Definizione di Limite massimo d’Indennizzo

Limite massimo d’Indennizzo. Per la sezione Danni a terzi: Per la sezione In caso di sinistro - Xxxxx a terzi:
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spe- se di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà es- sere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata.

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Limite massimo d’Indennizzo delle “Norme che regolano i Sinistri”, la Società indennizza il Contenuto delle abitazioni e/o uffici nonché del Bestiame.
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo i casi previsti dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), dal paragrafo "Gioielli e preziosi assicurati nella forma a Primo Rischio Assoluto, custoditi in Cassaforte o armadio corazzato all’interno dell’abitazione assicurata" e dai punti "Gioielli e Preziosi in custodia all’interno di Cassette di sicurezza presso istituti di credito" del paragrafo "Estensioni di garanzia", in nessun altro caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. Sezione Danni a terzi Cosa assicuriamo E’ assicurato il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente/Assicurato o i Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata, in conseguenza di fatto proprio, dei Familiari minorenni, di minori affidati, nonché degli addetti ai servizi domestici e assistenziali, “baby sitter” e personale “alla pari” nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati. L’Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione:
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. P.0133.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 33 In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Sezione Danni a terzi Cosa assicuriamo E’ assicurato il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente/Assicurato o i suoi Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione delle Abitazioni e Dipendenze indicate in Polizza, compresi i relativi impianti posti al servizio delle stesse. L’Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione: • alla proprietà e/o conduzione degli spazi di pertinenza delle Abitazioni indicate in Polizza, anche tenuti a giardino, orto o parco, compresi alberi d’alto fusto, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi, strade private, cancelli anche automatici, recinzioni in genere, nonché muri di sostegno e di contenimento di altezza non superiore ai metri 2; • ai danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto dei Fabbricati, compresi i danni a veicoli in genere; tale garanzia è prestata con una Franchigia fissa di 100 euro. Se le abitazioni assicurate fanno parte di condomini, l’Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui i soggetti assicurati debbano rispondere in proprio, sia la responsabilità per i danni di cui debbano rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, la responsabilità civile derivante dalla conduzione dell’Abitazione e delle Dipendenze è prestata a favore del conduttore e delle persone di cui esso debba rispondere a termini di legge.
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà esse-
Limite massimo d’Indennizzo. P.0132.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 15
Limite massimo d’Indennizzo delle “Norme che regolano i Sinistri”, l’assicurazione é prestata con i seguenti limiti, percentuali di indennizzo e franchigie: Partite o Garanzie Limiti di Indennizzo Franchigie e/o Scoperti per sinistro Enti particolari fino alla concorrenza del 10% delle somma assicurata sul contenuto, con il limite di € 2.500,00 per singolo oggetto Valori fino alla concorrenza del 10% delle somma assicurata sul contenuto, con il limite di € 2.500,00 per sinistro Urto di veicoli stradali Franchigia € 250,00 per sinistro Spese di demolizione e sgombero fino alla concorrenza del 10% dell’importo dell’indennizzo liquidato per danni che abbiano interessato il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Fenomeni elettrici fino a concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo franchigia di € 100,00 per sinistro Eventi speciali Eventi socio - politici ed atti dolosi Eventi atmosferici Fumo --- --- fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell’annualità assicurativa franchigia di € 500,00 per sinistro franchigia di € 250,00 per sinistro franchigia di € 250,00 per sinistro Acqua e liquidi fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto, con il limite, per le spese di ricerca e riparazione del guasto, di € 750,00 per sinistro e per anno assicurativo franchigia di € 150,00 per sinistro Indennità aggiuntiva fino a concorrenza del 10% dell’importo dell’indennizzo liquidato per danni che abbiano interessato il fabbricato ed il contenuto con il massimo di € 25.000,00 Ricorso Terzi sino alla concorrenza del 10% del massimale per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi,
Limite massimo d’Indennizzo delle “Norme che regolano i Sinistri”, l’assicurazione é prestata con i seguenti limiti, percentuali di indennizzo e franchigie: Partite o Garanzie Limiti di Indennizzo Franchigie e/o Scoperti per sinistro Enti particolari fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il limite di € 2.500,00 per singolo oggetto Valori fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il contenuto, con il limite di €1.500,00 per sinistro Guasti indennizzabili ai sensi del punto p) dell’Art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione” fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro Atti vandalici indennizzabili ai sensi del punto q) dell’Art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione” fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro Valori trasportati o detenuti dalle persone autorizzate ai sensi della garanzia aggiuntiva 4.4.1 “Portavalori” scoperto del 15% per sinistro Valori in cassaforte e/o in armadi corazzati scoperto del 10% dell’indennizzo per sinistro, limitatamente alla rapina