Abolizione del c.d. rito Fornero per i nuovi assunti Clausole campione

Abolizione del c.d. rito Fornero per i nuovi assunti. Il decreto attuativo n. 23/2015, oltre ad introdurre la disciplina del contratto a tempo determinato a tutele crescenti, ne modifica anche gli aspetti processuali superando, in particolare, lo speciale rito abbreviato previsto nell’ambito della legge Fornero. Infatti la disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 per le controversie relative all’impugnazione dei licenziamenti sottoposti al regime di tutela dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla medesima legge, non può 99 Fondazione Studi, circolare n. 1 del 07 gennaio 2015. essere utilizzata per i recessi datoriali che rientrano nell’ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato: l’art. 11 del decreto, infatti, prevede espressamente che all’impugnazione di tali licenziamenti «non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. La ragione fondante di questa esclusione, come è stato chiarito nella relazione illustrativa al decreto, risiede nel fatto che il nuovo regime sanzionatorio per i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti supera l’apparato delle tutele previsto dall’art. 18 che, invece, costituisce la norma di riferimento sulla quale è stato ritagliato il rito abbreviato per le controversie in materia di impugnazione dei licenziamenti. Il regime processuale abbreviato continua dunque ad applicarsi alle controversie relative ai rapporti di lavoro già esistenti alla data del 7 marzo 2015, pertanto è opportuno illustrarne le modalità applicative e i punti di maggiore interesse. La legge n. 92/2012 ha introdotto il rito abbreviato con lo scopo di costituire una corsia preferenziale per la risoluzione delle controversie sui licenziamenti rientranti nell’area ex art. 18, partendo dal presupposto che la durata molto spesso lunga del processo ordinario finisce per pregiudicare l’interesse delle parti ad una sollecita definizione delle liti, causando per l’impresa disagi organizzativi e danni economici legati ai costi provenienti da decisioni giudiziali sfavorevoli tardive, e per il lavoratore situazioni di incertezza economica e di precarietà sociale. Dunque la specialità del procedimento si individua nella finalità di perseguire, oltre agli interessi del lavoratore e del datore di lavoro, quelli generali connessi alla tutela dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo, attraverso la snellezza dei procedimenti giudiziali e della stabilità e certezza nella definizione dei conflitti giudiziari in mater...

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