ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO Clausole campione

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO. Nel caso in cui il viaggio venisse annullato dall’organizzatore, questi rimborserà integralmente le quote ricevute dal cliente. A tale proposito si specifica però che scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo, calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, problemi tecnici o simili, che possono causare modifiche anche sostanziali al programma di viaggio, costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili né all’organizzatore né ai vettori né ad altre organizzazioni che partecipano all’organizzazione del viaggio. L’organizzatore può ugualmente annullare il contratto di viaggio quando il numero minimo di viaggiatori per l’effettuazione del viaggio stesso non sia raggiunto. In tal caso l’organizzatore deve dare notizia al partecipante dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza impegnandosi a restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo. Eventuali spese supplementari supportate dal partecipante non saranno rimborsate né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO. (Art. 29)
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO. Ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico; decisione dell’Assicurato di non viaggiare; stato di gravidanza; patologie della gravidanza, se la stessa è stata constatata precedentemente all’emissione della polizza; una malattia o condizione clinica preesistenti all’emissione della polizza. La presente esclusione si applica all’Assicurato, ai Familiari, al Socio/Contitolare della ditta/Impresa dell’Assicurato, alla persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato ha prenotato il viaggio, ovvero al Familiare o amico residente all’estero presso il quale l’Assicurato intende soggiornare; mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto; tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati; motivi professionali dell’assicurato.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO. Oggetto della garanzia G.1. decesso, malattia o infortunio : a) dell’Assicurato; b) di un Familiare c) di un Collaboratore essenziale dell’Assicurato d) di una persona con cui l’Assicurato ha prenotato il viaggio e con la quale pertanto viaggi e) di un Familiare o amico residente all’estero presso il quale l’Assicurato intende soggiornare.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO. In caso d’insolvenza o di fallimento del Contraente che determinino l’impossibilità totale per l’Assicurato/Beneficiario di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, l’Impresa si impegna ad indennizzare l’Assicurato/Beneficiario di una somma pari all’importo da questi versato al Contraente per l’acquisto del Pacchetto Turistico stesso. Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Art. 1.A. – “Annullamento del viaggio”.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO. In caso di Insolvenza o di Fallimento del Contraente che determinino l’impossibilità totale per l’Assicurato/Beneficiario di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare l’Assicurato/Beneficiario di una somma pari all’importo da questi versato al Contraente per l’acquisto del Pacchetto Turistico stesso.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO. Nei limiti del massimale specificato in polizza che corrisponde al costo complessivo del Viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica) e delle condizioni che seguono, la Società:
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO. 6 Art. 35 OGGETTO DELLA GARANZIA 6 Art. 36 MASSIMALI E LIMITI 6
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

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  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara, in seduta pubblica, ha inizio nel giorno e nel luogo indicati al punto IV.2.7) del bando, alla presenza del Presidente di gara e dell’Ufficiale Rogante della Regione Umbria e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Stazione appaltante fino al giorno antecedente la data fissata. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Presidente di gara nella prima seduta, procederà: • alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, e una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, apponendo in calce alla documentazione presentata, assieme all’Ufficiale Rogante, la propria sigla; • a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; • a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; • ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; • in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con le modalità indicate nel successivo art. 13. • in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell’art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; • ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice, il Presidente di gara può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. • In seduta pubblica si procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. • In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 7 del presente disciplinare. • Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; si procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. • Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, si procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all’attribuzione dei punteggi complessivi. • Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla loro esclusione. • All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. • Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando siano presenti le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, si chiude la seduta pubblica e ne viene data comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. • All’esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria definitiva che verrà trasmessa al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione. • nel caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio con estrazione in seduta pubblica. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

  • Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

  • IMPORTO DELL’APPALTO Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo. L’importo posto a base d’asta per la fornitura in noleggio di ciascuna vettura, comprensiva dei servizi di cui all’art. 1, ammonta a € 650,00 mensili Iva esclusa, e così per un totale complessivo posto a base di gara di € 117.000,00 oltre a Iva nella misura di legge. Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o condizionate. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor presso e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell’impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d’arte. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che – giusta quanto evidenziato dall’Autorità Anticorruzione all’interno del bando tipo n. 1 – i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Fallimento dell’appaltatore 1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Affidatario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo dell'Affidamento: (a) la redazione dei Documenti di Progettazione degli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio- impianto sia a livello impiantistico che di involucro; (b) l'esecuzione dei lavori (previa approvazione degli stessi dall'affidante) in conformità ai Documenti di Progettazione, nonché la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessari; (c) l'erogazione del Servizio energia; (d) la gestione degli impianti fotovoltaici. L'Affidamento per quanto non espressamente previsto nel presente contratto è disciplinato dalle norme del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, a norma dell'art. 165 e successivi del Codice i presupposti e le condizioni di base che deteminano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'Affidante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nell'Affidamento, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza dell'Affidamento. In mancanza della predetta revisione l'Affidatario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per l'Affidatario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore dell'Affidante. E' facoltà dell'Affidante non realizzare alcuni degli interventi di riqualificazione previsti o se necessario aggiungerne altri agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto di Affidamento. E' facoltà dell'Affidatario richiedere l'inserimento di ulteriori immobili/impianti all'interno del presente contratto unitamente alle attività di cui alla lettera (a), (b), (c) e d). In tal caso, sarà predisposto un idoneo Addendum al presente contratto che ne estenderà l'ambito di applicazione. In caso di modifica degli interventi, la revisione del piano economico e finanziario dovrà essere concordata con l'Affidante interessato, anche per il tramite di un loro rappresentante, tenendo conto dell'equilibrio economico – finanziario complessivo del piano allegato. Le misure di revisione dell'equilibrio economico finanziario, come sopra concordate, potranno riguardare, o avere effetto, anche solo sul Contratto stipulato con l'Affidante interessato.