Penali per inadempimento Clausole campione

Penali per inadempimento. Con riferimento all’art. 12 commi 3 e ss. della Convenzione Quadro le penali sono previste e fissate nei seguenti termini: SLA 01 SLA 02 I01.03 Gestione Operativa sistemistica e Punto di contatto Gestori piattaforma SIL Finestra di copertura per l’erogazione dei servizi Help Desk tecnico per la Gestione operativa I02.04 Servizi per l'erogazione dei sistemi SIL fino a 18 mesi Finestra di copertura per l’erogazione del servizio Supporto tecnico per la piattaforma di collaborazione 1% dell’importo del canone mensile riferito alle attività oggetto di disservizio per ogni valore percentuale di superamento oltre soglia ammessa su base trimestrale contestazione di violazione dello SLA notificata da RAS 1% dell’importo del canone mensile riferito alle attività oggetto di disservizio per ogni valore percentuale di superamento oltre soglia ammessa su base trimestrale contestazione di violazione dello SLA notificata da RAS 1 per mille dell’importo a corpo assegnato per le attività di gestione del progetto nel caso di contestazione formulata da RAS SLA 03 Rilascio Piano operativo di progetto SLA 04 Rilascio delle relazioni di avanzamento lavori su mancato rispetto del termine previsto per il primo rilascio, o la soglia dei 5 gg lavorativi se a seguito di richieste di integrazioni/aggiornamenti formulate dai referenti di RAS 1 per mille dell’importo a corpo assegnato per le attività di gestione del progetto nel caso di contestazione formulata da RAS su mancato rispetto del termine previsto per il rilascio oltre la soglia dei 20 giorni lavorativi successivi al termine del relativo periodo di rendicontazione A fronte di eventuali scostamenti dei livelli di servizio previsti, la società Sardegna IT s’impegna a individuare azioni di recupero dei predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell’ambito dell’attività posta in essere del Team di controllo dei servizi di cui all’Articolo 18 della Convenzione quadro. Le penali saranno applicabili previa preventiva e formale contestazione notificata da RAS a Sardegna IT non oltre 7 giorni dall’avvenuto accertamento e con indicazione del termine perentorio ultimo concesso a provvedere o manifestare le opportune motivazioni; in assenza di adempimento da parte di Sardegna IT entro il suddetto termine, ovvero di adeguato giustificativo reso da Sardegna IT, l’importo della penale sarà portato a decurtazione sull’importo di avanzamento maturato nel corso del periodo a cui la contestazione fa riferimento. In caso di perdurante ma...
Penali per inadempimento. Il soggetto affidatario si impegna a rifondere l'Ente di qualunque sanzione amministrativa, spesa e/o risarcimento danni che siano conseguiti alla mancata, tardiva o erronea ottemperanza agli obblighi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, fatte salve ulteriori responsabilità civili e/o penali. L’aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione dei servizi e in particolare: - si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi; - non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare; Qualunque reclamo rilevato dall’Amministrazione, addebitabile all’aggiudicatario, sarà ad esso contestato per iscritto. L’aggiudicatario dovrà rispondere per iscritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni. Se queste non saranno ritenute sufficienti al RUP/Direttore dell’esecuzione, verrà applicata una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Dopo l’applicazione di n. 2 penali l’importo della penale di cui sopra, per le ulteriori penali successive, sarà raddoppiato. Le penalità sono portate in deduzione: - sui crediti vantati verso l’Amministrazione da parte dell’aggiudicatario; - sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l’importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato. Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 5% dell’importo netto contrattuale annuale del servizio, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento dei servizi. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.
Penali per inadempimento. La Committente, previa verifica in contraddittorio dell' inadempimento e relativa contestazione scritta, si riserva la facoltà di applicare le penali riferite agli inadempimenti di seguito descritti: 1. per l’assenza del Responsabile tecnico: € 1.000,00 2. per ogni impiego di personale non qualificato così come previsto nel “Piano del servizio”: € 1.000,00 3. per ogni mancata consegna della modulistica concordata con la Committente: € 1.000,00 4. per ogni violazione delle norme in materia di sicurezza, prevenzione e protezione da parte dei lavoratori impegnati nel servizio: € 2.500,00 5. per ogni effettuazione di interventi non a regola d’arte: € 1.000,00 6. per ogni utilizzo di materiali non autorizzati dalla Committente: € 500,00 7. per ogni superamento del tempo d’intervento (tdl), ogni 5’ 200 € fino ad un massimo di € 2.000,00 8. ripristino della funzionalità degli impianti oltre il tempo di riattivazione (TdR): € 1.000 9. per ogni sostituzione di personale senza comunicazione scritta al Direttore dell’esecuzione del contratto: € 500,00 10. per ogni mancanza o inadeguatezza delle attrezzature da lavoro: € 500,00 11. per ogni accertata mancanza di idoneo mezzo di comunicazione e/o dispositivo per utilizzo sistema CAM in dotazione all’operatore dell’appaltatore 12. per ogni rilevata inosservanza delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) : €. 1.000,00. 13. Mancato rispetto delle percentuali di disponibilità previste , ogni 0,1%: € 200 14. Mancato rispetto valori minimi di illuminamento a punto: € 200 15. Più del 10% di un circuito di illuminazione fuori servizio: € 1.000 16. per ogni mancato rispetto della tempistica e delle modalità di esecuzione delle manutenzioni programmate si applicherà la penale con le seguenti modalità: al primo giorno di ritardo oltre la tolleranza si applicherà la penale “A”, per ogni giorno di ritardo successivo al primo si applicherà la penale “B”, se il ritardo arriverà a superare la metà della frequenza, si applicherà nuovamente la penale “A” e per i ulteriori giorni di ritardo verrà applicato giornalmente il doppio della penale “B” fino all’effettuazione dell’intervento; Frequenza (gg.) Tolleranza (gg.) Penale A Penale B (gg.)
Penali per inadempimento. La penale per l’inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 5% e il 15% dell’ammontare netto contrattuale. Nell’applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell’inadempimento in relazione al conseguimento dei milestone e target associati al finanziamento. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art 3 del presente capitolato, sarà applicata una penale pari al 15% dell’importo contrattuale. In ogni caso, le penali per ritardo e quelle per inadempimento complessivamente considerate non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc. Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità. L’applicazione delle sanzioni sarà preceduta da regolare comunicazione, tramite Pec, dell’inadempienza alla Ditta aggiudicataria che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Committente procederà senza indugio all’applicazione della penalità.
Penali per inadempimento. Qualora le attività di cui al presente capitolato non vengono eseguite secondo i tempi e le modalità delineate, il Recapitista sarà assoggettato al pagamento delle penali come dettagliatamente specificato nello schema di contratto.
Penali per inadempimento. Qualora le attività di cui al presente capitolato non vengono eseguite secondo i tempi e le modalità delineate, l’aggiudicatario sarà assoggettato al pagamento delle penali come dettagliatamente specificato nello schema di contratto (cfr. art. 8 schema di contratto).
Penali per inadempimento. Vige la disciplina codicistica in materia di appalto (articoli: n° 1655 e seguenti codice civile italiano). Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi e di limitare l’insorgenza di contenzioso, si adotta la seguente procedura: a.) la committente dovrà contestare per iscritto inadempimenti, inefficienze o disfunzioni; b.) l’appaltatore dovrà contro dedurre per iscritto;
Penali per inadempimento. Con riferimento all’art. 12 commi 3 e ss. della Convenzione Quadro le penali sono previste e fissate nei seguenti termini: SLA-01_10 Per carenze e/o ritardi nel rilascio della documentazione di competenza del DEC 0,5 per mille dell’importo contrattuale per ogni caso di contestazione formulata dal RUP RAS su osservato ritardo oltre il termine di soglia A fronte di eventuali scostamenti dei livelli di servizio previsti, la società Sardegna IT s’impegna a individuare azioni di recupero dei predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell’ambito dell’attività posta in essere del Team di controllo dei servizi di cui all’Articolo 18 della Convenzione quadro. Le penali saranno applicabili previa preventiva e formale contestazione notificata da RAS a Sardegna IT non oltre 7 giorni dall’avvenuto accertamento, e con indicazione del termine perentorio ultimo concesso a provvedere o manifestare le opportune motivazioni; in assenza di adempimento da parte di Sardegna IT entro il suddetto termine, ovvero di adeguato giustificativo reso da Sardegna IT, l’importo della penale sarà portato a decurtazione sull’importo di avanzamento maturato nel corso del periodo a cui la contestazione fa riferimento

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  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Inadempimento Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.

  • RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.

  • Inadempimento del Cliente CGS_BUS_PLACET_1021 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi do- vuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di racco- mandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante l’indicazio- PLACET GAS | PARTITA IVA 14.2 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. 14.3 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 14.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ul- timo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della for- nitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore. 14.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della for- nitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 24 relativo alle comunicazioni. 14.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmet- tere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di risoluzione contrattuale. 14.8 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto for- ma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 14.9 Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, il For- nitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa ri- soluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default. 14.10 Nel caso cui al precedente comma 14.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Di- stributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: (a) copia delle fatture non pagate; (b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; (c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la rice- zione di tale comunicazione da parte del Cliente; (d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell’ultima fattura pagata; (e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulte- riore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. 14.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distri- butore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura. 14.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, chiedendo al SII la risoluzione contrat- tuale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII. 14.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: (a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazio- ne di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità; (b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nono- stante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. 14.14 Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il paga- mento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 14.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.