DISCIPLINE SPECIALI Clausole campione

DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Xxxxxx e retribuzione Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio e altre cause di sospensione involontaria del rapporto, il contratto viene prolungato per un corrispondente periodo. Formazione: 120 ore annue medie complessive, compresa la formazione di base e trasversale stabilita dall’art. 4, c. 3, D.Lgs. n. 167/2011. Periodo di prova: - 4 settimane per gli apprendisti assunti nei livelli G-H; - 8 settimane per gli apprendisti assunti in livelli superiori. Malattia: - conservazione del posto per 6 mesi; - integrazione fino al 75% della retribuzione per i primi 2 mesi di malattia (si sommano tutti gli eventi morbosi) Recesso: in caso di dimissioni durante lo svolgimento del rapporto il preavviso è quello ordinario relativo al livello di inquadramento iniziale. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti risolti per dimissioni e fino a 4 contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato. Altri tipi di apprendistato Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Le parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono, con accordo tra le parti, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e dal D.L 34/2014 coordinato con la legge di conversione 16.05.2014 n. 78
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Sfera di applicazione. L'apprendistato è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 6° della classificazione con esclusione delle seguenti figure professionali (5° livello): - aiutante commesso; - addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci); - addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari). Sono inoltre escluse le qualifiche di archivista, protocollista e dattilografo. Xxxxxx e retribuzione Qualifiche con durata superiore a 3 anni. L’accordo 24.3.2012 individua le figure professionali aventi contenuti omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali possono essere attivati contratti di durata fino a 48 mesi (primo periodo 1- 24mesi; secondo periodo 25-48 mesi). Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio, maternità il contratto è prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza. Formazione: i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono indicati nelle tabelle allegate all’accordo 24.3.2012. Periodo di prova: quello ordinario vigente per la categoria di inquadramento iniziale. Preavviso: completato il periodo di formazione (almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato), le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. Particolarità: permessi rol (vedi), malattia (vedi), lavoro a tempo parziale (vedi). Addetti alla revisione legale. L’accordo 19.4.2012 prevede, a decorrere dal 26.4.2012, per l’apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica (2° livello) una durata di 24 o di 36 mesi, in funzione del titolo di studio conseguito. L’inquadramento e relativa retribuzione per il contratto biennale è al 3° livello; per il co...
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Xxxxxx e retribuzione Durata minima: 6 mesi. Riduzioni della durata massima: fino a 6 mesi, applicabili al terzo periodo, per gli apprendisti che abbiano in precedenza svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per infortunio, malattia o altra causa involontaria di sospensione del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza. Formazione: 120 ore medie annue, ridotte a 40 ore in media annua per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica idoneo rispetto all’attività da svolgere. Malattia: si applica la disciplina generale (operai). Anzianità di servizio: è utile per la maturazione e la corresponsione degli aumenti periodici di anzianità, nelle misure previste dall’area/modulo di appartenenza. Apprendistato a tempo determinato. E’ ammesso per le imprese che svolgono la propria attività a cicli stagionali.
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) 1 1-18 3 19-36 2 2 1-18 4 19-36 3 3 1-18 5 19-36 4 4 1-18 6 19-36 5 5 1-16 7 17-32 6 6 1-15 8 16-30 7 7 1-28 8 Op.vendita cat. A 1-30 Op.vendita cat. B Op.vendita cat. B 1-14 80% Op.vendita cat. B Op.vendita cat. B 15-28 90% Op.vendita cat. B (1) Livello di destinazione finale dell’apprendista (2) Durata dell’apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Figure individuate dal c.c.n.l.: aventi contenuto analogo e sovrapponibile a quelle artigiane, la durata dell’apprendistato può essere stabilita fino a 60 mesi. Prolungamento del contratto: in caso di assenze superiori a 30 giorni complessivi per eventi che comportano la conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, ecc.), il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell’assenza. Formazione: durata da 120 a 240 ore in relazione al livello di destinazione. Periodo di prova: quello ordinario vigente per il livello di destinazione (la malattia sopravvenuta determina la proroga del periodo di prova per un massimo di: - 30 giorni per gli impiegati con funzioni direttive; - 15 giorni per gli altri livelli; - 30 giorni, per tutti i lavoratori, in caso di ricovero ospedaliero). Malattia: integrazione pari al 20% della retribuzione individuale a decorrere dal 4° e fino al 180° giorno di assenza. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal giorno successivo al compimento del termine finale previsto dal contratto. Cicli stagio- nali: i datori di lavoro che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono articolare lo svolgimento del rapporto: - a tempo determinato per più stagioni (l’ultimo contratto a tempo determinato deve iniziare entro 60 mesi dalla data di prima assunzione); - a tempo parziale verticale, coincidente annualmente con la durata stagionale. Anzianità di servizio: al lavoratore mantenuto in servizio il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini degli istituti contrattuali, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità. Stabilizzazione degli apprendisti. Il datore di lavoro con più di 10 dipendenti non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mante- nuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti (il vincolo non opera se nel triennio precedente son...
DISCIPLINE SPECIALI. Contratto a tempo determinato Trovano applicazione le disposizioni dell’a.e.c. in quanto compatibili con la natura del rapporto. Sono comunque escluse le norme relative al preavviso. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante deve comunicare, almeno 60 giorni prima della scadenza, la disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato. In caso di rinnovo di rapporti a termine con lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti), la ditta mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Xxxxxx e retribuzione Lavoratori ultracinquantenni beneficiari di trattamenti di disoccupazione Durata minima: 6 mesi (tranne attività stagionali). Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza. Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione non inferiore a 80 ore/anno, integrata dall’eventuale offerta formativa pubblica per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Per ciascun anno deve essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all’80% del monte annuo. Periodo di prova: si applica la disciplina generale. Malattia: la conservazione del posto spetta fino ad un massimo di 12 mesi (per contratti di durata inferiore a 36 mesi, il periodo di comporto è pari a 1/3 della durata del contratto); il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno (in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico si intendono riferiti all’arco temporale di durata del contratto).
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato di alta formazione e ricerca Quadri superiori. La retribuzione è determinata nelle seguenti percentuali, riferite al minimo dei quadri superiori: - primi 12 mesi, 40%; - dal 13° al 24° mese, 60%; - dal 25° mese, 75%. La durata del contratto di apprendistato è stabilita dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato è rimessa alle convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici professionali, le istituzioni formative o di ricerca.
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