GHERA, Clausole campione

GHERA,. (Subordinazione, statuto protettivo e qualificazione del rapporto di lavoro, cit., p. 133 s.), ad avviso del quale, “accanto al modello tradizionale (di stampo taylorista - fordista) della subordinazione – eterodirezione, caratterizzato da una divisione gerarchica e parcellizzata del lavoro” si sarebbe avvertita “l‟importanza di un modello organizzativo diverso, quello della subordinazione – coordinamento, che si può definire flessibile perché caratterizzato dalla sottoposizione del lavoratore al mero controllo sul risultato finale, quantitativo o qualitativo, della prestazione”. Anche ad avviso di
GHERA,. Il lavoro autonomo nella riforma del diritto del lavoro, cit., p. 501 ss., nota come «il legislatore, ha riconosciuto che l’esecuzione continuativa di compiti (o mansioni) esecutivi e ripetitivi non può che avere natura subordinata. In definitiva, la norma recepi- sce un dato di esperienza, escludendo la possibilità stessa che la fattispecie del c.d. lavoro a progetto possa includere, quanto meno in via prevalente, la prestazione di attività elemen- tari o di scarso contenuto professionale». 51 Sul punto cfr. F. BORTOLOTTI, Il contratto di franchising. La nuova legge sull’affiliazio- ne commerciale. Le norme antitrust europee, Padova, 2004. In giurisprudenza, la Cass., 15 gennaio 2007, n. 647, in Giust. civ. Mass., 2007, 6, ha chiarito come «in materia di fran- chising, rimanendo il franchisor ed il franchisee soggetti autonomi e distinti tra loro, il pri- mo non può direttamente richiedere a un debitore del secondo il pagamento di un credito del medesimo, né la comunicazione scritta (nel caso, lettera) indirizzatagli a nome e per conto di quest’ultimo può valere ad interromperne la prescrizione». In tal modo, la Supre- ma Corte di Cassazione ha chiarito che il contratto di franchising, pur ricostruendo un mo- dello di collaborazione volto ad instaurare una forte integrazione verticale tra franchisor e franchisee, considera gli stessi soggetti autonomi. M. PELLICELLI, L’outsourcing e l’offshoring nell’economia dell’impresa, Torino, 2009. contratto di franchising, fattispecie contrattuale che stabilisce un legame mol- to stretto tra il produttore di un determinato prodotto o servizio e il distri- butore di esso, sono tenuti al rispetto di criteri che comportano una rile- vante lesione della loro prerogativa di autonomia; pertanto, esercitano un’at- tività a carattere misto 52. Infatti, il franchisor (produttore concedente) vin- cola il franchisee (l’organizzazione concessionaria della distribuzione), im- ponendogli il rispetto dell’esclusiva e di regole precise da seguire nelle mo- dalità di vendita, nell’arredamento dei locali adibiti alla vendita e persino nella gestione dei rapporti con la clientela. Quindi, il franchisee, pur essen- do formalmente un autonomo, non è un soggetto totalmente indipendente, perché la sua posizione è sostanzialmente “subordinata” al franchisor. Si assiste alla nascita di figure contrattuali che integrano elementi del la- voro subordinato con elementi del lavoro autonomo: la fine della grande impresa industriale e la globalizz...
GHERA,. Le finalità della riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero, in Xxxxxx (a cura di),