Definizione di Erogazione della prestazione

Erogazione della prestazione l'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto
Erogazione della prestazione. I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista.
Erogazione della prestazione. In caso di decesso dell’Assicurato, verificato il diritto alla prestazione, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

Examples of Erogazione della prestazione in a sentence

  • Erogazione della prestazione: La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 19 - 20159 Milano - Italia.

  • Erogazione della prestazione La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

  • Erogazione della prestazione: la Compagnia versa ai Beneficiari la prestazione assicurativa entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al decesso.

  • Erogazione della prestazione Credemvita effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

  • Erogazione della prestazione: La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia.


More Definitions of Erogazione della prestazione

Erogazione della prestazione. La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori.
Erogazione della prestazione. La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.
Erogazione della prestazione. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, quest’ultimo verrà eseguito dall’impresa entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione rilevante, compatibilmente con i tempi di esecuzione degli ordini di disinvestimento da parte dei gestori finanziari interessati (in relazione ai quali l’impresa non potrà essere ritenuta responsabile). Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Qualora al contratto siano attribuiti attivi caratterizzati da liquidità limitata, la liquidazione di tali attivi, ai fini del pagamento delle prestazioni assicurative in caso di riscatto, scadenza o decesso, potrebbe avvenire in tempi più lunghi rispetto a quelli sopra indicati. L’impresa, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile e non risponde dei danni eventualmente subiti dal Contraente o dal beneficiario a causa di ritardi dovuti ai prolungati tempi di liquidazione dei suddetti attivi. In questo caso, inoltre, l’impresa si riserva la facoltà di adempiere la propria prestazione mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel/nei fondo/i interno/i a favore del Contraente o del beneficiario.
Erogazione della prestazione dal momento in cui riceve la documentazione completa presso la propria sede, Poste Vita paga la somma dovuta entro 30 giorni. In caso di Riscatto tale termine è ridotto a 20 giorni. Il pagamento avviene comunque a condizione che sia stata effettuata l’identificazione dell’avente diritto. Se dopo questi termini Poste Vita non ha ancora pagato, la stessa sarà tenuta a pagare anche gli interessi di mora al saggio legale a partire dal termine originario stabilito per il pagamento.
Erogazione della prestazione. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione delle prestazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria presso la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto, calcolati a partire dal giorno in cui la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa. Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.
Erogazione della prestazione. La Compagnia pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti richiesti. Decorso tale termine, la Compagnia, qualora il ritardo dipenda da fatto a lei imputabile, sarà tenuta a corrispon- dere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Erogazione della prestazione. Reale Mutua effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l’obbligo di pagamento.