TERZIARIO CONFCOMMERCIO
TERZIARIO CONFCOMMERCIO
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
(*) Con l’accordo 24.10.2016 le parti hanno sospeso l’erogazione della tranche di aumento contrattuale prevista per il mese di novembre 2016 e si sono riservate di stabilire la nuova decorrenza degli aumenti.
Scatti di anzianità
Ottobre 2016
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Accordo di rinnovo | 30 marzo 2015 (ipotesi) | 1° aprile 2015 | 31 dicembre 2017 |
Parti stipulanti | Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil | ||
Accordo di rinnovo | 26 febbraio 2011 (ipotesi) 6 aprile 2011 (ratifica) | 1° gennaio 2011 | 31 dicembre 2013 |
Parti stipulanti | Confcommercio e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil | ||
CCNL | 18 luglio 2008 (rinnovo) 28 luglio 2009 (stesura) | 1° gennaio 2007 | 31 dicembre 2010 |
Parti stipulanti | Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica alle aziende del terziario di mercato – distribuzione e servizi – che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico. Le aree di attività sono suddivise in due macro settori merceologici. All’interno del settore “commercio” sono comprese le seguenti aree: dettaglio/ingrosso tradizionale; distribuzione moderna e organizzata; importazione, commercializzazione e assistenza veicoli; ausiliari del commercio e commercio con l’estero. Nell’ambito del settore “servizi” sono presenti le seguenti aree: ICT; servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone; ausiliari dei servizi. | ||
Accordi e protocolli aggiuntivi | Accordo 24 ottobre 2016 | sospensione dell’aumento contrattuale decorrente da novembre 2016 | |
Accordo 19 ottobre 2016 | per la disciplina dell’apprendistato duale | ||
Accordo 25 febbraio 2013 | per la disciplina dell’apprendistato (operatori di vendita) | ||
Accordo 19 aprile 2012 | per la disciplina dell’apprendistato (revisori contabili) | ||
Accordo 24 marzo 2012 | per il riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato |
Liv. | Elemento retributivo nazionale conglobato | ||||
1.4.2015 | 1.11.2015 | 1.6.2016 | 1.11.2016 (*) | 1.8.2017 (*) | |
Q | 1.775,11 | 1.801,15 | 1.827,19 | 1.854,97 | 1.896,64 |
1 | 1.599,02 | 1.622,48 | 1.645,94 | 1.670,96 | 1.708,49 |
2 | 1.383,14 | 1.403,43 | 1.423,72 | 1.445,36 | 1.477,83 |
3 | 1.182,21 | 1.199,55 | 1.216,89 | 1.235,39 | 1.263,14 |
4 | 1.022,46 | 1.037,46 | 1.052,46 | 1.068,46 | 1.092,46 |
5 | 923,73 | 937,28 | 950,83 | 965,29 | 986,97 |
6 | 829,33 | 841,50 | 853,67 | 866,65 | 886,12 |
7 | 710,00 | 720,42 | 730,84 | 741,95 | 758,62 |
op.v.1 | 965,17 | 979,33 | 993,49 | 1.008,59 | 1.031,25 |
op.v.2 | 808,69 | 820,58 | 832,47 | 845,15 | 864,17 |
Liv. | Conting.-E.d.r. | Terzo elemento | Ind.funzione | Sup.collettivo |
Q | 540,37 | 2,07 | 260,77 | |
1 | 537,52 | 2,07 | ||
2 | 532,54 | 2,07 | ||
3 | 527,90 | 2,07 | ||
4 | 524,22 | 2,07 | ||
5 | 521,94 | 2,07 | ||
6 | 519,76 | 2,07 | ||
7 | 517,51 | 2,07 | 5,16 | |
op.v.1 | 530,04 | 2,07 | ||
op.v.2 | 526,11 | 2,07 |
Liv. | Importo | Liv. | Importo |
Q | 25,46 | 5 | 20,30 |
1 | 24,84 | 6 | 19,73 |
2 | 22,83 | 7 | 19,47 |
3 | 21,95 | op.v.1 | 15,50 |
DATI RETRIBUTIVI | ||||||
4 | 20,66 | op.v.2 | 14,46 | |||
Maturazione: fino a 10 scatti triennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. Rivalutazione degli scatti maturati: in occasione della maturazione di ogni nuovo scatto. L’EEG viene erogato con la retribuzione di novembre 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 ottobre 2017, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi. L'elemento compete anche agli apprendisti e in misura proporzionale ai lavoratori a tempo parziale. Criteri di computo: l’importo da liquidare a ciascun lavoratore è rapportato all'effettiva prestazione svolta alle dipendenze della stessa azienda nel periodo 1° gennaio 2015 - 31 ottobre 2017 (le frazioni di anno sono computate per dodicesimi considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni). L'importo è omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali e non è utile per il calcolo del t.f.r. Assorbimento: l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., corrisposto successivamente al 1° gennaio 2015. | ||||||
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Non sono utili per la maturazione della tredicesima i periodi in cui non sia stata corrisposta retribuzione per una delle cause contrattualmente previste. Base di computo: per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, il calcolo della tredicesima viene effettuato sulla base della media delle provvigioni maturate nell'anno corrente. La quattordicesima mensilità va corrisposta il 1° luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto del mese precedente, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente. Altri criteri: come per la tredicesima mensilità. | |||||
Premio di risultato | La contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, può individuare erogazioni di secondo livello rivolte ad incrementare produttività, qualità, efficienza, efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività come i risultati legati all'andamento economico dell’impresa. I due tipi di contrattazione sono alternativi e non sovrapponibili pertanto: - le aziende fino a 30 dipendenti distribuiti anche in più unità nell’ambito della stessa provincia applicano quanto previsto dal contratto territoriale o erogano, in alternativa, l’elemento economico di garanzia (vedi); - le aziende con più di 30 dipendenti distribuiti anche in più unità nell’ambito della stessa provincia applicano, in assenza di contrattazione aziendale, quanto previsto dal contratto territoriale o erogano, in alternativa, l’elemento economico di garanzia (vedi). Le aziende con unità produttive distribuite nell'ambito di più province e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, il contratto sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale ovvero, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto in materia di elemento economico di garanzia (vedi). Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili, non predeterminabili e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, compreso il tfr. | |||||
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Il lavoro straordinario è ammesso fino a 250 ore annuali. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E’ considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. Lavoro domenicale (disciplina applicabile fino al rinnovo del c.c.n.l., in assenza di contrattazione di secondo livello): - lavoratori a tempo pieno che abbiano il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, le aziende possono organizzare lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. n. 114/1998 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale (non sono tenuti ad assicurare tali prestazioni: le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni; i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi, i portatori di handicap di cui all’art. 3, c. 3, L. n. 104/1992). Altre ipotesi possono essere concordate al secondo livello di contrattazione. Ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, viene riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica (tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile); - lavoratori anche a tempo parziale che abbiano il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, viene riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica (tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile); - lavoro straordinario prestato di domenica: trovano applicazione le relative |
Elemento economico di garanzia | ||
Livello | Importo per aziende | |
fino a 10 dipendenti | oltre 10 dipendenti | |
Liv. Q, 1, 2 | 95,00 | 105,00 |
Liv. 3, 4 | 80,00 | 90,00 |
Liv. 5, 6, 7 | 65,00 | 75,00 |
Op.vendita - 1ª cat. | 76,00 | 85,00 |
Op.vendita - 2ª cat. | 63,00 | 71,00 |
Tipo di prestazione | Maggiorazione * |
Straordinario, fino a 48 ore settimanali | 15% |
Straordinario, ore successive | 20% |
Straordinario festivo o domenicale | 30% |
Straordinario notturno | 50% |
Lavoro notturno | 15% |
Lavoro domenicale | 30% |
Lavoro domenicale dei dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali | 10% |
* da calcolare sulla normale retribuzione. Per il lavoro notturno la maggiorazione si applica sulla retribuzione di fatto. Per i lavoratori retribuiti a provvigione la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario viene computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto tenendo conto della media dell'ultimo semestre solare. |
DATI RETRIBUTIVI | |
maggiorazioni. Prestazioni notturne o festive del personale direttivo. I servizi di notte o nei giorni festivi sono compensati: - con la sola maggiorazione del 30% della normale retribuzione, per le ore prestate di domenica; - con la quota oraria e la maggiorazione del 30% della normale retribuzione, per le ore straordinarie prestate nelle festività; - con la quota oraria e la maggiorazione del 50% della normale retribuzione, per le ore straordinarie prestate di notte (esclusi turni regolari di servizio). | |
Altre voci | Indennità di cassa. Spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena responsabilità della gestione di cassa con obbligo di accollarsi eventuali differenze. L’indennità è commisurata al 5% della paga base conglobata. Vitto e alloggio. Il c.c.n.l. conferma la validità della disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973. In assenza di contrattazione integrativa, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure: - vitto e alloggio, 50% della retribuzione di fatto; - vitto (due pasti), 33,3% della retribuzione di fatto; - vitto (un pasto), 25% della retribuzione di fatto; - alloggio, 20% della retribuzione di fatto. Rischio macchina. Le spese di riparazione dell’automezzo per incidenti passivi provocati, senza dolo, dagli operatori di vendita durante lo svolgimento della prestazione sono sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di 3.000 euro. All’operatore viene accollata una franchigia di 130 euro per sinistro. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 168 (personale a 40 ore settimanali), 182 (personale a 42 ore settimanali), 195 (personale a 45 ore settimanali). Numero di mensilità: 14. Normale retribuzione: comprende paga base nazionale, indennità di contingenza, terzo elemento (nazionale o provinciale), scatti di anzianità, altri elementi individuati dalla contrattazione collettiva Retribuzione di fatto: comprende la normale retribuzione e gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti stipulanti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge. Retribuzione per gli operatori di vendita. Per l’operatore retribuito anche con provvigione o con altre forme di incentivo, la retribuzione è costituita dalla media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica. Assorbimenti: l’indennità di funzione attribuita ai quadri al momento dell’assegnazione della categoria può essere in parte assorbita da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausola espressa di assorbimento. La quota assoggettabile all’assorbimento è di 230,11 euro (di cui 30,99 euro assorbibili al 40% e 199,12 euro assorbibili al 50%). Provvigioni: per gli addetti alla vendita retribuiti a provvigione, la parte fissa della retribuzione e la percentuale di provvigione vengono determinati caso per caso dal datore di lavoro sulla base della media annuale delle vendite, in modo da assicurare al personale una media mensile superiore di almeno il 5% alla paga base nazionale. Sospensione del lavoro: in caso di sospensione per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore compete la retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione. Il criterio non si applica se la sospensione è dovuta a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. Anzianità di servizio. Le frazioni di anno sono computate a tutti gli effetti contrattuali (esclusi gli scatti) per dodicesimi considerando mese intero la frazione di mese superiore o eguale a 15 giorni. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli professionali; gli operatori di vendita sono classificati in 2 categorie. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 100 e protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita). Passaggi di livello. Per le seguenti figure è previsto il passaggio dal 5° al 4° livello dopo 18 mesi di permanenza: addetti alla vendita che non hanno compiuto l’apprendistato nel settore merceologico (aiutante commesso); addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita; addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, supermercati ed esercizi similari). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi (periodo prolungato a 6 mesi per i quadri). |
Periodo di prova | Durata: - quadri e liv. 1, giorni di calendario; - altri livelli: giorni di lavoro effettivo. Particolarità: lavoro a tempo determinato (vedi). |
E.d.r. sostitutivo della contribuzione al welfare contrattuale | ||
Ente/Fondo integrativo | Importo dell’e.d.r. sostitutivo | Mensilità di erogazione n. |
Fondo EST – fino marzo 2015 | 15 euro mensili * | 14 |
Fondo EST – da aprile 2015 | 16 euro mensili | 14 |
Cassa QuAS – fino marzo 2015 | 35 euro mensili * | 14 |
Cassa QuAS – da aprile 2015 | 37 euro mensili | 14 |
Ente bilaterale | 0,30% della somma di paga base e contingenza | 14 |
* In alternativa, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite agli iscritti. |
Livello | Durata |
Q – 1 | 6 mesi |
2 - 3 - 4 - 5 | 60 giorni |
6 – 7 | 45 giorni |
operatori di vendita | 60 giorni |
ORARIO DI LAVORO | |||||
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali; - dipendenti da gestori di impianti (non autostradali) di distribuzione di carburanti: 45 ore; - dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione: 42 ore - dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore (con assorbimento di 24 ore dai permessi rol). La durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile fino a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa territoriale/aziendale, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro. Riposo giornaliero. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello possono essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive a norma dell’art. 17, D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione prevista dalla disposizione citata, il riposo giornaliero può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende il cui intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. Nelle ipotesi elencate, le parti stipulanti convengono sull’adeguatezza di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore. Articolazioni dell’orario. L'azienda può ricorrere, anche in singole unità produttive, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale: - 40 ore settimanali, realizzate mediante concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale; - 39 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 36 ore di permessi rol; - 38 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 72 ore di permessi (56 ore di permessi rol e 16 ore di permessi per ex festività). Grandi magazzini, supermercati e ipermercati: l’articolazione dell'orario medio di 38 ore viene realizzata utilizzando le 72 ore di permessi rol previste per le aziende con più di 15 dipendenti. Variazioni: le variazioni dell’articolazione sono comunicate con un preavviso di 30 giorni; l’articolazione prescelta ha di norma validità annuale, salvo diversa comunicazione del datore di lavoro da effettuarsi con il preavviso sopra indicato. Discontinui: 45 ore settimanali. Il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia comprende: custodi, guardiani diurni o notturni, portieri, addetti alla estinzione degli incendi, uscieri, addetti al carico e allo scarico, commessi di negozio nei comuni fino a 5.000 abitanti, addetti alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento. Flessibilità: l’azienda può realizzare regimi di orario diversi, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. A fronte delle prestazioni aggiuntive vengono riconosciuti, nell’arco di 12 mesi dall’avvio del programma di flessibilità, corrispondenti riposi compensativi. Eventuali variazioni sono comunicate con un preavviso di 15 giorni. I riposi non fruiti al termine del programma di flessibilità sono liquidati con la maggiorazione per lavoro straordinario. Ipotesi aggiuntive di flessibilità nell’ambito del secondo livello di contrattazione: - A) da 45 fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario; a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore; - B) fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario) ovvero con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario); a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore. Riposo settimanale. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite con la sola maggiorazione del 30% da calcolare sulla normale retribuzione, fermo restando il riposo compensativo nel giorno successivo. Impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che effettuino il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica: viene corrisposta per il lavoro ordinario prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% da calcolare sulla normale retribuzione. Operatori di vendita. In sostituzione del riposo, all’operatore che, per ragioni di dislocazione, non può recarsi in famiglia per oltre un mese viene concessa una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese dell'azienda (per gli operatori all’estero trovano applicazione accordi diretti tra le parti). | ||||
Banca ore | Confluiscono in banca ore il 50% delle ore prestate in superamento dell’orario contrattuale nelle ipotesi aggiuntive di flessibilità. Le assenze contemporanee dall’unità produttiva per usufruire (esclusi i mesi di luglio, agosto e dicembre) dei riposi accantonati non possono superare il 10% della forza occupata. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana il limite percentuale è ridotto al 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti i permessi sono goduti individualmente a rotazione. | ||||
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla retribuzione mensile. | ||||
Ferie | Maturazione: 26 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Periodo: l’azienda può stabilire il periodo delle ferie da maggio a ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche, che possono fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Retribuzione: durante le ferie decorre la retribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito a provvigione viene corrisposta una quota pari alla media delle provvigioni percepite durante il periodo di ferie dai colleghi del negozio o reparto; nelle aziende con un solo dipendente o qualora tutto il personale sia in ferie spetta a ciascun dipendente la media mensile delle provvigioni percepite negli ultimi 12 mesi (o nel minor periodo di servizio prestato) dal singolo lavoratore. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da un estraneo al reparto, avrà diritto ad una quota di provvigioni pari a quella spettante al sostituto. Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia. Particolarità: Lavoro a tempo parziale (vedi). | ||||
Permessi ROL - Ex festività | Lavoratori assunti fino al 26.2.2011 Lavoratori assunti dal 27.2.2011 | ||||
Tipo di permesso / periodo | Aziende fino a 15 dipendenti | Aziende oltre 15 dipendenti | |||
ROL – nel primo e secondo anno di servizio | - | - | |||
ROL – nel terzo e quarto anno di servizio | 28 ore | 36 ore | |||
ROL – dopo il quarto anno di servizio | 56 ore | 72 ore |
Tipo di permesso | Aziende fino a 15 dipendenti | Aziende oltre 15 dipendenti |
ROL | 56 ore | 72 ore |
Ex festività | 32 ore | 32 ore |
ORARIO DI LAVORO | |||||
Ex festività | 32 ore | 32 ore | |||
Apprendisti Disciplina comune. Maturazione: per ogni anno di servizio. Non si computano i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, la retribuzione a norma di legge e di contratto. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero). In caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, di inserimento o a termine, il computo dei 48 mesi decorre dalla data della prima assunzione (considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico successivi al 1° marzo 2011). I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione sono monetizzati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, salvo eventuale fruizione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. Operatori di vendita. Maturano 9 giornate annue di permessi retribuiti, oltre ai 4 giorni di permesso per ex festività. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione sono monetizzati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, salvo eventuale fruizione entro il 30 giugno dell'anno successivo. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Retribuzione: l’integrazione è riferita alla quota giornaliera della retribuzione di fatto. Casi di integrazione piena per i primi tre giorni (carenza). Criteri di computo: ai fini del computo degli eventi morbosi le ipotesi di continuazione di malattia e di ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento, secondo i criteri amministrativi adottati dall’Inps. Esclusioni: sono esclusi dalla penalizzazione e integrati sempre al 100% i tipi di evento morboso di seguito indicati: malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; eventi intervenuti durante il periodo di gravidanza della lavoratrice; sclerosi multipla o progressiva; patologia grave e continuativa, che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del servizio sanitario nazionale. Aspettativa. Dopo il superamento del periodo di comporto, a seguito della richiesta avanzata dal lavoratore a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180° giorno di malattia, la conservazione del posto è prolungata per un periodo di aspettativa non retribuita fino a 120 giorni. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa, che comporti terapie salvavita, il lavoratore può fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa di durata non superiore a 12 mesi. Per i lavoratori affetti da tali patologie i primi 60 giorni dell’aspettativa fino a 120 giorni saranno indennizzati nella misura del 100%. Operatori di vendita Particolarità: Lavoro a tempo parziale (vedi). Apprendisti. Trattamento economico a carico dell’azienda: - erogazione del 60% della retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza), nel limite di sei eventi all’anno; - integrazione fino al 60% della retribuzione in caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la sua durata, con il limite di 180 giorni nell’anno solare. |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (due mesi precedenti la data presunta del parto; periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva; tre mesi dopo il parto; ulteriori giorni non fruiti prima del parto qualora esso avvenga in data anticipata). L’integrazione riguarda anche i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità relativi al periodo di astensione obbligatoria. |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a 180 giorni nell’anno solare. |
Tipo di permesso / periodo | Aziende fino a 15 dipendenti | Aziende oltre 15 dipendenti |
ROL – prima metà del periodo di apprendistato | - | - |
ROL – seconda metà del periodo di apprendistato | 28 ore | 36 ore |
ROL – dopo l’attribuzione della qualifica | 56 ore | 72 ore |
Ex festività | 32 ore | 32 ore |
Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
180 giorni nell’anno solare | primi tre giorni (carenza): 1° e 2° evento nell’anno (*) | 100% |
primi tre giorni (carenza): 3° evento nell’anno (*) | 66% | |
primi tre giorni (carenza): 4° evento nell’anno (*) | 50% | |
primi tre giorni (carenza): dal 5° evento nell’anno (*) | - | |
dal 4° al 20° giorno di assenza | 75% | |
dopo il 20° giorno di assenza | 100% | |
(*) Anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) |
Anzianità di servizio | Periodo di comporto * | Integrazione fino al |
fino a 6 anni | primi 5 mesi | 100% |
3 mesi successivi | 50% | |
oltre 6 anni | primi 8 mesi | 100% |
4 mesi successivi | 50% | |
* Nel caso di malattie diverse, la conservazione del posto opera: fino ad un massimo di 8 mesi di assenza complessiva nell’arco dei 12 mesi precedenti per anzianità di servizio fino a 6 anni; fino ad un massimo di 12 mesi di assenza complessiva nell’arco dei 18 mesi precedenti per anzianità di servizio più elevate |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Integrazione a carico del datore di lavoro Aspettativa. Dopo il superamento del periodo di comporto, a seguito della richiesta avanzata dal lavoratore a mezzo raccomandata a.r. prima del 180° giorno di assenza, la conservazione del posto è prolungata per un periodo di aspettativa non retribuita fino alla cessazione della corresponsione dell’indennità di inabilità temporanea da parte dell’Inail. In caso di prosecuzione del rapporto, i primi 120 giorni del periodo di aspettativa sono considerati utili ai soli fini dell'anzianità di servizio. Operatori di vendita. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione come per la malattia. Particolarità: Lavoro a tempo parziale (vedi). | |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo della durata di 15 giorni di calendario. Compatibilmente con le esigenze aziendali il congedo decorre dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. Durante il periodo di congedo decorre la retribuzione di fatto. |
Servizio militare | Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante il servizio militare e per i seguenti ulteriori periodi successivi: - 5 giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese; - 8 giorni, se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi; - 15 giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi. Il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio ai fini degli scatti e del preavviso. |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o di laurea o di master universitario promosso da università pubbliche o private legalmente riconosciute, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della forza occupata nell’unità produttiva all’inizio del triennio; nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è riconosciuto ad un lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell’ambito di ogni singolo reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Lavoratori extracomunitari: possono usufruire dei permessi per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti o enti pubblici. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e ad ulteriori 5 giorni (40 ore) di permesso retribuito all'anno per la relativa preparazione. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 4 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 5 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare l’1% del totale della forza occupata (con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori a 0,5). Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. |
Altri permessi e aspettative | Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente o di un componente della famiglia anagrafica del lavoratore. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità. I permessi sono cumulabili con quanto previsto per l’assistenza ai disabili dall’art. 33, L. n. 104/1992. Congedo per motivi familiari. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo fino a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, per i gravi motivi familiari indicati dall’art. 4, c. 2, L. n. 53/2000 e relativo regolamento di attuazione, concernenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. (coniuge, figli e loro discendenti prossimi, genitori o in mancanza ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo può essere altresì richiesto per il decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno. Durante il periodo di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto. Aspettativa per adozione internazionale. E’ previsto un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni, frazionabile in due parti, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per gli adempimenti relativi alla procedura di adozione. Portatori di handicap. Il c.c.n.l. disciplina la materia in conformità al disposto della L. n. 104/1992 e, per quanto riguarda i genitori di minori con handicap in situazione di gravità, del D.Lgs. n. 151/2001. Il lavoratore maggiorenne portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto a permessi di due ore giornaliere o, in alternativa, di tre giorni al mese. Il lavoratore che assiste un parente o affine (entro il secondo grado e, in presenza di determinate condizioni, entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità, ha diritto a tre giorni mensili di permesso. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di persona con handicap in situazione di gravità può usufruire delle seguenti agevolazioni: - fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, prolungamento del congedo parentale fruibile per un periodo massimo di tre anni o, in alternativa, fruizione di due ore giornaliere di permesso fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; - dopo il terzo anno di età, tre giorni mensili di permesso. Esclusioni: le agevolazioni non si applicano se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno in un istituto specializzato. Retribuzione: indennità a carico Inps. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni, senza decorrenza della retribuzione. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, è concesso un periodo di aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 3 mesi (non frazionabile, salvo in caso di necessità certificata dal Sert). Ritiro patente. L’operatore di vendita cui sia richiesto espressamente l’uso dell’automezzo e al quale venga sospesa la patente per |
Periodo di assenza | Integrazione fino al | |
Lavoratori qualificati | Apprendisti | |
giorno dell’infortunio | 100% | 100% |
tre giorni successivi (carenza) | 60% | 60% |
dal 5° al 20° giorno | 90% | 80% |
oltre il 20° e fino al 180° giorno | 100% | 90% |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
infrazioni commesse durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, può chiedere un periodo di aspettativa fino a un massimo di 6 mesi. L’aspettativa non è retribuita, né può computarsi ad alcun effetto contrattuale o di legge. | |
Trasferta | Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Ha inoltre diritto ad una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto (la diaria è ridotta di 1/3 in assenza di pernottamento fuori sede); per le missioni di durata superiore a un mese o quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali la diaria è ridotta del 10%. In luogo della diaria il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista anche per le spese di vitto e alloggio. Trasferte brevi in località vicine: vengono rimborsate le spese effettive di viaggio e soggiorno. Trasporto mobili. Al personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili viene corrisposta in sostituzione della diaria - relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida - un'indennità di trasferta forfettariamente determinata in misura pari al 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto. Trasporto merci. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati in servizio extra-urbano, viene corrisposta, in sostituzione della diaria, un'indennità di trasferta determinata forfettariamente nella seguente misura: - assenze da 9 a 11 ore, 50% della quota giornaliera della retribuzione di fatto; - assenze oltre 11 e fino a 16 ore, 80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto; - assenze oltre 16 e fino a 24 ore, 120% della quota giornaliera della retribuzione di fatto. Operatori di vendita. Il 50% della diaria fissa costituisce ad ogni effetto parte integrante della retribuzione. La diaria non è dovuta quando l’operatore è in sede a disposizione dell’azienda, nella città di abituale residenza. Indennità per i giorni di mancato viaggio: va corrisposta in misura pari a 2/5 della diaria al lavoratore che non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto. Se il lavoratore, con il consenso dell’azienda, non ha la residenza nel luogo in cui ha sede l'azienda stessa ha diritto sia all’indennità sostitutiva e sia al rimborso delle maggiori spese sostenute per la permanenza in sede. Azienda che non corrisponde la diaria: deve rimborsare, nei limiti concordati, le spese sostenute e documentate dall'operatore, per vitto ed alloggio, nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale e sempreché non possa rientrare nella propria abitazione. |
Trasferimento | Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuta la diaria prevista per il personale in missione ovvero il rimborso a piè di lista. Al lavoratore che si trasferisce con la famiglia o con parenti verso i quali abbia obbligo di alimenti la diaria spetta per ciascun convivente a carico (per i figli la diaria è ridotta a 3/5). In ogni caso il lavoratore ha diritto al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione, fino ad un massimo di sei mesi. La diaria viene corrisposta per il tempo strettamente necessario al trasloco (non oltre 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio). Quadri. Il trasferimento che determini il cambiamento di residenza viene di norma comunicato agli interessati con un preavviso di 60 giorni ovvero di 80 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. Qualora il preavviso non venga rispettato, al quadro spetta per il periodo residuo il trattamento di trasferta e un rientro presso la precedente residenza. Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso dell’eventuale differenza del canone di locazione per un alloggio dello stesso tipo, per un periodo massimo di 9 mesi. Risoluzione del rapporto. Il lavoratore trasferito ha diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il rientro nel luogo di provenienza, purché effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo casi di forza maggiore. Operatori di vendita. Oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuta una diaria per giorni 10 all’operatore celibe o senza congiunti conviventi a carico, per giorni 20 (oltre a un giorno per ogni figlio a carico) all'operatore con famiglia. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Sfera di applicazione. L'apprendistato è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 6° della classificazione con esclusione delle seguenti figure professionali (5° livello): - aiutante commesso; - addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci); - addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari). Sono inoltre escluse le qualifiche di archivista, protocollista e dattilografo. Xxxxxx e retribuzione Qualifiche con durata superiore a 3 anni. L’accordo 24.3.2012 individua le figure professionali aventi contenuti omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali possono essere attivati contratti di durata fino a 48 mesi (primo periodo 1- 24mesi; secondo periodo 25-48 mesi). Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio, maternità il contratto è prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza. Formazione: i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono indicati nelle tabelle allegate all’accordo 24.3.2012. Periodo di prova: quello ordinario vigente per la categoria di inquadramento iniziale. Preavviso: completato il periodo di formazione (almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato), le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. Particolarità: permessi rol (vedi), |
Apprendisti assunti dal 26.4.2012 | Apprendisti assunti in precedenza | ||||
Livello (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | Livello (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
2 | 1-18 | 4 | 2 | 1-24 | 4 |
19-36 | 3 | 25-48 | 3 | ||
3 | 1-18 | 5 | 3 | 1-24 | 5 |
19-36 | 4 | 25-48 | 4 | ||
4 | 1-18 | 6 | 4 | 1-24 | 6 |
19-36 | 5 | 25-48 | 5 | ||
5 | 1-18 | 7 | 5 | 1-18 | 7 |
19-36 | 6 | 19-36 | 6 | ||
6 | 1-24 | 7 | 6 | 1-24 | 7 |
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista | |||||
(2) Durata dell'apprendistato (mesi) | |||||
(3) Livello di riferimento per la retribuzione |
DISCIPLINE SPECIALI | |
malattia (vedi), lavoro a tempo parziale (vedi). Addetti alla revisione legale. L’accordo 19.4.2012 prevede, a decorrere dal 26.4.2012, per l’apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica (2° livello) una durata di 24 o di 36 mesi, in funzione del titolo di studio conseguito. L’inquadramento e relativa retribuzione per il contratto biennale è al 3° livello; per il contratto triennale al 4° livello per i primi 18 mesi ed al 3° livello per i 18 mesi successivi. In relazione ai risultati di apprendimento conseguiti possono essere riconosciuti specifici premi individuali (non collegati con il volume di attività). Malattia: spetta il trattamento previsto per i lavoratori qualificati. Operatori di vendita. Xxxxxx e retribuzione per gli apprendisti assunti dal 25.2.2013: - apprendistato finalizzato al conseguimento della cat. 1: 36 mesi, di cui 18 con inquadramento nella cat. 2 e relativa retribuzione; - apprendistato finalizzato al conseguimento della cat. 2: 36 mesi con inquadramento e retribuzione riferiti alla medesima categoria. Stabilizzazione degli apprendisti. L’accordo 30 marzo 2015 esclude la possibilità di assumere nuovi apprendisti per i datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato (ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso la stessa impresa) sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Non si considerano a questi fini i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni, licenziamento per giusta causa e per mutuo consenso. Il limite percentuale non si applica quando siano venuti a scadere nel triennio precedente meno di cinque contratti di apprendistato. | |
Altri tipi di apprendistato | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. La retribuzione di riferimento per gli apprendisti assunti con il contratto di cui all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, è quella corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore qualificato per la medesima figura professionale. Per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro secondo le previsioni del piano formativo viene riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% dell’importo di riferimento. Per le ore svolte presso il datore di lavoro eccedenti rispetto a quelle previste dal piano formativo, la quota percentuale dell’importo di riferimento è così stabilita: - 1° e 2° anno 50%; - 3° anno 65%; - 4° anno (eventuale) 70%. Al termine del periodo di apprendistato è possibile sia la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante (nei limiti di durata complessiva previsti per questo tipo di contratto dal c.c.n.l.), sia la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso, il livello di inquadramento sarà inferiore di un livello a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Apprendistato di alta formazione e di ricerca. La retribuzione di riferimento per gli apprendisti assunti con il contratto di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, si ricava dai seguenti criteri di inquadramento: - prima metà del periodo, 2 livelli inferiori a quello di destinazione finale; - seconda metà del periodo, 1 livello inferiore a quello di destinazione finale. Per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro secondo le previsioni del piano formativo è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% dell’importo di riferimento. |
Lavoro a tempo determinato | Limiti di utilizzo: - il numero complessivo dei contratti a tempo determinato utilizzati non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale), per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6 lavoratori; nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessiva di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori; - compensazioni, l’azienda può assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori più elevato portando l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; - esclusioni, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, con lavoratori di età superiore a 55 anni. Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei contratti a tempo determinato. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno in località a prevalente vocazione turistica sono esclusi da limitazioni quantitative. L’individuazione delle predette località è affidata alla contrattazione territoriale. Contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Possono essere stipulati una sola volta e per la durata di 12 mesi con il medesimo soggetto svantaggiato (lavoratore privo di impiego retribuito da almeno 6 mesi, lavoratore che ha svolto negli ultimi 6 mesi attività in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito inferiore al minimo imponibile annuo, lavoratori che hanno completato presso altra azienda il periodo di apprendistato senza essere confermati, soggetti che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito). Per questo tipo di contratto l’inquadramento del lavoratore ed il conseguente trattamento economico può essere inferiore alla qualifica attribuita di due livelli per i primi 6 mesi e di un livello per il restante periodo (per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel liv. 6, l’inquadramento è al liv. 7 per i primi 6 mesi ed al liv. 6 per il restante periodo). La formazione è ridotta a 16 ore. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato l’inquadramento è di un livello inferiore (salvo per i lavoratori assunti con qualifica di liv. 6) per un ulteriore periodo di 24 mesi. Periodo di prova: non si applica il periodo di prova in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni. |
Lavoro a tempo parziale | Limiti minimi di orario. La prestazione individuale viene concordata in misura non inferiore ai seguenti limiti: - aziende che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti, 16 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 532 ore (orario annuale); - aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti: 18 ore (orario settimanale), 72 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). Gli studenti, i lavoratori già occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro nonché i giovani fino a 25 anni di età possono essere assunti a tempo parziale per 8 ore settimanali nelle giornate di sabato o domenica. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata. Con accordo aziendale o previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale territoriale possono essere definite altre modalità di collocazione della giornata di lavoro. Lavoro supplementare. Consentito su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario normale a tempo pieno. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 35% della retribuzione di fatto. Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla modifica della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione annua concordata. Trattamento economico. Per le ore oggetto di diversa collocazione temporale (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50% della retribuzione di fatto; per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 36,50% (35% + 1,50%) della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni indicate escludono il computo del compenso |
DISCIPLINE SPECIALI | |
per la prestazione effettuata su ogni altro istituto. La maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro. Ferie. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a 26 giorni di ferie annuali (la retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie). In alternativa, nel solo caso di prestazione configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, il periodo di ferie è calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera. Malattia e infortunio. Nel rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale il periodo comporto è fissato in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro. Nel rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista. Particolarità: periodo di preavviso (vedi). Trasformazione del rapporto. Part-time post maternità: le richieste di trasformazione temporanea del rapporto a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale, per consentire al genitore l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, sono accolte nell'ambito del 3% della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati. Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non può fruire della trasformazione più di un lavoratore. Lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa: hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale (e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta). Operatori di vendita. La regolamentazione del part-time è applicabile agli operatori di vendita in quanto compatibile con la specifica disciplina della prestazione lavorativa settimanale. Apprendisti a tempo parziale. La durata dell’orario settimanale non può essere inferiore al 60% della durata a tempo pieno, ferme restando le ore di formazione. | |
Lavoro ripartito | Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'orario complessivo. Le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto a tempo pieno oppure il proseguimento del rapporto ripartito con un nuovo coobbligato. |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Telelavoro | Il c.c.n.l. richiama i contenuti dell’accordo 20 giugno 1997, conformi all’accordo interconfederale 16 luglio 2002 per il recepimento dell’accordo-quadro europeo in materia. |
Somministrazione di lavoro | Limiti. L’utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale) e per ragioni sostitutive. In ogni caso è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per 2 lavoratori nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti (complessivamente 6 lavoratori comprendendo i lavoratori subordinati a tempo determinato) e per 5 lavoratori nelle unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti. Limite complessivo all’utilizzo di lavoratori a tempo determinato (somministrazione di lavoro più lavoro subordinato): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione. |
Lavoro a domicilio | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità produttive che occupano normalmente più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue retribuite. Componenti RSU: - unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti, 3 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti, 4 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti, 6 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti, 7 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti, 9 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 601 a 1200 dipendenti, 12 rappresentanti. Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la RSU è incrementata di 2 rappresentanti per ogni ulteriore gruppo di 1000 dipendenti. Operatori di vendita: il c.c.n.l. prevede norme specifiche. Delegato aziendale: può essere nominato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti, nelle aziende che occupano da 11 a 15 dipendenti. |
Permessi retribuiti | Dirigenti RSU: hanno diritto a permessi retribuiti - nella misura prevista dall’art. 23, L. n. 300/1970 - 3 dirigenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; 3 dirigenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; nelle unità produttive di maggiori dimensioni 3 dirigenti ulteriori ogni 500 o frazione di 500 dipendenti. I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni l'anno. Dirigenti OSL: i lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. hanno diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sia contemporaneamente componente di più organi il monte ore è incrementato fino a 130 ore annue. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al fondo Fon.Te. (previdenza complementare per i lavoratori del settore): - a carico azienda, 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del tfr; - a carico lavoratore, 0,55% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (50% del tfr maturato se l’attività è iniziata in precedenza). Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione la contribuzione a carico azienda è pari all’1,05%; tale contribuzione ridotta viene applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi. |
Assistenza integrativa | Contribuzione al fondo Est di assistenza sanitaria: - a carico azienda: 10 euro/mese per ciascun lavoratore, sia a tempo pieno che a tempo parziale (dal 1° gennaio 2014); - a carico lavoratore: 2 euro/mese (dal 1° gennaio 2012). Sono iscritti al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi gli apprendisti ed esclusi i quadri. L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare un e.d.r. sostitutivo (vedi sopra Dati retributivi - Altre voci). |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Contribuzione alla cassa Qu.A.S. di assistenza sanitaria per i quadri: - a carico azienda: 350 euro/anno; - a carico lavoratore: 56 euro/anno. L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare un e.d.r. sostitutivo (vedi sopra Dati retributivi - Altre voci). | |
Polizze assicurative | Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. Operatori di vendita. A seguito di infortunio sul lavoro le aziende devono garantire la corresponsione, aggiuntiva al trattamento Inail, dei seguenti importi: - euro 27.500 in caso di morte; - euro 37.500 in caso di invalidità permanente totale. |
Contributi contrattuali | Per il finanziamento degli enti bilaterali territoriali è stabilito un contributo in misura pari allo 0,15% della paga base e dell’indennità di contingenza, di cui 0,05% a carico del lavoratore e 0,10% a carico del datore di lavoro. L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare un e.d.r. sostitutivo (vedi sopra Dati retributivi - Altre voci). Contributo al Quadrifor (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario): - a carico azienda: 50 euro/anno - a carico lavoratore: 25 euro/anno. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Lavoro a tempo parziale: i termini di preavviso hanno decorrenza e durata ordinarie e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dall’articolazione della prestazione. |
Trattamento di fine rapporto | Base di computo del tfr Anticipazioni sul tfr: il c.c.n.l. fissa i criteri di priorità da adottare per la concessione delle anticipazioni. Le relative domande devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno; la graduatoria viene formata dall’azienda, previa consultazione con la rappresentanza sindacale, entro i due mesi successivi. |
Livello | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
Preavviso in caso di licenziamento | |||
Q – 1 | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
2 – 3 | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
4 – 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
6 – 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Operatori di vendita * | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
Preavviso in caso di dimissioni | |||
Q – 1 | 45 giorni | 60 giorni | 90 giorni |
2 – 3 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
4 – 5 | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
6 – 7 | 10 giorni | 15 giorni | 15 giorni |
Operatori di vendita * | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
I termini di preavviso sono riferiti a giorni di calendario e decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. * Operatori di vendita: i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. |
Voci escluse per espressa previsione contrattuale | Somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili Compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo Contribuzione al fondo di assistenza EST, al fondo di previdenza complementare FonTe e alla cassa di assistenza QuAS Indennità sostitutiva del preavviso Indennità sostitutiva delle ferie Rimborsi spese, indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo Quota esente dall’Irpef delle indennità e diarie con carattere continuativo Prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore Elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa Erogazioni economiche di secondo livello Elemento economico di garanzia |
Voci incluse per espressa previsione contrattuale | Importi erogati, a titolo di elemento distinto dalla retribuzione, in via sostitutiva dei contributi altrimenti dovuti dalle aziende che non aderiscono all’ente bilaterale territoriale, al fondo di assistenza EST e alla cassa di assistenza QuAS |