Permessi retribuiti Dirigenti RSU Clausole campione

Permessi retribuiti Dirigenti RSU i permessi retribuiti sono pari a 8 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti. Nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti i permessi sono di 1 ora all’anno per ciascun dipendente. I dirigenti della RSU hanno inoltre diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative o riunioni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. Dirigenti OSL: ai lavoratori che fanno parte dei consigli o comitati direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sono concessi permessi retribuiti (riferiti a un componente per esercizio e per ogni organizzazione sindacale) nelle seguenti misure: - aziende da 6 a 15 dipendenti, 24 ore/anno; - aziende con più di 15 dipendenti, 70 ore/anno.
Permessi retribuiti Dirigenti RSU hanno diritto a permessi retribuiti - nella misura prevista dall’art. 23, L. n. 300/1970 - 3 dirigenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; 3 dirigenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; nelle unità produttive di maggiori dimensioni 3 dirigenti ulteriori ogni 500 o frazione di 500 dipendenti. I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni l'anno. Dirigenti OSL: i lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. hanno diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sia contemporaneamente componente di più organi il monte ore è incrementato fino a 130 ore annue.
Permessi retribuiti Dirigenti RSU per l’espletamento dei propri compiti la RSU dispone di un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1 ora e mezza per dipendente (tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti della RSA ai sensi dell’art. 23, L. n. 300/1970). Le associazioni sindacali dei lavoratori dispongono, per lo svolgimento dell’attività associativa all’interno delle unità lavorative, di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz’ora per dipendente. Rappresentanti per la sicurezza: per l’espletamento dei compiti attribuiti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono con- cessi permessi retribuiti pari a: - 12 ore annue, nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti; - 30 ore annue, nelle unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti; - 40 ore annue, nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti. Nel triennio del mandato vengono inoltre riconosciute 8 ore complessive di permessi retribuiti aggiuntivi. Dirigenti OSL: Permessi retribuiti ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria: fino a 7 giornate all’anno per ciascun lavoratore; il monte ore complessivo annuo è limitato a 56 ore nelle aziende con meno di 40 dipendenti ed a 112 ore nelle aziende di maggiori dimensioni. Aspettativa: il lavo- ratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive ovvero cariche sindacali provinciali/nazionali può richiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata della carica, con decorrenza dell’anzianità (esclusi riflessi sulla tredicesima mensilità e sulle ferie), fino ad una durata massima di 2 anni, prolungata a 3 anni nel caso in cui il lavoratore abbia precedentemente maturato presso l’azienda un’anzianità continuativa di effettivo servizio non inferiore a 3 anni.
Permessi retribuiti Dirigenti RSU hanno diritto a permessi in conformità al disposto degli artt. 23-24, L. n. 300/1970. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 24 ore per trimestre.
Permessi retribuiti Dirigenti RSU hanno diritto a permessi in conformità al disposto degli artt. 23-24, L. n. 300/1970. Rappresentanti per la sicurezza: i permessi sono disciplinati dall’acc. int. 22.6.1995. Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti spettano permessi pari a 40 ore all’anno per ciascun rappresentante. Nelle aziende o unità produttive da 100 a 149 dipendenti il rappresentante per la sicurezza, in sostituzione di quanto previsto dall’accordo interconfederale, utilizza permessi retribuiti fino a 60 ore all’anno. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi, compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali, permessi retribuiti fino a 10 ore/mese (120 ore/anno) per ciascuna organizzazione sindacale (sono escluse le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della L. n. 300/1970, a norma dell’art. 35, L. cit.).
Permessi retribuiti Dirigenti RSU hanno diritto a permessi retribuiti - nella misura prevista dall’art. 23, L. n. 300/1970 - 3 dirigenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; 3 dirigenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; nelle unità produttive di maggiori dimensioni 3 dirigenti ulteriori ogni 500 o frazione di 500 dipendenti. I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni l'anno. Dirigenti OSL: i lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. hanno diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sia DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA contemporaneamente componente di più organi il monte ore è incrementato fino a 130 ore annue.
Permessi retribuiti Dirigenti RSU hanno diritto a permessi in conformità al disposto degli artt. 23-24, L. n. 300/1970. Possono usufruire di permessi retribuiti: a) nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, un dirigente per ciascuna RSA; b) nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti, un dirigente ogni 300 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA; c) nelle unità produttive di maggiori dimensioni, un dirigente ogni 500 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA, in aggiunta a quanto indicato sub b). Nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti non possono essere inferiori a un’ora all’anno per ciascun Cat. (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) A1 1-12 80% 13-24 90% 1-12 80% B1 13-24 85% 25-36 90% 1-12 80% CS 13-24 85% 25-36 90%
Permessi retribuiti Dirigenti RSU trovano applicazione le disposizioni degli accordi interconfederali in materia. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni nazionali di categoria sono Settore televisivo Settore radiofonico

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  • Permessi retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: - partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilità, o esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; - lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso. 2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Durante i predetti permessi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ, le indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione di cui all’art. 80, comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL del 21.05.2018.

  • Permessi non retribuiti Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49; d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

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  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

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