Penali per inadempimento Clausole campione

Penali per inadempimento. Con riferimento all’art. 12 commi 3 e ss. della Convenzione Quadro le penali sono previste e fissate nei seguenti termini: SLA 01 Rilascio documentazione di progetto (piano operativo, report e deliverable previsti per ciascun intervento, rendicontazione tecnico e contabile, relazioni di avanzamento) 0,1% dell’importo a corpo assegnato per le attività di gestione del progetto e/o della linea di intervento a cui riferisce il dato deliverable tecnico, per il singolo caso di contestazione formulata da RAS su mancato rispetto del termine previsto per il rilascio oltre la soglia dei 5 giorni lavorativi 0,1% dell’importo a corpo assegnato per il dato modulo applicativo previsto SLA 02 Rilasci applicativi su nuove evoluzioni e integrazioni Finestra di erogazione dei servizi applicativi e da incarico o da scheda di progetto, per il singolo caso di contestazione formulata da RAS su mancato rispetto del termine previsto per il rilascio oltre la soglia dei 5 giorni lavorativi 1% dell’importo del canone mensile per ciascun punto percentuale di SLA 03 SLA 04 mantenimento della piattaforma applicazione in produzione copertura Servizi di conduzione del sistema, manutenzione e assistenza Tempo massimo di esecuzione intervento in seguito a richiesta di supporto, assistenza tecnica e/o segnalazione, attivazione nuovi utenti scostamento contestato da RAS a violazione della soglia di almeno il 95% misurato su base trimestrale una volta operato il subentro e consolidamento della piattaforma su infrastruttura S-CLOUD del PSR RAS 1% dell’importo del canone mensile per ciascun punto percentuale di per scostamento contestato da RAS a violazione della soglia di almeno il 90,0% dei casi su base trimestrale ad eccezione dei casi documentati di oggettiva impossibilità di rispetto dello SLA SLA 05 Attuazione processo di applicazione ed estensione alla rete degli URP Tempo di intervento ad esecuzione di nuove Non prevista in quanto da eseguirsi in accordo e secondo le modalità e termini soggetti a condivisione e concordati con RAS Non prevista in quanto da rendersi secondo la pianificazione SAL 06 personalizzazioni e/o configurazioni di natura applicativa che non richiedono sviluppo di software ad hoc preventivamente stabilita in accordo con RAS e comunque in modalità best effort se a necessità e/o per livelli di urgenza o priorità A fronte di eventuali scostamenti dei livelli di servizio previsti, la società Sardegna IT s’impegna a individuare azioni di recupero dei predetti scostamenti...
Penali per inadempimento. La SEA, previa verifica in contraddittorio dell' inadempimento e relativa contestazione scritta, si riserva la facoltà di applicare le penali riferite agli inadempimenti di seguito descritti: 1. per l’assenza del Responsabile tecnico: € 1.000,00 1. per ogni impiego di personale non qualificato così come previsto nel “Piano del servizio” € 1.000,00 2. per ogni mancata consegna della modulistica concordata con SEA: € 1.000,00 3. per ogni violazione delle norme in materia di sicurezza, prevenzione e protezione da parte dei lavoratori impegnati nel servizio: € 2.500,00 4. per ogni effettuazione di interventi non a regola d’arte: € 1.000,00 5. per ogni utilizzo di materiali non autorizzati dalla SEA: € 500,00 6. per ogni superamento del tempo d’intervento (tdl), ogni 5’ 200 € fino ad un massimo di € 2.000,00 7. ripristino della funzionalità degli impianti oltre il tempo di riattivazione (TdR): € 1.000 8. per ogni sostituzione di personale senza comunicazione scritta al Direttore dell’esecuzione del contratto: € 500,00 9. per ogni mancanza o inadeguatezza delle attrezzature da lavoro: € 500,00 10. per ogni accertata mancanza di idoneo mezzo di comunicazione e/o dispositivo per utilizzo sistema CAM in dotazione all’operatore dell’appaltatore 11. per ogni rilevata inosservanza delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) : €. 1.000,00. 12. Mancato rispetto delle percentuali di disponibilità previste , ogni 0,1%: € 200 13. Mancato rispetto valori minimi di illuminamento a punto: € 200 14. Più del 10% di un circuito di illuminazione fuori servizio: € 1.000 15. per ogni mancato rispetto della tempistica e delle modalità di esecuzione delle manutenzioni programmate si applicherà la penale con le seguenti modalità: al primo giorno di ritardo oltre la tolleranza si applicherà la penale “A”, per ogni giorno di ritardo successivo al primo si applicherà la penale “B”, se il ritardo arriverà a superare la metà della frequenza, si applicherà nuovamente la penale “A” e per i ulteriori giorni di ritardo verrà applicato giornalmente il doppio della penale “B” fino all’effettuazione dell’intervento; Frequenza (gg.) Xxxxxxxxx a (gg.) Penal e A Penal e B (gg.) fino a 2 Vedi nota 1.000 n.a.
Penali per inadempimento. Il soggetto affidatario si impegna a rifondere l'Ente di qualunque sanzione amministrativa, spesa e/o risarcimento danni che siano conseguiti alla mancata, tardiva o erronea ottemperanza agli obblighi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, fatte salve ulteriori responsabilità civili e/o penali. L’aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione dei servizi e in particolare: - si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi; - non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare; Qualunque reclamo rilevato dall’Amministrazione, addebitabile all’aggiudicatario, sarà ad esso contestato per iscritto. L’aggiudicatario dovrà rispondere per iscritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni. Se queste non saranno ritenute sufficienti al RUP/Direttore dell’esecuzione, verrà applicata una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Dopo l’applicazione di n. 2 penali l’importo della penale di cui sopra, per le ulteriori penali successive, sarà raddoppiato. Le penalità sono portate in deduzione: - sui crediti vantati verso l’Amministrazione da parte dell’aggiudicatario; - sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l’importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato. Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 5% dell’importo netto contrattuale annuale del servizio, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento dei servizi. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.
Penali per inadempimento. Qualora le attività di cui al presente capitolato non vengono eseguite secondo i tempi e le modalità delineate, l’aggiudicatario sarà assoggettato al pagamento delle penali come dettagliatamente specificato nello schema di contratto (cfr. art. 8 schema di contratto).
Penali per inadempimento. Vige la disciplina codicistica in materia di appalto (articoli: n° 1655 e seguenti codice civile italiano). Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi e di limitare l’insorgenza di contenzioso, si adotta la seguente procedura: a.) la committente dovrà contestare per iscritto inadempimenti, inefficienze o disfunzioni; b.) l’appaltatore dovrà contro dedurre per iscritto;
Penali per inadempimento. In ragione del criterio di aggiudicazione, qualora quanto offerto in sede di gara e valutato ai fini utili dell’attribuzione del punteggio sull’offerta tecnica, non sia conforme alle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la propria offerta sarà comminata una penale pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto offerto in sede di gara. L’offerta è strettamente vincolante e impegnativa e pertanto l'Azienda e si riserva di valutare l’entità del maggior danno subito e il relativo risarcimento derivante dal ritardo nell’esecuzione degli interventi. Sarà comminata una penale pari all’1 per mille per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto ai termini offerti in sede di gara. La mancata realizzazione e attivazione degli apprestamenti e delle strumentazioni offerti in sede di gara costituisce valido motivo di impedimento per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ufficio Direzione Lavori per l'esecuzione dei lavori. L’applicazione delle suddette penali non obbliga comunque l’ATS Sardegna a risolvere il presente contratto in relazione a quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6 del presente contratto.
Penali per inadempimento. Qualora le attività di cui al presente capitolato non vengono eseguite secondo i tempi e le modalità delineate, il Recapitista sarà assoggettato al pagamento delle penali come dettagliatamente specificato nello schema di contratto.

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  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Inadempimento Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.

  • Inadempimento del Cliente 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 14.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. 14.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 14.2. 14.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2. 14.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente2. 14.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA. 14.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.