggetto del presente CONTRATTO DI SERVIZIO, meglio specificati nel PROTOCOLLO OPERATIVO, salvo diversa intesa tra le parti, sarà attuata secondo le seguenti modalità:
a. dopo 180 giorni dalla data della richiesta (trasmessa tramite PEC) per i servizi erogati tramite ente esterno;
b. dopo 360 giorni dalla data della richiesta (trasmessa tramite PEC) per i servizi erogati
direttamente dall’Azienda tramite proprio personale appositamente assunto;
I tempi indicati permetteranno a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC la possibilità di riorganizzarsi, quindi di ricollocare il personale, ridefinire le coperture economiche, nonché i rapporti giuridici con gli enti esterni.
Le riduzioni di cui sopra, non saranno possibili nei 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto per i servizi di cui al punto a.; mentre per i servizi di cui al punto b., 12 mesi.
ARTICOLO 10 – CRITERI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI
I servizi e interventi sociali oggetto del presente CONTRATTO DI SERVIZIO sono erogati secondo i seguenti criteri:
▪ Accessibilità -> Tutti i cittadini del territorio, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche hanno diritto di fruire dei servizi, delle prestazioni, delle procedure e dei programmi d’intervento proporzionalmente ai loro bisogni;
▪ Adeguatezza -> Gli interventi debbono essere individualizzati, globali e partecipati oltreché predisposti sulla base di una valutazione multidisciplinare dei bisogni nel rispetto di standard quantitativi e qualitativi predefiniti;
▪ Efficacia – Efficienza – Economicità -> L’organizzazione delle attività deve essere mirata a garantire la massima qualità delle prestazioni e il migliore coordinamento dei servizi. Le risorse finanziarie, umane e tecnologiche devono esser utilizzate in modo oculato e razionale al fine di ottenere il massimo dei risultati evitando ogni spreco;
▪ Tempestività -> I servizi e le prestazioni devono essere dati in tempi rapidi e comunque tali da essere funzionali al superamento del bisogno;
▪ Flessibilità e Innovazione -> I servizi, gli interventi e le prestazioni sono erogate nell’ottica di superare i modelli predefiniti d’intervento adeguando gli stessi allo specifico bisogno;
▪ Fidelizzazione -> Instaurazione di un rapporto di fiducia tra il cittadino utente e gli operatori e tra COMUNE e AZIENDA;
▪ Partecipazione -> Il cittadino viene coinvolto con le proprie risorse personali e familiari nell’individuazione dei bisogni e delle modalità per attuare il loro soddisfacimento;
▪ Trasparenza -> Informazione al cittadino completa, semplificata e facilmente accessibile sulle modalità di funzionamento dei servizi e degli interventi;
▪ Garanzia delle forme di tutela -> Strutturazione di forme di tutela dei diritti dei cittadini utenti.
ARTICOLO 11 – COMPETENZE E OBBLIGHI DELL’AZIENDA
Spetta all’AZIENDA:
▪ garantire la gestione dei servizi, delle attività e degli interventi oggetto del presente CONTRATTO DI SERVIZIO, secondo le specifiche disposizioni e direttive vigenti (nazionali e regionali);
▪ operare nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi di governance aziendale e di ambito, delle norme regolamentari, dei principi di universalità degli interventi e di buona amministrazione;
▪ definire la programmazione e l’organizzazione dei servizi gestiti;
▪ mantenere sollevati ed indenni i COMUNI da ogni danno che possa derivare dallo svolgimento dei servizi e attività oggetto del presente CONTRATTO DI SERVIZIO, siano essi effettuati direttamente, ovvero tramite appaltatori e/o enti accreditati, garantendo adeguata copertura assicurativa;
▪ garantire il rispetto del principio di economicità della gestione e dell’equilibrio economico e
finanziario;
▪ mettere a disposizione i propri archivi e banche dati e ogni dato e/o informazione ritenuta dai Comuni necessaria per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, salvaguardando il rispetto delle vigenti disposizione in materia di privacy e l’informativa al fine di ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali ex art 6 /a DGPR 679/2016.
▪ fornire le informazioni e la reportistica (debito informativo) come successivamente descritto all’articolo 17.
ARTICOLO 12 – COMPETENZE, OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI SOCI
Spetta al COMUNE:
▪ il monitoraggio dei risultati conseguiti dall’AZIENDA;
▪ la corresponsione delle risorse economiche all’AZIENDA in relazione ai servizi conferiti e per la gestione dell’AZIENDA stessa, il cui ammontare è meglio definito nell’allegato 2 - “COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI”, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
▪ il rispetto della tempistica dei versamenti dovuti all’AZIENDA come definito da successivo articolo 16.
Il COMUNE ha inoltre la facoltà di trasferire a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC:
✓ il personale attraverso l’Istituto del Comando;
✓ i beni mobili e immobili in comodato d’uso, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.
Rispetto a quanto descritto nel sopra citato capoverso si rimanda sia al Decreto Legislativo 165/2000 che alle norme del Codice Civile.
ARTICOLO 13 – AREE DI INTERVENTO
Le Aree dei Servizi Aziendali sono:
▪ MINORI E FAMIGLIA
▪ FRAGILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA
▪ DISABILITÀ E SALUTE MENTALE
▪ INCLUSIONE SOCIALE (POLITICHE ABITATIVE-INSERIMENTI LAVORATIVI-POVERTÀ-PREVENZIONE)
▪ TRASVERSALE (SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE/SERVIZIO SOCIALE COMUNALE – SPORTELLO SOCIALE)
▪ AMMINISTRATIVA E CONTABILE.
ARTICOLO 14 - GESTIONE DEI SERVIZI
L’AZIENDA può stipulare contratti per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme vigenti poste a garanzia dell’imparzialità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa. Pertanto l’AZIENDA può avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, enti accreditati, ecc.).
Rimane in capo all’Azienda l’attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei servizi erogati e di controllo delle attività, rimanendo unica responsabile nei confronti dei Comuni.
ARTICOLO 15 - REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
La gestione dei servizi e delle attività dell’AZIENDA avviene secondo i regolamenti AZIENDALI approvati dalla ASSEMBLEA CONSORTILE (COMUNI SOCI) o dal CDA e secondo indirizzi o documenti approvati dalla ASSEMBLEA DEI SINDACI.
L’organizzazione dei servizi e delle attività, l’uso delle risorse umane, di quelle strumentali e finanziarie
è soggetto al regolamento di organizzazione interno.
ARTICOLO 16 - RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI TRA IL COMUNE E L’AZIENDA
I COMUNI SOCI provvedono al finanziamento dell’attività corrente dell’Azienda attraverso:
▪ il Fondo di Gestione annuo pro-capite per la copertura economica della gestione aziendale,
definito dall’Assemblea dei Sindaci o dei Soci;
▪ il Fondo di Solidarietà annuo procapite definito dall’Assemblea dei Sindaci per la copertura economica dei costi dei servizi a gestione associata;
▪ le risorse per la copertura economica della gestione dei servizi delegati o servizi delegati
«RETAIL» che ricomprendono sia il costo delle prestazioni che il costo accessorio.
Le specifiche quote a carico dei Comuni sono definite annualmente, previo confronto dall’Assemblea
dei Sindaci, secondo lo schema dell’allegato 2 - “COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI”.
Tutte le quote dovute saranno introitate dall’Azienda mediante l’emissione di Fatture Elettroniche che, al fine di salvaguardare sia gli aspetti finanziari dei COMUNI SOCI che la liquidità dell’AZIENDA, come definito nello schema dell’allegato 2 - “COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI”, approvato annualmente dall’Assemblea dei Sindaci e tramite recepimento da parte del CDA
Il finanziamento dell’AZIENDA è aperto a contributi o conferimenti mobili e immobili provenienti da
altri Enti privati, Fondazioni e/o istituzioni.
ARTICOLO 17 - RENDICONTAZIONE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI
L’AZIENDA è tenuta a fornire al COMUNE report economici e quali-quantitativi delle attività, sia in termini di previsione, di andamento e di consuntivo. Pertanto, le fatture, come indicato dal precedente articolo 16, saranno accompagnate da apposita rendicontazione che costituisce per l’AZIENDA debito informativo.
Il COMUNE ha la facoltà richiedere chiarimenti su questioni tecniche ed organizzative attinenti al servizio e segnalare eventuali criticità o disservizi.
ARTICOLO 18 - PERSONALE
Per l’attuazione del presente contratto di servizio, l’AZIENDA può avvalersi di personale dipendente, di collaboratori e di professionisti dipendenti di terzi, oltre che di tutte le forme contrattuali previste dal vigente ordinamento.
Resta inteso che il personale dovrà possedere le qualifiche professionali prescritte dalla normativa vigente ed essere costantemente aggiornato per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi dell’AZIENDA siano dotati del più elevato livello qualitativo professionale possibile.
ARTICOLO 19 - SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’AZIENDA e i COMUNI si impegnano a collaborare per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, fornendo reciprocamente le informazioni tecniche necessarie.
ARTICOLO 20 – RESPONSABILITÀ
Qualora dall’esercizio delle attività connesse al presente contratto derivassero danni di qualunque natura all’AZIENDA, al COMUNE o a terzi, quali omessa o incompleta o ritardata attuazione di interventi, la AZIENDA ne assume la responsabilità tranne nei casi in cui tali danni siano imputabili a carenze nell’adozione di atti amministrativi di competenza del COMUNE aderente.
ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente CONTRATTO DI SERVIZIO si intende risolto, ai sensi degli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) e 1456 (Clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, ovvero nei seguenti casi:
a. per ritardi o interruzioni dell’attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili all’AZIENDA, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi;
b. per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o
colpa grave dell’AZIENDA;
c. entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE
Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione,
validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Bergamo.
ARTICOLO 23 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei Comuni compresa
la registrazione da farsi in caso d’uso.
ARTICOLO 24 - NORME FINALI
In qualsiasi momento le parti, previa approvazione da parte dell’organo comunale competente e purché di comune accordo, possono procedere alla modifica e/o integrazione del presente CONTRATTO DI SERVIZIO.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Treviglio, lì
RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA ASC | COMUNE DI CANONICA D’ADDA |
IL DIRETTORE | IL SINDACO |
xxxx. XXXXXXX XXXXXX |