Penali per inadempimento Clausole campione

Penali per inadempimento. Con riferimento all’art. 12 commi 3 e ss. della Convenzione Quadro le penali sono previste e fissate nei seguenti termini: Indicatore Definizione Penale contestabile SLA-01 Supporto operativo nell’ambito della gestione e utilizzo degli strumenti software applicativi per finalità di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e assistenza ai supporti direzionali Finestra di copertura 0,1% dell’importo contrattuale per ogni caso di contestazione formulata da RAS su accertata assenza e/o mancata operatività del supporto per svolgimento attività prevista o programmata in giornata entro la finestra di copertura (su giorni lavoratori) L’andamento degli SLA è certificato e rendicontato da Sardegna IT nelle modalità indicate nel precedente cap. 6 A fronte di eventuali scostamenti dei livelli di servizio previsti, la società Sardegna IT s’impegna a individuare azioni di recupero dei predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell’ambito dell’attività posta in essere del Team di controllo dei servizi di cui all’Articolo 18 della Convenzione quadro. Le penali saranno applicabili previa preventiva e formale contestazione notificata da RAS a Sardegna IT non oltre 7 giorni dall’avvenuto accertamento, e con indicazione del termine perentorio ultimo concesso a provvedere o manifestare le opportune motivazioni; in assenza di adempimento da parte di Sardegna IT entro il suddetto termine, ovvero di adeguato giustificativo reso da Sardegna IT, l’importo della penale sarà portato a decurtazione sull’importo di avanzamento maturato nel corso del periodo a cui la contestazione fa riferimento In caso di perdurante mancato rispetto dei livelli di servizio e/o in assenza di un formale accordo bonario teso a risolvere le specifiche problematiche, la Struttura regionale affidante, previa contestazione scritta e verifica in contraddittorio dell’inadempimento, potrà applicare le penali come sopra previste.
Penali per inadempimento. Il soggetto affidatario si impegna a rifondere l'Ente di qualunque sanzione amministrativa, spesa e/o risarcimento danni che siano conseguiti alla mancata, tardiva o erronea ottemperanza agli obblighi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, fatte salve ulteriori responsabilità civili e/o penali. L’aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione dei servizi e in particolare: - si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi, - non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare. Qualunque reclamo rilevato dall’Amministrazione, addebitabile all’aggiudicatario, sarà ad esso contestato per iscritto. L’aggiudicatario dovrà rispondere per iscritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni. Se queste non saranno ritenute sufficienti al RUP/Direttore dell’esecuzione, verrà applicata una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Dopo l’applicazione di n. 2 penali l’importo della penale di cui sopra, per le ulteriori penali successive, sarà raddoppiato. Le penalità sono portate in deduzione: - sui crediti vantati verso l’Amministrazione da parte dell’aggiudicatario; - sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l’importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato. Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 5% dell’importo netto contrattuale annuale del servizio, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento dei servizi. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.
Penali per inadempimento. La SEA, previa verifica in contraddittorio dell' inadempimento e relativa contestazione scritta, si riserva la facoltà di applicare le penali riferite agli inadempimenti di seguito descritti:
Penali per inadempimento. Qualora le attività di cui al presente capitolato non vengono eseguite secondo i tempi e le modalità delineate, l’aggiudicatario sarà assoggettato al pagamento delle penali come dettagliatamente specificato nello schema di contratto (cfr. art. 8 schema di contratto).
Penali per inadempimento. La Committente, previa verifica in contraddittorio dell' inadempimento e relativa contestazione scritta, si riserva la facoltà di applicare le penali riferite agli inadempimenti di seguito descritti:
Penali per inadempimento. Con riferimento all’art. 12 commi 3 e ss. della Convenzione Quadro le penali sono previste e fissate nei seguenti termini: SLA 01 SLA 02 I01.03 Gestione Operativa sistemistica e Punto di contatto Gestori piattaforma SIL Finestra di copertura per l’erogazione dei servizi Help Desk tecnico per la Gestione operativa I02.04 Servizi per l'erogazione dei sistemi SIL fino a 18 mesi Finestra di copertura per l’erogazione del servizio Supporto tecnico per la piattaforma di collaborazione 1% dell’importo del canone mensile riferito alle attività oggetto di disservizio per ogni valore percentuale di superamento oltre soglia ammessa su base trimestrale contestazione di violazione dello SLA notificata da RAS 1% dell’importo del canone mensile riferito alle attività oggetto di disservizio per ogni valore percentuale di superamento oltre soglia ammessa su base trimestrale contestazione di violazione dello SLA notificata da RAS 1 per mille dell’importo a corpo assegnato per le attività di gestione del progetto nel caso di contestazione formulata da RAS SLA 03 Rilascio Piano operativo di progetto SLA 04 Rilascio delle relazioni di avanzamento lavori su mancato rispetto del termine previsto per il primo rilascio, o la soglia dei 5 gg lavorativi se a seguito di richieste di integrazioni/aggiornamenti formulate dai referenti di RAS
Penali per inadempimento. Vige la disciplina codicistica in materia di appalto (articoli: n° 1655 e seguenti codice civile italiano). Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi e di limitare l’insorgenza di contenzioso, si adotta la seguente procedura:
Penali per inadempimento. Qualora le attività di cui al presente capitolato non vengono eseguite secondo i tempi e le modalità delineate, il Recapitista sarà assoggettato al pagamento delle penali come dettagliatamente specificato nello schema di contratto.
Penali per inadempimento. In ragione del criterio di aggiudicazione, qualora quanto offerto in sede di gara e valutato ai fini utili dell’attribuzione del punteggio sull’offerta tecnica, non sia conforme alle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la propria offerta sarà comminata una penale pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto offerto in sede di gara. L’offerta è strettamente vincolante e impegnativa e pertanto l'Azienda e si riserva di valutare l’entità del maggior danno subito e il relativo risarcimento derivante dal ritardo nell’esecuzione degli interventi. Sarà comminata una penale pari all’1 per mille per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto ai termini offerti in sede di gara. La mancata realizzazione e attivazione degli apprestamenti e delle strumentazioni offerti in sede di gara costituisce valido motivo di impedimento per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ufficio Direzione Lavori per l'esecuzione dei lavori. L’applicazione delle suddette penali non obbliga comunque l’ATS Sardegna a risolvere il presente contratto in relazione a quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6 del presente contratto.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

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