DISCIPLINE SPECIALI Clausole campione

DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Xxxxxx e retribuzione Durata minima: 6 mesi. Riduzioni della durata massima: fino a 6 mesi, applicabili al terzo periodo, per gli apprendisti che abbiano in precedenza svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza. Formazione: si realizza tramite percorsi della durata complessiva di 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica e della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali. Malattia: si applica la disciplina generale. Recesso: - durante lo svolgimento del rapporto, in caso di dimissioni il preavviso è regolato dalle norme generali; - completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Anzianità di servizio: è utile per la maturazione e la corresponsione degli aumenti periodici di anzianità, nelle misure previste dal livello di appartenenza. Stabilizzazione degli apprendisti. Il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato almeno il 60% dei lavoratori nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione. Per i datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti, la percentuale è ridotta al 25%. Dal computo sono esclusi i rapporti risolti per dimissioni e comunque fino a due rapporti non trasformati a tempo indeterminato. Particolarità: Prova (vedi). Altri tipi di apprendistato Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. All’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, viene attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati dall’art. 4 del D.M. 12.10.2015, al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e della relativa quota percentuale così stabilita: - 1° anno 45%; - 2° anno 55%; - 3° anno 65%; - 4° anno 70%. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Apprendistato di alta formazione e di ricerca. L’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, viene inq...
DISCIPLINE SPECIALI. Lavoro a tempo determinato Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Lavoro a tempo parziale Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Attività sindacale Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Previdenza complementare Fondo di previdenza complementare “Xxxxx Xxxxx”. Le aliquote contributive sono calcolate su una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54: Fondo di previdenza individuale “Xxxxxxx Xxxxxxx”. Contributo: - a carico azienda: 10% riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 48.030,49; - a carico dirigente: 10% riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 4.648,11. Riduzione contributiva: spetta dal 13.2.2017 ai dirigenti assunti/nominati entro il compimento del 48º anno di età o disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti. La riduzione riguarda il contributo ordinario a carico azienda che è pari: - al 3,97% per l’anno 2016; - al 4,05% per l’anno 2017; - al 4,13% a decorrere dal 2018. La durata della riduzione contributiva varia in relazione all’età del dirigente: - fino a 40 anni di età si applica per 4 anni; - da 41 a 45 anni di età si applica per 3 anni; - da 46 a 48 anni di età si applica per 2 anni; - ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni, la riduzione viene applicata per 1 anno. Dirigenti temporanei: le aziende possono optare per l’applicazione della riduzione anche in assenza del requisito di età e per un periodo corrispondente alla metà della durata del contratto che abbia una durata minima di un anno. Il trattamento agevolativo non può in ogni caso avere una durata superiore a due anni. Dirigenti assunti dal 13.2.2017: per i dirigenti assunti/nominati dalla data indicata con una retribuzione (comprensiva degli elementi fissi e variabili) non superiore a 65.000 euro/anno riferiti ad un contratto di lavoro a tempo pieno, le aziende versano, indipendentemente da requisiti anagrafici e per una durata massima di 3 anni, il contributo ordinario a proprio carico nella misura di 300 euro/anno; non vengono richiesti né il contributo integrativo a carico azienda, né il contributo ordinario a carico dirigente; l’iscrizione all’associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” viene effettuata con sospensione degli obblighi contributivi. Ai fini della verifica del requisito retributivo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, controfirmata dal dirigente. L’agevolazione può esser...
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Le parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono, con accordo tra le parti, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e dal D.L 34/2014 coordinato con la legge di conversione 16.05.2014 n. 78
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Xxxxxx e retribuzione Riduzioni della durata massima: per gli apprendisti in possesso di titolo di studio o di attestato di qualifica, attinenti alle mansioni, la durata è ridotta di 6 mesi (nell’ultimo periodo di apprendistato). Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna, di 120 ore annue, ridotte a 80 ore se l’apprendista è in possesso di titolo di studio correlato al profilo o di idoneo attestato di qualifica equivalente. Periodo di prova: 2 mesi di effettivo servizio. Ferie: si applica la disciplina generale. Malattia: si applica la disciplina generale. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo la legge il datore di lavoro che occupa almeno 50 dipendenti non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni, licenziamento per giusta causa. Secondo il c.c.n.l. la facoltà di assumere apprendisti può essere esercitata solo se sono stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti scaduti nei 12 mesi precedenti (ad esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo ed al netto di 2 contratti di apprendistato non trasformati).
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Xxxxxx e retribuzione Apprendisti assunti dal 1.3.2013 Apprendisti assunti in precedenza ^ DISCIPLINE SPECIALI Apprendisti assunti dal 1.3.2013 Apprendisti assunti in precedenza ^
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Xxxxxx e retribuzione Lavoratori ultracinquantenni beneficiari di trattamenti di disoccupazione Durata minima: 6 mesi (tranne attività stagionali). Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza. Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione non inferiore a 80 ore/anno, integrata dall’eventuale offerta formativa pubblica per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Per ciascun anno deve essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all’80% del monte annuo. Periodo di prova: si applica la disciplina generale. Malattia: la conservazione del posto spetta fino ad un massimo di 12 mesi (per contratti di durata inferiore a 36 mesi, il periodo di comporto è pari a 1/3 della durata del contratto); il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno (in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico si intendono riferiti all’arco temporale di durata del contratto).
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato di alta formazione e ricerca Quadri superiori. La retribuzione è determinata nelle seguenti percentuali, riferite al minimo dei quadri superiori: - primi 12 mesi, 40%; - dal 13° al 24° mese, 60%; - dal 25° mese, 75%. La durata del contratto di apprendistato è stabilita dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato è rimessa alle convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici professionali, le istituzioni formative o di ricerca.
DISCIPLINE SPECIALI. Contratto a tempo determinato Trovano applicazione le disposizioni dell’a.e.c. in quanto compatibili con la natura del rapporto. Sono comunque escluse le norme relative al preavviso. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante deve comunicare, almeno 60 giorni prima della scadenza, la disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato. In caso di rinnovo di rapporti a termine con lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti), la ditta mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.
DISCIPLINE SPECIALI. Apprendistato professionalizzante Sfera di applicazione. L'apprendistato è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 6° della classificazione con esclusione delle seguenti figure professionali (5° livello): - aiutante commesso; - addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci); - addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari). Sono inoltre escluse le qualifiche di archivista, protocollista e dattilografo. Durata e retribuzione Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3)